SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 756 2025 – N. R.G. 00020595 2021 DEL 12 02 2025 PUBBLICATA IL 13 02 2025
PARTE ATTRICE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE QUARTA CIVILE
Il  Tribunale,  in  persona  del  giudice  NOME  COGNOME,  ha  pronunciato  e  pubblicato  ai sensi dell’art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20595/21 R.G. proposta da:
(C.F. ), residente in RAGIONE_SOCIALE ed ivi elettivamente domiciliata  in  INDIRIZZO  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO,  che  la rappresenta e difende per giusta delega in atti Parte_1 C.F._1
ATTRICE
Contro
,  in persona  del  Sindaco pro  tempore ,  con  sede  in  RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO,  che  la  rappresenta  e  difende  giusta delega in atti Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel merito
In via principale , accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità civile, ex art. 2051 c.c., del , in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione dei danni lamentati dall’esponente in narrativa, e per l’effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, alla signora , la somma di € 31.309,07, per le voci di danno specificate nelle premesse, ovvero di quella maggiore o minor somma accertanda in corso di causa, o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all’effettivo saldo. […] CP_1 Controparte_1 Parte_1
In via subordinata , accertare e dichiarare, ex art. 2043 c.c., l’esclusiva responsabilità civile del , in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione dei danni lamentati dall’esponente in narrativa, e per l’effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, alla signora la somma di € 31.309,07, per le voci di danno specificate nelle premesse, ovvero di quella maggiore o minor somma accertanda in corso di causa, o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all’effettivo saldo. Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
In via di estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare, l’esclusiva responsabilità civile del , in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione dei danni lamentati dall’esponente, e per l’effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, alla signora la somma della somma di € 18.215,00 (per arrotondamento) per danno biologico temporaneo, danno non patrimoniale e spese mediche ovvero nel limite dell’ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 27.06.2024 emessa da Codesto Tribunale adito. Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
In ogni caso ,  condannare il ,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,  al  pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all’emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc al procuratore attoreo che si dichiara antistatario di dette somme. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dato atto della disponibilità manifestata dall’odierna conchiudente a conciliare la lite, senza alcun riconoscimento delle avversarie pretese, come da note di trattazione scritta depositate in data 5.9.23;
assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con il favore dei compensi di AVV_NOTAIO, di CPA ed IVA, nonché delle spese successive tutte occorrende.
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo e ricostruzione in fatto
Con atto di citazione 19 ottobre 2021 la signora ha evocato in giudizio il indicandolo  come  responsabile  delle  lesioni  riportate  in  data  25 Parte_1 Controparte_1
marzo 2019 allorché – mentre era intenta, intorno alle ore 14.00, a percorrere in bicicletta, all’altezza della stazione di Porta Nuova di RAGIONE_SOCIALE, il INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO – perdeva il controllo del velocipede a causa di una buca presente sul piano stradale e, cadendo a terra, riportava ‘ frattura del piatto tibiale destra ‘, secondo quanto risulta a referto dell’RAGIONE_SOCIALE (doc. 4 parte attrice). All’episodio, sostiene parte attrice, seguiva la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico, con conseguenze in termini di invalidità permanente indicate in una percentuale variabile tra l’8% ed il 9% ed una malattia da lesione della durata di circa sei mesi.
La difesa attorea  ha dedotto la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro in ragione della omessa o insufficiente manutenzione della carreggiata, con conseguente richiesta di condanna dell’Ente al risarcimento: CP_1
-del  danno  non  patrimoniale  quantificato,  sulla  base  di  perizia  medica  di  parte (doc. 7), in complessivi € 23.934.67;
-del danno patrimoniale, quantificando le spese mediche sostenute in misura pari a 7.374,40
-oltre al pagamento delle spese del presente procedimento.
In esito a rituale notifica a mezzo PEC, il si è costituito con comparsa di costituzione 17 gennaio 2022, contestando la propria responsabilità per aver la condotta disattenta dell’attrice determinato, in via autonoma ed esclusiva, il sinistro sopra descritto (le dimensioni della buca sarebbero state tali da renderla ben visibile e la posizione del velocipede al momento era al centro della carreggiata anziché sulla destra della stessa, come previsto dall’art. 143 C.d.S.). Controparte_1
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.
