Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4315  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26595/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege  in  ROMA,  INDIRIZZO  presso  la  CANCELLERIA  RAGIONE_SOCIALEa CORTE  di CASSAZIONE,  rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE,  AZIONE  E  SISTEMI  PER  LA  GESTIONE  E  LA TUTELA DELL’AMBIENTE, SPA IN LIQUID, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo rappresenta e difende
-controricorrente-
 avverso DECRETO  di TRIBUNALE LAGONEGRO  n.  4131/2020 depositata il 08/09/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato in data 8.9.2020 il Tribunale di Lagonegro ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE liquidazione – aveva rigettato la loro domanda di insinuazione, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., dei crediti RAGIONE_SOCIALE‘importo, rispettivamente, di € 11.048,14 ed € 9.619,20 richiesti a titolo di compenso maturato per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di sindaco RAGIONE_SOCIALEa società fallita nel biennio 2017 -2018 (entrambi i due sindaci erano stati, invece, ammessi al passivo dal G.D. relativamente al compenso dovuto per gli anni 2014-20152016).
Il Tribunale di Lagonegro ha accolto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, osservando che, a fronte RAGIONE_SOCIALEe specifiche contestazioni mosse ai due sindaci – in particolare, è stato rimproverato l’omesso intervento con riferimento al periodo successivo al 2017 allorquando, a fronte di una situazione gravemente deficitaria, gli organi amministrativi non hanno attuato il cd. autofallimento, né hanno espresso alcun parere successivamente alla delibera RAGIONE_SOCIALE‘assemblea straordinaria del 29.3.2017 che aveva deciso di avviare la procedura di concordato gli stessi nulla hanno allegato nella prima difesa utile, né sul punto hanno articolato mezzi istruttori.
Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  affidandolo  a  tre motivi.
La curatela  del fallimento NOME  ha  resistito in giudizio  con controricorso.
I  ricorrenti  hanno  depositato  la  memoria  ex  art.  380  bis.1  cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  è  stata  dedotta  la  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 2403, 2403 bis e 2407 cod. civ. in relazione agli artt.  da 2484 a 2496 cod. civ., 6 e 160 legge fall. nonché la nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  per  carenza  assoluta  di  motivazione  su  un punto decisivo.
Espongono  i  ricorrenti  che  nessuno  degli  adempimenti,  di  cui  la curatela lamenta la mancata osservanza, è imposto dalla legge al collegio sindacale.
In primo luogo, è illogica e apodittica l’affermazione del Tribunale secondo  cui  i  ricorrenti  avrebbero  dovuto  compiere  imprecisati adempimenti volti ad indurre il liquidatore ad avviare l’autofallimento.
Parimenti  illogica  e  illegittima  è  la  seconda  contestazione  relativa all’omessa emanazione da parte del collegio sindacale di un parere a seguito RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea straordinaria  RAGIONE_SOCIALEa società poi  fallita  di  autorizzare  il  liquidatore  a  presentare  domanda  di concordato  preventivo,  non  essendo  tale  parere  previsto  dalla legge.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1460 cod. civ. in relazione all’art. 2407 cod. civ. ; violazione del criterio di proporzionalità;  violazione  degli  artt.  115  e  116  cod.  proc.  civ.; v iolazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  132  cod.  proc.  civ. ;  nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  per motivazione  inesistente e/o apparente  sul punto  decisivo del giudizio.
Premettono i ricorrenti che l’art.  1460  cod.  civ.,  nel  prevedere  la possibilità  che  il  debitore  rifiuti  di  adempiere  la  sua  obbligazione, stabilisce, altresì, che egli non può sottrarsi al pagamento se, avuto
riguardo  alle  circostanze  concrete,  il  suo  rifiuto  sia  contrario  a buona fede.
Nel caso di specie, il Tribunale di Lagonegro ha omesso di valutare la buona fede del debitore inadempiente (il fallimento) nel quadro generale RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto, nonché di valutare se le due asserite omissioni contestate ai ricorrenti fossero gravi o di scarsa importanza, in relazione all’interesse RAGIONE_SOCIALE‘altra parte.
In  particolare,  il  giudice  di  primo  grado  non  ha  chiarito  perché  le due uniche presunte inadempienze nell’ambito di un’attività biennale di sindaco non altrimenti contestata giustificassero proporzionalmente il rifiuto di pagare per intero i compensi dei due sindaci.  In  relazione  a  tale  profilo,  il  decreto  impugnato  è  altresì nullo  per  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  132  cod.  proc.  civ.  per  essere  la motivazione solo apparente.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2697 cod.  civ.,  115  cod.  proc.  civ.;  violazione  del  principio  di  non contestazione;  nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  per  motivazione  inesistente e/o apparente su un punto decisivo del giudizio; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in discussione tra le parti.
Lamentano  i  ricorrenti  che  il  fallimento  ha  invertito  il  criterio  di riparto  RAGIONE_SOCIALE‘onere  RAGIONE_SOCIALEa  prova.  Sarebbe  stato,  infatti,  onere  del fallimento  (presunto  danneggiato)  fornire  la  prova  del  nesso  di causalità tra le  asserite  omissioni  del  collegio  sindacale  (non intervento del collegio sindacale per determinare l’autofallimento e mancanza  di  parere  a  seguito  RAGIONE_SOCIALEa  decisione  RAGIONE_SOCIALEa  società  di proporre concordato preventivo) ed il non meglio precisato danno.
In proposito, il mero fatto storico RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento di una società già posta in liquidazione non può essere automaticamente addossato alla responsabilità del collegio sindacale, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa violazione di un obbligo di legge e RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un danno eziologicamente riconducibile alla suddetta violazione.
Infine, i ricorrenti invocano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc civ. atteso che non avevano alcun interesse giuridicamente rilevante a contestare  le  condotte  omissive  loro  attribuite,  semplicemente perché non erano assolutamente tenuti, per legge, a compiere le attività contestate.
Il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili, anche a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis cod. proc. civ., pur se la motivazione deve essere parzialmente corretta in diritto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 ult . comma cod. proc. civ.
Ritiene questo Collegio che, ove il sindaco di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso ai propri obblighi contrattuali, e ciò in applicazione dei principi in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni enunciati da questa Corte a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n, 13533/2001 (conf. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019), che vanno moRAGIONE_SOCIALEati in relazione alla peculiarità RAGIONE_SOCIALEe funzioni del sindaco, che svolge un’attività di vigilanza RAGIONE_SOCIALE‘operato altrui. In particolare, ove sia sollevata l’eccezione di inesatto adempimento, mentre è onere del curatore non solo allegare ma anche provare quei fatti storici, attinenti alla RAGIONE_SOCIALE ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile RAGIONE_SOCIALEa società, sui quali si innesta la deviazione RAGIONE_SOCIALEa condotta di generale vigilanza esigibile dal sindaco, quanto a quest’ultima egli può limitarsi ad allegare un comportamento specifico e negligente integrante l’inesatto adempimento del sindaco al suo dovere di vigilanza sull’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società; spetta poi a quest’ultimo il compito di
provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall’avvenuto esatto adempimento, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.); questi ultimi, in effetti e a loro volta, non si esauriscono nel mero burocratico espletamento RAGIONE_SOCIALEe attività specificamente indicate dalla legge ma comportano l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o RAGIONE_SOCIALEe omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi RAGIONE_SOCIALEa legge, RAGIONE_SOCIALEo statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa società e le relative operazioni gestorie.
Questa Corte (vedi Cass. n. 16314/2017; Cass. n. 20651/2019; Cass. n. 32397/2019) ha, infatti, più volte, enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c od.civ. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di RAGIONE_SOCIALE riscontrate o denunciando i fatti al AVV_NOTAIO Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2409 c od.civ.
Dunque,  non  è  richiesto  per  configurare  la  responsabilità  dei sindaci,  che  un  particolare  comportamento,  la  cui  inosservanza  è
idonea ad integrare una condotta omissiva RAGIONE_SOCIALE‘organo di controllo, sia espressamente previsto dalla legge.
Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei  sindaci  tutte  le  volte  in  cui  gli  organi  amministrativi  abbiano compiuto  atti  di mala  gestio ,  ricorrendo  tale  fattispecie  anche  in una situazione, come quella descritta dal decreto impugnato, in cui, in  presenza di una situazione  gravemente deficitaria RAGIONE_SOCIALEa società, gli organi amministrativi non abbiano attuato il cd. autofallimento, così determinando, peraltro, l’aggravamento del dissesto.
Va, infine, osservato come l’eccezione d’inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere (in tutto o in parte) in favore RAGIONE_SOCIALE‘altro contraente che a sua volta non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione e, dunque (salvo il limite RAGIONE_SOCIALEa buona fede: Cass. n. 1690 del 2006), non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l’azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati e cioè, rispettivamente, la gravità e la dannosità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento dedotto (cfr. Cass. n. 12719 del 2021).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che al cospetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione sollevata dalla curatela di inesatto adempimento, consistente nella violazione del dovere di vigilanza gravante sul sindaco – non è, invece, contestato in causa il ‘fatto storico’ sul quale si è innestata la deviazione RAGIONE_SOCIALEa condotta di generale vigilanza esigibile dal sindaco, ovvero la situazione gravemente deficitaria RAGIONE_SOCIALEa società, di entità tale da imporre il cd. autofallimento – era onere dei sindaci ricorrenti dimostrare il corretto adempimento del loro incarico, in punto di una condotta reattiva.
Sul punto, il decreto impugnato ha evidenziato che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica  contestazione  formulata  dalla  curatela in ordine  alla condotta  omissiva  tenuta  dai  sindaci,  questi  ultimi  nulla  hanno
allegato  sul  punto  nella  prima  difesa  utile,  né  hanno  formulato richieste istruttorie per dimostrare il loro esatto adempimento.
Tale condotta processuale non è, tuttavia, idonea -come osservato dal Tribunale – a far ritenere tout court provate le censure sollevate dalla curatela, ma, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sopra indicata, dà comunque luogo (ed in questo va corretto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 ult . comma c.p.c., il decreto impugnato in punto di motivazione ) all’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio gravante sui sindaci a seguito RAGIONE_SOCIALEa chirara formulazione da parte RAGIONE_SOCIALEa curatela RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
I ricorrenti non hanno colto tale profilo, limitandosi a formulare censure di merito relative all’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa buona fede RAGIONE_SOCIALEa curatela nel rifiuto di adempiere, o alla scarsa importanza RAGIONE_SOCIALE‘asserito contestato loro inadempimento (peraltro non confrontandosi, sul punto, con la precisa affermazione del Tribunale secondo cui le omissioni di vigilanza ed impulso dei sindaci avrebbero aggravato il dissesto), non considerando che, di fronte all’eccezione di inadempimento sollevata dal debitore e come detto, è onere del creditore provare il corretto adempimento RAGIONE_SOCIALEa propria obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da  parte dei  ricorrenti  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio,  il 16.1.2024