Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26861 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 26861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12798/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE -Costituzione segreteria in convenzione -Nomina nuovo RAGIONE_SOCIALEo -Revoca precedente RAGIONE_SOCIALEo -Illegittimità -Risarcimento danni
R.G.N. 12798/2019
Ud. 12/09/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE LA RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE)
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 261/2018 depositata il 25/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 261/2018, pubblicata in data 25 ottobre 2018, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione de ll’ appellato NOME COGNOME, ha accolto l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE e -in parte -l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entrambi proposti avverso la sentenza del Tribunale di Enna, n. 476/2014, depositata in data 16 settembre 2014 e per l’ef fetto, da un lato ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e, dal l’altro lato, ha limitato la condanna del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE in favore del
medesimo NOME COGNOME al solo risarcimento dei danni patrimoniali, escludendo i danni non patrimoniali.
2. NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Enna, esponendo di essere stato RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEnale presso-il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE sino al mese di ottobre 1999, allorquando era stato posto in disponibilità e di fatto revocato a seguito RAGIONE_SOCIALEa costituzione, fra il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE di una segreteria in convenzione con incarico di segreteria affidato ad una terza persona.
Aveva quindi chiesto che, dichiarata la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura di nomina del nuovo RAGIONE_SOCIALEo titolare RAGIONE_SOCIALEa convenzione, i due RAGIONE_SOCIALEni convenuti venissero condannato in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La domanda era stata accolta dal Tribunale di Enna.
3. La Corte d’appello di Caltanissetta ha esaminato in primo luogo l’appello del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE e – dopo aver disatteso il motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha invece accolto il motivo di gravame col quale il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE contestava la sussistenza di una propria responsabilità.
La Corte territoriale, infatti, dopo aver affermato sulla scorta di precedenti di questa Corte la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa nomina di un nuovo RAGIONE_SOCIALEo tra i RAGIONE_SOCIALEni convenzionati, non rientrando la conclusione di una convenzione tra le legittime cause di cessazione del rapporto con il RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEnale già nominato da uno dei RAGIONE_SOCIALEni, ha tuttavia osservato che RAGIONE_SOCIALEa illegittima cessazione del rapporto poteva ritenersi responsabile solo il RAGIONE_SOCIALEne -nella specie il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE -a favore del quale il RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEnale illegittimamente revocato svolgeva in precedenza i propri compiti, trattandosi di una ipotesi di
responsabilità da inadempimento, mentre doveva escludersi una responsabilità del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, proprio perché non precedentemente vincolato da alcun rapporto con il RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEnale revocato.
La Corte ha parimenti escluso la configurabilità in capo al RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE di una responsabilità extracontrattuale, da un lato escludendo la illiceità del mancato conferimento di un incarico che ha comunque natura fiduciaria e, dall’altro lato, evidenziando l’assenza in concreto RAGIONE_SOCIALEa specifica deduzione di tale titolo di responsabilità da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellato NOME COGNOME.
Esaminando l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la tardività RAGIONE_SOCIALEe produzioni documentali effettuate da NOME COGNOME nel giudizio di primo grado a supporto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, rilevando che, pur essendo le produzioni tardive, la decisione del giudice di prime cure di ammetterle risultava giustificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 421 c.p.c.
La Corte territoriale ha invece accolto il gravame nella parte in cui veniva censurato il riconoscimento dei danni non patrimoniali, ritenendo non adeguatamente provata alcuna RAGIONE_SOCIALEe dimensioni di tale voce di danno.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale NOME COGNOME. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE cui il ricorrente principale ha notificato il gravame.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Hanno depositato memorie NOME COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
-la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la concorrente responsabilità del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., avendo quest’ultimo fornito un contributo causale al realizzarsi RAGIONE_SOCIALE‘illecito, concludendo la convenzione e dando corso alla procedura per la nomina del nuovo RAGIONE_SOCIALEo;
-‘tutte le circostanze in precedenza indicate (…) erano state puntualmente documentate alla Corte di Merito’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE, sebbene dovesse ritenersi che la stessa, avviando la procedura di nomina del nuovo RAGIONE_SOCIALEo, avesse concorso nell’illecito.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 c.p.c. come interpretato, in applicazione del principio di reciprocità, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13/1997’ .
Il motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la decisione del giudice di prime cure di ammettere produzioni documentali pacificamente tardive fosse giustificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 421 c.p.c.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME è anch’esso affidato a tre motivi.
2.1. Il primo motivo è, testualmente, rubricato: ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma, 70, 71 e 77 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 127/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 del d.lgs. 267/2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del CCNL dei RAGIONE_SOCIALE comuRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 1998/2001 siglato il 16/5/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione n. 113/2001 del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione n. 181/2002 del C.N.A. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218, 2043 e 2087 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti riguardante la circostanza in atti documentata RAGIONE_SOCIALEa responsabilità anche in capo al RAGIONE_SOCIALEne di Regalbuto RAGIONE_SOCIALE‘illegittima e illecita estromissione del AVV_NOTAIO. COGNOME RAGIONE_SOCIALEa carica di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEnale degli Enti convenzionati. Condan na alle spese di lite di primo e secondo grado’ .
Il ricorso censura l’esclusione di responsabilità del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE affermata dalla decisione impugnata, argomentando la concorrente responsabilità del RAGIONE_SOCIALEne convenzionato, il quale, secondo il ricorso doveva ritenersi anch’esso tenuto ad individuar e come RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEnale quello già nominato dall’altro RAGIONE_SOCIALEne convenzionato.
2.2. Il secondo motivo è, testualmente, rubricato: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1218, 1223, 1225 1226 1227 2043 2727 2729 2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte nissena, contra legem, riformato il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Enna, in punto di riconoscimento di danno non patrimoniale in capo al AVV_NOTAIO COGNOME. – Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti, riguardante la documentazione in atti, nonché la prova orale assunta all’udienza del 5/2/2008, probante il danno non patrimoniale subito dal COGNOME -Difetto assoluto di motivazione’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte nissena:
-sarebbe incorsa in errori di diritto ‘ omettendo del tutto di valutare e interpretare fatti, documenti e prove del processo, correttamente vagliati dal Giudice del Tribunale’ ;
-avrebbe disatteso i principi di questa Corte in tema sia di danno all’immagine sia di danno morale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese del grado di appello anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’accoglimento solo parziale del gravame.
Preliminarmente si deve dare atto che il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, nella propria memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. viene a segnalare che ‘a quanto è dato sapere, l’AVV_NOTAIO, procuratore e difensore nel presente giudizio del RAGIONE_SOCIALEne di Centuripe è deceduto (…)’ .
Questa Corte ha già ripetutamente affermato il principio per cui nel giudizio di cassazione, il decesso RAGIONE_SOCIALE‘unico difensore non determina
l’interruzione del processo, ma attiva il potere RAGIONE_SOCIALEa Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore, risultando, tuttavia, l’attivazione di tale potere subordinata alla duplice condizione che l’evento risulti da attestazione fidefacente RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21142 del 10/10/2007).
Nella specie si deve ravvisare l’assenza di entrambi i presupposti individuati da questa Corte, non risultando notizia fidefaciente RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto decesso, e risultando che l’avviso di udienza è stato notificato in data 13 giugno 2014, e quindi tre mesi prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, con un ragionevole lasso temporale per procedere all’eventuale sostituzione.
I tre motivi del ricorso principale sono inammissibili.
4.1. Il primo motivo risulta inammissibile per una duplice ragione.
La prima è che il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE viene a dolersi del mancato accoglimento di una domanda che, dalla sentenza impugnata, risulta essere stata proposta dal solo NOME COGNOME e non anche dall’odierno ricorrente, il quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del motivo, avrebbe invece dovuto evidenziare -nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. se ed in quale specifico atto aveva formulato domanda risarcitoria nei confronti del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
La seconda ragione è costituita dalla constatazione che la decisione impugnata si è venuta a basare, sul punto, su una duplice ratio decidendi , e cioè, da un lato, la non configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE e,
dall’altro lato, la radicale omessa deduzione di tale titolo di responsabilità nel ricorso di primo grado.
Questa seconda ratio non risulta adeguatamente impugnata, se non nella parte conclusiva del motivo, con modalità non rispettose del canone di specificità di cui all’ art. 366 c.p.c., dovendo conseguentemente trovare applicazione il principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
4.2. Quanto all ‘inammissibilità del secondo motivo di ricorso , si deve osservare che, in primo luogo, parte ricorrente ha persino omesso di considerare che l’ RAGIONE_SOCIALE è stata soppressa da ll’art. 7, comm a 31ter D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, con subentro -previsto dal successivo comma 31quater -del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e con conseguente ripristino del rapporto organico fra il RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE essendo quest’ultimo succeduto a titolo universale alla stessa RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, D.L. n. 78/2010 -ferma restando la distinzione sussistente tra il suddetto rapporto organico ed il rapporto funzionale che fa invece capo ai Sindaci ex art. 15, d.P.R. n. 465/1997 (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7510 del 15/05/2012).
Distinzione che -va comunque rammentato -ha già condotto questa Corte ad affermare il principio per cui, non essendovi coincidenza tra l’amministrazione datrice di lavoro e quella utilizzatrice,
nelle controversie tra quest’ultima e il dipendente va escluso il litisconsorzio necessario con la predetta RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17065 del 11/08/2016).
Del tutto irrilevante -si osserva incidenter -è l’iniziativa di notificare il ricorso di legittimità al RAGIONE_SOCIALE, non essendo quest’ultimo mai stato parte formale del giudizio.
Operata tale premessa, l’inammissibilità del motivo discende dal principio per cui il vizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa
sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Nella specie, il motivo di ricorso omette di confrontarsi concretamente con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, sia perché lo stesso si impernia sull’affermazione di quella concorrente responsabilità da illecito che – come visto in relazione al primo motivo – è stata invece esclusa dalla Corte territoriale con motivazione non adeguatamente impugnata, sia perché omette radicalmente di prendere in considerazione la testé richiamata distinzione tra rapporto organico e rapporto funzionale e quindi la necessità di fondare l’ipotetica responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ( rectius del RAGIONE_SOCIALE), su profili inerenti detto rapporto organico e non su profili concernenti quel rapporto funzionale che è invece di pertinenza dei RAGIONE_SOCIALEni, cui resta conferito il potere di nomina e di revoca del RAGIONE_SOCIALEo, scegliendolo tra gli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, ex artt. 99 e 100, D. Lgs. n. 267 del 2000 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7510 del 15/05/2012).
4.3. L’inammissibilità del terzo motivo discende -ancora una volta -dal mancato ossequio alla regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Osservato preliminarmente che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha adeguatamente dedotto, nel motivo di ricorso, di aver tempestivamente contestato l’acquisizione documentale, deducendo il vizio RAGIONE_SOCIALEa consulenza, tale non potendosi considerare la generica allegazione (pag. 8 del ricorso) di essersi ‘opposto alla tardiva produzione documentale’ nel giudizio di primo grado, vanno richiamati in materia i principi dettati non solo da Cass. Sez. U – Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 ma anche, per lo specifico rito del lavoro, da Sez. L Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021 e dalla successiva Cass. Sez. L Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023, alla luce dei quali la valutazione
di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite in corso di CTU operata dalla Corte territoriale risulta insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14820 del 15/07/2015), non senza rilevare che, ancora una volta, il motivo di ricorso omette di misurarsi concretamente con i richiamati precedenti di questa Corte, limitandosi ad una generica doglianza.
Si deve, del resto, osservare che la censura non indica specificamente il contenuto RAGIONE_SOCIALEa documentazione asseritamente non valutabile né argomenta sull’incidenza RAGIONE_SOCIALEa stessa ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta e si limita a fare leva sulla tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione.
È, pertanto, comunque applicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui, poiché la nullità o l’irritualità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma pone solo una questione di giustificatezza o meno RAGIONE_SOCIALEa statuizione in fatto RAGIONE_SOCIALEa decisione, se fondata sulla prova inutilizzabile (cfr. fra le tante Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18587 del 03/09/2014), in quanto, perché l’ error in procedendo possa essere rilevante ed apprezzato nel giudizio di legittimità, è necessario che la irrituale acquisizione probatoria abbia riguardato circostanze entrate nel processo solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘illegittima acquisizione e sulle quali il giudice abbia fondato il proprio convincimento: deve, cioè, emergere con giudizio di certezza e non di mera probabilità che la circostanza, non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità RAGIONE_SOCIALEa prova, attraverso la quale la circostanza stessa è stata acquisita al processo (cfr. Cass. Sez. L – Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c.
del ricorso incidentale di NOME COGNOME, in quanto proposto oltre il termine di impugnazione (31 maggio 2019, a fronte del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte nissena in data 25 ottobre 2018).
In sintesi, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace.
Per quanto attiene il regime RAGIONE_SOCIALEe spese, la totale soccombenza comporta, ex art. 91 c.p.c., la condanna del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate direttamente in dispositivo, stimandosi invece di disporre la compensazione integrale tra le altre parti del giudizio alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esito concreto del gravame.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
Tale attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e non quello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE a rifondere al controricorrente RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
compensa integralmente le spese del giudizio tra le altre parti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione