Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32483 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32483 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 26072/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dal l’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 900/2021 emessa dal la Corte d’appello di Napoli, depositata in data 11.3.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.10.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 29.9.2010, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE, società gerente una sala ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in cui l’attrice era rovinosamente caduta, in data 16.12.2006, riportando lesioni personali; e ciò -in tesi -a causa delle scarse condizioni di illuminazione. Deceduta frattanto la COGNOME, gli eredi NOME, NOME e NOME COGNOME proposero gravame, che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’1.6.2016, dichiarò inammissibile, per non aver i pretesi eredi documentato idoneamente la qualità di successori universali di NOME COGNOME. Detta sentenza venne però revocata dalla stessa Corte partenopea, ex art. 395, n. 4, c.p.c., con sentenza dell’11.3.2021, ritenendosi che effettivamente gl i appellanti avessero dimostrato la loro qualità di eredi; nel giudizio rescissorio, tuttavia, l’appello venne respinto, perché infondato.
Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a due motivi, ricorrono per cassazione NOME, NOME e NOME COGNOME; la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 c.c . e 115 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto, premessa la non contestazione sulle concrete modalità di accadimento dell’evento, la norma sostanziale avrebbe
dovuto essere interpretata nel senso che, verificatosi il danno nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa in sé e posto che la stessa è uno strumento dell’azione dell’uomo, che vi esercita un potere di controllo e di vigilanza, doveva trovare necessariamente applicazione il principio della responsabilità oggettiva contenuto nella stessa norma invocata.
1.2 -Con il secondo motivo si lamenta ‘errata applicazione’ dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile, contenendo la sentenza impugnata affermazioni riferibili ai presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art, 2043 c.c., ed all’art. 2051 c.c . 2.1 -Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Invero, in primo luogo il ricorso neppure riporta, con la necessaria completezza, quale sia stato il percorso motivazionale utilizzato dalla Corte partenopea per rigettare -pur dopo aver accolto la revocazione ex art. 395 c.p.c. -l’originario appello degli eredi di NOME COGNOME. I ricorrenti si limitano a richiamare, in proposito, alcuni stralci della motivazione, del tutto decontestualizzati, per inferirne un preteso deficit motivazionale (specie col secondo motivo).
La funzione cui assolve il requisito della sommaria esposizione dei fatti, di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso ‘ serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire
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l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso ‘ .
Il che, appunto, manca del tutto, con riferimento al contenuto della motivazione della sentenza impugnata: la sua pressoché totale mancanza non consente di comprendere il senso delle censure.
2.2 Esse, peraltro, sono del tutto aspecifiche, perché non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza impugnata, neppure risultando, dal ricorso, in cosa consistano precisamente gli errores in iudicando in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa.
Basti solo considerare, in proposito, che, secondo il giudice d’appello , la dinamica del sinistro sarebbe stata anzitutto tardivamente precisata dalla COGNOME, in primo grado, solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., solo a tal punto essendosi finalmente imputat o l’occorso ad una scarsa illuminazione della zona ove l’evento si verificò; la Corte campana ha pure evidenziato che in ogni caso, dalle foto prodotte dalla stessa attrice risultasse, al contrario, la zona risultava sufficientemente illuminata. Proprio per tale ragione, escluso che il sinistro abbia potuto essere stato causato da un dinamismo interno alla cosa (ossia, ai gradini d’ingresso alla sala RAGIONE_SOCIALE), la Corte di merito ha concluso che parte attrice non abbia fornito adeguata prova del nesso di causalità tra questa e il sinistro.
Ebbene, tale percorso decisorio non risulta minimamente censurato dai ricorrenti, che si limitano ad una dissertazione astratta sulla portata
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dell’art. 2051 c.c., appunto senza specificamente censurare i singoli snodi motivazionali che hanno condotto il giudice d’appello a disattendere il gravame.
2.3 Proprio con riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto (o anche di ‘errata applicazione’, come da secondo motivo), non può che richiamarsi il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui ‘ In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ‘. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui ‘ Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge
investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità ‘ (Cass. n. 640/2019).
Risulta dunque del tutto evidente che il ricorso non rispetta i superiori canoni.
3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,