Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
Oggetto: Responsabilità civile -Domanda risarcitoria – Danni da appalto privato.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14710/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, come da procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, in INDIRIZZO, presso lo studio del primo (pec:
CC 17.05.2024
Ric. n. 14710/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE EMAIL,
NOMEEMAIL);
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e con questi elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti. NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso e con quest’ultimo, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL EMAIL);
– controricorrente –
nonchè contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec:EMAIL);
– controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE NOME,
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
CC 17.05.2024
Ric. n. 14710/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 1314/2021 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 30 novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto i due distinti atti di appello riuniti, proposti rispettivamente da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 50/2017 che, per l’effetto , ha confermato, con condanna di NOME COGNOME a rifondere in favore di RAGIONE_SOCIALE le spese del grado di appello e condanna di NOME COGNOME a rifondere in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , ex RAGIONE_SOCIALE, le spese del grado d’appello, con compensazione integrale delle spese di lite tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e tra quest’ultima ed RAGIONE_SOCIALE
Per quanto ancora qui di rilievo, con atto di citazione NOME COGNOME, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Porto Recanati confinante con l’immobile di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, deduceva che, a seguito dei lavori di ristrutturazione che venivano affidati alla RAGIONE_SOCIALE e da questa subappaltati alla ditta RAGIONE_SOCIALE, sotto la direzione dei lavori dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , iniziati mese di settembre 2011 e protrattisi sino a febbraio 2012, l’immobile di sua proprietà aveva subito danni da infiltrazioni ammontanti a non meno di euro 145.000,00, a cui andavano aggiunti i danni subiti dall’attrice per il mancato utilizzo dell’abitazione nel periodo estivo, i danni per i beni mobili rovinati e per le conseguenze personali dal punto di vista sanitario, che stavano inte ressando l’attrice, da stimarsi in non meno di euro 50.000. Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio
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Ric. n. 14710/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Macerata, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , la ditta RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per sentire accertare che i lavori eseguiti dalle parti convenute avevano determinato i danni all’immobile dell’attrice e condannarle in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, stimati in almeno euro 250.000,00, o nella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di contestazione al saldo.
Si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE che contestava la domanda e deduceva che tutte le opere erano state affidate con contratto di appalto alla società RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, li aveva subappaltati alla ditta RAGIONE_SOCIALE e che la direzione dei lavori era stata affidata ad un professionista di comprovata esperienza, per cui quale mera proprietaria non poteva essere coinvolta nella richiesta risarcitoria. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la HDI RAGIONE_SOCIALE per essere manlevata in caso di condanna.
Si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE contestando l’avversa domanda e deduce ndo che, prima dell’inizio dei lavori, in contraddittorio con l’attrice era stato redatto un verbale di stato e consistenza della proprietà della medesima in cui erano state descritte le preesistenti infiltrazioni che già da tempo interessavano l’immobile, che i due fabbricati erano tra di loro autonomi, per cui il fatto che il muro nord dell’immobile dell’attrice, a seguito della demolizione, non fosse più protetto dal fabbricato di RAGIONE_SOCIALE non poteva costituire alcuna responsabilità a carico della RAGIONE_SOCIALE o della RAGIONE_SOCIALE. Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la società RAGIONE_SOCIALE per essere tenuta indenne nell’ipotesi di condanna; in via principale , chiedeva il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale di dichiarare che il fabbricato oggetto di causa era stato costruito in violazione delle norme in materia di costruzione e che, quindi, le infiltrazioni e le lesioni erano da imputarsi alla sua inidoneità costruttiva.
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Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, che contestava l’operatività della polizza assicurativa contratta dall’RAGIONE_SOCIALE , dal momento che non contemplava i danni provocati da sub-appaltatori.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, la quale deduceva la non operatività della polizza sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE ed in ogni caso, si riportava a quanto dedotto dall’assicurata per respingere una qualsiasi responsabilità della stessa.
Si costituiva COGNOME NOME che rilevava il difetto di titolarità passiva di RAGIONE_SOCIALE rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata, dal momento che l’esecuzione dei lavori era stata affidata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratto di appalto e la direzione dei lavori all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. Eccepiva, infine, la violazione da parte dell’assicurata dell’obbligo di denuncia del sinistro entro i dieci giorni.
Si costituiva l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che si associava al contenuto della comparsa di costituzione della RAGIONE_SOCIALE e deduceva che comunque nessuna responsabilità poteva a lui imputarsi atteso che, in qualità di direttore dei lavori, aveva seguito l’opera di ristrutturazione con competenza e diligenza, che l’immobile dell’attrice già presentava dei difetti di costruzione, risultando le murature del tutto inidonee a supportare il fabbricato e che essendo le murature dei due fabbricati autonome non sussisteva alcuno obbligo di protezione verso quello della COGNOME.
Si costituiva infine l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME che deduceva di avere eseguito i lavori secondo le regole dell’arte nel pieno rispetto del progetto e secondo le direttive impartite dal direttore dei lavori; pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Espletata l’ istruttoria a mezzo CTU, il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 50/2017, in accoglimento parziale della domanda:
condannava i convenuti NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in solido al risarcimento di tutti danni subiti da NOME COGNOME, liquidati in euro 32.400,00 oltre rivalutazione monetaria dal 31/12/2013 ed interessi;
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AVV_NOTAIO rigettava la domanda proposta dall’attrice nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME;
poneva a carico dei convenuti RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE in solido i costi di CTU e condannava entrambi alla refusione delle spese di lite in favore dell’attrice;
condannava NOME COGNOME alla rifusione delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE, di HDI RAGIONE_SOCIALE;
condannava RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE;
compensava integralmente la spese tra NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE..
A vverso la decisione della Corte d’appello di Ancona , NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE. Seppure intimate, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 80bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria; hanno depositato distinte memorie anche le parti controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE .
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e seguenti c.c., e in particolare dell’art. 2051 c.c., anche con riguardo all’art. 1662 c.c.,
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RAGIONE_SOCIALE
in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.. Nullità della Sentenza Impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.. ‘ ; in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’a ppello ha, a suo avviso, erroneamente respinto la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente nei confronti della società proprietaria dell’immobile interessato dai lavori di rifacimento che hanno determinato i danni a quello limitrofo della ricorrente;
Con il secondo motivo , la ricorrente lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e ss., ivi compreso l’art. 2051 c.c., e 1655 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Nullità della Sentenza Impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ‘; nello specifico, lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente respinto la domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti dell’appaltatore , addebitandole altresì l’omessa dimostrazione di una circostanza pacifica in causa, in quanto emergente dal riconoscimento dell’appaltatore e, comunque, dalla documentazione agli atti già del primo grado di giudizio e richiamata espressamente in appello.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la ‘ Violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. per motivazione incomprensibile, inconciliabile e meramente apparente (con conseguente violazione degli artt. 2043 e seguenti, 1223 c.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. ‘ ; in particolare, censura la sentenza impugnata che, nel confermare la quantificazione del risarcimento operata dal Tribunale con riguardo alla mancata disponibilità dell’immobile da parte della signora COGNOME, avrebbe reso una motivazione meramente apparente e inconciliabile rispetto ai presupposti e parametri dalla stessa Corte di Appello affermati.
Con il quarto motivo, prospettato in via subordinata, la ricorrente denuncia la ‘ Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Violazione degli artt. 112, 115 e 132, n.4 c.p.c. per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ‘; a parere della ricorrente, sarebbe erronea la conferma della propria condanna al pagamento delle spese legali in favore delle assicurazioni terze chiamate in causa dalla proprietaria dell’immobile anche per il grado di appello, in violazione dei principi di causazione e soccombenza (anche virtuale), e frutto di una motivazione meramente apparente.
In via preliminare, e soprassedendo allo stato all’esame del ricorso, rileva il Collegio che la questione posta dal primo motivo di ricorso sia questione di diritto di particolare rilevanza e che in merito ad essa sia necessario rinviare alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c.
Per questi motivi
Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione