Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29634 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
sul ricorso 30731/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL
;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1766/2021 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 14/10/2021; la relazione della causa svolta nella camera di consiglio udita del l’ 11/07/2023 dal Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME , dolendosi dell’erronea valutazione delle prove, propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Bisceglie n. 82/2019, depositata in data 29.3.2019, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria dalla medesima proposta nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Bisceglie per i danni riportati a seguito del sinistro verificatosi in Bisceglie, alla INDIRIZZO, in data 12.10.2016, alle ore 12,30 circa (allorché, mentre percorreva a piedi la predetta via, sita nel territorio dell’ente convenuto, era ‘incappata’ in una buca ivi esistente, creatasi a causa di una mattonella divelta e non segnalata né visibile).
L’appellato si costituì chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese operata dal primo Giudice.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1766 del 2021, ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile l’appello incidentale.
Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha richiamato alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia, ha ritenuto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non esiga , per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode ed è esclusa solo dal fatto fortuito -incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito – e che, in relazione a talune fattispecie, può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, sicché corollario della regola di cui all’art. 2051 c.c. è
Ric. 2021 n. 30731 sez. S3 – ud. 11-07-2023
quella dettata dall’art. 1227, primo comma, c.c.; ha precisato, altresì, che il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve, in ogni caso, essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato e tanto più incidente deve considerar si l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Tanto premesso e con riferimento al caso all’esame, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della danneggiata avesse avuto una siffatta portata « visto che, come risulta dal materiale fotografico in atti, il luogo in cui si sarebbe verificat la caduta è caratterizzato da una pavimentazione con basole in pietra che non assicura una omogeneità di calpestio ed il fatto che nella sconnessione in cui è caduta l’attrice vi fossero foglie e carte imponeva una maggiore diligenza dell’istante nell’util izzo del bene pubblico. L a condotta dell’utente, il quale ha messo i piedi proprio nella buca, piuttosto che in ogni altro punto, non può che essere considerata abnorme, dato che l’attrice non si sarebbe dovuta trovare in quel punto e non si sarebbe effettivamente trovata se avesse usato la normale diligenza. Tanto più che la presenza di rifiuti costituisce un segnale inequivocabile della presenza di una sconnessione sulla sottostante pavimentazione. L ‘evidenza della situazione descritta impedisce di ravvisare che nel caso concreto vi sia stata una situazione di pericolo occulto, cosicché deve convenirsi che a causare l’evento dannoso all’istante è stato il fatto che la stessa non
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ha usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità, nonostante l’evidente stato dei luoghi ».
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Bisceglie ha resistito con controricorso.
Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato: « Vio lazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n . 4; art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4) », la ricorrente denuncia che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente.
Lamenta in particolare NOME COGNOME che il Tribunale abbia « ritenuto nella specie integrato il caso fortuito esimente, esclusivamente in ragione della ravvisata sussistenza della prova che sia stata la vittima -come già motivato dal primo giudice -a tenere una condotta inadeguata rispetto alla tipologia della strada, caratterizzata da basole in pietra, e che avrebbe dovuto intuire che al di sotto del mucchio di carte e foglie site sulla Via pubblica ci fosse una buca. Secondo il Giudice d’appello se la sig.ra COGNOME non avesse tenuto questo comportamento incauto non si sarebbe verificata la caduta oggetto di causa» .
Denuncia la ricorrente che, nel percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di secondo grado, il comportamento tenuto dall’ente pubblico non rileva a nulla e che quel Giudice ha omesso di indicare su quali basi abbia ravvisato la condotta mantenuta dalla COGNOME come causa esclusiva del sinistro in parola e come sia intervenuta a considerarla idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
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In particolare, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato di considerare che, se l’ente non avesse ripristinato la buca, posta nei pressi del palazzo comunale e dell’ufficio tecnico dell’ente, avesse apposto nelle vicinanze della stessa adeguata segnaletica e di pericolo o delle transenne ed avesse effettuato la pulizia delle strade eliminando le carte e le foglie che ricoprivano la basola divelta, probabilmente la possibilità di cadere per l’attrice sarebbe stata effettivamente prevedibile e quindi evitabile.
1.1. Il motivo è infondato, atteso che la decisione risulta motivata e la motivazione non risulta meramente apparente, in quanto è idonea ad assolvere la funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione.
Con il secondo motivo, rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 in relazione all’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 », la ricorrente deduce di aver chiesto l’accertamento della responsabilità del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c. e di aver reiterato tale richiesta anche in appello e che, tuttavia, il Tribunale avrebbe inquadrato la fattispecie nel novero dell’art. 2051 c.c. senza fornire alcun motivo sulla esclusione, nel caso di specie, dell’applicabilità del dettato normativo di cui all’art. 2043 c.c. .
Con il terzo motivo, lamentando « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cc., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. », sostiene la ricorrente che, secondo il Tribunale, nella specie difetterebbe il nesso causale tra la caduta e la buca presente sulla INDIRIZZO in Bisceglie, in quanto non sarebbe emersa la natura di pericolo occulto di tale sconnessione ma la caduta sarebbe dipesa da un difetto di diligenza della COGNOME che avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno patito.
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Ad avviso della ricorrente, da quanto affermato nella sentenza impugnata a p. 4, il Giudice di appello avrebbe « errato nell’interpretare il caso de quo deducendo chiaramente un’ipotesi di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia -sotto la lente dell’art. 2043 c.c.; infatti pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all’art. 2051 c .c., la sentenza del Tribunale di Trani n. 1766/2021 ha mostrato di ritenere che la responsabilità del Comune di Bisceglie potesse essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di un’insidia, richiedendo in tal modo alla sig.ra COGNOME di provare la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell’evento dannoso e giungendo all’esclusione della responsabilità del Comu ne per la insita pericolosità della strada caratterizzata dalla presenza di basole in pietra, nonché sull’assunto che la presenza di carte e foglie sulla basola divelta avrebbero dovuto far intendere alla sig.ra COGNOME che al di sotto ci fosse una insidia ».
Sostiene la ricorrente, richiamando precedenti di legittimità, che, nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto ‘si gioca’ sul piano di un accertamento di tipo ‘causale’, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o me no natura ‘insidiosa’ o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato -trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma di cui all’art. 2043 c.c. -con riferimento all’ipotesi disciplinata dall’art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno; a tale ultimo riguardo, sempre secondo la ricorrente, che richiama precedenti di legittimità, ove il danno consegua all’interazione fra il modo di essere della cosa e l’agire umano
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dovrebbe ritenersi che non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgono a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile ad a cosa. Ad avviso della ricorrente, il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa e che la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Lo stabilire se una certa condotta della vittima di un danno arrecato da cose in custodia fosse prevedibile o meno sia un giudizio che spetterebbe al giudice del merito, che non può astenersi dal compierlo prendendo in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Nella specie non sussisterebbe l’imprevedibilità della caduta in quanto sarebbe « altamente possibile che l’utente possa cadere in una mattonella divelta, se per di più ricoperta di carte e foglie; così come non sussiste l’imprevenibilità, in quanto il Comune di Bisceglie non ha fatto nulla per rimuovere l’insidia …, non ha provveduto a segnalarne la presenza con segnaletica di pericolo e/o transenne, né tantomeno ha effettuato la pulizia delle strade con la quale avrebbe di per certo eliminato la presenza di carte e foglie dalla basola in pietra divelta».
Ne deriverebbe che nel caso all’esame non sarebbe applicabile il concetto di caso fortuito a fronte del mero accertamento del comportamento colposo della COGNOME, non essendo presenti anche i caratteri dell’imprevenibilità ed eccezionalità tali da inter rompere il nesso causale ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Ric. 2021 n. 30731 sez. S3 – ud. 11-07-2023
4. Con il quarto mezzo, lamentando « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. », la ricorrente sostiene che il Tribunale di Trani avrebbe mal applicato l’art. 1227 c.c., in quanto avrebbe mancato di porre in relazione tra loro la presunta violazione del dovere di cautela incombente sulla danneggiata con la violazione degli obblighi di custodia che gravano sull’ente, al fine di valutare il concorso di colpa del danneggiato e l’eventuale abnormità della condotta, tale da interrompere il nesso causale, e deduce che, nel caso di specie, non potrebbe parlarsi di abnormità della condotta della vittima, non essendo estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, non potendo con certezza matematica dedursi che sotto un mucchio di carte e foglie debba celarsi automaticamente una buca, ben potendo trattarsi semplicemente di rifiuti sparsi su una via pubblica integra.
Ribadisce la ricorrente che il Giudice di appello non ha tenuto alcun conto dell’obbligo del Comune di Bisceglie, in quanto custode della pubblica strada, di eliminare la sconnessione presente sul manto stradale, di segnalare la presenza di una mattonella divelta, di apporre vicino alla buca delle transenne e di provvedere alla pulizia della strada pubblica.
Quindi, nel presente caso, secondo la ricorrente, non potrebbe muoversi alcun rimprovero alla danneggiata, che non avrebbe mantenuto un comportamento abnorme o inidoneo allo stato dei luoghi per il sol fatto di aver messo piede su una buca ricoperta di carte e foglie mentre andrebbe ritenuta la responsabilità del Comune per omissione della dovuta manutenzione e del doveroso controllo esigibile su un tratto di strada composto di basole in pietra, strada peraltro ubicata all’esterno del Palazzo comunale e dell’Ufficio tecnico dell’ente.
I motivi secondo, terzo e quarto che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti da disattendere.
5.1. Fermo restando che spetta al giudice operare la qualificazione della domanda, e su tale principio conviene anche la parte ricorrente (v. memoria p. 3), la Corte di merito ha ritenuto, al di là del riferimento esplicito, nel la qualificazione data all’azione nei confronti del Comune, solo all’art. 2051 c.c. , che « a causare l’evento dannoso all’istante è stato il fatto che la stessa non ha usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità, nonostante l’evidente stato dei luoghi », con ciò reputando, in base ad un accertamento di fatto, come tale insindacabile in questa sede, il comportamento della stessa danneggiata come avente efficienza causale esclusiva ed idoneo, perciò, ad interrompere il nesso eziologico tra la res e il danno, escludendo così implicitamente, nella specie, ogni rilevanza di un’eventuale colpa del Comune e, pertanto, in tal modo implicitamente escludendo anche ogni responsabilità ex art. 2043 cod. civ.. Peraltro, del tutto contraddittoriamente con quanto sostenuto nelle doglianze riportate, la ricorrente lamenta che la Corte di merito, « pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all’art. 2051 c.c. » , abbia ‘interpretato’ il caso in parola « sotto la lente dell’art. 2043 c.c. » .
5.2. Va poi, con riferimento in particolare alle doglianze di cui al terzo mezzo, ribadito che il principio già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di responsabilità per cose in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court , imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del 23/05/2023; Cass., sez. un.,
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ord., n. 20943 del 30/06/2022, in motivazione, in particolare p. 17 e 18, in cui si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.).
5.3. Nel resto, i motivi in scrutinio, al di là del pur effettuato richiamo nella rubrica di alcuni di essi alla violazione di legge sostanziale, pongono questioni di fatto e tendono chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
Ric. 2021 n. 30731 sez. S3 – ud. 11-07-2023
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza