Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3653 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3653 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15960/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 8324/2021 depositata il 16/12/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME il giorno 8/05/2014 mentre percorreva in mountain bike con alcuni altri ciclisti, intorno alle ore 14 -14.30, la INDIRIZZO, nel Comune di Nemi, impattò contro il tronco di un albero che ostruiva la detta via, all’altezza del numero civ ico 2 e riportò lesioni gravi e danni seri alla bicicletta.
COGNOME convenne, quindi, in giudizio il Comune di Nemi davanti al Tribunale di Velletri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
Il Comune resistette alla domanda.
Il Tribunale, omessa ogni attività istruttoria, sulla base della documentazione fotografica in atti, rigettò la domanda.
COGNOME propose impugnazione.
Il Comune resistette all’appello.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 8324 del 16/12/2021, ha rigettato l’appello.
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, NOME COGNOME.
Risponde con controricorso il Comune di Nemi.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 16/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Comune propone un’eccezione di improponibilità ma la sentenza non risulta essere stata notificata o meglio, il ricorrente tace sul punto, mentre il Comune che eccepisce l’improcedibilità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza non produce la copia notificata ma una relata di notifica nella quale, tuttavia, detta copia notificata non vi è. A tanto consegue che la sentenza deve ritenersi non essere stata notificata e pertanto
l’impugnazione avverso di essa, proposta nel termine c.d. lungo di sei mesi, di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è ammissibile, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 16/12/2021 e il ricorso è stato notificato al difensore del Comune il 15/06/2022. Sul punto questa Corte (Cass. 7/12/2016 n. 25062) ha affermato che incombe sulla parte cui sia stato notificato l’atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere di provarne il m omento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonché -in caso di notificazione a mezzo posta -dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione.
I motivi di ricorso di ricorso sono i seguenti.
I motivo: deduce in relazione all’art.360 comma primo, n.4 cod. proc. civ. violazione e (o) falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per motivazione apparente poiché la motivazione esposta dalla Corte d’appello non è sufficiente a dare contezza delle ragioni della decisione e, di conseguenza, rende impossibile compiere ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito in quanto la Corte non espone sulla base di quali circostanze e prove abbia ritenuto integrato, dalla condotta del COGNOME, il caso fortuito. Il motivo riporta pressoché integralmente il primo motivo dell’atto di appello e nell’esporre le censure si sofferma sulla parte della motivazione della sentenza impugnata relativa alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il caso fortuito, escludente la responsabilità del Comune quale custode. Le censure attengono segnatamente alla mancanza di una effettiva motivazione, specie in relazione alla mancanza di una condotta
adeguata allo stato dei luoghi da parte del COGNOME e alla mancanza di un’idonea motivazione sul procedimento in base al quale la Corte d’appello ha effettuato la ricostruzione in fatto , per l’esposizione di argomentazioni contraddittorie per avere i giudici di merito affermato che era stato determinante il comportamento del danneggiato, e segnatamente la sua condotta di guida imprudente, pur avendo accertato che la strada presentava un’anomalia, dovuta alla presenza di un tronco dopo una doppia curva senza che ciò avesse una diretta attinenza con la strada stessa. Le critiche investo altresì la mancata individuazione concreta della condotta di guida del ciclista e il rigetto delle istanze istruttorie.
II motivo: deduce in relazione all’art.360 comma primo n.3 – violazione e (o) falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. laddove si volesse interpretare la sentenza impugnata nel senso di avere ricostruito il fatto «comportamento imprudente e negligente del COGNOME» e «irrilevanza del fatto che la specifica anomalia si trovasse dopo una curva», la stessa sarebbe censurabile perché in essa non viene indicato alcun fatto storico grave, preciso e concordante che lascia presumere i suddetti fatti. Il motivo censura la sentenza d’appello per la mancata individuazione del fatto noto dal quale risalire al fatto ignoto, secondo il procedimento logico per presunzioni disegnato dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ..
III motivo: deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. erronea interpretazione dell’art. 2051 cod. civ. La condotta del danneggiato integra il caso fortuito solamente se risulta imprevenibile ed imprevedibile dal custode ( ex plurimis Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 2660/2013). La sentenza d’appello ha interpretato erroneamente l’art. 2051 cod. civ. poiché ha ritenuto che la condotta del COGNOME connotata da colpa fosse sufficiente a integrare il caso fortuito senza
indagare se la stessa avesse anche le caratteristiche dell’imprevedibilità e dell’imprevenibilità.
IV motivo: deduce falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.: erronea sussunzione della condotta del danneggiato nel caso fortuito ex art. 2051 cod. civ. La condotta imprudente del danneggiato è qualificabile «caso fortuito» solo se è imprevedibile ed imprevenibile dal custode. (Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 2660/2013). Le ragioni di dissenso esposte dal ricorrente sono le stesse esposte nel terzo motivo, con riferimento al vizio di sussunzione.
Il primo motivo è fondato. Giova premettere che conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U 20/03/2017 n. 7074), secondo la quale ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali, il primo motivo di ricorso riporta pressoché integralmente l’esposizione del primo motivo di appello, in modo tale che risultano chiare quali erano state le censure che COGNOME aveva mosso alla decisione del Tribunale di Velletri. La sentenza impugnata, nella parte della motivazione, che principia al punto 2. espone la propria decisione in mezza pagina e questa è in gran parte occupata dalla riproduzione di una massima di questa Corte relativa all’art. 2051 cod. civ. e non più di dieci righe sono impegnate dalla disamina della fattispecie concreta, senza alcun effettivo riferimento allo stato dei luoghi, alla velocità, alla possibilità per il ciclista di evitare l’impatto con il tronco. La sentenza è ampiamente al di sotto del cd minimo costituzionale. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha
affermato (Cass. 25/09/2018 n. 22598): a seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Costituzione e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nel caso di specie la carenza di una effettiva motivazione è agevolmente rilevabile atteso che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata dopo avere dato conto della natura della strada «Trattavasi infatti di una strada sterrata, come si evince dal rapporto dei Carabinieri e dalla documentazione fotografica, definita dallo stesso attore nell’atto di citazione ‘molto disses tata e colma di avvallamenti, buche e canali scavati dalle piogge’, costeggiata da una folta vegetazione, di ridotte dimensioni che imponeva la massima prudenza e la massima attenzione, che in tutta evidenza sono mancati, il che rende irrilevante il fatto che la specifica anomalia della res si trovasse dopo una curva» non precisa in alcun modo da quali circostanze in fatto abbia desunto, secondo un coerente procedimento logico, che il COGNOME, nel percorrere la detta strada avesse tenuto una condotta non adeguata allo stato dei luoghi. In tal modo integrando l’evenienza del caso fortuito, avente efficacia esimente . Il punto di caduta del discorso motivazionale della Corte territoriale è
aggravato dal fatto che sia in primo grado che in grado d’appello l’attività istruttoria è stata ridotta al minimo, posto che non sono state assunte prove costituende e i giudici del merito hanno ricostruito i fatti, e ancora prima i luoghi, sulla base della sola documentazione fotografica prodotta dalle parti. Ciò ha precluso una effettiva e concreta ricostruzione della condotta di guida del ciclista . L’ultima parte della motivazione della sentenza d’ appello fa riferimento a «ulteriori profili di autoresponsabilità individuati dal Tribunale che sotto altro autonomo profilo di rigetto dell’appello questa Corte condivide e fa propri». Ma essi non sono in alcun modo richiamati nm modo specifico o, quantomeno, adeguato. In tal modo deve escludersi che la sentenza d’appello sia motivata con richiamo ( c.d. per relationem ) a quella di primo grado, in modo da superare il requisito di autonoma valutazione da parte del giudice dell’impugnazione di merito imposto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U 16/01/2015 n. 642; Cass. 19/06/2019 n. 16504).
Il primo motivo è, pertanto, accolto con conseguente assorbimento dei restanti, che pure, peraltro, ove esaminati, condurrebbero a analogo, favorevole, esi to dell’impugnazione, stante l’evidente lacunosità della motivazione della sentenza d’appello.
La sentenza impugnata è, in conclusione, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione personale, perché renda una motivazione effettivamente tale.
Al giudice del rinvio è demandato, inoltre, di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME