Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5640 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6041/2022 R.G. proposto da:
COMUNE COGNOME, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in ROMA INDIRIZZO
pec:
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 835/2021 depositata il 30/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne davanti al Tribunale di Lagonegro il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea per sentir accertarne la responsabilità, a titolo di omessa custodia e manutenzione, di una strada chiamata Serrapontina nella quale l’attrice aveva subìto un sinistro stradale, allorquando, a causa della presenza sul manto stradale di ghiaia, fango e terriccio, aveva perso il controllo della sua autovettura, uscendo di strada e finendo nella sottostante scarpata con gravi danni alla autovettura ed alla persona. L’attrice chiese altresì che fosse accertata la responsabilità del convenuto anche per omessa custodia e manutenzione di una strada interpoderale comunale sita in agro di Castronuovo di Sant’Andrea alla INDIRIZZO e confluente nella Serrapontina, dalla quale si era riversato il materiale che aveva provocato la fuoriuscita di strada della autovettura. Per l’effetto chiese la condanna del Comune, per violazione dell’art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni per la complessiva somma di € 29.827,59 o a quella maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia.
Il Comune di Castelnuovo di Sant’Andrea si costituì in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietario del tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro.
Istruita la causa con prove testimoniali e CTU medica, il Tribunale di Logonegro, ritenuto che l’attrice non avesse provato la legittimazione passiva del Comune e che neppure vi fosse evidenza del nesso causale tra le condizioni della strada interpoderale da cui si era riversato il materiale fangoso e la verificazione del sinistro, rigettò la domanda.
A seguito di appello della danneggiata, la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 835 del 30/12/2021, accolse parzialmente il gravame ritenendo che la danneggiata avesse assolto all’onere della prova su di essa incombente della legittimazione passiva del Comune, in qualità di proprietario della strada,
desumendola in via presuntiva da una serie di indizi e che la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c. era presunta e doveva ritenersi sussistente avendo l’attrice provato l’evento lesivo ed il rapporto eziologico tra il bene in custodia e il danno e non avendo, di contro, il comune convenuto dato prova del fortuito. Ritenuta la responsabilità del comune, la corte, accogliendo parzialmente l’appello, lo ha condannato al pagamento di una somma per il danno non patrimoniale, mentre ha rigettato la domanda quanto al danno patrimoniale perché non ritenuto provato.
Avverso la sentenza il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380bis. 1 c.p.c.
Considerato che:
si deve rilevare che l’eccezione di inammissibilità formulata nel controricorso, che è basata sul non esservi alcun fascicolo informatico risulta prospettata con un asserto meramente apodittico e non documentato.
Peraltro, la sorte del ricorso, di cui si dirà quanto all’esame dei motivi, ne rende inutile l’approfondimento.
Con il primo motivo -A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 2, commi 6 e 7, CdS Violazione di legge e/o carente e/o illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- Errore in procedendo ed in iudicando il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del comune sostenendo che l’odierna resistente non avrebbe assolto al suo onere probatorio ovvero non avrebbe provato che la strada, nel punto in cui si è verificato il sinistro, è di proprietà del Comune di Castronuovo di S.A. e che la stessa congiunge il medesimo comune con la contrada INDIRIZZO; afferma inoltre che, in assenza di alcuna documentazione che attesti la titolarità della strada in capo al Comune, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare le norme del codice della strada (art. 6 e 7) e dunque escludere che la strada in esame fosse comunale per non avere essa le caratteristiche richieste dal cds.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza ha nella sostanza ritenuto che la proprietà comunale della strada percorsa discendesse dal fatto che la contrada INDIRIZZO era una frazione del Comune e che inoltre che la stessa strada interpoderale si congiungeva con la strada Serrapontina.
Rispetto a tale motivazione il Comune si è limitato ad evocare l’art. 2, commi 6 e 7 del CdS, mentre avrebbe dovuto sostenere che la contrada non era una frazione e che la strada interpoderale non era di proprietà comunale. La prima circostanza è idonea a provare la proprietà comunale secondo la stessa fonte normativa evocata dal Comune, in quanto afferente alla proprietà della strada percorsa dalla Appella. La seconda circostanza – se considerata come motivazione autonoma – appare, peraltro, di per sé – stante, naturalmente la sorte del secondo motivo di cui appresso – idonea, in quanto individuante la proprietà della strada da cui sarebbero provenuti i detriti (cioè la cosa originante la formazione dello stato di cose originante l’evento della fuoriuscita di strada), a giustificare la rilevanza dell’obbligo di custodia e dunque la responsabilità in quanto ad essa, la strada interpoderale (e dunque quella da cui originò la situazione dannosa sull’altra), riferito.
Con il secondo motivo di ricorso -. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. -Inesistenza del nesso di causalità. Obblighi del custode. Error in iudicando e in procedendo. Violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, co.1 n° 3 c.p.c.il ricorrente lamenta che la corte del merito non ha considerato un evento interruttivo, emerso dall’istruttoria, in grado di interrompere il nesso causale tra la verificazione del sinistro e le condizioni della strada interpoderale, costituito dalla provenienza dei detriti da altra strada confluente nella Serrapontina.
L’evento imprevedibile di cui vi sarebbe traccia nella relazione dei CC intervenuti nell’immediatezza del sinistro sarebbe costituito dalla provenienza del terriccio dai terreni adiacenti la strada, essendo la medesima sotto la montagna, ed essendo il danno riconducibile ad una causa diversa dalla mancata manutenzione della strada da parte del comune.
Il motivo censura, dunque, l ‘affermazione della provenienza dei detriti dalla strada interpoderale, ma è inammissibile, in quanto si fonda sulla sentenza di primo grado, di cui si riportano due stralci, ma si omette di dire se e dove essa sia stata prodotta in questo giudizio di legittimità e se sia esaminabile. Il motivo viola l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. e ciò anche sulla base dell’esegesi di cui a Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, non avendo parte ricorrente neppure dichiarato di voler fare riferimento alla presenza della sentenza di primo grado nel fascicolo di ufficio del giudice di appello.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2500 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 26