SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 246 2025 – N. R.G. 00000012 2025 DEPOSITO MINUTA 15 12 2025 PUBBLICAZIONE 16 12 2025
N. 12/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d’appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 2025
da
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO P.
– appellante –
contro
(C.F. e P.I.
, in persona del Sindaco e
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
– appellato – appellante incidentale –
contro
(c.f.
),
rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO
– appellato –
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 835/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per
:
P.
C.F.
‘nel merito:
– in riforma della sentenza n. 835/2024, pubblicata in data 2.9.2024, sub R.G. n. 1553/2020 -Tribunale di Trento, per i motivi di cui in narrativa, rigettare la domanda formulata dal di essere tenuto indenne e manlevato da quanto lo stesso è stato condannato a corrispondere in favore di a titolo di danno, spese, interessi, rivalutazione, accessori e spese legali con il provvedimento oggi impugnato;
in ogni caso:
condannare controparte alla rifusione delle spese legali, oltre accessori di legge.’
per il :
‘Voglia la Corte d’Appello di Trento, contrariis reiectis:
IN INDIRIZZO PRINCIPALE:
rigettare l’appello proposto da in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di data 25 marzo 2025 e, per l’effetto, confermare i capi 4 e 5 della sentenza del Tribunale di Trento n. 835/2024 di data 12 agosto 2024, pubblicata in data 2 settembre 2024, corretta con ordinanza di data 3 dicembre 2024 e notificata in data 5 dicembre 2024;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
in riforma della sentenza n. 835/2024 di data 12 agosto 2024, pubblicata in data 2 settembre 2024, corretta con ordinanza di data 3 dicembre 2024 e notificata in data 5 dicembre 2024
In via principale:
rigettare tutte le domande esperite dall’appellata nei confronti del , in quanto infondate per i motivi tutti esposti in atti e, per l’effetto, condannare la signora a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado per un totale di €uro 54.029,15 (compresi €uro 11.657,66 di spese legali ed €uro 976,00 di spese di CTU), oltre agli interessi legali dall’avvenuto pagamento (11.09.2024) al saldo, e oltre all’eventuale imposta di registro della sentenza di primo grado se nel frattempo liquidata e pagata;
In via subordinata:
-accertare e dichiarare che l’evento per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrente di e del , graduando secondo giustizia i reciproci apporti colposi, limitando la eventuale corresponsabilità del a quella parte di danni, che risulteranno provati e conseguenza diretta della sua condotta e dell’effettivo grado di colpa dello stesso, nella misura che sarà accertata e provata in corso di causa, confermando anche in tal caso il capo 3 della sentenza impugnata che ha condannato la terza chiamata, odierna appellante, (C.F. e Nr. iscrizione al Registro Imprese di : ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme che il stesso dovrà versare in favore di e condannando altresì quest’ultima a restituire quanto ricevuto in esubero, a qualsiasi titolo, in forza della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dall’avvenuto pagamento (11.09.2024) al saldo; P.
ridurre la quantificazione del danno da inabilità temporanea riconosciuto all’appellata per i motivi e nella misura di cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di data 25 marzo 2025, confermando anche in tal caso il capo 3 della sentenza impugnata che ha condannato la terza chiamata, odierna appellante,
(C.F. e Nr. iscrizione al Registro Imprese di Trento: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme che il stesso dovrà versare in favore di e condannando altresì quest’ultima a restituire quanto ricevuto in esubero in forza della sentenza di primo grado rispetto alla corretta quantificazione del suo danno, oltre agli interessi legali dall’avvenuto pagamento (11.09.2024) al saldo; P.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese legali, oltre al 15% di spese generali, oltre CNA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio formale del legale rappresentante dell’appellante
e per testi ( residente in INDIRIZZO , residente in INDIRIZZO ) il capitolo 2 formulato a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di data 25 marzo 2025; inoltre, qualora ritenuto opportuno dalla Corte d’Appello, si insiste anche nelle istanze istruttorie dedotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di data 23 aprile 2020 (rectius 2021).’
‘Nel merito
Per i motivi esposti, confermarsi l’impugnata sentenza n.835/2024 del Tribunale di Trento e, per l’effetto, respingersi le domande tutte ex adverso proposte e rigettarsi, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l’appello incidentale, in via principale ed in via subordinata, proposto dal
a carico ed in pregiudizio di
Spese di secondo grado rifuse.
In via istruttoria
Si eccepisce la tardività, e pertanto, l’inammissibilità e l’inutilizzabilità dell’allegazione al documento sub 5), -scambio e-mail del 12-13 aprile 2021-; non dimesso dal in primo grado, nei concessi termini di cui all’art.183 VI comma c.p.c. e prodotto dal nuovo Patrocinio solo in codesta fase.
Si rileva, del pari, la tardività e l’inammissibilità dell’istanza di ammissione di prova per interpello del legale rappresentante dalla
e per testi, formulata dalla Difesa del : la circostanza ‘capitolata’ (a pag. 11 della comparsa di costituzione in appello) viene dedotta, in via istruttoria, per la prima volta in codesto grado di giudizio -lo stesso dicasi per i testi indicati (tali Sig.ri ? e ?)-; sebbene avrebbe potuto essere oggetto di relativa istanza già in primo grado.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2020 conveniva in giudizio il , esponendo che in data 7 gennaio 2012, alle ore 15:30 circa, mentre passeggiava lungo INDIRIZZO
Castelletto Inferiore in Madonna di Campiglio, era scivolata su una lastra di ghiaccio che ricopriva il marciapiede e che si era formata a seguito delle rigide temperature di quei giorni, resa invisibile dal pulviscolo nervoso che la copriva, ed aveva riportato lesioni personali.
Il si era rifiutato di risarcire il danno, ed aveva respinto l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; ne chiedeva pertanto la condanna al pagamento dell’importo di Euro 40.438,60, a titolo di danno alla salute e di danno per le spese sostenute in conseguenza delle lesioni riportate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il si costituiva, sostenendo che il sinistro andava attribuito alla stessa attrice, che non aveva tenuto una condotta attenta e consona alle circostanze, posto che la situazione del marciapiede era evidente.
Aggiungeva di aver affidato con contratto d’appalto di data 23 agosto 2011 a l’incarico di sgomberare le strade comunali da neve e ghiaccio.
Contestata anche l’entità della pretesa, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa di il rigetto della domanda; in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda svolta dell’attrice, che il terzo chiamato fosse condannato a tenere indenne il da ogni somma che lo stesso fosse condannato a corrispondere all’attrice.
non si costituiva, e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con l’assunzione della prova testimoniale ammessa e con la nomina di un C.T.U.
– Con sentenza pubblicata in data 2 settembre 2024 il Tribunale di Trento riteneva provata, alla luce delle dichiarazioni rese da , cognata dell’attrice, che si trovava nella circostanza a suo fianco, che questa era caduta in corrispondenza del marciapiede dove erano presenti ghiaccio e nevischio, scivolando sul ghiaccio. La teste aveva precisato che l’attrice indossava degli scarponcini da lei stessa prestatile, in quanto le due donne avevano lo stesso numero di calzature.
Riteneva quindi accertato che al momento della caduta il marciapiede era coperto da ghiaccio e da un sottile strato di neve, e che non emergevano elementi per ritenere esistente una condotta colposa dell’attrice, che percorreva il marciapiede indossando calzature adatte per strade innevate.
Riteneva non provata l’ipotesi di un caso fortuito, essendo la caduta avvenuta in una strada centrale del paese, attorno alle 15:30, quando il sia pure a mezzo dell’appaltatore incaricato della pulizia delle strade, doveva aver posto in essere quelle condotte minime di cautela rappresentate dallo spargimento di sale o dalla pulizia del marciapiede.
Riteneva altresì sussistente un rapporto di custodia fra il marciapiede ed il ed escludeva che rilevasse il fatto che il aveva affidato a soggetto terzo la pulizia delle strade in forza di contratto di appalto, dato che la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e vigilanza gravante sul committente. A dimostrazione del fatto che il conservava comunque il controllo della situazione delle strade vi era il fatto che, in forza del contratto di appalto, l’appaltatore era obbligato ad intervenire con i mezzi sgombraneve immediatamente dopo l’ordine dell’incaricato comunale.
Riteneva accertato che in conseguenza della caduta l’attrice aveva riportato una frattura sottocapitata del femore destro, dalla quale erano conseguite, secondo le risultanze della C.T.U., un’invalidità permanente nella misura del 9% e un’inabilità temporanea di 182 giorni. Riconosceva quindi all’attrice la somma di Euro 21.121,00 per l’invalidità permanente ed Euro 13.062,50 per l’inabilità temporanea. Quest’ultima veniva calcolata nell’importo di Euro 125,00 al giorno, tenuto conto del fatto che l’attrice aveva dovuto subire un intervento chirurgico per il posizionamento di viti. Il Tribunale negava i presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione del danno, e riconosceva per le spese sostenute l’ulteriore importo di Euro 1.955,81.
Dava atto che il aveva fatto valere nei confronti della terza chiamata una responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto d’appalto, e riteneva che le condizioni del marciapiedi che avevano determinato la caduta dell’attrice, delle cui conseguenze pregiudizievoli il
doveva rispondere, erano state determinate dall’inadempimento
della terza chiamata agli impegni assunti con il contratto di appalto stipulato in data 23 agosto 2011. In forza di esso, la terza chiamata aveva assunto l’obbligo di eseguire il servizio dello sgombero della neve e pulizia delle vie, piazze e marciapiedi nella frazione di Madonna di Campiglio, l’obbligo di procedere allo sgombero della neve sui marciapiedi utilizzando mezzi idonei, e l’obbligo di sgomberare i percorsi pedonali e renderli perfettamente agibili per tutta la superficie, non essendo ammessa la formazione dei persistenti stati di ghiaccio la causa dell’insufficiente o mancata pulizia del manto.
La presenza di ghiaccio sul marciapiede rendeva evidente che la terza chiamata non aveva provveduto alla rimozione degli strati di neve, cosicché si era formato il ghiaccio.
Per questo, Condannava il al pagamento in favore dell’attrice dell’importo complessivo di Euro 36.139,31, oltre accessori; condannava la terza chiamata a rimborsare al le somme che lo stesso avrebbe dovuto versare all’attrice; condannava il a rimborsare all’attrice le spese di lite, e la terza chiamata a rivalere il di quanto tenuto a pagare, anche per le spese; condannava la terza chiamata a rimborsare al le spese di lite.
– Per la riforma di tale sentenza propone appello
Con l’unico motivo l’appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha affermato che, in forza del contratto di appalto, la terza chiamata aveva assunto gli obblighi sopra descritti, ed ha ritenuto che la presenza di ghiaccio sul marciapiede rendeva evidente che essa non aveva proceduto alla rimozione degli strati di neve, cosicché si era formato del ghiaccio.
Osserva che l’art. 12 del Capitolato prevedeva l’obbligo di mettere in funzione i mezzi sgombraneve immediatamente dopo l’ordine dell’incaricato comunale e comunque al raggiungimento di un determinato spessore nevoso, fino al termine della nevicata.
Nessun ordine era stato dato da parte dell’incaricato comunale, né vi era uno strato nevoso tale da obbligare ad intervenire. Ed infatti il mai ha dedotto di avere richiesto tale intervento, e risulta provato che vi era un minimo spessore nevoso e che nessuna precipitazione era avvenuta il giorno del sinistro. Inoltre, nessuna opera diretta a prevenire la formazione del
ghiaccio era stata appaltata, tanto che lo spargimento di sale, unico metodo per evitare la formazione di ghiaccio, era affidato ad altra impresa.
Lo stesso ha ribadito che l’appaltatore ha sempre proceduto con la massima diligenza allo sgombero di neve e ghiaccio, senza dedurre un qualsivoglia inadempimento dello stesso.
La responsabilità della terza chiamata non può quindi essere ritenuta in forza dell’articolo 10 del capitolato, per il quale i percorsi pedonali devono essere sgombrati e resi perfettamente agibili per tutta la superficie, e non è ammessa la formazione di persistenti stati di ghiaccio causa di insufficiente o mancata pulizia del manto, dato che è evidente che tale obbligo è limitato al momento della chiamata, come previsto dall’articolo 12 del capitolato.
Sarebbe quindi errata la conclusione del tribunale, per il quale la presenza di ghiaccio sul marciapiede renderebbe evidente che la terza chiamata non aveva provveduto alla rimozione degli strati di neve, cosicché si era formato il ghiaccio. Sarebbe invece evidente che il ghiaccio si era formato durante la notte, e che l’appaltatore, non avendo ricevuto alcun ordine dall’incaricato comunale, non aveva alcun obbligo di intervenire.
– Il si è costituito, proponendo appello incidentale.
4.1 -Con il primo motivo contesta la decisione nella parte in cui, dopo aver ritenuto provata la dinamica del sinistro come prospettata dalla sulla base della sola testimonianza della cognata, ha escluso una sussistenza di una condotta colposa della tale da influire sul nesso causale, solo perché la stessa avrebbe indossato calzature adatte per percorrere strade innevate, ed ha escluso la sussistenza di un’ipotesi di caso fortuito sulla base di argomentazioni non pertinenti.
Ritiene che il comportamento della non si sia ispirato a quella prudenza media che invece avrebbe dovuto essere posta in essere, e che non può essere limitata al solo utilizzo di calzature idonee.
Ricorda infatti che la cognata, nonostante camminasse proprio a fianco della al momento dell’evento, non è scivolata. Inoltre, la indossava degli scarponcini imprestatile dalla suddetta e dunque, con ogni probabilità, non perfettamente calzanti.
Osserva che lo stato del marciapiede era perfettamente visibile alle 15:30 di quel pomeriggio, e che nonostante questo le donne hanno deciso comunque di percorrerlo, accettandone il rischio.
La stessa teste ha confermato che al momento dell’evento il marciapiede era con ghiaccio e nevischio, e ha dichiarato di conoscere bene lo stato del marciapiede avendo una casa lì vicino, asserendo che esso non era tenuto bene e aveva una pendenza tale per cui d’inverno è abbastanza pericoloso con il ghiaccio e la neve.
Di conseguenza, la non sarebbe stata sorpresa da un’improvvisa lastra di ghiaccio, ma avrebbe visto anticipatamente le condizioni del marciapiede di un paese di montagna in una giornata gelida, e avrebbe accettato di percorrerlo, assumendosi la responsabilità dei relativi esiti. Ella avrebbe quindi concorso in modo preponderante alla causazione del danno si da interrompere il nesso causale fra un’eventuale condotta del comune e lo stesso danno lamentato.
4.2 -Con il secondo motivo, chiede, in via subordinata, che la sentenza venga riformata affermando il concorso colposo della nella determinazione del sinistro.
Qualora si ritenesse che la condotta tenuta dalla stessa non possa avere interrotto il nesso di causalità fra la presunta condotta illecita del comune e l’evento dannoso, detta condotta dovrebbe quantomeno rilevare ai fini di un concorso di responsabilità ai sensi dell’articolo 1227 c.c., essendo certa la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca in proprio danno un evento pregiudizievole.
4.3 – Con il terzo motivo, per il caso di conferma anche parziale della responsabilità del contesta la quantificazione del danno come operata dal tribunale.
Nega innanzitutto che sia corretto il riconoscimento della somma di Euro 125,00 al giorno anziché di Euro 115,00 per la inabilità temporanea, poiché tale personalizzazione può essere concessa soltanto in presenza di allegate e comprovate peculiarità che non si rinvengono nel caso di specie.
Osserva che il tribunale, pur facendo proprie le risultanze della C.T.U., ha indicato erroneamente i giorni di invalidità temporanea parziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Vanno innanzitutto esaminati i primi due motivi dell’appello incidentale del che attengono alla ricorrenza, nella determinazione del sinistro, di una colpa della danneggiata rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., tale da escludere o contenere la responsabilità del custode.
In punto di diritto, va ricordato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui grava sul danneggiato provare il rapporto di custodia ed il nesso di causalità fra cosa ed evento dannoso.
Essa si fonda quindi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Ma anche la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, può possedere un grado maggiore o minore di incidenza causale sull’evento dannoso, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Sez. 3 – , Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025 – Rv. 674238 – 01).
Secondo quanto accertato dal Tribunale sulla scorta della prova testimoniale assunta, la è scivolata su una lastra di ghiaccio, che in quel momento era coperta da nevischio; e, posto quindi che la superficie ghiacciata non era visibile, non si vede quale cautela, diversa dall’uso di calzature idonee (la teste ha confermato che la porta il suo stesso numero), ella potesse adottare a fronte di un pericolo chiaramente invisibile ed imprevedibile.
Va poi detto che dalla sicura conoscenza dello stato dei luoghi in capo alla teste non può estendersi alla che in quella circostanza si era solamente recata a visitarla.
In punto responsabilità del custode la sentenza merita quindi conferma.
-Fermo restando che al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda (Cass. 23/06/2009, n. 14263), parimenti infondato è il motivo di appello proposto da
Fra le obbligazioni previste dal capitolato d’appalto non vi era solo quella relativa allo sgombero della neve, che divenuta operante al raggiungimento di un dato spessore o su richiesta del committente ai sensi dell’art. 12.
Ad escludere che il compito dell’appellante si riducesse a questo, basta la lettura dell’art. 10, per il quale è obbligo dell’appaltatore provvedere ‘ con particolare cura ‘ allo sgombero neve sui marciapiedi esistenti, utilizzando mezzi idonei per superfici non percorribili dai mezzi d’opera, non essendo ammessa ‘ la formazione di persistenti strati di ghiaccio causa insufficiente o mancata pulizia del manto ‘; e dell’art. 14, che prevede che l’appaltatore sarà ritenuto responsabile ‘ sempre e comunque della perfetta transitabilità di strade, piazze e marciapiedi, che devono essere tenuti sempre perfettamente efficienti ‘.
Si tratta di previsioni perfettamente coerenti con l’oggetto del contratto come definito dall’art. 1: non solo lo ‘ sgombero neve ‘, ma anche la ‘ pulizia di vie, piazze e marciapiedi ‘. Proprio per questo era stato pattuito un corrispettivo fisso e non variabile, come sarebbe stato nell’ipotesi in cui l’appaltatore fosse stato obbligato ad intervenire solo in caso di forti nevicate.
Anche per tale capo la sentenza deve essere quindi confermata.
7. -Sono invece fondate le censure relative alla non perfettamente corretta applicazione dei criteri di cui alle Tabelle per la liquidazione del danno biologico, che è plausibile ricondurre ad un errore materiale.
E’ vero, infatti, che il C.T.U. ha accertato, quanto all’invalidità temporanea, 82 giorni di incapacità parziale al 75%, e non 85 come ritenuto in sentenza.
Il Tribunale, inoltre, pur escludendo -con ampia motivazione – che vi sia prova che l’attrice abbia subito limitazioni diverse e maggiori rispetto a
quelle che qualunque altro soggetto avrebbe subito in presenza delle conseguenze dannose accertate dal C.T.U., ha riconosciuto per l’inabilità temporanea la somma di Euro 125,00 al giorno, anziché di Euro 115,00, come previsto dalle Tabelle.
La somma da riconoscersi per tale titolo va quindi rideterminata in Euro 11.758,75 (115,007; 115,00820.75; 115,00450.5; 115,0045*0.25), anziché in Euro 13.062,50.
8. -Venendo infine al regolamento delle spese di lite, la modesta riduzione della somma da riconoscersi a titolo di invalidità temporanea non fa venire meno l’evidente soccombenza del ed in nulla incide sulla soccombenza di
Il regolamento delle spese di lite operato nella sentenza impugnata va quindi confermato anche in questo grado, e alla ulteriore liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 50.000,00 e considerata nel minimo la fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull’appello proposto in via principale da ed in via incidentale dal avverso la sentenza n. 835/2024 del Tribunale di Trento, rigetta il primo e accoglie in parte il secondo e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il danno per invalidità temporanea in Euro 11.758,75;
condanna il a rifondere a le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado come da sentenza impugnata; per il presente grado di appello in Euro 8.469,00,00 per onorari ed Euro ,00 per esborsi; il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
condanna a rifondere al le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.469,00 per onorari; il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all’appello proposto in via principale da Trento, 25 novembre 2025 Il Consigliere est. La Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME