Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 19545/2020 R.G. proposto da:
CAZZARÒ NOMECOGNOME domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
NOME ARTURO
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Lecce recante il n. 759/2020 dep. il 9.3.2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.11.2023 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 191/18, il Giudice di pace di Tricase -previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. – condannò NOME COGNOME al risarcimento del danno patito da NOME COGNOME (quantificato in € 1.960,00 oltre accessori) a causa di un incendio sviluppatosi, in data 6.6.2015, in un terreno di proprietà della convenuta e propagatosi, tra l’altro, su un terreno dell’attore. Il Tribunale di Lecce, adito dalla COGNOME, rigettò il gravame con sentenza del 9.3.2020, confermando la prima decisione.
Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a due motivi, ricorre per cassazione NOME COGNOME. NOME COGNOME non ha svolto difese. Ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto irrilevante che il fondo di essa Cazzarò non fosse confinante con quello del COGNOME, ai fini dell’accertata responsabilità; ciò in quanto la contiguità tra i fondi, in caso di propagazione di incendio, è presupposto indispensabile, sicché il COGNOME avrebbe dovuto semmai evocare in giudizio il proprietario del fondo confinante col suo e non direttamente essa COGNOME.
1.2 -Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver il Tribunale valutato la responsabilità della proprietaria
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del fondo intermedio (tale NOME COGNOME) nelle operazioni di potatura degli alberi e trinciatura delle erbe infestanti il suo fondo. Si sostiene che, qualora le foglie o ramaglie derivanti da tali operazioni fossero state tolte dal fondo della NOME COGNOME , l’innesco del fuoco proveniente dal fondo di essa Cazzarò non avrebbe potuto verificarsi e dunque non avrebbe potuto giungere nel fondo del COGNOME.
2.1 -A prescindere dalla verifica della procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (non essendo stata prodotta dalla ricorrente la relata di notifica della sentenza d’appello , dichiarata come effettuata in data 10.3.2020), il ricorso risulta comunque infondato.
3.1 -Lo è, anzitutto, il primo motivo.
Infatti, il giudice del merito ha individuato la causa dell’incendio patito dal COGNOME in quello originatosi nel fondo della Cazzarò, poi propagatosi in quello del l’intimato , dopo aver attraversato il fondo intermedio di NOME COGNOME terza estranea al giudizio.
Ciò del tutto correttamente, giacché -ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in caso di propagazione di incendio – non occorre affatto l’ indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato, come invece sostenuto dalla ricorrente: la giurisprudenza indicata in ricorso, del resto (v. in particolare Cass. n. 2962/2011), non pone affatto una simile condizione, del tutto estranea alla ratio della disposizione citata, ma ricostruisce il principio circa l’attribuzione della responsabilità al lume di quanto rilevante in quel determinato giudizio; in altre parole, in un caso (come quello esaminato dal citato arresto) in cui era dubbio il luogo esatto in cui l’incendio
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s’era originato, questa Corte ha semplicemente affermato che il proprietario del fondo confinante è comunque responsabile ex art. 2051 c.c., salva la prova del caso fortuito, ma non ha certo sostenuto che il proprietario del fondo in cui effettivamente l’incendio sia originato e poi attecchito debba andare esente da responsabilità.
Risulta quindi evidente che l’accertamento del giudice d’appello secondo cui l’evento per cui è processo è eziologicamente riconducibile alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della stessa COGNOME -posto che è indiscusso che l’incendio in questione abbia avuto origine nel suo fondo è del tutto corretto, giacché è proprio con tale specifica e incontestata origine dell’incendio stesso che il Tribunale s’è confrontato .
Quanto precede, peraltro, non senza evidenziare che – anche ad ipotizzare una corresponsabilità della Palma COGNOME nella causazione dell’evento dannoso sotto il profilo di un concorso del fatto colposo suo o della cosa da lei custodita – è comunque indiscutibile il diritto del danneggiato di agire , per l’intero, nei confronti di anche uno solo dei danneggianti, ex art. 2055 c.c.: in altre parole, non v’è dubbio che, anche nella suddetta ipotesi, del tutto legittimamente il COGNOME ha agito nei confronti della sola NOME COGNOME odierna ricorrente. Semmai, era onere della custode COGNOME provare il caso fortuito, o anche un ruolo causale del fondo intermedio idoneo ad escludere (in tutto o in parte) la propria responsabilità, se del caso previa chiamata in causa della NOME COGNOME, al fine di farne accertare la concorrente od esclusiva responsabilità nell’occorso. Ma tanto non è avvenuto.
4.1 -Anche il secondo motivo è infondato.
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Nel rigettare l’appello della COGNOME e nell’accertare l’irrilevanza della mancanza di contiguità tra i terreni di proprietà delle parti, il Tribunale di Lecce ha evidenziato che il fondo della stessa appellante era ‘ talmente incolto e pieno di erbacce da aver ampiamente favorito la propagazione delle fiamme al suo interno, fino al fondo del COGNOME ‘ e che la stessa appellante non aveva né allegato, né provato il caso fortuito, individuato nella causa naturale di natura assorbente (nella specie, il forte vento di libeccio), secondo l’insegnamento di Cass. n. 30922/2017. Ha pure aggiunto che la circostanza che l’incendio avesse attecchito nel fondo intermedio della Palma Contaldo era priva di rilevanza, giacché era rimasto dimostrato nel corso del giudizio come la predetta avesse attivato delle misure di pulizia del suo fondo, sicché il passaggio dell’incendio in questione su quest’ultimo non poteva ascriversi a sua incuria, ma a ‘ semplice conseguenza delle concrete condizioni meteorologiche ‘ , essendo del tutto normale che un incendio altrove colposamente verificatosi possa transitare su un altro terreno, benché regolarmente coltivato; tanto, ha proseguito il giudice d’appello, non consente di sostenere l’equiparazione causale in ordine all’evento dannoso (evidentemente, sostenuta dalla COGNOME) tra il tenere un fondo in pessime condizioni, in sostanza agevolando la probabilità che le erbacce infestanti possano prendere fuoco, ed invece il coltivarlo regolarmente.
Questa essendo la linea motivazionale – sul punto in discussione – della sentenza impugnata, la censura in esame , proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e non anche sotto il profilo di cui al n. 3 della stessa disposizione), non coglie nel segno. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è omesso esame di alcun fatto decisivo, sia perché le condizioni del fondo
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intermedio sono state nella sostanza valutate dal giudice d’appello (e ritenute in linea con la normale e diligente coltivazione del fondo stesso), sia perché – anche a considerare la presenza sul terreno della Palma Contaldo di residui di potatura – tanto non può comunque di per sé ascendere ad indefettibile causa esclusiva della propagazione dell’incendio al fondo del COGNOME e, dunque, dei danni dallo stesso subiti.
5.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto circa le spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno