Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1937/2024 R.G. proposto da
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME
-ricorrente –
contro
PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME pro -controricorrente e ricorrente incidentale -Nonché contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 303/2023 del TRIBUNALE DI LARINO, depositata il giorno 12 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giorno 29 luglio 2017, nel partecipare ad una gara ciclistica agonistica svolta lungo la SP 40, nel tratto di attraversamento del Comune di Campomarino, NOME COGNOME si imbattè in una buca presente sul manto stradale e cadde al suolo.
Per il ristoro dei danni patrimoniali (riportati dalla bicicletta) e non patrimoniali (per le lesioni personali sofferte) NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna della Provincia di Campobasso, ente proprietario della strada, del quale prospettò la responsabilità in via alternativa ai sensi degli artt. 2043 o 2051 cod. civ.
Nel costituirsi, la Provincia di Campobasso eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo l’esistenza di una convenzione con il Comune di Campomarino, in forza della quale a quest’ultimo era affidata la gestione e la manutenzione del tratto stradale de quo .
A seguito di ciò, NOME COGNOME chiese (ed ottenne) autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Campomarino.
Così esteso il contraddittorio, l’ente comunale, a sua volta, chiamò in causa, a fini di manleva, la RAGIONE_SOCIALE
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Giudice di pace di Termoli condannò la Provincia di Campobasso e il Comune di Campomarino, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in favore dell’attore, rigettando la domanda di manleva formulata dal Comune nei riguardi della compagnia assicuratrice.
La decisione in epigrafe ha rigettato l’appello proposto in via principale dal Comune di Campomarino e dichiarato inammissibile quello dispiegato in via incidentale dalla Provincia di Campobasso.
Ricorre per cassazione il Comune di Campomarino, articolando cinque motivi.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Resiste, con distinto controricorso, e interpone ricorso incidentale affidato ad un motivo la Provincia di Campobasso.
La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente principale critica la sentenza impugnata « per avere il giudice di secondo grado ritenuto che l’amministrazione non avrebbe fornito la prova liberatoria di cui alla norma citata nonostante l’inequivoco quadro probatorio delineatosi all’esito del giudizio e la più recente giurisprudenza cassazionale ».
1.1. La doglianza è inammissibile.
L’intera argomentazione diffusamente svolta con essa si risolve nel prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale (in specie, in ordine a dimensioni, collocazione ed altre caratteristiche della buca in cui incappò la bici) sulla scorta delle risultanze istruttorie e, quindi, nel sollecitare questa Corte ad un complessivo riesame di queste ultime: attività, però, del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità (Cass. 23/04/2024, n. 10927).
Il secondo motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 cod. civ., imputa al giudice territoriale di aver errato « laddove, pur nell’evidenza delle prove (documentali e orali) ha ritenuto la responsabilità dell’amministrazione ex art. 2051 cod. civ. ed escluso che la condotta dello COGNOME abbia avuto un’incidenza causale esclusiva e/o concorrente nel sinistro di cui si discute ex art. 1227 cod. civ. ».
r.g. n. 1937/2024 Cons. est. NOME COGNOME
2.1. Il motivo è inammissibile.
Giova premettere brevi considerazioni di carattere generale.
La responsabilità da cose in custodia contemplata dall’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva: si basa cioè non su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, senza che rilevi lo stato soggettivo del custode.
Detta responsabilità ricorre quando siano dimostrati, ad onere del danneggiato, due presupposti: il nesso di derivazione causale tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile.
L’esimente di responsabilità del custode positivamente stabilita è la sussistenza di un «caso fortuito», che può essere costituito tanto da un fatto naturale quanto da un atto giuridico, cioè a dire dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Più specificamente, nella determinazione dell’evento la condotta del danneggiato può rivestire un’incidenza causale esclusiva (tale da cioè da mandare indenne da responsabilità il custode) o concorrente (tale cioè da limitare il danno ristorabile, a mente dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.): in ogni caso essa assume giuridica rilevanza solo se connotata da uno stato soggettivo di colpa (intesa come oggettiva inosservanza del contegno di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza ), non occorrendo invece che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (sui descritti princìpi regolanti la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. cfr., ex aliis , Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 23/05/2023, n. 14228).
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso e deve essere valutata pure
tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost..
Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò – si badi – anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente, Cass. 20/07/2023, n. 21675).
L’ apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini della configurabilità della stessa come apporto causale concorrente oppure come causa assorbente del danno, concreta un tipico giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito e, in quanto tale, sottratto al sindacato di legittimità, ove scevro dalle (circoscritte) anomalie motivazionali ancora rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. ( ex plurimis, Cass 13/05/2024, n. 12943, alla cui diffusa motivazione si opera adesiva relatio ).
Tanto precisato, nella specie il giudice territoriale, accertata la ricorrenza dei presupposti integranti la responsabilità a carico del custode, non ha ravvisato nella condotta del ciclista danneggiato alcuna incidenza causale, nemmeno concorrente, sulla causazione dell’evento, sul decisivo rilievo che la « buca non poteva in alcun modo essere evitata da un ciclista – utente della strada medio », dacché « non segnalata » e « non prevedibile alla luce della eventuale pregressa conoscenza dei luoghi ».
r.g. n. 1937/2024 Cons. est. NOME COGNOME
Si tratta di apprezzamento di fatto tipicamente riservato al giudice di merito, argomentato in maniera sufficientemente adeguata, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria, quindi non più sindacabile dalla Corte di legittimità.
T anto giustifica l’inammissibilità della doglianza in esame.
Il terzo motivo del ricorso principale eccepisce la « nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame contenute nell’atto di appello con riferimento all’erroneità della c.t.u., alle molteplici omissioni dell’ausiliario, in riferimento all’art. 360 , primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ».
Così si argomenta: « la sentenza viene impugnata per avere il giudice di secondo grado condiviso, in maniera acritica le risultanze della c.t.u. senza fornire motivazione alcuna sulle precise e puntuali critiche alla stessa formulate dall’amministrazione comunale già in sede di osservazioni alla bozza, reiterate in sede di comparsa conclusionale dinanzi al Giudice di Pace di Termoli e costituenti specifico motivo di appello su cui il giudice di secondo grado non si è pronunciato ».
3.1. A tacer dell’improprio riferimento alla fattispecie contemplata dal num . 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (ogni vizio motivazionale essendo deducibile in sede di legittimità nell’àmbito della diversa previsione del num. 5 di tale norma), il motivo è infondato.
In ordine all’entità del danno alla bicicletta, la sentenza impugnata si connota per una diffusa e particolareggiata argomentazione, con dettagliata spiegazione dei criteri estimativi adoperati per addivenire al quantum liquidato.
In tale contesto, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il giudice territoriale (pagg. 10-11 della sentenza) ha disatteso in maniera puntuale le osservazioni formulate dal Comune circa gli esiti della relazione peritale officiosa, ora condividendo le controdeduzioni in replica svolte dal c.t.u. (e l’adesione del giudice alle conclusioni del
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c.t.u. non richiede specifica motivazione: Cass. 16/11/2022, n. 33742; Cass. 02/02/2015, n. 1815), ora qualificando come generiche le doglianze mosse dall’ente.
Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa motivazione.
4. Il quarto motivo del ricorso principale, per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., prospetta la « radicale illogicità della motivazione laddove ha confermato il risarcimento delle lesioni asseritamente subite dallo COGNOME con deduzione confliggente con la diagnosi di cui al certificato medico del PS di Termoli ».
4.1. Il motivo è inammissibile.
La deduzione è invero del tutto generica, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla attendibilità dell’incremento della percezione delle lesioni da parte dell’attore soltanto nei giorni successivi al sinistro.
Del documento richiamato, inoltre, parte ricorrente non assolve l’onere, a suo carico gravante ex art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., della c.d. localizzazione: non offre cioè alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).
Infine, non pertinente rispetto al contenuto del motivo è la evocazione delle disposizioni asseritamente inosservate.
Per fermo convincimento di nomofilachia, infatti, in tema di ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n.
20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); l’inosservanza dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, legittima la proposizione dell’impugnazione di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ancora Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Fattispecie in tutta evidenza eccentriche rispetto al motivo de quo . 5. Il quinto motivo del ricorso principale lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1917 e 2697 cod. civ..
Così spiega l’impugnante: « la sentenza viene impugnata per aver il giudice di secondo grado rigettato la domanda di garanzia e manleva formulata dall’istante nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’asserita mancata produzione del contratto di assicurazione. É evidente che anche il tribunale, in spregio e violazione dell’art. 2697 cod. civ., non si è avveduto che il contratto risultava già depositato in primo grado con l’atto di chiamata in causa della Nobis, depositato in originale all’udienza del 14.01.2021 e nuovamente depositato nel fascicolo di secondo grado (doc. 6) ».
5.1. Il motivo è inammissibile.
Ad onta della rubrica, esso prospetta non già una errata valutazione di norme giuridiche, bensì una svista materiale, una falsa percezione della realtà processuale ad opera del giudice, il quale ha affermato l’inesistenza di un documento ad avviso di parte ricorrente invece esistente tra gli atti di causa.
Si versa, pertanto, in un tipico errore di percezione, denunciabile unicamente con lo strumento della revocazione, a mente dell’art. 395, primo comma, num. 4, del codice di rito.
6. L’unico motivo del ricorso incidentale, intestato « legittimazione passiva e/o manca nza di titolarità del diritto da parte dell’ente deducente -mancanza », critica l’inammissibilità dell’appello incidentale dispiegato dall’ente provinciale dichiarato dalla sentenza impugnata in quanto proposto (con comparsa depositata il 5 giugno 2022 a fronte della prima udienza indicata al 30 maggio 2022 nell’atto di app ello) nell’inosservanza del termine previsto dall’art. 343 cod. proc. civ..
Assume, in senso contrario, che l’appello incidentale era adesivo alle ragioni dell’appello principale.
6.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile siccome inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito ed espressione del principio di specificità (o autosufficienza) che governa il giudizio per cassazione.
Manca, nel ricorso di adizione di questa Corte, la riproduzione -pur per stralci essenziali o passaggi di interesse -del contenuto dei motivi dell’appello incidentale illo tempore avanzato: e tanto impedisce ogni valutazione sull’asserito carattere adesivo di detta impugnazione.
Adesività che – lo si aggiunge per mera completezza – pare in radice da escludersi sulla scorta della narrativa dell’andamento processuale operata dalla sentenza impugnata, nella quale si descrivono ragioni dell’appello incidentale dell’ente provinciale riferibili esclusivamente alla sua posizione e volti alla declaratoria di carenza di legittimazione.
Ma l’assunto è, ad ogni buon conto, infondato.
Acclarato (in linea con l’insegnamento nomofilattico offerto da Cass., Sez. U, 28/03/2024, n. 8486) che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva, essa deve comunque rispettare il termine ‘ interno ‘, previsto dall’art. 343 cod. proc. civ., non derogabile in alcun modo (salva la rimessione in termini di cui all’art. 153 cod. proc. civ.), la cui ratio non
è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell’appellante principale rispetto alle doglianze formulate con l’appello incidentale.
Rispetto al termine ‘ esterno ‘ per la proposizione dell’impugnazione (ovvero quello breve o lungo previsto rispettivamente dagli artt. 325 e 327 cpc) il termine ‘ interno ‘ ha natura complementare, cioè è legato all’altro da un nesso di implicazione unilaterale, sicché, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l’appello incidentale previsto dall’art. 343 cod. proc. civ., l’a ppello è inammissibile, a nulla rilevando che per tale appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ. (così, ex aliis, Cass. 06/03/2020, n. 6386; Cass. 19/06/2015, n. 12724; Cass. 15/11/2022, n. 33629).
Conforme a diritto è, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale resa dal giudice territoriale.
In definitiva e per riepilogare: è complessivamente rigettato il ricorso principale; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di nei rapporti tra i ricorrenti; la regola sancita dall’art. 91 cod. proc. civ. impone invece la condanna del ricorrente principale alla refusione delle spese in favore di NOME COGNOME che ha manifestato rituale resistenza a tale impugnazione.
Atteso l’esito di ambedue i ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei due ricorrenti – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura
pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra il Comune di Campomarino e la Provincia di Campobasso.
Condanna il ricorrente principale, Comune di Campomarino, alla refusione in favore del controricorrente NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione