Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16793/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , in proprio e quale erede di NOME COGNOME ; rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
NOME COGNOME ;
-intimato-
per la cassazione della sentenza n. 935/2021 della CORTE d ‘ APPELLO di PALERMO, depositata il 10 giugno 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 10 giugno 2021, n. 935 , la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione spiegata da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.355/2016, ha esteso, in via solidale, a NOME COGNOME e NOME COGNOME, la condanna risarcitoria già pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di NOME COGNOME, per le conseguenze dannose occorse all’appellante (originario attore) in seguito all’incidente verificatosi in data 2 aprile 2012, allorché il sig. COGNOME, mente si trovava nel giardino della casa di campagna di sua proprietà, confinante con quello del villino dei coniugi COGNOME, suoceri del sig. COGNOME, era stato aggredito da tre cani di grossa taglia, di razza ‘corsa’ (appartenenti a quest’ultimo ma detenuti, liberi, nel terreno di proprietà dei primi), i quali, dopo aver scavalcato la recinzione metallica posta al confine tra i due fondi, gli erano balzati addosso e lo avevano sopraffatto, dilaniandone le carni a morsi e provocandogli gravissime lesioni.
L a Corte d’appello -dato atto che il Tribunale, ritenuto responsabile NOME COGNOME ex art. 2052 cod. civ., aveva invece assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME sul duplice presupposto che il detto criterio di imputazione prevede una responsabilità alternativa tra il proprietario dell’animale e il suo utilizzatore e che comunque non vi era
prova che i cani fossero utilizzati per fare la guardia all’immobile di proprietà dei coniugi COGNOME, da loro abitato solo saltuariamente -li ha però ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sul rilievo che la circostanza di avere i cani liberi nel giardino della loro casa li obbligava a recintare adeguatamente il proprio fondo, onde prevenirne il pericolo di fuoriuscita, salva la prova (nella fattispecie non fornita) che essi non avessero la disponibilità del fondo e/o che gli animali vi fossero stati condotti solo per poche ore e a loro insaputa.
La Corte territoriale ha anche osservato che la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sulla quale il Tribunale non si era pronunciato, era stata riproposta in appello, giacché l’appellante aveva chiesto che fosse accertata la responsabilità dei sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Per la cassazione della sentenza della Corte panormita ricorre NOME COGNOME, in proprio e quale erede del coniuge NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio d’appello , sulla base di sei motivi; risponde con controricorso NOME COGNOME; non svolge difese in sede di legittimità l’intimato NOME COGNOME .
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 2052 c.c. e 2043 c.c. », nonché –
evidentemente ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., pur non espressamente invocato -il « vizio di ultrapetizione art. 112 c.p.c. » e la « violazione dell’art. 346 c.p.c. ».
Secondo la ricorrente, l’attore NOME COGNOME, in sede d’appello, avrebbe domandato l’accertamento della sua responsabilità (unitamente a quella del suo coniuge, NOME COGNOME), invocando l’applicazione del criterio speciale di imputazione di cui all’art. 2052 cod. civ., sull’assunto che i cani, sebbene di proprietà di NOME COGNOME, erano tuttavia da loro utilizzati per fare la guardia all’immobile in cui erano detenuti; al contrario, l’attore appellante non aveva mai invocato, neppure in primo grado, l’accertamento della loro responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per omessa manutenzione del villino di proprietà.
Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe « affetta da palese vizio di ultrapetizione poiché esteso la responsabilità ex art. 2043 c.c. ai sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza che mai la controparte, nel giudizio di appello, per l’effetto devolutivo, avesse chiesto la detta estensione » (pag.30 del ricorso).
Inoltre, vi sarebbe stata anche la violazione dell’art.3 46 cod. proc. ( recte : dell’art.345 cod. proc. civ.) , poiché in appello, pur invocando sempre l’art. 2052 cod. civ. e non l’art. 2043 cod. civ., l’attore non si era limitato a riproporre la domanda di accertamento della respo nsabilità dei proprietari dell’immobile , quale responsabilità concorrente con quella, già accertata in primo grado, del loro genero e proprietario e dei cani, ma, incorrendo in una inammissibile mutatio
libelli , aveva chiesto l’accertamento della resp onsabilità dei primi in via esclusiva .
Con il secondo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 2052 c.c. ».
Si sostiene che, poiché l’ appellante aveva chiesto affermarsi la responsabilità dei sigg.ri COGNOME in via esclusiva (e non più in via concorrente con quella del sig. COGNOME, diversamente da quanto invocato in primo grado ), ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. (sull’assunto della sussistenza in capo ad essi della custodia degli animali, asseritamente utilizzati per fare la guardia al loro villino), la Corte territoriale, in ossequio al principio tantum devolutum quantum appellatum , esclusa la prova del rapporto di custodia, avrebbe dovuto rigettare la domanda, senza poterne accertare la responsabilità a diverso titolo.
I primi due motivi di ricorso -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -sono infondati.
3.1. La questione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui la domanda sia stata formulata ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. o ai sensi di una tra le disposizioni di cui agli artt. 2047 ss. cod. civ. oppure ai sensi di una figura speciale di responsabilità prevista in una legge particolare e la sentenza abbia fatto invece applicazione della disciplina contenuta in una disposizione diversa da quella invocata dalla parte, ritenendo di sussumere la vicenda nella relativa fattispecie, va risolto alla luce della reciproca interazione tra il principio della domanda e il connesso onere di allegazione gravante sulla parte (art.99
cod. proc. civ.), i poteri decisori del giudice e i relativi limiti in base al principio dispositivo in senso materiale che attribuisce alle parti la disponibilità dell’ oggetto del processo (art.112 cod. proc. civ.), il divieto di nova in appello (art.345 cod. proc. civ.) e la regola del giudicato (art.2909 cod. civ.).
Al riguardo possono darsi tre possibilità: 1) il giudice applica la disciplina della responsabilità speciale in cui ritiene di sussumere la fattispecie (ad es. l’art. 2052 cod. civ. ) in luogo dell’art. 2043 cod. civ. invocato dalla parte o, all’inverso, applica la disciplina generale prevista da questa norma in luogo di quella speciale invocata; in tale ipotesi si pone la questione se la sentenza sia viziata da ultrapetizione per violazione del principio dispositivo in senso materiale (art.112 cod. proc. civ.); 2) il giudice applica la disciplina invocata dalla parte (non quella diversa in cui la fattispecie sarebbe sussumibile) e rigetta la domanda ; in tale ipotesi si pone la questione se l ‘attore, impugnando la sentenza di rigetto, possa dedurre per la prima volta in appello la sussumibilità della fattispecie in una diversa regola di responsabilità o se, qualora lo faccia, si determini una mutatio libelli , con conseguente domanda nuova -dunque inammissibile -in appello (art. 345 cod. proc. civ.); 3) il giudice applica la disciplina invocata dalla parte (non quella diversa in cui la fattispecie sarebbe sussumibile) e accoglie la domanda ; in questa ipotesi se impugna il convenuto, contestando la sussistenza dei requisiti costitutivi della sua responsabilità alla stregua della norma di responsabilità applicata, si pone il problema se il giudice d’appello possa, in difetto di impugnazione dell’attore, officiosamente, applicare la diversa disposizione di responsabilità in base alla quale il
convenuto sarebbe responsabile oppure se sia ormai sceso il giudicato sulla configurazione della domanda nei termini originariamente indicati dall’attore perché non impugnata (art. 2909 cod. civ.).
3.2. Le questioni appena evocate sono state affrontate di recente ex professo da questa Corte in una serie di pronunce rese nell’ambito del contenzioso sulla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati dalla fauna selvatica ( ex aliis , Cass., Sez. 3, nn. 31330/2023, 31335/2023, 31342/2023, 31350/2023, 34654/2023, 34675/2023; più di recente, v. Cass., Sez. 3, 21/06/2024, n. 17253).
In una serie di casi, la domanda, formulata dal danneggiato nei confronti della pubblica amministrazione, ex art.2043 cod. civ., era stata accolta dal primo giudice e rigettata in appello per assenza di colpa, in accoglimento dell’impugnazione dell’ente convenuto , senza che l ‘errore della riconduzione della fattispecie all’art.2043 cod. civ. (anziché a quella di cui all’art. 2052 cod. civ.) fosse stato -anche mediante impugnazione incidentale condizionata -censurato dall’attore, vittorioso in primo grado e soccombente in appello ; solo con il ricorso per cassazione l’attore aveva censurato il suddetto errore, invocando l’applicabilità del criterio di imputazione oggettivo (o aggravato, secondo i punti di vista) di cui all’art.2052 cod. civ. .
In relazione a detti casi questa Corte ha affermato, tra gli altri, il principio di diritto secondo cui ‘ lo stabilire se un fatto illecito sia disciplinato dall’art. 2043 cod. civ. o dall’art. 2052 cod. civ., quando non vi sia mutamento dei fatti costitutivi della domanda, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione
giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta anche nel grado di appello e persino in sede di legittimità ‘.
Il principio è stato affermato sulla base dei seguenti testuali rilievi, che ne costituiscono insieme il presupposto logico e il corollario giuridico:
‘non si deve parlare di qualificazione giuridica della domanda nell’ipotesi in cui, fermi i fatti accertati, il giudice deve decidere quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie. In questa ipotesi, il concetto stesso di giudicato non può trovare applicazione poiché, in virtù del principio iura novit curia , è sempre consentito al giudice -anche in sede di legittimità -valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile’ ;
‘ l o stabilire se la domanda debba decidersi applicando l’art. 2043 cod. civ. o l’art. 2052 cod. civ. costituisce, non già una questione di qualificazione giuridica della domanda (la quale resta invariata nell’uno come nell’altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito), bensì una questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio iura novit curia ‘ ;
‘l’individuazione della disciplina applicabile ( ius ) non comporta una immutazione della fattispecie ( factum ), la quale rimane cristallizzata in quella originariamente dedotta … ; pertanto, se, da un lato, nella scelta della regola applicabile, il giudice non pone in essere una qualificazione della
domanda, ma esercita il proprio potere di rendere alla fattispecie la sua disciplina, dall’altro lato, nell’esercizio di questo potere, anche se svolto su sollecitazione della parte (che invoca l’applicazione di una disciplina più favorevole), il giudice medesimo non trova limite nel giudicato eventualmente formatosi sulla fattispecie poiché l’applicazione della regola speciale di cui all’art.2052 cod. civ., in luogo di quella generale di cui all’art.2043 cod. civ., non implica, nel caso concreto, una immutazione degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie medesima, come dedotti ed accertati, ma soltanto un diverso giudizio sul riparto dell’onere della prova e, quindi, la correzione di un error in procedendo , come tale immune alla formazione del giudicato sostanziale’.
Premesso che ai richiamati principi il Collegio intende dare piena e convinta continuità, sulla base di essi può -più in generale -affermarsi quanto segue:
i l giudice del merito, nell’applicare le norme che regolano i diversi criteri di imputazione della responsabilità, attribuisce alla fattispecie, come allegata dall’attore e accertata in giudizio, la sua disciplina;
non si tratta quindi di qualificazione o delimitazione della domanda , ma di accertamento dei fatti posti a suo fondamento e della individuazione della disciplina giuridica cui quei fatti sono soggetti;
se, dunque, sulla base dei fatti allegati dall’attore e delle risultanze delle prove ritualmente acquisite, accerta, con
motivato giudizio di merito, la sussistenza dei vari elementi costitutivi di una fattispecie, nel momento in cui individua la norma applicabile (di volta in volta, ad es., l’art. 2043 cod. civ. , oppure l’art. 205 1 cod. civ. oppure l’art. 2052 cod. civ. e via dicendo) il giudice non sta qualificando o circoscrivendo la domanda, ma sta rendendo alla fattispecie la sua disciplina ;
da un lato, vi è l’accertamento della fattispecie sulla base dei fatti allegati e provati; dall’altro, l’individuazione della disciplina ;
dunque, anche se l’attore invoca una certa disciplina, ben è possibile che il giudice ne applichi un ‘ altra, se in essa ritiene sussumibile la fattispecie, come allegata e provata;
del pari, il giudicato si forma sulla fattispecie, non sulla disciplina, perché l’accertamento di cui parla l’art. 2909 cod. civ. attiene agli elementi costitutivi della fattispecie, cui consegue l’applicazione della relativa disciplina;
d unque, solo per cambiare l’accertamento della fattispecie è necessaria l’impugnazione, non per invocare una diversa disciplina a fattispecie invariata;
pertanto, è possibile nel grado successivo, senza che vi sia stata tempestiva impugnazione , invocare un’altra regola di imputazione della responsabilità rispetto a quella precedentemente applicata, se non cambiano gli elementi di fatto costitutivi della fattispecie .
3.3. Nel caso in esame, esclusa l’ultima delle tre alternative illustrate sub 3.1. , si sarebbe verificata la prima ipotesi (secondo la
prospettazione della ricorrente, NOME COGNOME avrebbe sempre invocato a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME -tra l’altro in modo differente tra il primo e il secondo grado, dapprima in via concorrente rispetto a NOME COGNOME, poi in via esclusiva -l’applicazione del criterio speciale di imputazione di cui all’art. 2052 cod. civ., ma la Corte di merito avrebbe officiosamente applicato quello generale di cui all’art.2043 cod. civ.), oppure la seconda ipotesi (secondo la ricostruzione del giudice d’ appello, nella richiesta dell’appellante che fosse accertata la responsabilità in capo agli appellati COGNOME, era identificabile l’invocazione della norma generale di cui all’ art. 2043 cod. civ. in luogo di quella speciale di cui all’art. 2052 cod. civ ., precedentemente applicata dal primo giudice per rigettare la domanda nei loro confronti).
Sia che si acceda alla prima sia che si acceda alla seconda ipotesi, deve escludersi che la sentenza impugnata presenti i vizi evocati con il primi due motivi di ricorso (ultrapetizione, violazione del divieto di ius novorum , violazione dell’art.2052 cod. civ.), giacché i fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti immutati tra il primo e il secondo grado, invocandosi sempre il risarcimento del danno derivante dall’ aggressione, posta in essere sul fondo di proprietà della vittima, dai cani fuoriusciti dal confinante fondo di proprietà dei convenuti scavalcando la recinzione posta al confine.
Provati -e persino incontroversi -questi fatti, il giudice d ‘appello , previo motivato (e pertanto insindacabile) giudizio di merito, diretto ad escludere la prova della custodia e a valutare l’ inadeguatezza della recinzione, ha scelto la disciplina applicabile alla fattispecie, escludendo
l’operatività d i quella dell’art. 2052 cod. civ. (fondata su un criterio di imputazione oggettivo) e reputando invece applicabile quella di cui all’art. 2043 cod. civ., fondato sul criterio soggettivo della colpa.
In definitiva, i primi due motivi di ricorso vanno rigettati.
Con il terzo motivo viene denunciato , ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’ « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ».
La ricorrente deduce che la C orte d’ appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la sentenza del Tribunale penale di Agrigento n. 593/2019, passata in giudicato, con cui i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati assolti dal reato di lesioni personali gravi commesse in confronto di NOME COGNOME, reato loro contestato in seguito all’ag gressione posta in essere dai cani di NOME COGNOME, custoditi nell’immobile di loro proprietà .
Questa sentenza -si argomenta -, avendo fondato la pronuncia assolutoria sull’accertamento che l’immobile ove erano custoditi i cani, sebbene formalmente di proprietà dei sigg.ri COGNOME e COGNOME, era tuttavia nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. COGNOME (il quale si occupava non solo della custodia degli animali ma anche, in generale, della manutenzione del fondo ed aveva personalmente provveduto a far collocare la recinzione metallica del giardino, al confine con quello del sig. COGNOME), avrebbe consentito, quale prova atipica, di ritenere dimostrata l’assenza di colpa dei convenuti.
Oltre che nel vizio di omesso esame, la sentenza impugnata sarebbe poi incorsa in quello di omessa motivazione, « non avendo … spiegato le ragioni logico-giuridiche sottese al non utilizzo della
sentenza prodotta ai fini del convincimento del giudice » (pag. 37 del ricorso).
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Va premesso che non viene dedotta la violazione del art. 652 cod. proc. pen. , sull’ efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione penale nel giudizio civile di danno; c iò, sull’ evidente, ancorché non esplicitato, presupposto -evidenziato invece dal controricorrente -che l’ assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., e dunque non era munita della predetta efficacia (cfr., al riguardo, Cass. 30/10/2007, n. 22883; Cass. 9/03/2010, n. 5676; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass. 11/03/2016, n. 4764U; di recente v. anche Cass. 31/05/2024, n. 15290, non massimata sul punto).
I ricorrenti si dolgono, invece, della mancata utilizzazione della sentenza quale prova atipica , che avrebbe consentito di escludere che essi avessero il possesso e la detenzione dell’immobile (esercitati in via esclusiva dal loro genero, NOME COGNOME, unico custode dei cani) e, conseguentemente -deve ritenersi -, avrebbe consentito di escludere altresì l’imputabilità ad essi della condotta omissiva rilevata dal giudice del merito.
Ciò premesso, è anzitutto inammissibile, con tutta evidenza, la denuncia del vizio di omessa motivazione, il quale non solo deve essere tale da presentare una delle specifiche lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito, ma deve anche emergere
direttamente dal testo della sentenza impugnata e non essere tratto, aliunde , dal confronto con altri atti o risultanze del processo (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
In secondo luogo, è altresì inammissibile, con ancora maggiore evidenza, la censura di omesso esame, la quale deve denunciare l’omessa considerazione di un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e de ll’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761); pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori (nella specie, la sentenza emessa in un processo penale, rientrante, quale prova atipica, nel novero delle prove documentali precostituite) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il terzo motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. + art. 24 Costituzione ».
Il motivo presenta elementi di connessione col (e pertanto va esaminato unitamente al) quinto motivo, con cui viene nuovamente denunciato , ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’ « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ».
Con entrambi i motivi si censura la statuizione della sentenza impugnata diretta ad escludere che NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari dell’immobile in cui erano custoditi i cani, avessero dimostrato di non avere la disponibilità dello stesso e/o che i cani vi fossero stati portati per poche ore e a loro insaputa .
Evidenzia, al riguardo, la ricorrente che essa, in primo grado, con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , aveva invocato l’ ammissione di una prova per testimoni diretta a dimostrare che l’immobile era nella piena ed esclusiva disponibilità di NOME COGNOME, il quale non solo vi custodiva i cani, ma si occupava personalmente della gestione del terreno e della casa, dei quali aveva il possesso pieno ed esclusivo.
Questa richiesta istruttoria, però, sebbene reiterata in primo grado, nella precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, e sebbene riproposta con la comparsa di risposta in appello, nonché in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale relative a tale giudizio, era rimasta disattesa.
A fronte di ciò, per un verso, il giudizio di inosservanza dell’onere della prova, emesso nei suoi confronti dalla Corte d’ appello doveva reputarsi lesivo sia della regola di cui all’art. 2697 cod. civ . che del principio costituzionale che tutela il diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento; per altro verso, l’immotivato diniego della prova dedotta concretava nuovamente un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili.
7.1. In primo luogo, l ‘ammissibilità della doglianza di mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale non ammessa in primo grado avrebbe supposto la dimostrazione che la richiesta era stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass.13/08/2022, n. 22883); dimostrazione che avrebbe postulato, se non la trascrizione di uno stralci o del verbale d’udienza o dell’atto in cui erano state formulate, almeno l’indicazione della sede processuale in cui gli stessi fossero reperibili, in funzione della verifica della mancata rinuncia tacita all’istanza istruttoria.
In secondo luogo, quanto al vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale (o di altra prova), va ricordato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento ( ex multis , solo tra le più recenti, Cass.07/03/2017, n.5654; Cass.17/06/2019, n.16214; Cass. 01/07/2024, n.18072); tale circostanza evidentemente non si integra nel caso di specie, in cui la Corte d’appello , con giudizio di merito
insindacabile, ha ritenuto che, essendo incontroverso che i cani, al momento dell’ aggressione recata a NOME COGNOME, erano provenuti dal terreno di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME, doveva reputarsi colposa la loro condotta omissiva in ordine alla mancata dotazione del proprio fondo di un recinto adeguato ad evitarne la fuoriuscita, salva la prova che essi « non avessero la disponibilità del terreno e/o che i cani vi fossero stati portati per poche ore e a loro totale insaputa ».
In sostanza, secondo la Coste territoriale, l’incontroversa circostanza che i cani avevano saltato la recinzione posta sul terreno dei sigg.ri COGNOME e COGNOME consentiva di ritenere dimostrati sia gli elementi oggettivi della fattispecie di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. (ed in particolare, il nesso causale tra la predetta condotta omissiva e il danno), sia la colpa, per neutralizzare la dimostrazione della quale i convenuti avrebbero dovuto dare la prova contraria che non sapevano della presenza dei cani, eventualmente unitamente a quella della circostanza che non avevano la disponibilità del terreno, mentre la prova soltanto di quest’ultima circostanza non sarebbe stata sufficiente per escludere il giudizio di colpa, posto che la consapevolezza della presenza di cani aggressivi sul proprio fondo avrebbe imposto comunque ai proprietari di assumere le cautele necessarie per prevenirne la fuga.
Dunque, la dimostrazione del fatto che il terreno fosse nella sostanziale disponibilità del sig. COGNOME a fronte della mancata prova del fatto che i sigg.ri COGNOME non fossero consapevoli della presenza
dei cani, non avrebbe inciso sul giudizio di responsabilità emesso nei loro confronti da parte del giudice del merito.
In terzo luogo, quanto alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e alla connessa lesione del diritto di difesa, va ribadito che tale violazione è in astratto configurabile unicamente quando si contesti che il giudice del merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, come nella fattispecie, si critichi, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice stesso ha compiuto delle risultanze probatorie (cfr., ex multis , Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769).
Con riguardo a tale apprezzamento, va ribadito, invece, che esso (come la ricostruzione dei fatti alla quale è strumentale) è riservato alla competenza esclusiva del giudice del merito, cui spetta non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Il quarto e il quinto motivo vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.
Con il sesto motivo viene denunciata, a i sensi dell’a rt. 360 n.3 cod. proc. civ., la « violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 2043 cod. civ. »
La ricorrente ribadisce, sul piano processuale, la doglianza fondata sul rilievo che il giudice d’appello, « di proprio impeto », avrebbe
accertato la responsabilità sua e del suo defunto coniuge NOME COGNOME; contesta, inoltre, sul piano sostanziale, che « sia stata dimostrata … la sussistenza degli elementi fondanti l’ illecito aquiliano, onere probatorio che gravava sul danneggiato » (pag.40 del ricorso).
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
9.1. È infondato quanto alla doglianza, di rilievo processuale, in ordine alla ribadita censura di ultra-petizione, per la quale vale il richiamo a quanto si è già osservato ( supra , parr.3; 3.1.; 3.2.; 3.3. ).
9.2. È, invece, inammissibile quanto alla doglianza, di rilievo sostanziale, con cui si critica in sede di legittimità il motivato giudizio di merito sulla provata sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie generale di responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., basato, sul piano oggettivo , sull’ accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei danneggianti -consistente nella mancata dotazione di una recinzione idonea ad impedire la fuoriuscita degli animali aggressivi detenuti nel fondo di loro proprietà -e il danno subìto dalla vittima, nonché, sul piano soggettivo, sull’ accertamento del carattere colposo di tale condotta, in quanto violativa di un dovere di cautela spettante ai proprietari del fondo, in mancanza della prova che non sapessero della presenza in esso degli animali.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione