Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9501/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, PROVINCIA DI AVELLINO;
– intimati – avverso la sentenza n. 3584/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il risarcimento dei danni subito dal fondo, del quale era comproprietario e unico possessore, a seguito dello sversamento abusivo di rifiuti inerti da parte della RAGIONE_SOCIALE nel corso di lavori eseguiti per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e mai rimossi, nonché, da quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dal processo penale al quale l’attore era stato sottoposto per la mancata ottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti medesimi, emessa dal RAGIONE_SOCIALE illegittimamente nei suoi confronti.
La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda mentre la RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, audizione di testi e consulenza tecnica di ufficio.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 869/2018, accertata e dichiarata la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per l’abusivo sversamento dei rifiuti nel fondo COGNOME, condannava quest’ultima al risarcimento dei danni, in misura pari a € 1.923,00, escludendo la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, committente, per il fatto dell’appaltatore nonché la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisando in capo a quest’ultima l’obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade. Quanto al danno subito con riguardo al processo penale aperto a carico del COGNOME (per non aver ottemperato all’ordinanza sindacale che intimava la rimozione dei rifiuti dal fondo e la rimessione in pristino dell’area), all’esito del quale l’imputato era stato assolto per carenza dell’elemento soggettivo, il giudice di primo grado rigettava la domanda poiché il COGNOME aveva omesso di impugnare dinnanzi al Tar il
provvedimento, evitando, in tal modo di configurare un inadempimento e, dunque, l’apertura del processo penale. Il Tribunale, in ragione del parziale accoglimento delle domande, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluso il costo della ctu.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il COGNOME, articolando tre motivi. Con il primo motivo denunciava falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. -errore di fatto -condotta imprudente direttamente riferibile alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -colpa per negligenza. Con il secondo motivo denunciava falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. -responsabilità dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE per emissione di ordinanza illegittima e/o illecita -sussistenza del nesso causale – insussistenza dell’obbligo giuridico di ricorrere al TAR -potere di revoca e/o annullamento dell’amministrazione in autotutela. Con il terzo motivo denunciava insussistenza della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. quando una parte viene condannata al risarcimento del danno con pieno riconoscimento della responsabilità.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva il rigetto.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3584/2021:
in accoglimento del terzo motivo di appello e in parziale riforma dell’impugnata sentenza: a) condannava la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; b) poneva le spese di
ctu definitivamente a carico della società RAGIONE_SOCIALE; c) condannava COGNOME NOME alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
confermava nel resto la impugnata sentenza.
Avverso la sentenza della corte territoriale il COGNOME ha proposto ricorso.
Non sono state svolte difese da parte degli intimati.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il COGNOME articola in ricorso otto motivi.
1.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e 163, 183 e 342 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non fosse configurabile, già sul piano dell’allegazione, una ipotesi di responsabilità della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di dolo o di colpa, essendo stato semplicemente dedotto ‘che durante le operazioni di pulizia della neve i rifiuti rovinavano ulteriormente nel fondo COGNOME‘.
Richiama quanto dedotto in atto di appello e in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Sostiene che <>.
1.2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c.; falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in tema di colpa; falsa applicazione dell’art. 115 co. 2 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per aver riversato tramite le sue maestranze ‘ i rifiuti residui giacenti sulla banchina ‘ nel fondo a valle oltre la scarpata in comproprietà del ricorrente ed in suo possesso esclusivo, motivando che gli addetti della RAGIONE_SOCIALE nel rimuovere la neve dal piano stradale non avrebbero agito con consapevolezza e volontà ‘ vieppiù che i pochi rifiuti…., che potevano trovarsi sul ciglio stradale, erano certamente completamente ricoperti dalla neve giacché, come notorio, la nevicata dell’anno 2012, definita ‘storica’ dai media, comportò accumuli in Campania tra i 70 cm e i 2 mt, così come in altre regioni italiane che hanno sofferto blocchi e, addirittura, chiusure stradali ‘.
Sostiene che il fatto riferito a giustificazione del comportamento delle maestranze della RAGIONE_SOCIALE non era stato mai dedotto dalla parte convenuta e, quindi, vi è stata una palese violazione del principio del chiesto e del pronunciato, che non può essere superata con il richiamo strumentale effettuato dalla Corte territoriale al cosiddetto ‘ fatto notorio ‘:
1.3. Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella determinazione dell’evento dannoso (a seguito del riversamento dei ‘rifiuti residui’ da parte delle maestranze della RAGIONE_SOCIALE nel suo fondo) senza
considerare la deposizione del Maresciallo della RAGIONE_SOCIALE dei Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE e del teste COGNOME NOME.
Sostiene che dalla deposizione di detti due testi sarebbe risultato provato sia che la RAGIONE_SOCIALE a mezzo delle proprie maestranze ha riversato imprudentemente, ovvero con disattenzione, i rifiuti residui (visibili e/o comunque percettibili) nel fondo di sua proprietà dalla banchina di sosta facente parte della strada provinciale; sia che i rifiuti residui erano giacenti sul ciglio stradale (banchina) già il 29/06/2007.
1.4. Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia violazione dell’art. 346 c.p.c. e violazione del giudicato implicito in riferimento alla illegittimità dell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quindi alla sua condotta illecita.
Osserva che il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto la illegittimità e/o nullità dell’ordinanza del 3/08/2007 adottata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. L’ente RAGIONE_SOCIALE, per evitare che si formasse il giudicato su tale fatto (inerente la illegittimità dell’ordinanza) avrebbe dovuto riproporre la questione ex art. 346 c.p.c. Poiché tuttavia ciò non è avvenuto (essendo il RAGIONE_SOCIALE rimasto contumace in appello) sulla questione si sarebbe formato il giudicato implicito. Si duole che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 346 c .p.c., abbia rivalutato la situazione afferente all’illegittimità dell’o rdinanza sulla quale si sarebbe già formato il giudicato.
1.5. Con il quinto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, nell’affermare la legittimità della citata ordinanza emessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha invocato (p. 8) l’art. 3 co. 2 L.R. Campania n. 13/85, ovvero la norma secondo la quale ” Il sindaco (n.d.r. in materia di sanità e ambiente)
emana, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del testo unico delle leggi comunali e provinciali ‘.
Sostiene che la Corte territoriale è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultra -petizione, violazione del chiesto e pronunciato), in quanto: a) l’elemento richiamato a fondamento dell’ordinan za RAGIONE_SOCIALE doveva essere indicato precisamente nello stesso provvedimento; b) la corte non poteva rinvenire un fondamento normativo, costituente elemento essenziale dell’atto, che non era stato mai allegato e dedotto dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.6. Con il sesto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, violazione del principio di legalità di cui agli artt. 24 e 103 cost., nullità e/o illegittimità dell’ordinanza emessa dal comune di RAGIONE_SOCIALE per violazione del giusto procedimento ex lege 241/90, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto (p.8) che la citata ordinanza RAGIONE_SOCIALE non fosse illegittima, in quanto fondata ‘ ai sensi dell’art. 3, II comma, Legge Regione Campania 13/1985, ‘Il sindaco (ndr in materia di sanità e ambiente) emana, altresì, le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico delle leggi comunali e provinciali’, provvedimento, in concreto, sufficientemente motivato, con espresso riferimento all’art. 192, III comma, D. L.vo 152/2006, che pone in capo al proprietario responsabile – a titolo di dolo o colpa l’obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti, nonché all’urgenza di rimuove i rifiuti, sia urbani che speciali, che non consentiva di dare preliminare avviso di avvio del procedimento; conteneva, inoltre, chiaro avvertimento che l’inadempimento del provvedimento costituiva reato punibile ai sensi dell’art. 225 del richiamato D L.vo, l’indicazione del responsabile del procedimento, in persona dell’AVV_NOTAIO
COGNOME, l’avviso che avverso il provvedimento poteva essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg dalla notificazione ‘ .
Sostiene che la motivazione addotta dalla corte territoriale a sostegno della legittimità della suddetta ordinanza si palesa contraria a varie norme di diritto. In particolare, essendo stato emesso l’atto ai sensi dell’art. 192 D.lgs. n. 152/2006, ovvero con un procedimento tipico, andava rispettata la norma, posta a tutela dell’interessato, di comunicazione di avvio del procedimento precipuamente al fine di verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo, del dolo e/o della colpa. D’altra parte, in violazione dell’art. 3 L. 241/90, l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE non contiene alcuna motivazione, in particolare, in ordine agli elementi dell’urgenza, della contingibilità e dell’impossibilità di provvedere altrimenti.
1.7. Con il settimo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 346 c.p.c. in riferimento all’art. 2043 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provata la conoscenza da parte del comune del fatto che lo stesso COGNOME aveva presentato denuncia querela contro la RAGIONE_SOCIALE per avere la stessa riversato i rifiuti nel fondo in sua comproprietà e possesso esclusivo. Sottolinea che tale circostanza era stata da lui dedotta in sede di atto di citazione e, non essendo stata debitamente contestata, avrebbe dovuto essere ritenuta provata. Sotto altro profilo, osserva che il giudice di primo grado, avendo ritenuto non provato il nesso causale, ha ritenuto assorbita la questione relativa alla colpa (e quindi alla conoscenza da parte dell’ente della denuncia querela da lui sporta). E tale questione non è stata riproposta dalla controparte che neppure si è costituita in appello.
1.8. Con l’ottavo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame in riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità ex art. 2043 c.c. del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quindi della sua condotta illecita, motivazione apparente, deduzione in contrasto con l’unica prova acquisita in atti sul punto, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043 e 2697 c.c.
Osserva che la corte territoriale, dopo aver ritenuto che la citata ordinanza RAGIONE_SOCIALE fosse legittima sulla base degli argomenti di cui ai motivi nn. 4, 5 e 6, ha rilevato che mancava la prova dell’elemento della colpa di cui all’art. 2043 c.c., non essendo risultato provato in atti che il RAGIONE_SOCIALE avesse la consapevolezza che lui non era responsabile ‘ giusta la denuncia querela sporta nell’immediatezza dei fatti e antecedentemente all’adozione dell’ordinanza di rimozione ‘.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, dalla testimonianza del Maresciallo dei Carabinieri, all’epoca dei fatti vice-comandante della RAGIONE_SOCIALE CC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era risultato provato che era stato comunicato al RAGIONE_SOCIALE che l ‘attuale ricorrente aveva presentato denuncia-querela contro la ditta RAGIONE_SOCIALE, ritenendo quest’ultima responsabile del riversamento dei rifiuti nel suo terreno.
I primi tre motivi -che, in quanto censurano la sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sono qui trattati congiuntamente -vanno disattesi.
2.1. La Corte territoriale ha così motivato l’esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in ordine all’evento dannoso lamentato dall’originario attore:
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2.2. Tale essendo l’ iter motivazionale della sentenza impugnata: il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE ad esito di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità; il secondo motivo è infondato, atteso che, contrariamene a quanto ritenuto dal ricorrente, la corte territoriale ha fatto corretto richiamo al ‘fatto notorio’; il terzo motivo è inammissibile in quanto, da un lato, la deposizione testimoniale è elemento istruttorio che, per consolidata giurisprudenza, non integra il fatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. ed il ricorrente inammissibilmente sollecita un nuovo esame del merito, dall’altro, evoca una responsabilità ex art. 2043 c.c. del RAGIONE_SOCIALE limitandosi ad invocare l’applicazione di tale norma all’esito della valutazione della prova testimoniale che si assume omessa; va peraltro precisato che, secondo l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., ex multis , Cass. n. 16056 del 02/08/2016)..
Anche i motivi dal quarto all’ottavo che, in quanto censurano la sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sono qui trattati congiuntamente -vanno disattesi.
3.1. La Corte territoriale, come il giudice di primo grado, ha escluso qualsivoglia forma di responsabilità in capo all’ente RAGIONE_SOCIALE, ma sulla base di una diversa motivazione.
Invero, il giudice di primo grado aveva affermato l’illegittimit à e/o illiceità dell’ordinanza -ingiunzione del 3 agosto 2007, emessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la viola zione dell’art. 14 D.lgs 22/97 ( in quanto la contestazione deve avvenire a titolo di dolo o colpa a carico del proprietario del fondo dove sono stati sversati i rifiuti e, nella fattispecie, non era stato neanche adottato il corretto procedimento amministrativo dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare la sussistenza del suddetto elemento soggettivo), ma non aveva ritenuto responsabile il RAGIONE_SOCIALE poiché il COGNOME avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dinnanzi al Tar, in tal modo evitando l’a pertura di procedimento penale a suo carico.
La Corte territoriale, invece – dopo aver precisato che il COGNOME indubbiamente non è stato ‘ad alcun titolo’ responsabile del riversamento dei rifiuti nel proprio fondo (come risultato in sede penale e come risultato dalla sentenza del giudice civile di primo grado, con statuizione che non è stata impugnata da nessuna controparte) -ha confermato l’esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all’ente RAGIONE_SOCIALE in ordine all’evento dannoso lamentato dall’originario attore , ma sulla base della seguente diversa motivazione.
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In definitiva, mentre il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del comune sulla base della ritenuta illegittimità dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE, la corte territoriale ha confermato il giudizio di esclusione di responsabilità, non essendo stato provato in capo al
comune il fatto doloso o colposo, che, in tesi difensiva, sarebbe stato la fonte di detta responsabilità (aquiliana).
3.2. Tale essendo l’ iter motivazionale della sentenza impugnata, il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non si fa carico di precisare e testualmente riportare nel mezzo in scrutinio né la parte della sentenza del giudice di primo grado, sulla quale si sarebbe formato il giudicato implicito, e neppure riporta per intero il contenuto dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE, denunciata come illegittima; il quinto motivo è infondato, atteso che, contrariamene a quanto ritenuto dal ricorrente, la corte territoriale, in virtù del principio iura novit curia , era libera di individuare il riferimento normativo applicabile alla specie, anche se la denunciata legge regionale non era stata richiamata nella ordinanza RAGIONE_SOCIALE (il cui contenuto, si ribadisce, non è stato riportato, con conseguente inammissibilità del mezzo sotto tale profilo); parimenti da disattendere è il sesto motivo, in quanto la corte territoriale, che ben avrebbe potuto disapplicare l’ordinanza qualora l’avesse ritenuta illegittima, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto legittima l’ordinanza (il cui contenuto, si ribadisce, non è stato riportato, con conseguente inammissibilità del mezzo sotto tale profilo), disattendendo la corrispondente statuizione contenuta nella sentenza del giudice di primo grado; il settimo motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE ad esito di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità e, d’altra parte, il ricorrente deduce una non contestazione, senza indicare da quali ‘ fonti ‘ la stessa discenderebbe (Cass. n. 12840 del 22/05/2017; Cass. n. 20637 del 13/10/2016); l’ottavo motivo, infine, oltre a sollecitare inammissibilmente questa Corte ad un nuovo esame nel merito, è, comunque, infondato, in
quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione della corte non è per nulla apparente e neppure contraddittoria.
Al rigetto del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023, nella camera di