In  esito  allo  scambio  delle  memorie  istruttorie ex art.  183,  comma  VI,  con  ordinanza fuori udienza 12 maggio 2022 veniva disposta CTU col seguente quesito:
‘Il CTU,  in  base  alla  documentazione  versata  in  atti e previa visita/colloquio anamnestico
(a) descriva l’attuale condizione psico-fisica della parte perizianda;
(b)individui le eventuali conseguenze dannose da porre in nesso di causa con i fatti del 25.3.2019 (caduta dalla bicicletta);
(c) quantifichi il danno ai fini dell’I.P. e dell’I.T.
(d)riferisca  l’incidenza  della  riscontrata  patologia  sulle  ordinarie  attività  della  vita individuale e sociale;
(e) computi le spese mediche di cura documentate e pertinenti;
La  Consulente nominata  rispondeva ai quesiti posti con elaborato peritale di data 27 ottobre 2022, addivenendo uenti conclusioni:
-attualmente la Sig.ra presenta esiti di frattura del piatto tibiale esterno del Pt_1
ginocchio dx COGNOME
-I postumi sono rappresentati da artralgie al ginocchio dx con accenno all’instabilità in varo e dall’esito cicatriziale inestetico alla gamba dx.
-Il  residuo danno biologico è valutabile in ambito di RC in misura del 7%  ITT: giorni 2 a totale in regime di ricovero; ITP giorni 90 al 50% e giorni 30 al 25%.
-Non incidenza sulle ordinarie attività.
-Spese mediche: 4.074,40 €
I  testimoni  escussi  all’udienza  del  5  giugno  2023  confermavano  la  dinamica  dei  fatti come  descritta  da  parte  attrice  (perdita  di  equilibrio  e  caduta  in  coincidenza  del passaggio  sopra  la  buca  presente  sulla  carreggiata  di  INDIRIZZO, all’altezza della stazione di Porta Nuova).
Il giudice, a fronte delle predette risultanze istruttorie – ritenuto sussistente un concorso di  colpa  della  danneggiata  stimabile  pari  al  20%  –      con  ordinanza  27  giugno  2023 formulava ai sensi dell’art. 185 ter c.p.c. la seguente proposta transattiva:
integrale imputazione delle spese di CTU a parte convenuta;
pagamento dal convenuto in favore di della  somma di € 18.215,00 (per arrotondamento)  per  danno  biologico  temporaneo,  danno  non  patrimoniale  e  spese mediche (già detratta la percentuale del 20%); Parte_1
pagamento  dal  convenuto  in  favore  di delle  spese  del  procedimento  di invito alla negoziazione, se documentate; Parte_1
pagamento dal  convenuto  in  favore  di delle  spese  di  lite,  pari  ad  euro 545,00  per  esposti  documentati  ed  euro  5.500,00  per  compenso  (pari  al  medio  del riconosciuto per le fasi effettuate: studio, introduttiva ed istruttoria, con aumento pe la conciliazione in misura del 25%) oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e i.v.a per legge; Parte_1
La  proposta  veniva  accettata  da  parte  attrice  ma  declinata  dall’Ente  convenuto,  che riteneva troppo bassa la percentuale di responsabilità riconosciuta alla ciclista.
Visto il rigetto della proposta da parte del convenuto,    fatte precisare le conclusioni come sopra e concesso termine per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta per  decisione.
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1. La responsabilità della RAGIONE_SOCIALE. da custodia dei tracciati stradali
Pare opportuno far precedere, ad una compiuta valutazione delle specifiche responsabilità per le lesioni lamentate dall’attrice, un conciso richiamo dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta nell’interpretazione delle norme invocate come applicabili anche d’ufficio al caso di specie.
Il  tema  della  responsabilità  civile  gravante  sulla  Pubblica  Amministrazione  per  danni originatisi dall’uso di beni demaniali  è stato affrontato, dalla  giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinato, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall’art. 2051 c.c.
Per quanto concerne in particolare l’ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto – che per loro estensione rendono difficilmente attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l’insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti (frequentemente le fattispecie hanno riguardato proprio strade che per scarsa o difettosa manutenzione venivano indicate, come quella per cui è causa, foriere di insidie) – in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l’applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l’oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l’art. 2051 c.c.
La tutela risarcitoria del danneggiato, per tale motivo, sarebbe stata da affidarsi alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi oneri probatori posti in via generale a carico del danneggiato, e con specificazione che tra gli elementi del fatto da provare – secondo un orientamento restrittivo della responsabilità della P.A. – vi fosse anche l’onere di fornire prova che le condizioni di (inadeguata) manutenzione del bene demaniale – indicate dalla danneggiata come fattore causale dell’evento dannoso – fossero tali da costituire per l’utente stesso una situazione di effettivo pericolo ‘occulto’: presentassero cioè quei caratteri di non visibilità e di imprevedibilità che, riassunti nella (tralaticia) terminologia di ‘trabocchetto o insidia’, erano divenuti la chiave per accedere al risarcimento in tali fattispecie (in questo senso ancora Cass. n. 22592 del 1.12.04; Cass. n 10654 del 4.6.04).
La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute in argomento epoche più prossime.
Per un verso, è stato ritenuto che ‘ in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze – invocando la responsabilità della PRAGIONE_SOCIALE. – è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni’, sulla considerazione che ‘ la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo’ (così Cass. sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
Inoltre  e  per  converso,  con  l’intento  di  equiparare  la  posizioni  del  danneggiato  nelle (analoghe)  ipotesi  di  danno  provocato  da  cose  in  proprietà  di  privati  e  da  beni  di
proprietà pubblica, la Cassazione ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come ‘ la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all’utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.’ ( in tale senso Cass. 6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445).
Appare pertanto condivisibile l’odierno orientamento, pressoché unitario, della giurisprudenza di legittimità e di merito, per il quale l’art. 2051 c.c. risulta pienamente applicabile, senza limitazioni o distinguo di sorta, anche alle ipotesi di danni cagionati da beni demandati alla custodia della Pubblica Amministrazione. A coronamento del lungo percorso appena riassunto, infatti, ancora recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che ‘ L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa’, in quanto ‘ costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (da ultimo, con anelito nomofilattico, da Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152, sulle orme di Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943) ‘ (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988 ).
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A fronte di una siffatta perimetrazione dell’onere probatorio gravante sul danneggiato, conseguenza dell’applicazione  anche  all’Ente  pubblico  e  senza  ulteriori  specificazioni del  generale  paradigma  della  responsabilità  disciplinato  dalla  norma  sopra  richiamata,
emerge peraltro (dall’esame delle numerose fattispecie portate all’attenzione della Corte di legittimità) come un siffatto giudizio di responsabilità vada effettuato valorizzando vieppiù tutti gli elementi del fatto storico, e tra essi, si è detto, prioritariamente l’eventuale incidenza che la condotta del danneggiato possa aver avuto nella verificazione dell’evento, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia anche della propria personale incolumità.
Già la pronuncia sopra richiamata, ad esempio, aveva ritenuto di dover evidenziare che ‘ l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso ‘ (così in motivazione Cass. n. 15383/06 cit.).
Principio che nella coeva altra pronuncia qui rievocata la Suprema Corte aveva sostanzialmente ribadito -facendo leva sul richiamo dell’art. 1227 c.c. operato nell’ambito della responsabilità civile dall’art. 2056 c.c. – evidenziando come il custode (in quel caso, con riferimento alle strade pubbliche statali, l’ presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest’ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. ‘ espressione (quest’ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate ‘ (così Cass. n. 3651/06 citata). Ne è stato fatto derivare che ‘graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della PRAGIONE_SOCIALE . ‘; gravando invece su quest’ultima ‘ l’onere di invocare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia” vale a dire l’eventuale comportamento colposo del danneggiato – ed altresì la misura in cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita possa aver concorso causalmente alla verificazione dell’evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale. CP_2
Accertata la presenza dell’anomalia nella pavimentazione ed il rapporto eziologico tra la stessa  e  l’evento  ‘ il  comportamento  sopravvenuto  dello  stesso  danneggiato  può  porsi ( quindi) come interruttivo del nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e da
rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito ( per un’interpretazione del concorso di colpa del danneggiato disciplinato all’art. 1227 c.c. in termini oggettivi incidenti sul nesso causale, richiami a Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737; da ultimo, Cass. 24/05/2024, n. 14566 ).
La valorizzazione dell’apporto causale del danneggiato ai fini della decisione sull’ an e sul quantum della pretesa risarcitoria si pone del resto in linea con l’insegnamento del Giudice delle leggi, che nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti ” gravati di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità ” (così Corte costituzionale 10/5/1999 n. 156).
In sede di legittimità molte pronunce hanno ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l’ultimo inciso della predetta norma, nel senso che  tale  fattore  può  assumere  rilievo  non  soltanto  per  eventualmente  escludere,  ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità dell’Ente pubblico.
In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali di quel decennio – dopo aver ribadito a tal proposito che ‘ la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia con la cosa o sia comunque sia in grado di esplicare riguardo un potere di sorveglianza e di modificarne lo stato, e che per le strade aperte al traffico, è certo che l’ente proprietario si trova in questa situazione’ i Supremi Giudici hanno per un verso ribadito che ‘ quando l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..’, e non hanno mancato di evidenziare inoltre (per quanto qui rileva) che il fortuito costituisce criterio anche per graduare le responsabilità, perché ‘ il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa; con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode’ ( così Cass Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009).
Il  predetto principio, improntato alla valutazione congiunta ed al contemperamento ed alla      graduazione  dei  possibili  plurimi  apporti  causali  all’evento  dannoso,  ha  trovato esplicita conferma in numerose successive pronunce, ove si è avuto modo di ribadire che
‘ in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (cfr. ancora Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524; Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 4129).
Applicazioni  dell’orientamento  sopra  richiamato  si  rinvengono  frequentemente  anche nella  giurisprudenza  di  merito,  che  in  molte  vicende  analoghe  a  quella  in  oggetto valorizza la funzione dell’art. 1227 c.c. per ponderare la misura dell’apporto causale da riconoscersi  alla  condotta  colposa  del  danneggiato  in  ordine  alla  determinazione dell’evento, riducendo proporzionalmente la misura del risarcimento.
L’accertamento di eventuale condotta colposa del danneggiato – deve infine evidenziarsi – può essere oggetto di esame anche di ufficio, non integrando tale fattore causale, al pari degli altri che nel caso concreto possono escludere o attenuare la responsabilità della amministrazione proprietaria del bene demaniale un’eccezione in senso proprio, bensì ‘ una semplice difesa, che deve essere esaminata e verificata dal giudice attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte ‘ (da ultimo Cass Sez. 3, n. 18544 del 20/08/2009; anche Cass. 2.4.2001, n. 4799 ), e ciò sulla base della considerazione che siffatta indagine è intrinseca alla ricostruzione del fatto storico.
Si verte in particolare in quell’accertamento del nesso di causalità che nell’ambito della responsabilità aquiliana deve essere condotto in base al criterio della c.d. causalità giuridica dettato dagli artt. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 comma 1) – secondo cui il risarcimento è dovuto per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito – giudizio per cui viene in rilievo il rapporto agente-evento volto a rinvenire il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento – legame eziologico che è a norma del primo comma dell’art. 1227 c.c. è escluso da quei fattori causali riconducibili al fatto del danneggiato creditore.
Accertamento questo distinto dall’altro, riguardante invece il successivo momento di verifica dell’estensione della responsabilità (e dunque la delimitazione dell’area delle conseguenze risarcibili), che per quanto previsto dal capoverso dell’art. 1227 c.c. si fonda su diverso giudizio formulato in termini ipotetici, dove l’esigenza è piuttosto quella di verificare in che modo il fatto del creditore possa aver influito, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con la possibilità che divengano non (più) risarcibili
talune  delle  conseguenze  ancorché  immediate  e  dirette  dell’evento,  nonostante  sia  già stata accertata la piena responsabilità  del  danneggiante.  (sull’argomento si veda diffusamente Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629).
2. Le responsabilità dell’evento lesivo nella vicenda in esame – conseguenze
Tali gli esiti della riflessione operata negli anni dai giudici di merito e di legittimità in materia di responsabilità da custodia ascrivibile alla Pubblica Amministrazione, occorre ora applicare i principi appena descritti alla vicenda oggetto di causa.
Più precisamente, si tratta di sciogliere, in ordine, i seguenti passaggi:
Sussiste  un  nesso  di  causa  tra  le  condizioni  della  strada  percorsa  dall’attrice  in data 25.3.2019 e la caduta dalla stessa dalla bicicletta?
È ravvisabile un evento fortuito e, più precisamente, una condotta dell’attrice tale da elidere, in tutto o in parte, tale nesso di causa e/o limitare il danno risarcibile?
Quali sono e a quanto ammontano i danni conseguenza dell’evento ?
2.1  Fatto  storico  e  nesso  di  causa  –  condizioni  della  carreggiata  e  caduta  dal velocipede
Il  fatto  storico  come  descritto  da  parte  attrice  nell’atto di  citazione  risulta  essere  stato pienamente confermato dalle escussioni testimoniali esperite.
È dunque possibile affermare che, intorno alle ore 14 del 25 marzo 2019, la sig.ra percorreva in bicicletta il INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE, direzione est (parco del Valentino). Giunta all’altezza della stazione ferroviaria Porta Nuova, tenendosi nella corsia più a destra della carreggiata, perdeva l’equilibrio per essere passata sopra una profonda ed estesa buca, visibile nelle foto allegate all’atto di citazione, derivante dalla progressiva asportazione dello strato bituminoso, così rovinando a terra. I testimoni, infatti, hanno affermato: Pt_1
-‘ io l’ho vista traballare a andare giù, era davanti alla stazione di Porta Nuova ho visto questa buca in cui è caduta anche perché è abbastanza grande era perché adesso non c’è più  io  l’ho proprio  vista prima traballare su questa  buca  e poi andare giù’ (teste – pag. 1 verbale di udienza 5 giugno 2023); Tes_1
-‘[…] io l’ho vista cadere in bici davanti a me […] io l’ho proprio vista cadere in questa buca anche perché era evidente ‘ (teste – pag. 2 verbale di udienza 5 giugno 2023). Tes_2
Le testimonianze rese risultano sicuramente credibili nella loro spontaneità e concordanza,  né  il  mancato  intervento  nell’immediatezza  della  Polizia  Municipale, lamentato  dal vale  a  togliere  rilevanza  probatoria  alle  due  deposizioni. Afferma infatti la Corte di Cassazione: ‘In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine  all’attendibilità  del  teste  –  che  afferisce  alla  veridicità  della  deposizione  resa CPNUMERO_DOCUMENTO
dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione  in  relazione  alle  qualità  personali,  ai  rapporti  con  le  parti  ed  anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite)’ (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/04/2016, n. 7623).
Sulla base di tali coordinate, sotto il profilo oggettivo è possibile apprezzare la concordanza delle dichiarazioni, che hanno descritto il medesimo accadimento da due punti di vista differenti: la prima teste, infatti, percorreva l’attraversamento pedonale in direzione perpendicolare a quella tenuta dalla sig.ra (‘quel giorno ero in INDIRIZZO stavo attraversando per andare in INDIRIZZO; io ero ferma al semaforo aspettavo il verde per attraversare e ho visto sulla sinistra la mia collega in bici traballare e poi cadere’ pag. 1 verbale di udienza 5 giugno 2023), mentre il secondo teste si trovava, in macchina, dietro l’attrice, sulla medesima carreggiata occupata dalla ciclista (‘ io ero dietro in macchina dietro di lei e quando l’ho vista cadere ho cercato un posto dove fermarmi con l’auto e l’ho soccorsa ‘ pag. 2 verbale di udienza 5 giugno 2023). In ottica soggettiva, da un lato il teste vanta un sicuro profilo di disinteresse personale, non conoscendo la sig.ra se non per l’evento storico del sinistro (‘ Ho conosciuto la signora COGNOME in occasione del sinistro perché io l’ho vista cadere in bici davanti a me ‘ ibidem ), dall’altro i testimoni risultano non conoscersi fra loro (‘ io la signora uscita dall’aula non l’ho vista ‘ -ibidem ). Pt_1 Tes_3 Pt_1
Detta dinamica storica permette di desumere lo specifico nesso di causa tra le condizioni della carreggiata e la caduta della Sig.ra La causalità di fatto è provata dalla contestualità del passaggio della bicicletta sopra la buca (la cui esistenza e conformazione risultano non contestate, ex art 115 c.p.c., dal e dell’immediata perdita di equilibrio e caduta. Costituisce d’altra parte fatto notorio la circostanza che il velocipede, per la sua natura di veicolo dotato di due ruote posizionate in linea retta, risulta sicuramente più sensibile di altri veicoli, in punto equilibrio, alle asperità del terreno; laddove le stesse risultino poi improvvise ed impreviste, possono più facilmente determinare la perdita di controllo del mezzo con possibile caduta del conducente. Ne consegue che, laddove il manto stradale fosse risultato liscio, livellato e privo di asperità, in applicazione del noto criterio del ‘più probabile che non’ l’evento non si sarebbe verificato (‘ Nel regime dell’illecito civile, vige il principio della preponderanza dell’evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario. ‘ Cass. civ., Sez. III, 11/02/2014, n. 3010). Pt_1 CP_1
2.2 Caso fortuito e incidenza della condotta di parte attrice
Si  è  detto,  tuttavia,  che  anche  a  fronte  di  un  evento  causalmente  riconducibile, prime facie ,  ad  un bene sottoposto ad altrui custodia, il nesso di causa potrebbe andare eliso (ovvero il risarcimento del danno potrebbe risultare ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.c.) in presenza di una condotta colposa del danneggiato.
In  altri  termini,  un  comportamento  non  ravveduto,  al  momento  del  fatto  allegato,  da parte  di  chi  lamenti  un  danno  potrebbe  mandare  esente  da  responsabilità  del  custode della res danneggiante ovvero ridurre l’importo che lo stesso verrà chiamato a risarcire al danneggiato.
In  tal  senso,  le  difese  del si  sono  concentrate  sull’individuare,  quale  causa specifica della caduta, la guida incauta della sig.ra la quale: NUMERO_DOCUMENTO
 non  avrebbe  impegnato  la  corsia  più  a  destra  della  carreggiata,  conformemente  al vigente Codice della Strada, così incorrendo nella buca;
non avrebbe prestato sufficiente attenzione alle condizioni della strada, ciò in quanto la buca,  descritta  tanto  da  parte  attrice,  quanto  dai  testimoni  come  avente  dimensioni significative,  sarebbe  risultata  facilmente  avvistabile  con  sufficiente  preavviso,  date anche le condizioni di luminosità che caratterizzavano il frangente temporale in cui si è verificato il sinistro.
Da tali circostanze, che dimostrerebbero l’esigibilità di una condotta alternativa, idonea a  scongiurare  l’episodio  lesivo,  deriverebbe  secondo  il una  riconducibilità causale  esclusiva  del  sinistro  a  parte  attrice,  idonea  a  recidere  totalmente  il  nesso eziologico  fra  le  condizioni  della  strada  e  la  perdita  di  controllo  della  bicicletta  con caduta. CP_1
Dette considerazioni,  valutate nella loro complessità,    non possono essere accolte se non in minima parte, per quanto  di seguito precisato.
Come in premessa si è sopra ampiamente rilevato, ‘ In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento. ‘ (C. Cass., Sez. 3 – Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
Tali requisiti, individuati dalla Suprema Corte, sono come detto ravvisabili nel caso di specie soltanto in minima parte.
Il  comportamento della  sig.ra nel  frangente  in  esame,  non  ha  certo  assunto  le Pt_1
caratteristiche di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, nel suo non essersi accorta di una  improvvisa  discontinuità  del  manto  stradale,  peraltro  nemmeno  segnalata.  Non  è, infatti,  ravvisabile  una  condotta  di  guida  talmente  esorbitante  dalla  normalità  da determinare, ex  se , l’evento foriero  di  danno,  che  si  pone  invece  come  diretta conseguenza della buca presente sulla carreggiata, le cui caratteristiche principali:
-notevoli dimensioni, sia in lunghezza profondità che in lunghezza (come ritratta nelle foto in atti);
-sviluppo in senso longitudinale alla marcia, tale da aumentarne esponenzialmente la pericolosità, rispetto alla diversa ipotesi di proiezione perpendicolare;
hanno determinato la perdita di controllo del velocipede e la caduta dell’odierna attrice.
E purtuttavia, come detto, le doglianze di parte convenuta non paiono completamente prive  di  pregio,  quantomeno  nell’ottica  di  una    riduzione  del  risarcimento  dovuto  per concorso della danneggiata alla verificazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 comma 1  c.c.
Escluso, in quanto non provato e anzi contraddetto dalle risultanze istruttorie, l’asserito errato posizionamento della bicicletta rispetto al margine stradale (la buca si trova nella parte destra della carreggiata più laterale impegnabile dalla bicicletta, essendo quella immediatamente laterale riservata al trasporto pubblico), può invece rilevasi come le stesse dimensioni del dislivello risultassero tali poterlo avvistare e, sia pur forse con manovra tardiva che presupporrebbe una vigilissima attenzione, sempre secondo il principio del più probabile che non, tentare di evitarla. Circostanza questa che giustifica una riduzione del risarcimento dovuto, ex art. 1227 c.c., in misura proporzionale minoritaria, alla partecipazione causale della danneggiata nell’evento lesivo.
Ritenuta    una  partecipazione  causale  della  condotta  di  guida  della  sig.ra all’evento  di  danno,  occorre  procedere  ad  una    quantificazione  in  termini  percentuali dell’incidenza causale della stessa sull’evento, Pt_1
Per la Suprema Corte, infatti, ‘ In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento  dannoso,  quando  sia  da  escludere  che  lo  stesso  comportamento  costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,  connotandosi,  invece,  per  l’esclusiva  efficienza  causale  nella  produzione  del sinistro. ‘(C. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 – 01); conforme N. 9315 del 2019 Rv. 653609 – 01).
Il concreto svolgimento del sinistro come ricostruito, tenuto conto della notoria intensità del traffico veicolare davanti alla stazione ferroviaria principale della città di RAGIONE_SOCIALE e della correlata esigenza per un ciclista di dedicare la maggior parte delle attenzioni a procedere in sicurezza tra vari tipi e dimensioni di veicoli, conduce a quantificare l’apporto causale, della condotta tenuta dalla sig.ra nella misura del 20%, con proporzionale riduzione del suo diritto al risarcimento del danno. Pt_1
In tal senso, si rileva (come già sopra esposto) che difficilmente, pur a fronte di una condotta estremamente attenta, la sig.ra sarebbe stata in grado di individuare l’ostacolo. Costituisce come sopra osservato circostanza notoria la presenza del traffico intenso che interessa, nelle ore centrali della giornata, un viale dell’importanza del INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE. Non risulta quindi ipotesi priva di fondamento immaginare una concentrazione di macchine tale da nascondere, fino all’ultimo, l’insidia stradale, così impedendo una pronta sterzata. La buca sarebbe stata, quindi, agevolmente individuabile solo in un contesto di minore intensità di traffico; occorre invece, in questa sede, valutare con attenzione le concrete circostanze nelle quali la sig.ra si è trovata ad affrontare l’ostacolo. Pt_1 Pt_1
A non diverse conclusioni si addiviene analizzando il diverso – ma collegato – aspetto della esigibilità di una condotta alternativa. Anche a fronte di un anticipato avvistamento (che, si è detto, risulta più agevole in condizioni ‘di laboratorio’ rispetto alla quotidianità della guida cittadina), le dinamiche del traffico e la natura del velocipede non sempre consentono la possibilità di effettuare una manovra di emergenza idonea ad evitare l’ostacolo. Costituisce infatti circostanza altrettanto notoria il fatto che, nel traffico, non sempre un ostacolo sia evitabile, vuoi per la conformazione dei luoghi, vuoi per il posizionamento e le manovre degli altri utenti della strada. Un’improvvisa svolta, a destra o sinistra, quando non resa impossibile dall’affiancamento di altri veicoli, espone comunque l’utente della strada al rischio di collisione con altri veicoli. Rischio foriero di conseguenze ancora più significative per un ciclista: la natura meno stabile del velocipede riduce ulteriormente la possibilità di manovra improvvisa in mezzo al traffico cittadino, specie laddove accerchiato dalle altre macchine o, peggio ancora, dalle rotaie del tram, note per favorire lo scivolamento degli pneumatici delle biciclette (si noti che, nella corsia riservata alla destra della buca, erano proprio presenti i binari).
Dovendo conclusivamente  individuare una percentuale di compartecipazione al danno dell’attrice, la stessa può essere equitativamente e conclusivamente  stimata e contenuta
nella misura del 20%.
2.3 Quantificazione del danno risarcibile
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e provati da parte attrice.
Prendendo le mosse dalla perizia elaborata dal CTU – che ha individuato la percentuale di invalidità permanente, conseguente al sinistro per cui è causa, nella percentuale del 7% – essendo il danno riferibile alla circolazione stradale il referente normativo va rinvenuto nei criteri di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, come da ultimo aggiornati con il decreto ministeriale 16 luglio 2024 e pertanto attualmente vigenti (sull’applicabilità dei criteri di liquidazione vigenti al momento della decisione anziché del verificarsi del danno, cfr. ex plurimis Cass. n. 25485, 13.12.2016).
Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella relazione di CTU medico-legale espletata e non contestate dalle parti (se non implicitamente nelle conclusioni in via di principalità dell’attrice), possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all’integrità psicofisica della persona come segue:
Danno non patrimoniale – invalidità temporanea (€ 55,24 pro die)
invalidità  temporanea  parziale  massima  per  giorni  2,  risarcibili  con  complessivi  € 110,48;
invalidità temporanea parziale al 50%  protrattasi per ulteriori  giorni 90, risarcibili con complessivi € 2.485,80;
invalidità  temporanea  parziale  minima  al  25%    protrattasi  per  ulteriori  giorni  30, risarcibili con complessivi € 414,30;
Totale danno biologico temporaneo: € 3.010,58
Danno non patrimoniale – invalidità permanente (punto base €  947,30)
postumi di natura permanente stimabili in misura pari al 7%, che, tenendo conto dell’età della  danneggiata  alla  data  del  fatto,  anni  32,  in  base  ai  parametri  della  tabella richiamata, è liquidato nella misura di 11.213,19;
DANNO NON PATRIMONIALE: 14.223,77
È inoltre possibile procedere alla personalizzazione del danno, calando le conseguenze dannose del sinistro nella realtà della vita quotidiana della ricorrente. Se, invero, i criteri di  cui  all’articolo  139  del  Codice  delle  Assicurazioni  permettono  di  identificare l’incidenza  ‘standard’  di  una  invalidità,  temporanea  come  permanente,  sulla  vita  del
danneggiato, l’importo così individuato può essere adattato tenendo in considerazione quanto le limitazioni conseguenti al sinistro abbiano in concreto limitato la quotidianità di chi abbia patito il danno. Tale personalizzazione, volta a valorizzare i risvolti soggettivi dell’evento, consiste in una frazione dell’importo riconosciuto a titolo di danno biologico. La legittimità di tale operazione viene riconosciuta dalla Giurisprudenza costante della Suprema Corte, per la quale ‘ La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 c.c.) liquidandolo in una frazione solitamente da un terzo alla metà -di quello biologico riconosciuto, risponde all’esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell’applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto ‘ (Cass. civ., Sez. III, 09/01/1998, n. 134).
L’importo della personalizzazione, riconosciuta nella frazione del terzo del danno non patrimoniale biologico, è dunque pari a € 4.740,78.
DANNO NON PATRIMONIALE PERSONALIZZATO: € 18.964.55
Danno patrimoniale
-Spese mediche sostenute e riconosciute come congrue e riferibili all’evento dalla CTU: € 4.074,40
TOTALE  DANNO (PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE): € 23.038.95
L’importo  deve  essere  ridotto  del  20%  in  ragione  della  compartecipazione  causale  al danno dell’attrice, ai sensi dell’art. 1227 c.c, pertanto l’importo deve essere limitato alla minor somma di € 18.431,16.
Interessi legali e rivalutazione
-l’importo  così  calcolato,  pari  a  €  18.431,16,  deve  quindi  essere  devalutato  alla data del danno, 25.03.2019, al fine di calcolare l’esatto ammontare degli interessi legali. Sottraendo quindi la somma di € 2.718,32, pari alla rivalutazione monetaria maturata dal 25.03.2019, si ricava l’importo di € 15.712,84.
-Interessi: gli interessi legali devono essere calcolati su detto importo devalutato e sono pari a € 1.703,01.
-Rivalutazione:  gli  interessi  legali  devono  essere  sommati  all’importo  liquidato, che  si  è  detto  essere  pari  a  €  18.431,16;  pervenendo  in  tal  modo,  ad  importo complessivo pari a € 20.134,17 . Somma da maggiorarsi per gli ulteriori interessi legali dal giorno successivo al deposito della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
3. Spese di giudizio
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata  all’art.  91  cpc  e  dalla  quale  non  si  ravvisano  ragioni  per discostarsi.
Il convenuto  va  condannato  a  rimborsare  all’attrice  l’importo  che  –  facendo riferimento per la sua determinazione all’entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del  criterio  c.d.  del decisum (Cass.  S.U.  19014/07),  e  tenuto  conto  della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo. CP_1
Vanno poi definitivamente poste a carico del anche le spese di CTU, resasi  comunque  necessaria  per  l’accertamento  dell’entità  complessiva  delle  lesioni riportate dalla danneggiata nell’evento per cui è causa, nella misura che è stata liquidata in  corso  di  causa,  quindi  €  800,00  oltre  I.V.A.  pari  a  €  176,00  e  così  per  un  importo complessivo pari a € 976,00 Controparte_1
Importo dovuto da parte convenuta direttamente al difensore distrattario dell’attrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità dell’attrice e del convenuto nella misura rispettivamente del 20 % e dell’80% e, per l’effetto, Parte_1 Controparte_1
CONDANNA il  predetto  Ente  convenuto  al  pagamento  in  favore  dell’attrice  della somma di € 20.134,17 , oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
CONDANNA inoltre parte convenuta a pagare in favore del difensore dell’attrice le spese di lite per un importo che – con riferimento ai criteri sopra indicati, alla difficoltà della causa ed all’attività difensiva espletata – si liquida in € 6.768,00 per compenso professionale – di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 2.520,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase della decisione ed € 1.201,20 per spese , di cui € 518,00 per esposti ed € 683,20 per rimborso CTP, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc al procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario di dette somme;
PONE infine  definitivamente  a  carico  della  parte  convenuta  le  spese  di  CTU  nella
misura liquidata in corso di causa. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, lì 11 febbraio 2025
Il Giudice NOME COGNOME
Provvedimento predisposto dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME