SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2709 2025 – N. R.G. 00002943 2019 DEPOSITO MINUTA 03 08 2025 PUBBLICAZIONE 03 08 2025
Il Giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2943/2019 R.G. Responsabilità Civile Extracontrattuale avente ad oggetto: ‘ Infortunio sul lavoro-risarcimento danni perdita congiunto-rivalsa ‘
VERTENTE TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-Attore-
E
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
-Convenuti-
NOME COGNOME e NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.5.2018,
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la
e l’ chiedendo la condanna dei primi due in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ad un sinistro in cui era stato coinvolto , detratto quanto riconosciuto dall’ a titolo di rendita.
Premetteva parte attrice, a fondamento della propria domanda, che nell’ Aprile 2013, nell’ambito di un contratto d’appalto commissionato da tali
e alla appaltatrice avente l’oggetto la manutenzione straordinaria di una villa dei committenti, la affidato i lavori di tinteggiatura al , titolare
aveva dell’omonima ditta individuale.
Tanto promesso esponeva che il 17 Gennaio 2014, intorno alle ore 14:00, , apprestandosi ad eseguire la tinteggiatura delle pareti esterne dell’immobile come da contratto di subappalto , era salito su un ponteggio già presente in cantiere dotato di ruote, c.d ‘ trabattello , a circa 5 ‘ metri da terra, allorché improvvisamente la struttura si era inclinata verso l’esterno, ribaltandosi e rovinando a terra unitamente a parte attrice la quale, a seguito della caduta, era rimasta schiacciata dal ponteggio.
Il era stato quindi immediatamente soccorso da altro lavoratore presente in cantiere e condotto a mezzo ambulanza al pronto soccorso dove gli erano state diagnosticate varie fratture.
Successivamente, in data 22 Gennaio 2014, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione e la sintesi della frattura all’olecrano del gomito sinistro.
Aggiungeva che i sanitari del 118 avevano segnalato quanto accaduto alla ASL la quale, dopo aver svolto le indagini mediante rilievi fotografici e audizione delle persone informate sui fatti, aveva notiziato la Procura presso il Tribunale di Firenze la quale, con decreto del 20 Gennaio 2015, aveva tratto a giudizio quale legale rappresentate della e per il reato di lesioni colpose aggravate ex art. 590 co III cp.
Precisamente, al erano state contestate le violazioni delle norme antinfortunistiche e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 97 d.lgs. n. 81/2008 per aver consentito al l’utilizzo di un ponteggio non montato correttamente, mentre all’ era stata imputata la violazione di cui all’art. 23 co 1 del medesimo D.lgs, ovverosia per aver ceduto in uso un ponteggio mobile privo di alcuni elementi strutturali e non aver consegnato il libretto delle istruzioni.
Tuttavia gi imputati avevano chiesto la definizione del procedimento mediante l’applicazione della pena ex art. 444 cpp, la cui sentenza era divenuta irrevocabile in data 9 Dicembre 2016.
Deduceva la responsabilità solidale del e dell’ relativamente alle lesioni patite dal , cui era seguito un lungo periodo di malattia, riscontrabile sia dalla sentenza di patteggiamento sia dagli accertamenti compiuti dalla Ispettori della
Sosteneva che dal danno non patrimoniale, cui erano residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificabili nella misura del 21%, ammontasse, compresa la personalizzazione m assima pari al 38%, ad €
124.537, importo da cui detrarre la rendita afferente esclusivamente al danno biologico permanente, pari ad € 52.909,57, residuando pertanto un credito risarcitorio relativo al danno differenziale pari ad € 71.627,43, oltre accessori.
Argomentava, sotto tale ultimo profilo, che ai fini del calcolo del risarcimento dovuto dovesse essere detratto non l’intero valore capitale della rendita costituita da , pari ad € 107.976,35, bensì solo il valore capitale della rendita afferente al danno biologico permanente.
Chiedeva, pertanto, la condanna della e di in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento di danno differenziale non patrimoniale, della somma di € 71.627,43, oltre interessi e rivalutazione m onetaria.
Precisava di aver convenuto l’ al solo fine di farlo partecipare al giudizio così da consentirgli di rivendicare, in via di surrogazione dell’attore, le somme dovute all’ E nte dai responsabili dell’infortunio.
Si costituiva la la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Contestava che la sentenza penale di condanna ex articolo 444 cpp potesse avere efficacia di giudicato nel presente processo civile e costituisse ammissione di responsabilità degli imputati, cosicché sarebbe stato onere dell’attore provare i fatti costitutivi della propria domanda .
Sosteneva inoltre che il rapporto di appalto relativo agli interventi di tinteggiatura nel corso dei quali si era verificato l’infortunio, erano stati commissionati dalla committente alla appaltatrice ditta
la quale, a sua volta, aveva incaricato il per l’esecuzione dei lavori mettendo a disposizione del il trabattello di proprietà di
e non della
Precisava, infine, di aver adottato tutte le misure di prevenzione e sicurezza e che, in ogni caso, alcuna responsabilità potesse esserle imputata relativamente ad un rapporto mai instauratosi con l’attore.
Eccepiva, infine, il concorso del fatto colposo del danneggiato per aver omesso di stabilizzare il ‘trabatte lo’. l
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice e l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, per essere da questa tenuta indenne in caso di soccombenza.
Si costituiva il quale sosteneva la responsabilità principale del proprio infortunio in capo all’attore, per essere questi un es perto tinteggiatore, ed una corresponsabilità della che gli aveva commissionato in subappalto il lavoro di tinteggiatura fornendogli il trabattello di sua proprietà.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda stante la esclusiva responsabilità dell’attore nella causazione del sinistro o in subordine che venisse riconosciuto un concorso di colpa nella causazione dell’evento.
Si costituiva l’ l a quale avanzava azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell’evento lesivo in ordine all e somme erogate al .
Si costituiva la chiamata in causa dalla la quale in via preliminare eccepiva la mancanza di copertura assicurativa in ordine all’evento verificatosi ed eccepiva il concorso del fatto colposo del danneggiato.
La causa, istruita con produzione di documenti e prova per testi, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 7.1.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1) Il fatto dannoso, il giudizio di responsabilità ed il nesso causale
Ed invero, risultano provati sia l’evento lesivo subìto dal , sia la responsabilità della quale datrice di lavoro e dell ‘ quale capocantiere, sia il nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose derivate all’attore.
Sulla circostanza che il , il giorno 17 Gennaio 2014, mentre stava procedendo all a tinteggiatura delle pareti esterne dell’immobile dei proprietari cadde dal più volte citato trabattello, non vi sono contestazioni, così come non vi sono contestazioni in ordine alla circostanza che i lavori di ristrutturazione dell’immobile furono affidati dai committenti alla che ivi aveva allestito il proprio cantiere(si vedano, altresì, le dichiarazioni dei committenti agli ispettori intervenuti
sul luogo).
Dalle prove raccolte è emerso inoltre che il trabattello era presente nel cantiere prima che iniziassero i lavori, e quindi prima del 17 Gennaio 2014: circostanza affermata dai committenti e ribadita dagli Ispettori escussi all’udienza del 31 Ottobre 2024.
L’ era stato dipendente con qualifica di capocantiere della dal 25 Marzo 2013 al 30 Giugno 2013(v. piano operativo della sicurezza doc. 16 fasc. e tali mansioni continuarono
anche dopo tale data.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale reso all’udienza del 16 Settembre 2022, confermò di svolgere le mansioni di capocantiere per la appaltatrice
Il trabattello fu consegnato dall’ alla come ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio formale, ed era sprovvisto del libretto di uso e manutenzione, non era montato correttamente e mancava di elementi strutturali(fatti accertati dagli Ispettori AUSL e ribaditi all’udienza del 31 Ottobre 2024).
Ebbene, le prove sopra riportate conducono ad un giudizio di responsabilità in capo alla e all’ tenendo conto, altresì, dell’ulteriore elemento di prova rappresentato dalla sentenza penale di patteggiamento.
Invero, «la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova; ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell’assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale»(Cass. 2897/2024; Cass. n. 31010/2023).
In definitiva, gli elementi probatori raccolti e la sentenza penale di patteggiamento, valutati congiuntamente, depongono per la sussistenza di un comportamento colposo omissivo da parte dei due convenuti consistito: 1) nella violazione da parte della quale datrice di lavoro, delle norme dettate in materia di sicurezza dall’art. 97 d.lgs. n. 81/2008 ; 2) nella violazione
da parte dell’ del disposto di cui all’art. 23 co 1 del medesimo decreto legislativo.
Ed infatti, l’art. 97 citato prevede che il datore di lavoro dell’impresa affidataria[ id est , la verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento »: condizioni di sicurezza del tutto assenti nel caso in questione visto che nel cantiere vi era un trabattello estremamente pericoloso per le sue condizioni di instabilità e non vi era alcuna figura professionale a direzione dei lavori e addetta alla sicurezza della loro esecuzione.
L’art. 23, invece, stabilisce che « Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro »: si rammenti, al riguardo, che fu l’ a consegnare alla il trabattello di sua proprietà non montato correttamente e privo del libretto delle istruzioni.
Si precisi, infine, che l’ era il capocantiere della il che esclude -nell’ambito del quadro presuntivo de gli elementi di prova menzionati- che vi fosse un rapporto di appalto tra l’ ed i , essendo invece coerente con quanto probatorio delineatosi che i lavori furono affidati dalla al e che il trabattello venne consegnato dall’ alla
Tanto determina la responsabilità solidale ex art. 2055 cc delle condotte omissive di entrambi i soggetti menzionati.
E’ da escludere un concorso del fatto colposo del danneggiato in quanto «i n tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l’incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi
un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere»(Cass. n. 4980/2023).
Relativamente, infine, alla sussistenza del nesso di causalità, si evidenzia che «in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale , che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non” , conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto: cd. probabilità logica o baconiana(Cass. n. 23197/2018; Cass. n. 47/2017).
Se, nella fattispecie, l non avesse consegnato alla il trabattello insicuro e se la avesse vigilato sulle condizioni di sicurezza e sulla presenza del trabattello – in cantiere già all’inizio dei lavori -l’infortunio non si sarebbe verificato poiché il si sarebbe venuto a trovare a lavorare in un cantiere dotato delle dovute misure di sicurezza.
Accertata la sussistenza del sinistro, operato il giudizio di responsabilità e verificata la causalità tra omissioni colpose ed evento lesivo, si procederà alla quantificazione del danno subìto dalla vittima.
2) La quantificazione del danno nella sua interezza-Le poste risarcitorie a carico dell e d da corrispondere al danneggiato.
Si procederà, quindi, alla quantificazione del danno.
Il CTU medico legale nominato, Prof. a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato quanto segue:
« 1. Il sig. , di anni 37 all’epoca dei fatti, imbianchino autonomo, senza preesistenze patologiche spontanee e/o post-traumatiche specifiche, a seguito di una caduta rovinosa a terra da un’altezza di 5 mt e determinata dal ribaltamento del ‘trabattello’ (ponteggio mobile con ruote) sul quale l’uomo si trovava, intento a tinteggiare il soffitto di un balcone tergale di una villa privata, per conto della Ditta edile RAGIONE_SOCIALE fu passivo di un valido:
1. Trauma cranico lieve non commotivo,
2. Trauma contusivo dell’emi -bacino sinistro con Frattura composta della branca ischiopubica sx, Frattura composta dell’ala iliaca sx fino all’ultimo forame sacrale e frattura composta del I metamero coccigeo;
3. Trauma contusivo del rachide cervicale e del rachide lombosacrale con frattura del processo trasverso sx di L1, L2 e L5;
4. Trauma contusivo del gomito sinistro con Frattura pluriframmentaria medio-olecranica con lieve diastasi dei monconi ossei.
2. Le lesioni subite richiesero primo ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli (FI), ove, opportunamente indagato, per il politrauma contusivofratturativo patito al cranio, al rachide cervicale e lombo-sacrale, all’emibacino sinistro e al gomito omolaterale , gli fu suturata la ferita
puntiforme del gomito sinistro, confezionata una stecca di posizione per la frattura dell’olecrano sinistro e posizionato il collare cervicale Philadelphia, prima di essere trasferito presso l’ del medesimo nosocomio, ove, in data 22/01/2014 il sig. fu sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con 2 fili di K e 1 cerchiaggio metallico ad otto . Dimesso il 27/01/2014 il fu inviato a domicilio con prescrizione letto e poltrona per 20 gg con ausilio di busto semirigido con stecche e collare tipo Philadelphia per altri 30 gg. Necessit ò poi, di controlli radiologici e ortopedici nosocomiali integrati da TC Cranio-encefalo e da TC del Rachide cervicale e lombo-sacrale; di una valutazione neurochirurgica ospedaliera, e di ripetute visite mediche di controllo ambulatoriale presso la sede di Firenze, ove, peraltro l’uomo effettuò le cure FKT.
Valutazione medico legale:
1. Tenuto conto di tutti gli eventuali precedenti interessanti la salute della parte Attrice al momento dell’evento dannoso, si pu ò affermare che dal trauma polifratturativo patito in data 17.01.2014 a Montelupo F.no (FI) e sopra esaustivamente descritto, si verificata una è menomazione temporanea dell’integrit à psico-fisica del sig di complessivi 152 giorni .
Tale periodo , nella valutazione del danno biologico temporaneo , è da considerare come inabilit à temporanea assoluta per iniziali 30 giorni, come inabilit à temporanea parziale al 75% per i successivi 30 giorni di malattia, come inabilit à temporanea parziale al 50% per altri 45 giorni e come inabilit à temporanea parziale al 25% per i restanti 47 giorni di malattia certificata.
-La lesivit à riscontrata e descritta, ha anche determinato una menomazione permanente della preesistente integrit à psico-fisica del sig. consistente in una SDR soggettiva del traumatizzato cranico ; negli Esiti algico-disfunzionali di un valido trauma contusivo del rachide cervicale ovvero cervicalgia e limitazione funzionale dei movimenti del collo rispettivamente di 1/4 l’estensione e le roto -inclinazioni laterali, e ai massimi gradi di
escursione fisiologica la flessione; – Esiti dolorosi della frattura composta della branca ischio-pubica di sinistra, dell’ala iliaca sinistra e del I metamero coccigeo; – Esiti algico-disfunzionali di un valido trauma contusivo del rachide lombo-sacrale con documentate fratture del processo trasverso sx di L1, L2 e L5, consistenti in persistente lombalgia , e limitazione funzionale dei movimenti del busto, sia nella flessione ad arco che nelle rotoinclinazioni laterali; – Sindrome algico-disfunzionale del gomito sinistro (in d e s t r i m a n e ) in esiti di frattura dell’olecrano trattata chirurgicamente con mds ancora in sede con deficit dell’estensione di 10 -20°, della flessione ai gradi estremi, de lla supinazione di 1/4 e con lieve deficit di forza della mano per riferito dolore antibrachiale alla manovra di prensione ; – esito cicatriziale lineare, di mano chirurgica, localizzato sulla faccia posteriore del gomito sinistro, lungo 7 cm, discromico, adeso ai piani sottocutanei sottostanti. La suddetta menomazione permanente dell’integrità psico-fisica è quantificabile, in riferimento alle Tabelle di Legge per la valutazione del danno biologico, nella misura del 19% (diciannove per cento).
La quantificazione del danno biologico da inabilità viene effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame ottenendo i seguenti importi:
30 giorni di inabilità temporanea totale : € 3.450;
3 0 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50;
45 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 2.587,50;
47 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% : € 1,351,25
Totale danno biologico da inabilità temporanea: € 9.976,25 . Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024, che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una
funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.
Tenuto conto dell’età del danneggiato al momento del sinistro (anni 37) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (19%), si ottiene un importo di € 77.621 a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo:
1) sia dell’accertata lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale( € 57.497 );
2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di ‘dolore’, ‘sofferenza soggettiva’, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione( € 20.124 ): presunzione fondata, nel caso di specie, sulle conseguenze dolorose che il trauma, unitamente alle limitazioni che da esso sono derivate, ha provocato al danneggiato in termini, appunto, di sofferenza. Va, inoltre, riconosciuta la personalizzazione del danno relativa alla accertata
cenestesi, posto che- come riscontrato dal CTU- sono stati accertati:
– la limitazione funzionale di ¼ dei movimenti del collo, nonché del tronco sia in flessoestensione che nell’inclinazione laterale;
– un deficit dell’estensione ed una riduzione della flessione del gomito sinistro; – una riduzione della forza della mano sinistra.
Inoltre, il CTU ha constatato che il , nel rialzarsi dalla posizione accovacciata, tende a spostare il carico corporeo sul lato destro e che l’appoggio su un solo piede risulta difficoltoso a sinistra.
Trattasi di limitazioni che rendono l’attività lavorativa di imbianchino esercitata dal maggiormente difficoltosa e faticosa rispetto a quella svolta prima dell’infortunio e per le quali può procedersi ad una aumento del danno biologico permanente in forza della c.d. personalizzazione: nel caso di specie da cenestesi lavorativa.
Ed invero, «il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione
delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto»(Cass. n. 16628/2023; Cass. n. 17411/2019).
Si ritiene di aumentare il danno biologico permanente nella misura del 10%- in considerazione sì delle maggiori difficoltà lavorative del danneggiato, ma tenuto conto altresì della non eccessiva incidenza, in termini di sofferenza, delle limitazioni fisiche accertate che non consentono in alcun modo una personalizzazione secondo i valori massimi tabellari.
La predetta maggiorazione ammonta, quindi, ad € 5.749,70
Ai predetti importi vanno aggiunte le spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad € 2.393,52 .
TOTALE:
€ 95.739,47 .
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria(Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Il , tuttavia, ha già percepito l’importo relativo al danno biologico da parte dell’ tanto che parte attrice ha giustamente limitato la sua pretesa alle sole poste risarcitorie non indennizzabili dall’assicuratore sociale, quali, appunto, l’inabilità temporanea, il danno morale e la personalizzazione -così
che i convenuti vano condannati in solido tra loro al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 38.243,47 .
3) Le somme erogate dal a titolo di indennizzo e l’azione di rivalsa.
Si parta dal dato normativo.
L’art. 13 co 2 d.l. n. 38/2000 prevede espressamente che « In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’ nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamicorelazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita
“tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la
retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di meno ».
Quindi, per invalidità ricomprese tra il 16% ed il 100%- come nel caso in questione, ove al danneggiato è stata riconosciuta una invalidità del 19%l’ eroga somme, sotto forma di rendita, 1) sia a titolo di danno biologico che 2) di danno patrimoniale: danno patrimoniale che, per tale soglia di invalidità, è presunto.
Il danno biologico è stato indennizzato dall e di conseguenza l’ può agire in rivalsa(danno che, come già affermato supra , non è stato chiesto da parte attrice in questa sede).
Ci si soffermi, adesso, su quale sia il danno patrimoniale già indennizzato dall’ e per il quale l’ può agire in rivalsa .
Il danno patrimoniale viene in rilievo nei seguenti profili: 1) la riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16% per cento e viene liquidata); 2) la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l’ indennizza col pagamento d’una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione, ai sensi del l’art. 68 co 1 del DPR n. 1124/1965, comma 1); 3) le spese sanitarie (che l’ è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 cit., artt. 86 e ss.).
Può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali – la riduzione della capacità di guadagno che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16%, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell’allegato n. 6 al DM 12 Luglio 2000, emanato in attuazione del d.lgs. n. 13/2000, sia indennizzato dall’ anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito, o non abbia dimostrato di avere patito( come nel caso in questione ), alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della
capacità di lavoro e di guadagno ; l’incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’ senza alcun accertamento concreto circa l’esistenza d’un danno patrimoniale, che la legge -nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale presume esistente juris et de jure quando l’invalidità permanente sia superiore al 16%..
L’accoglimento della domanda di surrogazione dell’ , per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile: si ribadisce che il non ha subìto alcun pregiudizio patrimoniale riguardante la capacità di produrre reddito.
Non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall’ a titolo di indennità giornaliera ex art. 69 DPR n. 1124/1965 e di anticipazione delle spese mediche ex art. 86 del medesimo decreto, giacché con tali importi l’ indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi.
Se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’INAI, si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 cc., con la conseguenza che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R. n. 1124 cit., art. 68) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. D.P.R. cit.) l’ ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti costituenti danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di
essere risarcita(per i principî sin qui affermati, Cass. n. 21961/2018, soprattutto in parte motiva).
Ne consegue che l’ ha azione di rivalsa nei confronti del e dell’ per i seguenti importi: 1) danno biologico relativo alla invalidità permanente(al netto, quindi, del danno morale, e della personalizzazione) pari, come detto, ad € 57.497 ; 2) esborsi erogati per l’inabilità temporanea; 3) spese mediche.
Pertanto, dall’attestazione da ultimo depositata dall’Istituto relativo agli esborsi corrisposti al pari in totale ad € 155.901,28, dal valore cap itale della rendita, comprensiva sia del danno biologico che del danno alla capacità lavorativa- il relativo costo riguardante il lucro cessante non può essere posto a carico dei responsabili civili, poiché, lo si ripete, per l’ tale danno è presunto e non va addebitato ai responsabili in assenza di una accertata incidenza delle lesioni sulla capacità di produrre reddito.
In definitiva, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento, in favore dell’ , della somma di € 98.404,28.
4) L’azione di garanzia proposta dall
La domanda proposta dalla convenuta nei confronti della non può essere accolta stante l’inoperatività della polizza stipulata dalla per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
L’art. 28 delle condizioni contrattuali stabilisce che « l’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge ».
Ora, dalla sentenza n. 534/2019 emessa dal Tribunale di Firenze emerge che al momento dell’infortunio un lavoratore, tale « fu impiegato in un’ordinaria
attività lavorativa subordinata nella giornata del 17.1.2014 senza una regolare assunzione … ».
Tanto esclude l’o peratività della polizza.
5) Il regolamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000 quanto al rapporto tra gli attori e la e l’ e quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 quanto alle altre domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna la e al pagamento in solido tra loro, in favore di della somma di € 38.243,47 , oltre interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell’avvenuto saldo; condanna la e alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 518 per esborsi, € 7.616 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge; condanna la e al pagamento, in favore dell’ , della somma di € 98.404,28, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento e sino al dì dell’avvenuto saldo ;
condanna i predetti convenuti alla rifusione, in favore dell’ , delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 14.103, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della e condanna la alla rifusione, in favore della terza chiamata, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in 14.103 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Firenze, 3.VII.2025
Il Giudice
-dott. NOME COGNOME