Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 12355/2023 R.G. proposto da:
PROVINCIA DI SASSARI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 380/2022 emessa dal la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, depositata in data 24.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.6.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 7.2.2018, NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari la Provincia di Sassari, deducendo di aver subito nella tarda serata del 3.2.2013 l’esondazione del fiume ‘INDIRIZZO‘ nel tratto di terreno in suo possesso, in località INDIRIZZO in Sassari, con la perdita di 135 capi di ovini su circa 320, poiché trascinati via dalla furia delle acque e non più ritrovati; precisò che la responsabilità di quanto accaduto era da imputarsi alla Provincia di Sassari, per aver omesso ogni intervento di bonifica dell’alveo del fiume, così causando quanto occorso, sicché la convenuta doveva esser condannata al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, quantificati in € 51.000,00. Si costituì la Provincia di Sassari, che – oltre ad eccepire preliminarmente l’incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1175/1933, la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno – nel merito eccepiva l’assenza di ogni prova da parte dell’attore circa l’ an ed il quantum debeatur , precisando, tra l’altro, come parte del terreno al possesso dell’attore si trovasse in un’area golenale riservata a ricevere saltuariamente le acque del fiume e nella quale risultava vietata ogni attività di pascolo. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda poiché non provata ed infondata in fatto ed in diritto. Istruita la causa, l’adi to Tribunale, con sentenza del 12.6.2020, accolse parzialmente la domanda
attorea, condannando la Provincia a corrispondere al COGNOME la somma di € 22.275,00 per n. 135 capi ovini deceduti, regolando le spese di lite. La Provincia di Sassari propose gravame e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nella resistenza di NOME COGNOME, con sentenza del 24.11.2022 lo rigettò. Osservò la Corte territoriale, in particolare, che la fattispecie doveva es sere ricondotta all’art. 2051 c.c. avendo l’attore, in primis, lamentato la derivazione dei danni dall’esondazione del INDIRIZZO, che attraversava i terreni di sua proprietà, per mancanza di pulizia degli argini da detriti, tronchi ed arbusti vari e mancata manutenzione da parte della provincia di Sassari tenutavi ex L.R. 9/2006; che il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. aveva carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno patito, mentre al custode spettava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito; che nel giudizio era emerso che la perdita dei capi ovini era stata determinata dalla esondazione del Rio Mannu, i cui argini versavano in condizione di degrado e pericolo; che la circostanza che gli ovini fossero stati travolti dall’esondazione risultava confermata dalla prova testimoniale espletata; che dunque non vi era dubbio che il Piredda avesse adeguatamente dimostrato il nesso causale tra la res e il danno; che neppure risultava dall’istruttoria alcuna circostanza che potesse consentire di ascrivere l’evento a caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e danno, non potendo in tal senso valutarsi il comportamento del Piredda
desunto dalla stessa prova per testi; che non poteva valutarsi come eccezionale, imprevedibile e inevitabile il fatto che un pastore lasciasse al pascolo libero il proprio gregge nei terreni di sua proprietà alle 17 del pomeriggio anche in condizioni di maltempo, essendo un fatto di comune esperienza che anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli gli allevatori debbano far pascolare il bestiame per garantirne il nutrimento, sicché nessun comportamento imprudente poteva essere ascritto al Piredda avuto rig uardo all’attività agropastorale da lui svolta, restando, sotto altro profilo, del tutto indimostrato anche l’assunto che il gregge fosse stato lasciato pascolare in una golena in cui era vietato il pascolo, circostanza solo meramente allegata agli atti e di cui nessun testimone aveva riferito; che seppure non fossero stati rinvenuti in loco i boli endoruminali, se non in numero esiguo, i testi COGNOME e COGNOME, intervenuti in aiuto del Piredda il giorno dell’esondazione, riferivano di avere visto il giorno su ccessivo un numero apprezzabilmente elevato di pecore morte annegate e di averne viste altre a valle e molto distanti dai luoghi; e riferivano ancora della consistenza del gregge del Piredda in circa 250 capi e che tali circostanze trovavano riscontro nel registro di carico e scarico aziendale, regolarmente tenuto e vidimato in ogni sua pagina da parte dell’ASL n. 1 Servizio Sanità Animale che comprovava le intervenute verifiche periodiche dell’ente e in cui risultavano registrati 241 capi, compresi quelli andati persi; che, pertanto, gli elementi istruttori acquisiti consentivano di ritenere attendibili dette annotazioni e, così, idoneamente dimostrata la perdita di 135 capi ovini a causa dell’esondazione del Rio Mannu.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Provincia di Sassari, sulla scorta di tre motivi; l’intimato non ha svolto difese.
In data 15.1.2024 è stata comunicata alla ricorrente una proposta di definizione anticipata del ricorso, del seguente tenore: ‘ Il ricorso presenta profili di improcedibilità. Infatti, la sentenza prodotta costituisce file privo dell’attestazione di cancelleria circa la data di pubblicazione e il numero attribuito alla sentenza stessa, il che rende la copia prodotta non conforme al suo originale, ove esistente, con conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (v. Cass. n. 5771/2023; conf. Cass. n. 10180/2023, e molte altre) ‘.
La ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione. Fissata l’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, per aver la Corte sarda manifestamente:
-travisato le informazioni probatorie risultanti dalla comparsa di costituzione in primo grado e dal documento n. 6 con essa prodotto, denominato ‘Piano Gestione Rischio alluvioni Sardegna’, dal documento n. 9 prodotto con le seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero
le ortofoto del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume INDIRIZZO in in un area di golena a rischio alluvione in cui era vietato il pascolo;
per ricongiungerlo ad altra parte d sponda;
Sassari relative ai terreni in possesso del Piredda in località INDIRIZZO, oggetto di causa, che dimostravano che i fondi risultavano essere situati – travisato o omesso il contenuto del verbale di udienza del primo grado del 3.12.2018, laddove il teste COGNOME aveva riconosciuto che una parte del gregge era stato condotto dal Piredda ad attraversare il fiume in piena i agnelli e pecore presenti sull’altra
non valutato come pacifiche e riconosciute le circostanze non contestate quali la posizione del terreno del Piredda in area di golena e per avere omesso ogni valutazione sul contenuto di plurime prove documentali; plurima
-errato sulla ricognizione del contenuto oggettivo della documentazione al suo vaglio.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia per avere la Corte d’appello:
travisato le risultanze dei documenti e della prova dei testimoni escussi, tanto da scontrarsi con prova documentale di segno contrario, quali la copia fotostatica del frontespizio di un registro di stalla e dallo stralcio di alcune pagine del medesimo registro prodotti dal COGNOME con le memorie
ex art. 183, comma 6, c.p.c., più volte contestati e disconosciuti, per forma e contenuto, nel corso del giudizio da parte della Provincia di Sassari, risultati incompleti, compilati ed artatamente predisposti dal Piredda per i suoi speculativi scopi;
omesso ogni valutazione sul contenuto di plurime prove orali e documentali;
commesso un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della plurima documentazione al suo vaglio.
1.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2051, 2697 e 1227 c.c., art. 2 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello:
-applicato al caso concreto l’art. 2051 c.c., riconoscendo una responsabilità oggettiva in capo al custode, ma omettendo di verificare la sussistenza del comportamento imprudente, negligente ed imperito del Piredda, che avrebbe invece dovuto compiere su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale poteva essere eliso o interrotto da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, come ad esempio, condurre una parte del gregge ad attraversare il fiume Rio Mannu in piena, all’imbrunire e co n piogge continue da una settimana;
omesso di conformarsi alla giurisprudenza più recente, che applica, anche di ufficio, il criterio imposto dall’art. 1227, comma 1, c.c., al fine di valutare il fatto colposo del creditore in nome del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., con la conseguenza che quanto più la situazione di danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
2.1 Preliminarmente, diversamente da quanto prospettato nella proposta di definizione anticipata, va rilevato che il ricorso è procedibile. Successivamente al deposito di detta proposta, questa Sezione – sul tema controverso – ha chiarito, con affermazione che il Collegio ritiene necessario condividere, che ‘ Nel regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione; ne consegue
che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d’ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022 ‘ (Cass. n. 12971/2024).
Pertanto, poiché dall’utilizzo dei sistemi informatici di questa Corte è possibile evincere che la sentenza impugnata, della quale è stato depositato dalla ricorrente un duplicato informatico, è stata pubblicata in data 24.11.2022, assumendo in n. 380/2022 , l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. deve ritenersi, sia pure in base ad un approdo giurisprudenziale successivo al deposito della proposta di definizione accelerata, ritualmente assolto da parte della stessa ricorrente.
3.1 Ciò posto, prima di procedere allo scrutinio dei motivi, pare opportuno illustrare lo stato della giurisprudenza sul tema della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., disposizione che regola, che anche accertato dalla Corte isolana (senza che la statuizione sia stata impugnata da alcuno), la vicenda per cui è processo.
Sul punto, è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che ‘ La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode ‘.
Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento dannoso, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma v. anche, tra l’altro, Cass. n. 1404/2025):
la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del ‘caso fortuito’; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d”) valutare se il danneggiato ha rispettato il ‘generale dovere di ragionevole cautela’;
d”’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza ‘irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale’;
d””) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
4.1 Questa essendo l’ormai ampiamente consolidata ermeneutica di legittimità sul tema, il giudice d’appello avrebbe dovuto risolvere le questioni rimessegli nell’alveo così segnato, congruentemente procedendo ai necessari accertamenti di fatto e alle conseguenti soluzioni in iure. Tanto non può dirsi essere avvenuto, nella specie.
5.1 Iniziando dal primo e dal secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente perché connessi, essi sono fondati.
In primo luogo, quanto alla valutazione operata dalla Corte sarda sul tema del caso fortuito – costituito, in tesi, dal comportamento imprudente del Piredda – occorre rilevare che la circostanza che il gregge fosse stato destinato al pascolo in una golena, per la quale l’art. 96, lett. i), del r.d. n. 523/1904 fa divieto di detto specifico utilizzo, non risulta essere stata
specificamente contestata dal COGNOME stesso, stando a quanto emergente dagli atti. Si tratta di allegazione di un fatto specifico, nella piena sfera di conoscibilità dell’originario attore: questi avrebbe, quindi, dovuto senz’altro contestare la circostanza, ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., sicché nessuna rilevanza può assumere, come invece affermato dalla Corte d’appello, il fatto che nessun testimone ne abbia riferito.
Inoltre, la Corte isolana ha ampiamente sottovalutato la necessità di accertare lo specifico comportamento tenuto dal Piredda, giacché altro è ritenere ‘normale’ che un pastore lasci il proprio gregge al pascolo, anche nelle sere d’inverno, in condizioni m eteorologiche avverse, altro è assumere iniziative (quali quelle riferite dal teste COGNOME) che, evidentemente, vanno valutate in concreto proprio nell’egida di quanto prima osservato sulle caratteristiche del comportamento del danneggiato in relazione al concreto stato dei luoghi ed alle circostanze di accadimento del sinistro: caratteristiche idonee a sorreggere il giudizio sul caso fortuito, come prima s’è visto.
Ancora, su un piano più generale, rileva la Corte che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente come l’accertamento dei fatti da parte della Corte d’appello sia stato approssimativo e superficiale, non solo sul numero di capi di bestiame coinvolti (i testi riferiscono di aver contato una quarantina di carcasse e di averne viste ancora altrettante, ma davvero è incomprensibile come si sia giunti al numero esatto di 135 capi deceduti), ma anche in ordine al comportamento del COGNOME, non essendo stata per nulla esplorata la
dedotta eccezione sul fatto che, nel luogo del sinistro, il pascolo era vietato (evidentemente, sull’erroneo presupposto per cui tanto non fosse stato provato, neppure essendosi dato atto di aver esaminato i documenti all’uopo prodotti dalla Provincia e, c omunque, pretermessa la vista carenza di contestazione da parte dell’attore).
Quanto poi al disconoscimento della conformità all’originale della copia del registro di stalla, ritenuto dalla Corte sarda inammissibile perché generico, a ben vedere qui non si tratta tanto (e solo) di mera contestazione della conformità all’originale, ma di come si possa arrivare a determinare un numero certo di capi di bestiame deceduti muovendo dall’indicato materiale istruttorio (si veda anche quanto prima evidenziato sulla deposizione testimoniale), specie ove si consideri che il registro proviene dalla stessa parte attrice.
Insomma, la motivazione della sentenza impugnata si rivela senz’altro non rispettosa del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), perché la sua lettura non consente di comprendere adeguatamente il percorso decisorio e le specifiche modalità con cui i detti fatti sono stati accertati dal giudice del merito.
6.1 Anche il terzo motivo è fondato.
La valutazione sull’imprudenza dell’allevatore è rimasta sul piano astratto, non accertata in concreto , come già visto, il che non solo incide sul piano motivazionale, ma anche sotto il profilo dell’ error iuris , perché in tal guisa risulta certamente violato almeno l’art. 2051 c.c., non essendosi proceduto al
necessario scrutinio del materiale istruttorio ai fini della valutazione circa la ricorrenza o meno del caso fortuito.
La norma è stata, quindi, applicata senza l’idonea verifica della sussumibilità entro il suo paradigma della fattispecie concreta.
7.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello, attenendosi ai superiori principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data