Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7099 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7099 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23974/2024 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e di fesa dall’AVV_NOTAIO domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del presidente p.t., rappresentata e di fesa dall’ RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
Responsabilità civile della PA -Responsabilità dei magistrati
NOME COGNOME, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
–
contro
ricorrenti –
per la cassazione della sentenza n. 1028/2024 della CORTE d’APPELLO dell’Aquila pubblicata il 31.7.2024;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenerne la condanna al risarcimento, ex art. 2, comma terzo, legge 117/1988, del danno subito per effetto della sentenza n. 639/2003, emessa in data 9.12.2002 dal Tribunale di Ancona, AVV_NOTAIO, in quanto decisione giudiziale palesemente errata e abnorme.
Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di l’Aquila dichiarava l’inammissibilità della domanda con decreto del 23.2.2011. La Corte d’appello di l’Aquila con decreto pubblicato il 10.3.2024 rigettava il reclamo e confermava il decreto emesso dal Tribunale.
Con sentenza n. 6791/2016, pubblicata il 17.4.2016, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE, annullava il decreto reso dalla Corte d’appello di l’Aquila , rimettendo per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di l’Aquila .
Il giudizio era riassunto presso il Tribunale di l’Aquil a, dinanzi al quale si costituiva la RAGIONE_SOCIALE e interveniva il AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Il Tribunale con sentenza n. 831/2022, pubblicata il 14.12.2022, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
La Corte d’Appello di l’Aquila con sentenza pubblicata il 31.7.2024, dinanzi alla quale si costituivano COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di
COGNOME NOME , rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, onerandola delle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasione della quale gli eredi di COGNOME NOME depositavano memoria illustrativa. La camera di consiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo e successivamente chiamata per la data odierna. In tale occasione il collegio è stato integrato, a seguito dell’autorizzata astensione di uno dei componenti originariamente designati.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso si compone nel complesso di 17 pagine, risultando dedicate all’esposizione sommaria d ei fatti le pagine da 2 (da riga 24) a pagina 5 (fino a riga 10). Senonché, gli elementi riportati nel ricorso non consentono, se non attingendo direttamente alla lettura degli atti del processo, di comprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria; l’andamento della vicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa; le argomentazioni
essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle parti in appello e, infine, il tenore della sentenza impugnata. Il tutto al fine di permettere di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione del fatto si deduce genericamente a proposito dell’avvio dell’azione ex art. 2, comma terzo, l. 117/1988 per il risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza n. 639/2003 del giudice unico del Tribunale di Ancona, perché gravemente errata e abnorme; della difesa erariale si riferisce soltant o dell’eccezione di nullità della citazione per l’assenza de gli avvertimenti ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ. Quanto al giudizio di primo grado i ricorrenti riferiscono della fissazione della nuova udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e del decreto collegiale dichiarativo dell’inammissibilità della domanda, aggiungendo che il decreto di rigetto del reclamo reso dalla Corte d’appello è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione .
Null’altro di rilevante è esposto circa il giudizio di rinvio, se non la menzione dell’interAVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO dinanzi al Tribunale di l’Aquila, i l quale ha rigettato la domanda e compensate le spese di lite, nonché della sentenza della Corte d’appello di rigetto dell’appello proposto dall’odierna ricorrente. Del contenuto di tale ultima pronuncia è stato riferito il solo esito.
Risulta, dunque, incontestabile l’inosservanza dell’onere imposto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ. L’inosservanza di tali doveri, tuttavia, può
condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez. III, 14 marzo 2022, n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n. 16618).
La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003, n. 2602).
Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALE svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 1352/2024, cit.).
La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata -in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 -con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).
Come osservato da Cass. 1352/2024 cit.:
‘Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826). Mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella recente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso COGNOME c. Russia), ha riaffermato -perfino riconoscendo l’astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. «filtro a quesiti» per l’accesso in cassazione -il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l’art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016). A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia: questa richiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia. Essa ha bensì riscon trato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi
requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbe da interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtà prospettabile con il rimedio interno dell’art. 391 -bis cod. proc. civ.). Quel che dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazione delle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservare all’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall’interessato. In tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (ritenuto in quel caso non rispettato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:
-l’interpretazione data all’esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l’applicazione del principio dell’autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l’annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi; -la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell’esposizione dei fatti rilevanti; -la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di
tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l’avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell’art. 366 e con l’aiuto dell’interpretazione della Corte di cassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente». Ciò premesso, occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALE svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929; 08/08/2023, n. 24149)’.
Requisiti, come già detto, non sussistenti nel caso di specie, perché il ricorso , in violazione al principio dell’autosufficienza, è stato redatto omettendo di riferire il contenuto essenziale delle domande svolte, degli elementi di fatto e delle questioni giuridiche a esse sottese, e impedendo di conseguire la conoscenza RAGIONE_SOCIALE svolgimento del giudizio e dei necessari elementi informativi per l’esame delle doglianze svolte. Né la rilevata inadeguatezza espositiva è superabile mediante la lettura dei motivi di ricorso per cassazione a causa dei limiti della narrazione in ordine allo scrutinio complessivo della domanda svolta, risultando così pregiudicata l’intelligibilità delle censure.
A tal fine, inoltre, non è possibile ovviare mediante il richiamo dell ‘approfondimento dei fatti effettuato da questa Corte con la sentenza 6791/2016, né con ‘la lettura degli atti introduttivi delle precedenti fasi del giudizio’, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria illustrativa a
pagine 2 e 4, poiché ”inammissibilità, con la quale è sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla formacontenuto dell’atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell’impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. ‘ (v. Cass., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19811), fermo restando che nulla di rilevante è stato aggiunto dalla ricorrente.
Come osservato di recente da questa Corte ‘ esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, di cui al n. 3, e quello della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione”, di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale – mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili – funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti ‘ (v. Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n. 16618. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l’atto di appello omettendo non solo l’esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).
Il Collegio rileva, comunque, che, quand’anche fosse possibile per absurdum -prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo ed esaminare i motivi, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogo esito per altre ragioni intrinseche al loro contenuto.
Con il primo motivo è denunciata ‘ violazione e falsa applicazione ‘ del l’ art. 4, comma secondo l. 117/1988.
La ricorrente lamenta che la C orte d’appello di L’A quila ‘ ha offerto un’interpretazione errata dei presupposti applicativi di tale norma di legge
facendone derivare l’affermazione altrettanto errata secondo la quale l’azione di responsabilit à civile non poteva essere esercitata in quanto il provvedimento ritenuto fonte di danno era stato integralmente riformato, quindi revocato ‘ .
Osserva la ricorrente che la Corte d’appello ha reso della norma indicata un ‘ interpretazione estensiva a proposito della condizione di proponibilità della domanda , per l’asseri ta eliminazione di qualsiasi danno per effetto della riforma in appello della decisione del Tribunale di Ancona n. 639/2003, ma ciononostante ha statuito nel merito. Ad ogni modo, l’art. 4, comma secondo, l. 117/1988 si limita a prevedere il momento a partire dal quale è possibile promuovere la domanda, differendola fino alla definitività del provvedimento potenzialmente lesivo, ma non può essere interpretato nel senso indicato dalla Corte d’appello di l’Aquila con la sentenza impugnata, poiché il successivo annullamento di un provvedimento non è di per sé idoneo a rimuoverne gli effetti pregiudizievoli, sì che è erroneo quanto affermato a proposito dell’eventuale esito del giudizio di merito , se non fosse stata dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
L’interpretazione sostenuta dalla Corte d’appello finisce con l’imporre al danneggiato oneri e condotte ‘riparatorie’ eccessivamente rigorose, svilendo la portata della l. 117/1988. Infatti, una volta impugnata la decisione del 2003, la ricorrente non avrebbe potuto che attendere l’esito dell’appello per poter cercare di riscuotere, anche solo in parte, un credito del quale, qualora il Tribunale di Ancona fosse entrato nel merito, avrebbe potuto ottenere il pagamento nel 2003, quando avrebbe avuto maggiori possibilità di recupero nei confronti di una società non ancora fallita.
Ad ogni modo , l’ammissibilità della domanda è stata già accertata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6791/2016 e lo stesso Tribunale di l’Aquila aveva dichiarato la tempestività della domanda nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 164/2009 della Corte d’appello di Ancona.
4.1. Il motivo si esporrebbe a un primo rilievo di inammissibilità.
La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazione criticanda. Se deve ritenersi certo il riferimento a quanto scritto dalla Corte d’appello a pagina 6 (terzo capoverso), mediante il richiamo contenuto nell’intestazione del motivo , la ricorrente allude a pagina 8 (primo e secondo capoverso) ad altri passaggi della motivazione della sentenza, che però non sono stati indicati compiutamente.
Deve essere ribadito che il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).
La ricorrente ha omesso di indicare compiutamente la motivazione criticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte a individuare a che cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi, atteso che per svolgere qualsiasi motivo di impugnazione, che si correli alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificare quest’ultima.
4.2. In secondo luogo, il motivo presterebbe il fianco a un secondo analogo rilievo.
Deve rilevarsi come la sentenza impugnata poggi su due rationes decidendi . Infatti, la Corte d’appello , sia pur prima di procedere allo scrutinio del primo motivo d’appello, senza per questo potersi relegare l’affermazione a un mero obiter , ha statuito ‘ sinanco a prescindere dalla decisione di primo grado, che ha compiuto una valutazione
prognostica sulla possibilità per la COGNOME di realizzare il credito di euro 26.396,11, oltre interessi, nel 2003, escludendola, ad avviso di questa Corte dirimente è la circostanza che detto credito è stato, sì, riconosciuto dalla Corte di Appello di Ancona che ha accolto l’appello avverso la decisione del AVV_NOTAIO di dichiarare prescritta la pretesa, ma ciò non vale ad inferire, automaticamente, che se il magistrato avesse affrontato il merito della controversia avrebbe condannato la COGNOME a pagare quella somma. La colpa grave del COGNOME è consistita nell’avere dichiarato la prescrizione, non nell’aver omesso di condannare la COGNOME a pagare l’importo che solo in appello è stato liquidato alla COGNOME: quale decisione avrebbe emesso il magistrato se fosse entrato nel merito, invero, non è dato sapere in quanto egli, in ogni caso, non era certo obbligato ad accogliere la domanda risarcitoria secondo i desiderata di parte attrice ‘ (pagina 5, capoversi secondo e terzo), per poi concludere con il passo indicato dalla ricorrente nella intestazione del motivo ‘ el caso in esame il provvedimento era stato integralmente riformato, quindi revocato, sicché l’azione di responsabilità civile non poteva essere esercitata’.
A questa prima ratio la Corte d’appello ne ha aggiunta una seconda, che non può intendersi come argomentazione ad abundatiam , perché non resa a ll’esito di una statuizione di inammissibilità , là dove si è così espressa: ‘Quanto alla ribadita fruttuosità di un’azione esecutiva ove intrapresa nel 2003, di poi, questo Collegio non può che rilevare come dal bilancio riguardante quell’esercizio, unico documento su cui l’appellante basa la pretesa risarcitoria, emerge, sì, un credito vantato dalla COGNOME verso terzi per euro 103.417,00, ma nulla è dato sapere su chi fosse il terzo in questione e sulla sua solvibilità, sicché riesce impossibile, né l’a ppellante allega alcunché al riguardo, ipotizzare la fruttuosità di un pignoramento presso terzi, come pure non è dato comprendere che sorte potesse avere un pignoramento diretto sull’attivo circolante, composto al 31.12.2003 da euro 27.000 circa di cassa, dato che l’appellante si limita a censurare genericamente il rilievo per cui «a fronte di tale attivo si
pongono debiti verso banche per 39.340 (oltre che minori voci verso il fisco e verso i soci, per complessivi ulteriori 10.000 euro circa); in tale quadro, un pignoramento mobiliare della cassa da parte della COGNOME difficilmente avrebbe avuto buon esito, ben potendosi ipotizzare l’interAVV_NOTAIO dell’istituto di credito », ma non contesta che le banche vantassero pretese superiori alle sue, né che esse potessero intervenire nel processo esecutivo, assumendo che non era dato sapere se l’interAVV_NOTAIO potesse avvenire in forza di crediti vantati via chirografaria o privilegiata, laddove era, evidentemente, suo onere verificare meglio le appostazioni di bilancio per dimostrare che una azione di recupero forzoso del credito avrebbe sortito l’effetto sperato . ‘ (pagina 9, terzo capoverso).
Deve essere ricordato il consolidato principio di diritto secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., sez. III, 27 dicembre 2016, n. 27015; Cass., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5102).
Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass., sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., sez. I, 18 settembre 2006, n. 20118; Cass., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 16602/2005, cit.), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13880; Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24076; Cass., 27015/2015, cit.; Cass., sez. III, 22 settembre 2011, n. 19254, Cass., sez. I, 11 gennaio 2007, n. 1658; Cass., sez. III, 13 luglio 2005, n. 14740).
Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’a rt. 345 cod. proc. civ. e del principio che vieta la proposizione di domande nuove in appello.
La ricorrente sostiene che la Corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., là dove ha affermato che la richiesta di ritenere provato il danno quanto meno con riferimento all’imposta di registro della sentenza di primo grado e agli oneri connessi al giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 639/2003, come quantificati dalla C orte d’appello di Ancona nel relativo capo della decisione di secondo grado, rappresenterebbe una domanda nuova.
Sostiene la ricorrente che la somma di euro 45.379,59 è l’importo complessivo costituente, sin dall’atto introduttivo, il quantum della domanda. Tale richiesta è stata ribadita per l’identico importo nell’atto di riassunzione del giudizio dopo la fase di ammissibilità definita con la sentenza n. 6791/2016 della Corte di Cassazione, e poi riaffermata nel successivo giudizio di impugnazione introdotto con atto di citazione in appello notificato il 5.6.2023 alla base della sentenza oggi impugnata.
Con il terzo motivo è denunciata ‘ violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 2, comma terzo, l . 117/1988.
La ricorrente lamenta l’applicazione non corretta della norma indicata per travisamento della ratio e dei presupposti applicativi, avendo la corte aquilana erroneamente confermato la decisione del Tribunale, ‘ quanto alla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilità di soddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stata emanata una sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quando ormai ogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa in modo irrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte’ .
Il giudizio probabilistico a proposito del recupero del credito, sostiene la ricorrente, è stato condotto sulla base di una errata valutazione delle circostanze dedotte, poiché svolta focalizzando
l’attenzione sulla condotta della ricorrente nel tentativo di recupero del credito, trascurando completamente la circostanza che la sentenza n. 639/2003 del Tribunale era oggettivamente abnorme. Quanto dedotto dalle controparti è stato valutato nell’ottica della certezza assoluta dell’impossibilità di procedere al recupero anche solo parziale del credito , ‘mentre nessuna attenzione, neppure nell’ottica di una valutazione equitativa della domanda, è stata riservata alla violazione del diritto della società ricorrente, quale effetto della condotta negligente del magistrato, a ottenere una sentenza conforme noi legge applicabile al controversia ‘ .
Deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo, in quanto, afferendo alla prova del legame causale tra la condotta ascritta all’operato del magistrato e l’eAVV_NOTAIO di danno , è pregiudiziale rispetto al secondo motivo relativo al perimetro della domanda svolta in sede di appello.
6.1. Il terzo motivo si esporrebbe a un rilievo in termini di inammissibilità.
In primo luogo, la ricorrente ha impugnato solamente quanto espresso dalla Corte d’appello a pagina 8 (terzultimo capoverso): ‘ Quanto alla probabilità che l’appellante avrebbe avuto maggiori possibilità di soddisfare il suo credito, anche solo parzialmente, se fosse stata emanata una sentenza corretta nel 2003, piuttosto che nel 2009, quando ormai ogni possibilità di recupero risultava effettivamente compromessa in modo irrimediabile dall’intervenuto fallimento della controparte, la Corte reputa che la gravata sentenza regga alle critiche mosse in appello ‘.
Anche in questo caso la ricorrente si è disinteressata di quanto detto dalla Corte d’appello a pagina 9, terzo capoverso, a proposito della ‘fruttuosità dell’esecuzione, ove intrapresa nel 2003’, da cui è seguita una valutazione in ordine al profilo controfattuale dell’incidenza dell’operato del magistrato sulla base degli elementi ricavabili dal bilancio della società RAGIONE_SOCIALE, ‘anche se si volesse ricondurre la responsabilità del COGNOME non tanto alla pronuncia dichiarativa della prescrizione, ma alla diversa ipotesi di omessa emanazione di sentenza di condanna della RAGIONE_SOCIALE
pagamento di euro 26.396,11 oltre interessi nel 2003 ‘ (pagina 9, quarto capoverso).
A tale rilievo, si dovrebbe aggiungere come il motivo sotto la parvenza di una censura in iure riveli l’aspirazione a un riesame della quaestio facti sulla valutazione della relazione causale, come reso evidente dalla doglianza sopra riportata: la censura di valutazione ‘ in termini di pressoché assoluta certezza nell’escludere nel modo più risoluto e categorico qualsivoglia possibilità di recupero, anche solo parziale, del credito ‘.
La ricorrente , pertanto, ha omesso di considerare che l’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v. Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
6.2. L’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, poiché, quand’anche superato il vaglio della specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. , a tanto non bastando il generico richiamo alle conclusioni rassegnate in primo e secondo grado e agli atti prodotti ai sensi dell’art. 369 , comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., l’esito del giudizio non ne sarebbe condizionato stante l’avvenuto consolidamento della ratio indicata a pagina 9 (quarto capoverso).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-
quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge, in favore dei controricorrenti eredi di COGNOME NOME, e in euro 2.800,00 per compensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito, in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME