Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1127 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1127 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 7395/25 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes o dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
– controricorrente –
nonché
-) Regione Calabria , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto:
danni
da
incendio.
avverso la sentenza della Corte d’appello di 51;
RAGIONE_SOCIALE 20 gennaio 2025 n.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2008 un incendio danneggiò un uliveto sito a Squillace (CZ), di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE.
Nel 2009 la società RAGIONE_SOCIALE promosse un giudizio di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause dell’incendio e l’entità del danno.
Nel ricorso per RAGIONE_SOCIALE allegò che l’incendio dell’uliveto ebbe origine in un ‘piazzale’ posto al confine tra l’uliveto e la INDIRIZZO; il materiale incandescente si propagò da lì ‘ ai tratti incolti della banchina della S.S. 106 ‘ e poi alla fitta vegetazione cresciuta nell’alveo d’un canale denominato ‘Fosso Governatore ‘ .
Il ricorso per ATP fu notificato all’RAGIONE_SOCIALE, quale ente proprietario della strada SS-106, ed alla Regione Calabria, quale ente proprietario del Fosso Governatore.
Al giudizio di ATP parteciparono, quali chiamati in causa, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE, dichiaratasi cessionaria del credito della RAGIONE_SOCIALE, introdusse il giudizio di merito convenendo dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE, la Regione, la Provincia ed il RAGIONE_SOCIALE, e chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno (atto di citazione, p. 7).
Con sentenza 19.10.2021 n. 1537 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda.
La sentenza fu impugnata dalla soccombente.
Con sentenza 20.1.2025 n. 51 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne non esservi prova:
-) né della causa dell’incendio;
-) né del punto esatto di innesco;
-) né del fatto che la propagazione dell’incendio fu favorita dalle condizioni di carente manutenzione della strada SS106.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, la Regione e la Provincia hanno resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c..
La ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha violato l’art . 2051 c.c. perché, pur avendo accertato che l’incendio si sviluppò dal ‘ciglio erboso’ della SS-106, rigettò la domanda per mancanza di prova di una omissione colposa da parte dell’ente proprietario della strada.
Così giudicando sarebbe stato violato l’art . 2051 c.c., dal momento che la responsabilità ex custodia non esige affatto la prova della colpa del custode.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Infatti l a Corte d’appello a p. 8 della propria decisione, dopo avere dichiarato la domanda infondata per difetto di prova dell’ an , aggiunse: ‘ senza considerare che la RAGIONE_SOCIALE non ha dimostrato nemmeno l’ammontare dei danni subiti, non essendo stato prodotto alcun documento fiscale o contabile, al riguardo ‘ .
Questa parte della motivazione costituisce una autonoma ratio decidendi , non impugnata e di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto della domanda.
Pertanto il motivo concernente l’ an debeatur , quand’anche accolto, non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata, perché resterebbe in vita la statuizione di difetto di prova del quantum debeatur .
1.2. Reputa il Collegio non inutile aggiungere che il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.
La Corte d’appello infatti ha rigettato la domanda ritenendo impossibile stabilire l’origine dell’incendio (p. 8).
Ha infatti affermato: ‘ non è stato provato (…) che l’incendio si sia sviluppato a causa della mancata manutenzione della banchina o, comunque, di altre pertinenze stradali, né è stato possibile accertare lo stato dei luoghi antecedente l’occorso’ .
La Corte dunque ha ritenuto non esservi prova del nesso causale tra la strada e il danno, il che costituisce un accertamento sul fatto, non sindacabile in questa sede.
2. Il secondo motivo.
Col secondo motivo è censurata la regolazione delle spese.
La ricorrente lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese nei confronti di tutte le parti, nonostante l’esistenza d’una obiettiva incertezza su quale fosse il soggetto proprietario del ‘Fosso Governatore’, ovvero un canale le cui sponde – secondo la prospettazione attorea – per difetto di manutenzione avevano contribuito al propagarsi dell’incendio.
2.1. Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.
2.2. In primo luogo il motivo è inammissibile perché la società RAGIONE_SOCIALE, rimasta soccombente, ovviamente non avrebbe potuto prendere la rifusione delle spese dalle altre parti: dunque, a tutto concedere, avrebbe potuto aspirare unicamente alla compensazione di esse. Ma la scelta di non
compensare le spese di lite è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989, e molte altre successive).
2.3. In secondo luogo l ‘attrice chiese la condanna in solido di tutti i convenuti, e correttamente la Corte d’appello ha applicato la regola della soccombenza.
Né è sostenibile la tesi della ‘incertezza’ sull’individuazione dell’ente proprietario del Fosso Governatore (ammesso che possa discutersene in sede di legittimità), dal momento che la proprietà demaniale poteva essere accertata prima dell’inizio del giudizio, ricorrendo agli strumenti di cui alla l. 241/90.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore della Regione Calabria delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)