Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7789 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12151/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato p legge;
-controricorrente al ricorso principale-
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
COGNOME
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Numero di raccolta generale 7789,21324
Data pubblicazione 22,1312024
NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente ad entrambi i ricorsiUNIPOLSAI RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente al ricorso incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 314/2021 depositata il 17/03/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. In data 27 ottobre 2010 I COGNOME P.G. COGNOME I, dipendente manutentore della società RAGIONE_SOCIALE, che aveva ricevuto dalla società RAGIONE_SOCIALE la gestione in appalto di un impianto di differenziazione recupero rifiuti, subiva un infortunio, mentre era intento a lavorare all’interno del capannone di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, a causa del cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio, che rovinava addosso al lavoratore, procurandogli gravi lesioni personali.
L’RAGIONE_SOCIALE: provvedeva ad erogare a favore del lavoratore infortunato le prestazioni di legge, che quantificava in complessivi euro 103.797,95 (per inabilità temporanea assoluta di giorni 214 e rendita per invalidità permanente del 22%), successivamente aggiornate (al 30 agosto 2015) in euro 119.911,10; ma, in via di surroga, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la società RAGIONE_SOCIALE fine di sentirla condannare al rimborso delle prestazioni erogate in favore del P.G. (dipendente manutentore della ditta RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME
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S.r.l., appaltatrice della gestione dell’impianto), quale proprietaria custode del cancello ex a rtt. 2043, 2051 e 2053 c.c.
La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio; e, nel merit chiedeva il rigetto della domanda sulla base dell’assunto che l’evento dannoso fosse derivato da un’omissione estranea alla sua sfera di controllo, avendo avuto impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, in quanto il cancello e stato montato appena una settimana prima ed il cedimento dei supporti in ghisa era attribuibile esclusivamente alla loro improvvisa esplosione, sicché non vi era stato alcun avvertimento dell’esistenza del vizio, ch avrebbe potuto, nel caso di mancata riparazione, far emergere una responsabilità per omissione del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c mentre il richiamo all’art. 2053 c.c. era da ritenersi improprio poiché i cancello chiudeva una recinzione e non poteva essere considerato quale elemento o manufatto facente parte di una costruzione. In ogni caso, la società attorea chiedeva autorizzare la chiamata in causa, a titolo di manleva, della ditta RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, installatr del cancello, e della propria compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la responsabilità della propria assicurata atteso che all’esito delle indagini preliminari non era stato possibile stabilire cause che avevano determinato l’implosione dei cardini, per cui l’evento era ascrivibile al caso fortuito; in via subordinata, eccepi l’inoperatività della polizza assicurativa.
Si costituiva, altresì, la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ch deduceva di aver consegnato alla RAGIONE_SOCIALE una serie di cancelli, ordinati nel settembre 2010 e montati verso la metà del successivo mese di ottobre, della stessa tipologia e stesso materiale (supporto in ghisa) quelli già installati nel medesimo impianto alcuni anni prima, sicché l’infortunio in questione non era da ascrivere alla propria
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responsabilità, come peraltro confermato dall’esito del procedimento penale promosso nei confronti del suo legale rappresentante, conclusosi con provvedimento di archiviazione; ed insisteva per l’attribuzione della responsabilità alla proprietaria del capannone nel quale si trovava il cancello, stante il suo inadempimento all’obbligo d custodia o, comunque, alla società fornitrice dei supporti in ghisa, l RAGIONE_SOCIALE, che chiamava in causa.
La società RAGIONE_SOCIALE, costituitasi a sua volta, contestava che cuscinetti forniti alla RAGIONE_SOCIALE fossero quelli inseriti nel cancello crollato, e comunque eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia; esponeva di non svolgere attività produttiva, bensì commerciale, e di aver acquistato i supporti in questione dalla RAGIONE_SOCIALE, c a sua volta, chiedeva di chiamare in causa al fine di essere manlevata da ogni responsabilità in ipotesi di difetto di fabbricazione dei prodott compravenduti, insieme alla compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE.
Anche la RAGIONE_SOCIALE si costituiva, eccependo l decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 14 c.c.; in via cautelativa chiamava in causa, a titolo di rnanleva, compagnia RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE, costituitasi a sua volta, eccepiva l’estinzione del diritto all’indennizzo assicurativo per decorrenza del termine prescrizionale, l’inoperatività della polizza e, nel merito, contestava carenza di vizi o difetti.
Il Tribunale di Ancona – istruita la causa mediante acquisizione di produzioni documentali ed assunzione di prove orali – rigettava la domanda, ritenendo che, stante l’impossibilità di individuare le cause che avevano determinato l’evento dannoso, era configurabile nella specie <›, <<non addebitabile a fatto del proprietario, ciò anche considerato che … è pacifico tra le parti ch cancello in questione era stato installato dalla RAGIONE_SOCIALE appena una settimana prima dell'infortunio e che il cedimento del cancello è stato
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improvviso, e non già in conseguenza di una condotta del custode omissiva in relazione al dovere di vigilanza e controllo sulla cosa o p un uso improprio o anomalo della cosa stessa, essendo, dunque, addebita bile ad un fattore imprevedibile ed inevitabile, quale, appunto, è stato il cedimento dei supporti>>.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello principale l’RAGIONE_SOCIALE, che ne deduceva l’erroneità per ave identificato il caso fortuito nell’impossibilità di individuare le ca dannose; l’istituto sosteneva la responsabilità della società convenuta in qualità di proprietaria e custode del cancello, per colpa presunta, come previsto dagli articoli 2051 e 2053 c.c. e concludeva chiedendo che la medesima fosse condannata al pagamento dell’importo di C 119.911,10 ovvero di quella somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall’evento al sa insieme ed in solido con la chiamata in garanzia RAGIONE_SOCIALE, soltanto alla quale chiedeva di estendere l doma nda.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado la RAGIONE_SOCIALE proponeva: appello incidentale relativamente al capo della pronuncia impugnata che aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, malgrado la totale soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché appello incidentale condizionato all’accoglimento, totale o parziale, dell’appell principale e delle domande di rivalsa e di garanzia proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
Nella contumacia delle società RAGIONE_SOCIALE, si costituivano le altre parti appellate, riportandosi, nella sostanza, a argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 314/2021: dichiarata la contumacia delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, accertava la responsabilità della società RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità d
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proprietaria e custode del bene che aveva provocato l’infortunio, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la condannava a rimborsare all’RAGIONE_SOCIALE il costo aggiornato dell’infortunio; inoltre, accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla predetta società nei confronti dell’installatrice del cancello, RAGIONE_SOCIALE condannava quest’ultima a manievare la RAGIONE_SOCIALE da quanto era costretta a pagare all’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, che ha articolato due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi: a) la società RAGIONE_SOCIALE che si è opposta all’accoglimento di entrambi i motivi del ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale; nonché b) l’RAGIONE_SOCIALE, che s è opposta all’accoglimento del secondo motivo.
Al ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta ha articolato due motivi, hanno resistito: a) la compagnia RAGIONE_SOCIALE, che si opposta all’accoglimento del secondo motivo; b) l’RAGIONE_SOCIALE, che si opposta all’accoglimento del primo motivo.
Per l’odierna adunanza camera le il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore della società NOME, ricorrente principale, ha depositato memoria, con la quale, oltre ad insistere nell’accoglimento dei propri motivi di ricorso, ha anche dichiarato di aderire al primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE. Memoria è stata depositata anche dal Difensore della compagnia assicuratrice a sostegno delle conclusioni rassegnate In sede di controricorso.
Il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta gio
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., <<violazione e fals applicazione degli artt. 333, 342 e 346 c.p.c., nonché del principio del
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immodificabilità della sentenza passata in giudicato>›, nella parte in cui la corte territoriale, affermando la sua responsabilità rispet all’evento dannoso (il crollo del cancello) che aveva procurato lesion al I P.G. I, avrebbe violato il giudicato formale ed il principio d immodificabilità della sentenza di primo grado, non oggetto di appello Incidentale da parte della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
Sostiene che il giudice di primo grado, pur ritenendo assorbita dalla reiezione della domanda principale anche la domanda di garanzia e di manleva contrattuale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro di essa, aveva espressamente escluso la sua responsabilità nella causazione dell’evento lesivo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., <> nella part in cui (pp. 17-19, cioè nella stessa parte oggetto di censura del prim motivo) la Corte di appello, in totale autonomia, senza che alcuna delle parti lo avesse chiesto o evidenziato, ha sottoposto al proprio vaglio documentazione già analizzata dal Giudice di prime cure, pervenendo ad un apprezzamento diametralmente opposto a quello cui il medesimo era pervenuto.
Più in particolare, la ricorrente lamenta che, “non essendo stata sottoposta all’esame del giudice della Corte di appello di Ancona, la statulzione con cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter determinare, evidentemente neppure alla stregua del principio del più probabile che non, fa causa del cedimento dei cardini in ghisa e, quindi, del cancello, che aveva investito il P.G. la Corte dorica NON poteva addivenire alla decisione oggi impugnata se non violando l’art. 112 c.p.c. ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione” (pag. 18 del ricorso).
Anche il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE è affidato due motivi.
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2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente incidentale denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte (pp. 13-17) la corte territoriale ha affermato che resterebbe a carico del custode anche l’ipotesi del c.d. fatto ignoto, mentre, nel caso specie, si sarebbe verificata un’ipotesi di fatto imputabile al te (rimasto ignoto), che aveva costituito una causa interruttiva del nesso causale tra la res e l’evento dannoso.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia <>.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la non operatività della polizza assicurativa, d essa stipulata con la propria compagnia assicuratrice, sulla base dell’art. 1, lett. A, delle Condizioni Generali di Polizza.
Secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che dall’evento lesivo subito dal P.G. non era derivata ad essa società assicurata una responsabilità da reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato.
Il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE va trattato p primo per motivi di ordine logico e non può essere accolto.
3.1. In particolare, il primo motivo non è fondato.
Occorre premettere che questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che:
«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, s atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 122
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comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidariet espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possib danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, pe l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fat giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzat rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando l colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01) o indefettibilrnente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
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A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice crgi sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logi giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità dell premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).
Orbene, dando corretta applicazione ai suddetti principi la corte territoriale – dopo aver ribadito che il P.G. si era visto crollare addosso il cancello di notevoli dimensioni (avente un peso di circa 300 kg ed una lunghezza di quasi 3 metri) mentre stava svolgendo nei pressi la propria attività lavorativa; e che l’immobile, ove è avvenut l’evento, risultava essere di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, <<per c deve ritenersi che tale società abbia acquisito, tra l'altro, la disponibi In concreto della cosa che specificata mente ha cagionato il danno» ha ritenuto (p. 15) che la relativa responsabilità fosse a carico de società RAGIONE_SOCIALE, che, quale proprietaria, sul bene poteva esercitare attività di controllo non senza aggiungere che: <<tale doverosa attività neppure può ritenersi venuta meno per il fatto che la posa in opera del cancello sia stata affidata a terzi, facendo pur sempre carico a proprietario la relativa verifica».
B) Ciò posto, la società ricorrente censura la sentenza, come sopra rilevato, nella parte in cui la corte territoriale ha affermato c resterebbe a carico del custode anche l'ipotesi del c.d. fatto ignot mentre, nel caso di specie, a dire della società ricorrente, si sareb verificata un'ipotesi di fatto imputabile al terzo (rimasto ignoto), c aveva costituito una causa interruttiva del nesso causale tra la res e l'evento dannoso.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ciò che è rimasto ignoto non è l'individuazione del terzo, cui sarebbe imputabile il fatto
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ma è l’individuazione della causa remota del danno, essendo tuttavia provata la sua derivazione dalla res di cui la COGNOME era custode quale proprietaria dello stabilimento in cui essa si trovava.
Orbene, se è vero che la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positi che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stes danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 20359/2005; n. 10556/1998), è anche vero che, nel caso di specie, la società proprietaria del cancello non fornito la prova che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o un evento imprevedibile od eccezionale, considerato che, per ottenere l’esonero dalla responsabilità al custode, è richiesta la prova che il fa del terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’irnprevedibilità, dell’inevitabilità, qui dell’idoneità a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 20359 e n. 1655/2005; n. 2062/2004).
D’altronde, Cass. n. 25029/2008, nell’affermare (sulla scia di Cass. n. 21244 e n. 3651/2006) il principio di diritto richiamato nell sentenza impugnata (p. 15) – dopo aver premesso che <> ha significativamente aggiunto: <<L'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del ness eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l'effettivo ruolo terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, (come nel caso di specie ndr) persista l'incertezza sull'individuazione del concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatt ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento
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eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova Datigli fortuito>>.
Occorre aggiungere che la corte territoriale ha ritenuto (p. 17) che, quand’anche si fosse riusciti ad accertare la causa del crollo de cancello, ciò non poteva comunque valere a liberare da responsabilità la società proprietaria, la quale avrebbe dovuto vigilare affinché la cos non causasse danni a terzi, <> (cfr. p. 16 della sentenza di appello).
Tanto costituisce una corretta estrinsecazione descrittiva del contenuto della responsabilità oggettiva per danni da cosa in custodia, che prescinde totalmente, com’è noto e per la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, da qualunque colpa o condotta del custode.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice profilo.
In primo luogo, il motivo di ricorso è stato proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., ma tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. del 2012, applicabile t -al -ione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018). Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storic principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sente o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione t le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminat avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza, tra l’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non
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integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in c sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si sia formato in esito all’esame del materiale istrutto (Cass. 20553/2021). Nel caso di specie, come detto, la societ ricorrente non ha indicato specificamente indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omess l’esame da parte del giudice di merito.
Inoltre, il motivo è inammissibile, in quanto la sua illustrazione s fonda sulla polizza stipulata tra la RAGIONE_SOCIALE e la compagnia assicurativa, ma, in violazione dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 n c.p.c., parte ricorrente non indica – né nella sommaria esposizione dei fatti (p. 5) e neppure nella illustrazione del motivo (p. 18 ss) – se che termini ha sottoposto la questione alla corte territoriale.
Non fondati sono i due motivi del ricorso principale, che qui si trattano congiuntamente in quanto connessi.
Invero, contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, la società RAGIONE_SOCIALE, pur non dispiegando alcun appello incidentale, ha legittimamente riproposto la domanda di garanzia ex art. 346 c.p.c. (in base al quale, come è noto, si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello) e la corte territoriale non è incorsa nei vizi denunciati, in quanto giudice di primo grado aveva escluso ogni responsabilità ex art. 2051 In capo alla società RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, nulla aveva statuito in ordine alla responsabilità della società RAGIONE_SOCIALE (che era stata chiamata in causa in via di nianleva, e, quindi, in una posizion dipendente da quella della RAGIONE_SOCIALE).
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In altri termini, da un lato, non vi era a carico della socie RAGIONE_SOCIALE alcun onere di impugnazione incidentale della sentenza del giudice di primo grado relativamente ad una domanda che era stata integralmente assorbita dalla statuizione inerente l’assenza di sua responsabilità oggettiva; dall’altro, la corte territoriale, per effetto d riforma della sentenza di primo grado, avendo ritenuto la responsabilità della società RAGIONE_SOCIALE, ha legittimamente preso in esame la domanda di manleva, che era stata formulata in via subordinata dalla società RAGIONE_SOCIALE sia in primo che in secondo grado (sulla base delle risultanze documentali emergenti dagli accertamenti ispettivi effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto si rileva dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte) e che era rimasta assorbita nella sentenza del giudice di primo grado.
In definitiva, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nella specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio dell corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto detto principio implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto ( comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda), ma non vieta affatto che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale la società RAGIONE_SOCIALE all’atto di costituirsi nel giudizio di appello ha specificatamen riproposto la domanda di manleva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, all’uopo chiamata in causa sin dal primo grado di giudizio.
Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidental consegue per entrambe le parti la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbrai 2020 n. 4315), nonché la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Istituto e la
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condanna della ricorrente incidentale al pagamento delfg processuali sostenute dall’istituto e dalla compagnia assicurativa. Le spese processuali tra le due ricorrenti vanno invece integralmente compensate, atteso il rigetto di entrambi i ricorsi.
Inoltre, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione della presente ordinanza, dell generalità e degli altri dati identificativi della persona infortunata sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in euro 5800 per compensi, oltre, alle spes forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in eu 200 ed agli accessori di legge;
rigetta il ricorso incidentale e condanna la società RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida, quanto al primo, in euro 5800 per compensi e, quanto alla seconda, in euro 7500 per compensi, oltre, per ciascuna delle suddette parti resistenti, alle spe forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in eu 200 ed agli accessori di legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso diffusione della presente ordinanza, siano omessi generalità ed altri dati identificativi della persona infortunata.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, ad opera di parte ricorrente principale e di parte ricorrente
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 926,21324
Numero di raccolta generale 7789,21324
Data pubblicazione 22,1312024
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.