Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36539 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36539 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1127/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME – intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO NAPOLI n. 5111/2019, depositata il 21/10/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME, il 14/01/2009, in orario notturno, mentre era alla guida di un ‘ autovettura, sul tratto di raccordo con l ‘ autostrada Avelino -Salerno, impattò contro un gregge di pecore e capre e nella collisione l ‘ automezzo riportò danni, per oltre sedicimila euro, e perirono dieci capi di bestiame;
il COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, i proprietari del gregge, nelle persone di NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché l ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale custode del tratto di strada;
la domanda venne rigettata dal primo giudice;
il COGNOME propose appello alla Corte territoriale di Napoli;
la domanda, nel ricostituito contraddittorio delle parti, venne accolta, con affermazione della responsabilità solidale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e dei COGNOME;
avverso la sentenza n. 5119 del 11/10/2019 della Corte territoriale ricorre con due motivi l ‘ RAGIONE_SOCIALE;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
NOME, NOME e NOME COGNOME restano intimati;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 23/11/2023;
Considerato che
la ricorrente RAGIONE_SOCIALE pone i seguenti motivi:
primo motivo, di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed all ‘ art. 2051
cod. civ., per avere la Corte d ‘ appello omesso e (o) erroneamente valutato il concorso causale dell ‘ attore nel verificarsi dell ‘ evento;
secondo motivo, di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed all ‘ art. 2051 cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente accolto la domanda attrice, omettendo di valutare il caso fortuito che era stato motivo del rigetto della domanda di primo grado;
il primo mezzo è inammissibile, prima che infondato;
la valutazione sulla condotta del COGNOME è stata compiuta dal giudice dell ‘ impugnazione di merito ed essa appare immune da vizi, trattandosi di accertamento di fatto e l ‘ RAGIONE_SOCIALE tenta, inutilmente, ossia con prospettazioni inconferenti, di accreditare la tesi di una condotta di guida inappropriata e incauta del COGNOME in via indiretta mediante il riferimento alle circostanze fattuali dell ‘ analogo incidente avuto dal COGNOME nello stesso tratto di strada;
il secondo motivo è pure inammissibile, il tema del caso fortuito, ai sensi dell ‘ art. 2051 cod. civ., era stato posto a fondamento della decisione dal Tribunale di Avellino e la Corte territoriale ha, anche in questo caso con accertamento di fatto, escluso che ricorresse, nell ‘ invasione della sede stradale da parte di un gregge, un ‘ ipotesi riconducibile al fortuito e ha valorizzato adeguatamente l ‘ assenza di segnali di pericolo specifici, che segnalassero la possibile presenza di bestiame sulla carreggiata, che sarebbero stati necessari in considerazione della posizione dell ‘ autostrada, e del tratto di strada di svincolo, in zona pacificamente rurale, così coerentemente valorizzando anche la mancata adozione da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di un adeguato sistema di controllo della sede viaria (si veda, quantomeno a
contrario , di recente, Cass. n. 35429 del 01/12/2022 Rv. 666487 01);
la corte territoriale si è così uniformata ai criteri sul punto elaborati da questa Corte (come puntualizzati a partire da Cass., nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, confermate via via, pure a Sezioni Unite – n. 20943 del 2022 – e, di recente, da Cass. nn. 14228 e 21675 del 2023); e, sul punto, la valutazione del giudice del merito sulla sussistenza del nesso causale o del fortuito (come pure sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso) costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 33074 del 28/11/2023), ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. n. 16502 del 2017);
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del COGNOME, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. ;
la decisione di inammissibilità di entrambi i motivi – e quindi dell ‘ impugnazione – comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di