Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 980/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, ASTROLOGO NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-controricorrenti ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1733/2020 depositata il 22/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME, insieme alla figlia NOME COGNOME ed alla nipote NOME COGNOME, con una serie di atti redatti dalle ultime due e sottoscritte dalla COGNOME, ha incolpato NOME COGNOME e NOME COGNOME di aver commesso una serie di reati in danno della stessa NOME COGNOME.
Per tali denunce è scaturito a carico della COGNOME, della COGNOME e della COGNOME un procedimento penale per calunnia nel quale, in secondo grado, le imputate sono state assolte per non aver commesso il fatto.
Questa sentenza di assoluzione è stata però impugnata ai soli effetti civili da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e la Corte di Cassazione, ai soli effetti civili, l’ha annullata con rinvio.
Prima che intervenisse tale decisione è deceduta NOME COGNOME, e dunque il procedimento è stato riassunto davanti alla Corte d’appello di Bologna nei confronti soltanto di NOME COGNOME e di NOME COGNOME: i giudici del rinvio, preso atto della decisione della Corte di Cassazione, hanno condannato dunque NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi della COGNOME, al risarcimento dei danni nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, escludendo però una responsabilità personale delle due convenute.
La decisione viene ora impugnata per Cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME con tre motivi di ricorso, nonché da NOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso incidentale contenente quattro motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione.
2.- I giudici di appello del giudizio di rinvio erano chiamati a valutare i fatti secondo i criteri dell’illecito civile, dopo che l’assoluzione in sede penale era stata annullata ai soli effetti civili.
Hanno dunque rivalutato il fatto da un punto di vista civilistico ed hanno ravvisato nelle condotte di NOME COGNOME l’illecito di calunnia, o, comunque, un illecito civile consistente nella colposa attribuzione di fatti di reato ai due antagonisti.
Hanno tuttavia escluso che le due convenute (COGNOME e COGNOME) rimaste in giudizio dopo la morte di COGNOME avessero una responsabilità in proprio, ossia potessero rispondere per condotte proprie di quella calunnia: piuttosto essa era riferibile alla sola COGNOME, che aveva firmato l’atto, mentre le altre due rispondevano civilmente in quanto eredi, o meglio ne rispondeva la sola COGNOME.
Questa ratio è impugnata con tre motivi di ricorso.
3.- Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 codice di procedura civile e dunque mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Le ricorrenti osservano che erroneamente NOME COGNOME è stata ritenuta erede di NOME COGNOME e condannata in quanto tale sia alla sorte che alle spese di lite, mentre è pacifico che ad essere erede doveva ritenersi la sola NOME COGNOME.
Secondo le ricorrenti si tratterebbe di un errore non materiale, ma di decisione vera e propria, che ha comportato dunque una statuizione a carico della COGNOME, che invece non avrebbe dovuto esserci, poiché presuppone una qualità soggettiva che quest’ultima non rivestiva.
Le stesse ricorrenti ammettono tuttavia di aver proposto nel frattempo anche l’istanza di correzione materiale.
Le ricorrenti hanno rinunciato in memoria al primo motivo, preso atto dell’intervenuta correzione della sentenza impugnata a seguito di procedimento ex art. 287 e ss. c.p.c..
Tale rinuncia, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza di tale censura, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione delle ricorrenti o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà di impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. dettata per la rinuncia al ricorso (Cass., ord., n. 414 del 13/01/2021).s
3.1.- Con il secondo motivo si prospetta nuovamente violazione dell’articolo 112 codice di procedura civile ed in particolare l’omessa pronuncia su una specifica eccezione.
Le ricorrenti osservano che il giudice del rinvio ha ritenuto responsabile del danno, e dunque autrice della calunnia, la sola NOME COGNOME, la quale, come si è detto, era deceduta nelle more del ricorso per Cassazione precedente, mentre ha escluso una responsabilità della COGNOME e della COGNOME, in proprio, ossia per condotte personali.
Ciò comporta la conseguenza che la pretesa di risarcimento può essere avanzata nei confronti della COGNOME non in quanto responsabile in proprio, ma solo quale erede della COGNOME. E tuttavia ciò presuppone che NOME COGNOME, calunniata insieme a NOME COGNOME, abbia a suo tempo proposto domanda di risarcimento nei confronti della COGNOME. Invece, la COGNOME non si è mai costituita parte civile nel procedimento penale nei confronti della predetta COGNOME, con la conseguenza che, non essendoci una
domanda di risarcimento nei confronti di quest’ultima, non può aversi condanna al risarcimento neanche nei confronti della erede.
In conclusione: la condanna della COGNOME quale erede della COGNOME è stata pronunciata dalla Corte d’appello in assenza di una domanda di richiesta di risarcimento nei confronti della dante causa. Né la COGNOME poteva rispondere in proprio in quanto la Corte d’appello ha escluso una responsabilità diretta di costei ritenendola responsabile soltanto in quanto erede della COGNOME.
Su questo punto verte tuttavia il terzo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che denunciano ‘disapplicazione della sentenza di Cassazione, violazione dell’intangibilità della medesima e omissione di qualunque motivazione per tentare di legittimare questo discostamento’ nel punto in cui la Corte d’appello avrebbe apoditticamente, senza alcuna motivazione, a pagina 11, ritenuto che non vi fossero prove per assumere come responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio, ossia per condotte dirette, quanto piuttosto che costoro fossero responsabili in quanto aventi causa dell’autrice della calunnia .
I ricorrenti incidentali fanno presente come, invece, la Corte di Cassazione aveva annullato l’assoluzione delle due predette proprio ritenendo che vi fossero prove significative di un diretto coinvolgimento di entrambe: dichiarazioni sostanzialmente confessorie, rese dalle imputate e acquisite al giudizio, che dovevano ritenersi altresì coerenti ed univoche.
Dunque, l’esame del secondo motivo del ricorso principale è strettamente connesso con l’esame del terzo motivo del ricorso incidentale poiché entrambi pongono la medesima questione: vale a dire se la COGNOME e la COGNOME possano ritenersi responsabili per condotte proprie, anziché solamente quali eredi della COGNOME, o comunque la sola COGNOME quale erede di quest’ultima.
Ciò detto, il terzo motivo del ricorso incidentale deve ritenersi fondato e dunque di conseguenza deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso principale.
Infatti, la Corte di Cassazione nella precedente decisione (n. 12546/ 2016), ha annullato l’assoluzione della COGNOME e della COGNOME ritenendo erronea la valutazione dei giudici di merito circa la mancanza di prove a loro carico e facendo presente come invece esistevano agli atti delle dichiarazioni confessorie che andavano in senso contrario.
La stessa sentenza di rinvio ne prende atto nel momento in cui riporta il contenuto della sentenza di annullamento a pagina 5.
Tuttavia, pur essendo chiamato il giudice di rinvio a tener conto di quelle prove, ossia delle dichiarazioni confessorie, in realtà non ne fa alcuna menzione, e dimostra, al contrario di quanto indicato dalla Corte di Cassazione, di non aver dato a quegli elementi alcun motivato rilievo: si limita ad escludere apoditticamente l’esistenza di prove dalle quali ricavare una responsabilità diretta della COGNOME e della COGNOME, ma ciò fa senza, per l’appunto, dare conto del perché di tale conclusione.
3.2.-Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta violazione degli articoli 523 e 82 del codice di procedura penale.
Secondo le ricorrenti principali le parti civili nel ricorso per Cassazione precedente hanno chiesto l’annullamento della sentenza di assoluzione nei confronti di COGNOME e COGNOME mentre si sono limitate a chiedere la dichiarazione di estinzione del reato per morte dell’imputata nei confronti di COGNOME.
Secondo le ricorrenti, le parti civili avrebbero dovuto chiedere anche nei confronti della COGNOME l’annullamento dell’assoluzione, ma, avendo invece chiesto una dichiarazione di non doversi procedere, è come se avessero rinunciato nei confronti della COGNOME alla costituzione di parte civile e dunque non potevano più coltivare la domanda di risarcimento in sede di rinvio.
Il motivo è infondato.
Il fatto di aver chiesto la dichiarazione di non doversi procedere non significa aver rinunciato implicitamente alla costituzione di parte civile, sia in quanto quella richiesta era obbligata dalla morte dell’imputato, non potendosi chiedere l’annullamento della sua assoluzione, sia in quanto questa richiesta attiene esclusivamente alle statuizioni penali e non a quelle civili, che, invece, la morte dell’imputato non è di ostacolo a che vengano assunte nel giudizio di rinvio.
3.3.- Quanto ai rimanenti motivi del ricorso incidentale, il primo eccepisce la nullità della notifica del ricorso per cassazione notificato al precedente anziché al nuovo difensore: ma la censura è infondata in quanto la notifica è avvenuta al domicilio indicato nella sentenza impugnata; mentre, a dimostrazione del contrario, si invoca quanto emerge dal procedimento di correzione materiale, che comunque non viene nel ricorso neanche testualmente riportato e, comunque, il che è assorbente sul punto, l’eventuale nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte intimata, come avvenuto nella specie, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità (Cass., sez. un., n. 1416 del 20/07/2016 e Cass. n. 18402 del 12/07/2018).
Il secondo motivo assume un assoluto difetto di interesse ad agire da parte della COGNOME, che, non condannata ad alcunché, non sarebbe soccombente: motivo che non tiene conto della circostanza che la COGNOME è stata condannata dalla Corte di merito, in quanto erede ed è di questo che si duole; tale statuizione è stata poi emendata solo in sede di correzione di errore materiale, sicché la posizione processuale della COGNOME era strettamente dipendente alle censure di cui al primo motivo del ricorso principale, per il quale è stata formalmente espressa rinuncia da parte delle ricorrenti principali , proprio per l’intervenuta correzione dell’errore materiale.
Il quarto motivo attiene invece alla incompleta decisione sulle spese da parte del giudice di rinvio, che avrebbe omesso di liquidare, al pari delle spese di cui al capo B) della sentenza impugnata, alcuni compensi dovuti all’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente incidentale dinanzi al Tribunale di Firenze.
Il motivo è assorbito in quanto, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, il regolamento delle spese è nuovamente rimesso al giudice di merito.
Va dunque accolto il ricorso incidentale e rigettato il ricorso principale, e, poiché il ricorso incidentale richiede accertamenti in fatto, la decisione va cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, rigetta il ricorso principale. Cassa la decisone impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.