SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 310 2026 – N. R.G. 00000884 2025 DEPOSITO MINUTA 22 03 2026 PUBBLICAZIONE 22 03 2026
RG. n. 884/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Presidente Consigliere Consigliere relatore
SENTENZA EX ART.281 SEXIES, u.c., c.p.c.
nella causa d’appello contro la sentenza n. 436/2025 emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia, pubblicata in data 10.09.2025, notificata in data 23.09.2025, promossa da:
(C.F. ) in persona del Vicepresidente rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE Firenze giusta procura in calce al l’ atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, INDIRIZZO APPELLANTE P.
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE giusta procura rilascia in calce all’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La SpeziaINDIRIZZO INDIRIZZO C.F.
APPELLATO
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L’APPELLANTE , come da nota 3.3.26, secondo il termine assegnato
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione ed in integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata:
in via preliminare, disporre provvisoriamente, con decreto da emettere inaudita altera parte, l’immeditata sospensione dell’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata n. 436/2025 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE La Spezia e, quindi, fissare l’udienza di comparizion e delle parti in camera di consiglio per eventualmente confermare, modificare o revocare il predetto provvedimento;
-in via subordinata, fissare al più presto l’udienza in camera di consiglio dinanzi al RAGIONE_SOCIALE per decidere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 436/2025 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE La Spezia (in via anticipata rispetto all’udienza di comparizione delle parti);
nel merito, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE contumacia involontaria determinata da errore material e RAGIONE_SOCIALE Cancelleria; per l’effetto, disporre la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al AVV_NOTAIO di primo grado per la rinnovazione degli atti processuali, affinché il diritto di difesa dell’Ente possa essere effettivamente esercitato;
in subordine, adottare ogni altro provvedimento idoneo a ripristinare il pieno esercizio del diritto di difesa, anche ai sensi degli artt. 156 ss. c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell’adozione delle tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell’atto, ex art. 4 comma 1 -bis D.M. 55/2014′.
PER L ‘ APPELLATO, come da nota 27.2.26, secondo il termine assegnato
‘ Voglia la Corte di App.llo Ecc.ma di Genova
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituita di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, in ragione delle considerazioni svolte in atto di costituzione in appello ed in atto di opposizione alla richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE provvisoria esecutiva RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza, (NUMERO_DOCUMENTO) la domanda in appello di parte appellante , in persona del legale rappresentante pro tempre come in atti rappresentata e difesa, avverso la sentenza n. 436/2025 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia
Confermare pertanto in ogni sua parte la predetta impugnata sentenza n 436/2025 pubblicata in data 10.09.2025 emessa ad esito del procedimento Tribunale Civile RAGIONE_SOCIALE Spezia RG n. 1776/2022
Condannare pertanto la , C.f in persona del rappresentante legale pro tempore, come in atti meglio identificata e rappresentata, al pagamento a favore del Sig. , come in atti meglio identificato e rappresentato, delle spese ed onorari legali tutti del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre accessori di Legge, con distrazione delle medesime direttamente a favore degli AVV_NOTAIOti difensori. ‘ P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la , in particolare deducendo: – che il 3.10.2021 alle ore 11.00 circa era alla guida del proprio motociclo BMW targato TARGA_VEICOLO, sulla INDIRIZZO, con direzione PadivarmaINDIRIZZOGenova, trasportando come passeggera , quando, all’altezza circa RAGIONE_SOCIALE località CavanellaINDIRIZZO, il motociclo, nell’effettuare una curva a sinistra, perdeva aderenza col suolo, sbandava e rovinava a terra unitamente al conducente e alla trasportata; – che il sinistro dedotto era stato cagionato dalla presenza sull’asfalto di macchia oleosa che interessava la corsia percorsa da parte attrice nella sua interezza, rendendola sdrucciolevole; – che a seguito di asciugatura del manto stradale da parte RAGIONE_SOCIALE Polizia Stradale intervenuta emergeva che la zona scivolosa rilevata era stata interessata da copertura con vernice che, in seguito a pioggia, rendeva scivoloso il tratto interessato.
L’attore allega va che dal sinistro erano derivati danni, sia di natura non patrimoniale, che patrimoniale e concludeva chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni stessi, quale responsabile del sinistro, poiché custode e proprietario RAGIONE_SOCIALE strada in questione.
La , pur ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata, alla prima udienza del 12.1.23, contumace.
Nel corso del processo di primo grado, venivano assunte prove testimoniali, al fine di ricostruire i fatti di causa, e veniva licenziata CTU per la quantificazione del danno non patrimoniale.
Una volta esaurita la fase istruttoria, la causa era trattenuta in decisione e si concludeva con la sentenza oggi gravata, pronunciata il 10.9.25.
Il Tribunale, in particolare, così statuiva:
‘…
P.Q.M.
Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia, in persona del AVV_NOTAIO Unico AVV_NOTAIO NOME COGNOME, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
dichiara che la è responsabile per il danno patito dall’attore in occasione del sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione; condannala a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento del danno:
euro 21.388,50 per danno non patrimoniale; somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano; sul predetto importo è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data RAGIONE_SOCIALE presente decisione; sull’importo così aggiornato sono dovuti gli
interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data
dell’evento dannoso.
euro 300,81 per rimborso spese, oltre interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti. Condanna la a rifondere all’attore le spese di lite che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge con distrazione al difensore dell’attore dichiaratosi antistatario.
Pone la spesa RAGIONE_SOCIALE CTU a carico RAGIONE_SOCIALE
‘
Il Tribunale argomentava la propria decisione, in particolare, come segue.
-era provato che l’attore si fosse procurato le lesioni oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento cadendo, con la propria motocicletta, in località INDIRIZZO, su una macchia oleosa, che interessava la corsia percorsa dallo stesso, in tal senso deponendo quanto emerso dalla prova testimoniale, riscontrata anche dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, intervenuta successivamente al sinistro:
-era sussistente i l nesso causale tra l’incidente occorso all’attore e la cosa in custodia, nel caso la strada;
-quest’ultima presentava un ‘ intrinseca pericolosità, non segnalata, né prevedibile;
-l’evento dannoso si era prodotto come conseguenza normale/prevedibile RAGIONE_SOCIALE particolare condizione RAGIONE_SOCIALE cosa, potenzialmente lesiva;
-la , proprietaria RAGIONE_SOCIALE strada, era, dunque, responsabile del sinistro e del danno conseguente ex art. 2051 c.c., quale esclusiva custode RAGIONE_SOCIALE strada medesima al momento dell’evento .
Ciò detto il primo AVV_NOTAIO assumeva che, inoltre, nel caso di specie, doveva escludersi che fosse stata provata una condotta colposa, anche solo concorrente, dell’attore danneggiato , preso atto che la Provincia convenuta, rimanendo contumace, aveva di fatto rinunciato a offrire siffatta prova e che, comunque, i testi escussi nulla avevano riferito in merito a una guida pericolosa dell’attore.
Per quanto concerne, poi, il quantum del danno risarcibile, il Tribunale faceva proprie le conclusioni RAGIONE_SOCIALE licenziata CTU medico-legale, risultata coerente e argomentata, conclusioni in forza delle quali, in particolare : – risultava accertato che le lesioni riportate da ll’attore fossero compatibili con la dinamica dell’evento; – risultava accertato che il danno patito da , nell’evento del 3/10/2021, avesse determinato postumi invalidanti di natura permanente attinenti alla sfera biologica, segnatamente valutati; – risultava, parimenti, accertato un periodo di inabilità
temporanea pari a giorni 80 (ottanta) di cui 2 (due) al 100%, 25 (venticinque) al 75%, 25 (venticinque) al 50%, e i rimanenti al 25%; – risultavano, infine, pertinenti e congrue le spese sanitarie sostenute e documentate in atti, ammontanti complessivamente a euro 148,81, così come congrue erano le spese allegate per la perizia medico-legale ‘ante causam’.
Nei confronti RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza la ha proposto tempestivo gravame, in primo luogo chiedendo la sospensiva dell’esecutività del titolo, ciò articolando il gravame medesimo con riferimento ai seguenti motivi.
PRIMO MOTIVO: Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex artt. 24, 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e art. 101 c.p.c. e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al gAVV_NOTAIO di primo grado.
Con tale motivo l’appellante ha dedotto la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in ragione dell’errore materiale RAGIONE_SOCIALE Cancelleria del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia, che avrebbe impedito la sua costituzione in giudizio.
Sul punto, l’Ente pubblico in questione affermava: – che in data 12.09.2022 aveva ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione, sì da attivarsi tempestivamente per reperire il fascicolo processuale telematico tramite il sistema PCT; – che detto fascicolo, tuttavia, non era stato rintracciato, circostanza che aveva indotto a ritenere che la causa non fosse mai stata iscritta a ruolo; – che soltanto in data 16.09.2025, a seguito RAGIONE_SOCIALE comunicazione, a mezzo PEC, RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, da parte del Legale di controparte, successivamente seguita dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario in data 23.09.2025, la Provincia aveva potuto apprendere dell’intervenuta celebrazione e definizione del giudizio e, acquisito il numero di ruolo, accedere al fascicolo telematico.
L’appellante, nello specifico, ha, pertanto, lamentato: – che d all’analisi degli estratti PCT era emerso che la Cancelleria del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia, al momento RAGIONE_SOCIALE formazione del fascicolo telematico, aveva erroneamente registrato, quale data di comparizione, il giorno 11.09.2022, in luogo RAGIONE_SOCIALE data effettivamente indicata nell’atto di citazione , ovvero il 12.01.2023; – che tale errore aveva reso oggettivamente impossibile il reperimento del fascicolo e l’identificazione RAGIONE_SOCIALE causa tramite i parametri necessariamente richiesti dal sistema PCT; – che la mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE non era , pertanto, dipesa da inerzia o errore imputabile all’Ente, bensì da un errore materiale RAGIONE_SOCIALE Cancelleria, non prevedibile né evitabile, errore che aveva privato l’Ente stesso RAGIONE_SOCIALE possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e di partecipare al contraddittorio.
In ragione di quanto sopra, l’appellante ha ravvisato i presupposti per la dichiarazione di nullità e/o invalidità del procedimento di primo grado, per ‘ contumacia involontaria ‘ RAGIONE_SOCIALE
, con conseguente necessità di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO cure e rinnovazione degli atti, onde consentire l’esercizio del diritto di difesa dell’Ente .
SECONDO MOTIVO: i mpossibilità per l’Ente di provare il caso fortuito e conseguentemente assenza di responsabilità.
Con tale motivo, l’appellante ha rilevato come quanto dedotto nel primo motivo avesse di fatto impedito all’Ente in origine convenuto di dimostrare il caso fortuito, ovvero l’esistenza di una alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile dello stato dei luoghi, nel caso di specie consistente nello sversamento di sostanza oleosa.
In merito, la ha, comunque, dedotto, in particolare: – che tale sversamento, come risultante dagli atti e dalle risultanze istruttorie, non poteva che essere avvenuto pochi minuti prima dell’evento , sversamento imputabile ad un veicolo rimasto non identificato; – che
ciò non poteva che condurre a escludere ogni responsabilità in capo alla RAGIONE_SOCIALE., non essendo esigibile una condotta volta a presidiare giorno e notte ogni metro delle pubbliche strade, onde eliminare prontamente e immediatamente ogni pericolo che dovesse insorgere.
Sul punto l’appellante ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando la situazione di pericolo non rappresenta un difetto RAGIONE_SOCIALE strada, né un difetto di costruzione, né un difetto di manutenzione, ma deriva da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili tempestivamente, è esclusa la responsabilità RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALE., per, dunque, assumere che, nel caso in esame, tali circostanze, se provate, avrebbero escluso qualsiasi responsabilità dell’Ente, viceversa riconosciuta dal Tribunale.
Fermo quanto sopra, la ha censurato, altresì, la sentenza impugnata per avere il AVV_NOTAIO cure ammesso a rendere testimonianza , terza trasportata e danneggiata a seguito del sinistro in oggetto, assumendo che, nonostante detta teste, prima RAGIONE_SOCIALE deposizione, avesse dichiarato di essere stata integralmente risarcita dall’assicurazione, la teste medesima avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarata incapace a deporre in ossequio al costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza sul tema, rispetto al quale l’avvenuto previo risarcimento non elide un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito RAGIONE_SOCIALE lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone: in tal senso, dunque, l’appellante ha eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE citata testimonianza, con gli effetti conseguenti sulla sentenza pronunciata.
Si è costituito di fronte a questa , il quale ha contestato tutto quanto dedotto in atto di appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto, eccependo, in particolare, quanto segue.
In merito al primo motivo di appello, l’appellato ha contestato la sussistenza dell’errore di Cancelleria eccepito da ll’appellante , atteso che dalla documentazione prodotta agli atti da controparte, emergeva come la data dell’11 .09.2022, quella considerata dall’ appellante indicativa RAGIONE_SOCIALE prima udienza di comparizione, stesse, invece, a indicare la data dell’atto di citazione, circostanza chiaramente verificabile.
L’appellato, c omunque, ha posto in risalto che, anche ammesso l’ errore RAGIONE_SOCIALE Cancelleria, di fronte a eventuali dubbi, Parte in allora convenuta, al fine di fugarli e procedere alla costituzione in giudizio, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE data indicata nell’atto di citazione, avrebbe potuto /dovuto, in primo luogo, usando la minima diligenza, fare una richiesta di accesso agli atti al fine di accedere al fascicolo telematico, ovvero contattare la Cancelleria o direttamente il Difensore di parte attrice per aver contezza circa la prima data di udienza.
Lo ha, ancora, evidenziato come la , in primo grado, avrebbe comunque avuto il tempo di costituirsi, anche nel corso dei circa due anni di causa successivi, chiedendo la remissione in termini, ove dimostrata una propria incolpevole mancanza, escludendo, dunque, che la colpevole, palese e perdurante inerzia RAGIONE_SOCIALE P.A. in questione potesse consentire quanto, di fatto, preteso ex adverso, in palese violazione delle norme processuali, nonché RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto.
In merito al secondo motivo di appello, l ‘ appellato ha contestato la tesi sostenuta dall’appellante secondo cui la macchia oleosa, ragione RAGIONE_SOCIALE propria caduta, sarebbe stata lasciata da un automezzo pochi minuti prima dell’evento , in quanto tale affermazione risultava totalmente sfornita di prova.
Sul punto lo ha, infatti, sottolineato, in particolare, che l’evento era stato ricostruito sulla base del verbale in atti RAGIONE_SOCIALE Polizia stradale e RAGIONE_SOCIALE deposizione del teste oculare, acquisizione dalle quali era emerso che: a) l’incidente oggetto di causa era stato cagionato da un ‘anomalia dell’asfalto presente nel punto in cui era avvenuta la caduta del motociclo condotto dall’attore , anomalia che insisteva per un completo tratto di circa 25 m nell’intera semi careggiata
percorsa dallo Scaldara medesimo; b) detta insidiosa irregolarità era costituita da una pregressa chiazza oleosa di cui si era impregnato il fondo stradale e che, anche a causa di successiva copertura con vernice, rendeva particolarmente scivoloso il tratto interessato, che aveva perso del tutto il proprio normale effetto aderente; c) il pericolo risultava non essere stato segnalato in alcun modo e la chiazza era completamente confusa nella colorazione dell’asfalto , anche in ragione RAGIONE_SOCIALE sovra messa pitturazione.
Parte appellata, dunque, ha rivendicato la correttezza RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, essendo pacifico che la strada fosse provinciale e che l’Ente appellante fosse custode RAGIONE_SOCIALE strada stessa, sì da integrare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 2051 c.c., a fronte del fatto che era stato provato l’evento, il danno ed il nesso causale , mentre Parte appellante, neppure in sede di gravame, aveva fornito elemento concreto alcuno, idoneo a far ritenere esistente una situazione idonea ad integrare il caso fortuito.
Sull’ ulteriore doglianza afferente alla pretesa nullità RAGIONE_SOCIALE testimonianza resa dalla passeggera del ciclomotore, con gli effetti conseguenti sul titolo, lo ha eccepito come tale eccezione avrebbe dovuto essere dispiegata nel giudizio di primo grado, cosa che non era avvenuta, sì che ogni contestazione a riguardo non era più ammissibile.
Ciò detto, in ragione, nelle more, del deposito di ricorso ex art. 351 c.p.c. da parte dell’appellante, la Corte ha fissato udienza camerale per la discussione sull’inibitoria al giorno 26.11.2025 e, con provvedimento del 27.11.2025, ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata , mancando i requisiti richiesti dalla legge.
A seguito RAGIONE_SOCIALE prima udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 20.01.2026, con ordinanza del 21.01.2026, la Corte ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva l’abbandono del gravame, a spese compensate del grado, rinviando la causa all’udienza cartolare del 24.2.2026.
Fallita la conciliazione, non avendo aderito Parte appellante, diversamente da Parte appellata, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte, visti gli artt. 281 sexies, u.c., e 127 ter c.p.c., ha rinviato la causa al 17.03.2026, concedendo termine alle Parti fino al 03.03.2026 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e fino al 10.03.2026 per il deposito di memorie difensive finali, sì che, in esito a tale udienza, la causa medesima è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte come parte appellante a fondamento del primo motivo di gravame deduca la nullità, ovvero l’inesistenza del la sentenza e procedimento di primo grado, per esserle stato precluso il diritto di difesa trovandosi, pertanto, contumace senza colpa.
Tale doglianza necessita innanzitutto di essere correttamente inquadrata dal punto di vista giuridico-processuale.
Orbene, la consequenziale istanza di rimessione degli atti al AVV_NOTAIO di primo grado, formulata dalla , rende la pretesa, almeno prima facie, riconducibile al disposto dell’art. 354 c.p.c. , il quale , nell’affrontare l’eventualità RAGIONE_SOCIALE rimessione degli atti al primo gAVV_NOTAIO , individua tassativamente le ipotesi che possono determinarla nell a nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto introduttivo, nel vizio del contraddittorio e nella nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 161, comma II c.p.c.
Considerato, tuttavia, come il vizio dedotto dall’appellante consista in un presunto errore commesso dalla Cancelleria del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia, lo stesso non risulta sussumibile in nessuna delle predette ipotesi. Al riguardo, s enz’altro da escludersi è la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione, essendo documentalmente provato (oltre che non contestato) il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE stessa in data 13.9.2022, mediante consegna a mani di , delegato alla ricezione del plico. Parimenti
non configurabile è il vizio di contraddittorio, essendo pacifica la legittimazione attiva di , quale danneggiato, e quella passiva RAGIONE_SOCIALE , in assenza di possibili litisconsorti necessari, profilo del tutto estraneo al motivo di appello, a fronte del fatto, ancora, che neppure risulta affetta da patologie la dichiarazione di contumacia resa dal Tribunale all’udienza del 12.1.2023, essendo stata pronunciata dopo puntuale verifica RAGIONE_SOCIALE regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica (come da relata depositata in data 6.10.2022), notifica, infatti, per nulla contestata.
Infine, va aggiunto, neppure è configurabile una nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.161, c.2, c.p.c., nulla avendo viziato la costituzione del gAVV_NOTAIO e le modalità di sottoscrizione e pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Esclusa, quindi , la configurabilità di un’ipotesi di nullità del procedimento di primo grado, la prima istanza avanzata dalla ex art.354 c.p.c. si appalesa infondata.
Ciò detto, anche volendo intendere la doglianza, con riferimento al richiamo generico ad altro provvedimento ex art. 156 c.p.c. e segg. (come da conclusioni ritualmente assunte), quale istanza di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 294 c. p.c. (vds. ‘ Il contumace che si costituisce può chiedere al gAVV_NOTAIO istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità RAGIONE_SOCIALE citazione o RAGIONE_SOCIALE sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile ‘), risultando contestato proprio l’impedimento a costituirsi in primo grado per causa imputabile alla Cancelleria (vds. atto di appello: ‘… La deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio… La mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE non è, pertanto, dipesa da inerzia o errore imputabile all’Ente, bensì da un errore materiale RAGIONE_SOCIALE Cancelleria, non prevedibile né evitabile, che ha privato l’Ente stesso RAGIONE_SOCIALE possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e di partecipare al contraddittorio …’) , non può tacersi che financo tale istanza, comunque non formalizzata, sarebbe infondata.
Sul punto merita osservare come funzione di tale disposizione sia quella di contemperare l’esigenza del contumace di esercitare una potenzialmente fruttifera difesa in giudizio e quella di impedire attività meramente dilatorie, giacché si rende necessario un peculiare rigore nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE non imputabilità dell’impedimento, tale da dimostrare l’impiego dell’ordinaria diligenza e, di conseguenza, la non eliminabilità di quel vizio di conoscenza (Vds. Cass. Sez. III, Ord. 6.7.2018, n.17729 : ‘… la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184 bis c.p.c., (applicabile nella specie “ratione temporis”) che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova …’).
E’, tuttavia, proprio muovendo da tale presupposto che nel caso oggetto di trattazione deve escludersi il diritto RAGIONE_SOCIALE ad essere rimessa in termini per lo svolgimento di una difesa utile, preclusa dalle decadenze processuali.
In merito, come già osservato, risulta, innanzitutto, pacifico che parte appellante abbia ricevuto l’atto di citazione in data 13.9.2022. Tale atto, astrattamente diretto a realizzare la duplice funzione RAGIONE_SOCIALE vocatio in iudicium e RAGIONE_SOCIALE edictio actionis, oltre ad essere stato regolarmente notificato, deve considerarsi, altresì, pienamente realizzativo dei predetti scopi, contenendo tutti gli elementi identificativi RAGIONE_SOCIALE pretesa attorea ed indicando la data di comparizione dinanzi al Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia, data in cui effettivamente ebbe a tenersi la prima udienza.
A fronte di ciò, va sottolineato che l ‘errore prospettato dall’appellante viene dallo stesso individuato nella condotta RAGIONE_SOCIALE Cancelleria del Tribunale, circa l’inserimento dati nel PCT, sì da porsi del tutto al di fuori RAGIONE_SOCIALE sfera dell’attore e del AVV_NOTAIO, rispetto ai controlli cui quest’ultimo è preposto, in oggi, ex art.171bis c.p.c., in passato ex art.183 , comma 1, c.p.c., nella formulazione previgente
al D.L.vo n.149/22, il che acclara ancor più come l’errore medesimo non vizi il processo di primo grado nel senso di cui al motivo di appello.
Chiarito quanto precede, dunque, nel sottolineare, di nuovo, come le deduzioni dell’appellante in rito, di cui al motivo di appello, afferiscano ad un fatto esterno all’effettivo svolgimento del processo medesimo, occorre, in concreto, considerare quanto segue, a fronte dei documenti allegati sub nn. 3, 4 e 5 all’atto di appello per sostenere la vantata impossibilità di difesa: – la causa venne regolarmente iscritta a ruolo dal Difensore il 22.9.22, con formazione del relativo fascicolo telematico n. 1176/22; nel ‘campo’ denominato ‘ data citazione ‘ , venne indicata dalla Cancelleria la data dell’ 11.9.22, che, ove riferita alla data di prima comparizione, risulta manifestamente incongrua, poiché anteriore alla stessa data RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione stessa; – il riscontro negativo circa la pendenza del processo, con riferimento alla data reale fissata nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALE causa, risulta da documento, in particolare, sub 5, che non reca la data, ma, essendo richiesto da ll’AVV_NOTAIO, come indicato in calce al documento, la cui procura ‘ ad litem’ risale al 24.9.25, come da allegato all’atto di appello, si colloca in epoca successiva alla definizione RAGIONE_SOCIALE causa in primo grado ( né emerge che l’AVV_NOTAIO avesse avuto un precedente mandato alle liti).
Orbene, a fronte di tali risultanze fattuali, peraltro per nulla univoche, anche dato per vero che la abbia effettivamente cercato invano, all’epoca, di conoscere la pendenza del processo , scontrandosi con l’errore prospettato, a fronte , peraltro, RAGIONE_SOCIALE possibilità anche di ricerche telematiche con l’indicazione solo delle Parti, tramite il Servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE, tramite, altresì, apposito accreditamento, o tramite i sistemi utilizzabili dai Difensori, risulta, in ogni caso, evidente ed assorbente che il lamentato errore RAGIONE_SOCIALE Cancelleria avrebbe potuto essere, in ogni caso, agevolmente riscontrato ed ovviato.
A tal riguardo, infatti, m uovendo dalla necessità di conformarsi all’interpretazione rigorosa data dalla giurisprudenza di legittimità circa il concetto di ‘ causa non imputabile ‘ di cui all’art. 294 c.p.c., strettamente ancorato al principio di buona fede processuale, osserva la Corte come il regolare perfezionarsi RAGIONE_SOCIALE notifica di una citazione valida e completa, in uno con l’indicazione nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALE data di udi enza poi, peraltro, effettivamente svoltasi, consentissero all’appellante di avere comunque facile contezza dell’avvenuta iscrizione a ruolo e, quindi, del suo numero e di tutte le informazioni utili relative al giudizio, qualsivoglia errore informatico, infatti, non impedendo certo, in forza dei dati già acquisiti, di richiedere informazioni alla Cancelleria del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia (che tra i suoi compiti vede anche quello di fornire informazioni di questa natura alle Parti ed ai Difensori) o di contattare, per le stesse ragioni, il Difensore avversario, rispetto a qualsivoglia dubbio circa l’avvenuta o meno iscrizione a ruolo, stanti i reciproci doveri deontologici intercorrenti fra Avvocati ed i doveri processuali, propri, parimenti, dei Difensori, ex art. 88 c.p.c.: a ciò si aggiunge che, sapendo dell’udienza, tenutasi in presenza, sarebbe stato sufficiente per la Provincia presentarsi nel giorno stabilito in Tribunale per essere certi del supposto abbandono RAGIONE_SOCIALE lite da parte dell’attore e far valere subito qualsi voglia disguido.
Quanto sopra, pertanto, esclude la sussistenza di condotte non imputabili alla
circa il mancato esercizio del diritto di difesa in primo grado, frutto evidente di negligenza, grave, nella gestione interna dell’atto di citazione pervenuto e/o di colpevole o volontaria inerzia, che solo ex post è stata prospettata come dovuta all’errore citato.
Il fatto stesso, ancora, che per i due anni di durata del processo di primo grado l’Ente in questione si sia del tutto disinteressato dei possibili seguiti di quella citazione che aveva regolarmente ricevuto, contenente pretese risarcitorie chiare, in alcun modo diversamente soddisfatte ( neppure risultando l’attivazione d i una compagnia assicurativa), rafforza la conclusione sopra espressa, financo in termini di volontaria, peraltro in sé legittima, inerzia quale scelta difensiva, scelta che, tuttavia, non può costituire motivo per sottrarsi agli effetti RAGIONE_SOCIALE scelta medesima. Ciò
detto occorre, inoltre, rammentare che, in realtà, una volta sorto il dubbio, doveroso nel caso di specie, ancor più attesa la qualità pubblica del soggetto, in rapporto alla diligenza esigibile, circa la mancata iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE citazione notificata ( peraltro ben poco verosimile), sarebbe stato sicuro onere RAGIONE_SOCIALE convenuta attivarsi subito come sopra e nel caso, comunque, di decadenza involontaria, avanzare istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. al primo AVV_NOTAIO, senza attendere, viceversa, la fine del processo, come reiteratamente chiarito anche dalla Suprema Corte (vds. Cass. Sez. II, Sent. 26.3.2012, n.4841 : ‘ … disposizione di cui all’art. 184 bis cod. proc. civ. (trasfusa con formula più ampia nell’art. 153 c.p.c., comma 2, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45) rappresenta il risultato di una scelta del legislatore che, in applicazione del principio del giusto processo, mira a contemperare l’esigenza RAGIONE_SOCIALE parte che per causa incolpevole sia incorsa in una decadenza processuale con l’interesse dell’altra parte al consolidamento ed alla definitività RAGIONE_SOCIALE situazione prodottasi per effetto RAGIONE_SOCIALE decadenza. Proprio questo bilanciamento e contemperamento di interessi contrapposti impone di ravvisare, quale presupposto implicito per l’accoglimento di tale istanza, che la sua proposizione debba essere fatta dall’interessato senza dilazione, immediatamente dopo che egli abbia acquistato consapevolezza di non avere potuto compiere validamente l’adempimento richiesto dalla legge a pena di decadenza …’ ).
È, dunque, per tutte le suesposte ragioni che, oltre a non ravvisarsi alcuna nullità atta a giustificare la rimessione degli atti al Tribunale, neppure è configurabile alcuna causa impeditiva RAGIONE_SOCIALE regolare costituzione nel giudizio di primo grado tale da legittimare, financo, qualsivoglia possibile rimessione dell’appellante in termini ai sensi dell’art. 294 c.p.c.
Il primo motivo è, dunque, radicalmente infondato, a prescindere dal fatto che Parte appellante neppure ha dedotto, con riferimento a d un’ipotetica rimessione in termini, le prove che avrebbe voluto far assumere di fronte alla Corte, di fatto auspicando solo, senza fondamento alcuno, il rinvio in primo grado, in assenza dei presupposti, salvo diversi differenti provvedimenti, il che non pare esente da intenti defatigatori.
Non convince, va detto, l’argomentare di cui alle difese finali , circa la ‘ prevalenza’ di ciò che risulta dal PCT ed il legittimo pieno affidamento a riguardo, financo doveroso: tale assunto, infatti, fondato su una visione totalizzante ed assorbente RAGIONE_SOCIALE normativa sul processo telematico, rispetto alle fattispecie quali quella in esame, visione, in tal senso, priva di un compiuto riscontro normativo, non si confronta, ancora una volta, con l’effettività delle risultanze , sia in termini di errore dedotto, che di impossibilità, inoltre, dalla notifica RAGIONE_SOCIALE citazione in poi, fino alla sentenza di primo grado, di ‘ reperire ‘ il processo , detto argomento neppure , in ultimo, superando la doverosa diligenza media esigibile, in capo alle Parti, correlata anche al fatto che già la notifica RAGIONE_SOCIALE citazione, in ogni caso, aveva determinato la pendenza RAGIONE_SOCIALE lite, pendenza di cui , per quanto qui rileva, era, dunque, pienamente informata.
Il motivo di appello in questione è, pertanto, del tutto infondato, dovendosi, infine, dare atto che, dopo il termine assegnato per precisare le conclusioni, assunte come in epigrafe, in sede di memoria conclusionale 10.3.26, Parte appellante ha mutato le conclusioni medesime, ripetute nelle note scritte sostitutive di udienza 16.3.26, come segue: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione ed in integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata: -in via principale, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE contumacia involontaria determinata da errore materiale RAGIONE_SOCIALE Cancelleria del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia; per l’effetto, disporre la rimessione d ella causa al AVV_NOTAIO di primo grado per la rinnovazione degli atti processuali, affinché il diritto di difesa dell’Ente possa essere effettivamente esercitato; in via subordinata, riformare la sentenza impugnata accertando l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE responsa bilità RAGIONE_SOCIALE ex art. 2051 c.c., stante la ricorrenza del caso fortuito, con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda attorea; -in ogni caso, con
vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell’adozione delle tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell’atto, ex art. 4 comma 1 -bis D.M. 55/20141.’.
Tale ‘revirement’ difensivo, in via assorbente di ogni altra considerazione, nulla muta rispetto a quanto sopra argomentato, acclarando, anzi, come la stessa Difesa dell’appellante si sia resa conto, tardivamente, va detto, RAGIONE_SOCIALE debolezza delle proprie conclusioni in rito.
Passando a trattare il merito dell’appello, dedotto nel secondo motivo , osserva la Corte come le due fondamentali questioni sulle quali l ‘appellante fonda le proprie doglianze afferiscano, da un lato, al la riconducibilità al caso fortuito RAGIONE_SOCIALE condizione dell’asfalto sul quale l’appellante ha perso il controllo del proprio motociclo in data 3.10.2021 e, dall’altro, all’invalidità RAGIONE_SOCIALE testimonianza resa da , in quanto terza trasportata dal sinistro e, quindi, avente un interesse diretto nella causa.
Considerando, innanzitutto il primo profilo, giova premettere come sia pacifica la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE responsabilità ascritta all da nell’alveo dell’art. 2051 c.c., venendo in rilievo la caduta di quest’ultimo dalla propria moto per essere scivolato sull’asfalto, in quanto ricoperto da una macchia oleosa, asfalto posto a copertura RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Beverino INDIRIZZO, di cui è proprietaria e custode la .
Orbene, tale fattispecie di responsabilità presenta carattere oggettivo, prescindendo da ogni forma di colpevolezza del custode, potendo venire meno solo per effetto dell’esistenza d el caso fortuito, declinato quale evento imprevedibile ed inevitabile tale da interrompere la causalità (vds. Cass. Sez. III, Ord. 11.11.2025, n.29760 : ‘… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023, n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole …’).
Da ciò discende che, avuto riguardo al riparto dell’onere probatorio, è proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE natura oggettiva RAGIONE_SOCIALE responsabilità de qua che si giustifica l’alleggerimento probatorio a carico del danneggiato, il quale è chiamato unicamente a dar prova del nesso di causa fra l’evento di danno e la ‘cosa’ e del rapporto di custodia con il bene, affermando la Corte di Cassazione che ‘… incombe, invece, sul custode, … la prova (liberatoria) RAGIONE_SOCIALE sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita …’; quanto precede, essendo il fortuito ‘… un fatto diverso dal fatto RAGIONE_SOCIALE cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res …’ (vds. Cass. Sez. III, Sent. 7.9.2023, n.26142).
In ragione, pertanto, di quanto sopra, va osservato che il motivo di appello si risolve nell’assumere l’esistenza del caso fortuito esimente, consistente in una perdita di liquido da parte di veicolo non identificato, verificatasi immediatamente prima il sinistro, imprevedibile ed imprevenibile, senza considerare che dalla prova di detto fatto liberatorio essa è decaduta e senza confrontarsi con la ricostruzione dei fatti operata dal primo AVV_NOTAIO, con cui sono stati valorizzati la relazione di intervento delle con i relativi rilievi, le testimonianze acquisite, oltre che le risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU, in termini di piena prova RAGIONE_SOCIALE dinamica RAGIONE_SOCIALE caduta, del rapporto causale con la cosa, per le condizioni RAGIONE_SOCIALE stessa e RAGIONE_SOCIALE compatibilità del danno conseguente, neppure emergendo alcun elemento di addebito a carico del conducente del motoveicolo.
Quanto, dunque, prospettato come sopra di fronte a questa Corte da Parte appellante integra una mera asserzione, sfornita di prova, che neppure trova alcun minimo supporto nel materiale probatorio già acquisito in primo grado, considerate le condizioni RAGIONE_SOCIALE strada, come risultanti dai rilievi fotografici, oltre che in rapporto a quanto indicato dalle FF.OO., circa le condizioni RAGIONE_SOCIALE strada stessa e le cause RAGIONE_SOCIALE scivolosità, di cui si dà segnatamente atto in sentenza.
L’assunto , poi, di cui a pag.9 del gravame: ‘ … Nel caso di specie lo sversamento, come risulta dagli atti, non poteva che essere avvenuto pochi minuti prima dell’evento da parte di un veicolo rimasto non identificato… ‘, a ben vedere, in contrasto con le stesse premesse in diritto dell’appellante, ex art. 2051 c.c., mira ad invertire, inammissibilmente, l’onere probatorio sussistente in capo al custode, senza alcuna specifica critica alla sentenza, per, poi, ancora, dedurre pretesi fatti notori, estrapolando un termine usato dal teste e giungere a certezze in realtà inconsistenti ( tanto da , financo, rappresentare che il , non meglio precisato ‘ idrocarburo’, divenuto per l’appellante, con certezza, benzina o gasolio, era proveniente da ‘… verosimilmente un mezzo pesante in transito con il serbatoio troppo pieno… ‘ ), sulla base di una serie di concatenate presunzioni tese ad eludere il rigoroso disposto normativo sopra citato, in punto onere probatorio del custode.
In tal senso, la giurisprudenza citata nel gravame, sempre sub pag.9, è inconferente, poiché manca la prova del fatto presupposto, prova che, per inciso, a fronte del primo periodo di pag. 10, l’appellante stesso riconosce non sussistere, in rapporto al primo motivo di appello, per poi, come già posto in risalto, neppure indicare come avrebbe inteso provare dette circostanze esimenti.
Gli argomenti spesi a riguardo in sede di difese finali, in parte diversi da quelli con cui è stato articolato il motivo originario, tanto da contestare la valenza delle risultanze delle FF.OO., non oggetto, viceversa, di critica nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALE presente causa, mirano, ancora, una volta a sovvertir e l’onere probatorio. Anche in tale sede processuale, l’appellante, va detto, omette, comunque, di considerare, oltre ai reperti fotografici acquisiti dalle FF.OO. medesime, quanto da queste direttame nte riscontrato circa le cause RAGIONE_SOCIALE scivolosità RAGIONE_SOCIALE strada e l’alterazione RAGIONE_SOCIALE stessa, sub punto 3.2 del rapporto di incidente, con asterisco e richiamo, dati fattuali accertati direttamente dagli Operanti, come tali ‘ qualificati ‘, che in sé ben acclarano, invero, la totale inverosimiglianza dell’improvvisa perdita di carburante da un veicolo poco prima del sinistro.
Quanto, invece, al secondo profilo di doglianza, come anticipato lo stesso si fonda sulla presunta incapacità a testimoniare di , in quanto terza trasportata dall’appellato e danneggiata anch’essa, seppur integralmente ristorata dall’ass icurazione.
Orbene, anche tale eccezione è da considerarsi tardiva e, pertanto, non valutabile dalla Corte. Indipendentemente, infatti, da ogni giudizio di merito, in punto attendibilità, non può prescindersi da quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Cassazione in ordine all’impossibilità di rilevare in via officiosa l’incapacità a testimoniare.
Maggiormente in dettaglio, muovendo dal presupposto secondo il quale i limiti soggettivi e oggettivi all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale risultano posti a tutela di interessi di parte, come peraltro emerge anche dal tenore testuale dell’art. 246 c.p.c. il quale non sancisce, come faceva l’art. 247 c.p.c., un espresso divieto dal carattere generale , ma solo una regola processuale, le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Cassazione hanno di recente precisato che, ‘… proprio perché l’impianto del processo civile non è improntato ad un assetto autoritario, è alle parti che spetta di scegliere, nei limiti in cui l’ordinamento lo prevede, i percorsi istruttori da seguire al fine RAGIONE_SOCIALE dimostrazione dei propri assunti, senza che possano ammettersi poteri officiosi del gAVV_NOTAIO, quanto al rilievo dell’incapacità a testimoniare, che non discendano dalla legge, sia pure per via di interpretazione sistematica, dal momento che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato appunto dalla legge, e che l’esercizio di eventuali poteri officiosi deve rimanere collocato entro l’ambito del precetto costituzionale volto ad assicurare il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a gAVV_NOTAIO terzo e imparziale …’, conseguendone che il AVV_NOTAIO, salvo in ipotesi eccezionali previste dalla legge, decide ‘… sulla base del materiale probatorio che le parti gli hanno messo a disposizione. Il che vuol dire che esse ben possono scegliere di consentire alla assunzione di un teste incapace, dal momento che ciò non trova ostacolo in un’esigenza di ordine pubblico processuale altrimenti desumibile …’ (vds. Cass. S.U., Sent. 6.4.2023, n.9456).
In difetto, dunque, di tempestiva deduzione dell’eccezione di incapacità a testimoniare , da formularsi prima dell ‘esame (e poi da reiterarsi) a fronte di una Parte contumace, deve ritenersi preclusa in appello detta eccezione, giacché il rilievo di ‘ inutilizzabilità ‘ RAGIONE_SOCIALE testimonianza di non può da questa Corte essere considerata (vds. sempre Cass. S.U., Sent. 6.4.2023, n.9456 : ‘… Quanto alle modalità di formulazione dell’eccezione di incapacità a testimoniare, questa Corte ha costantemente ribadito che essa va formulata in vista dell’assunzione, il che non esime l’interessato dal proporre l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE testimonianza, ove assunta nonostante l’eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni. Queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) hanno difatti già chiarito – sia pur sinteticamente, trattandosi di affermazione ripetitiva su questione RAGIONE_SOCIALE quale non erano investite né come contrasto, né come questione di massima di particolare importanza – che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’espletamento RAGIONE_SOCIALE prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria RAGIONE_SOCIALE nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal gAVV_NOTAIO in ogni stato e grado del processo …’).
Va aggiunto, ancora, che, comunque, circa la valutazione di tale deposizione, sub specie di attendibilità, nulla deduce in concreto Parte appellante circa eventuali elementi di criticità delle dichiarazioni rese dalla , coerenti, peraltro, con quelle dell’altro teste e con le altre acquisizioni, al punto che, in termini di motivazione, il primo AVV_NOTAIO ha ritenuto la deposizione del medesimo e quanto emergente dagli atti delle FF.OO. financo, come tali, sufficienti per affermare la responsabilità (vedasi, in particolare, pag. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Anche il secondo motivo di gravame, dunque, si appalesa infondato, gli argomenti spesi dall’appellante non essendo in grado di incrinare la solida motivazione del primo AVV_NOTAIO, circa quanto occorrente per la pronuncia di condanna ex art.2051 c.c.
Le difese finali, va detto, al di là di quanto già osservato, nulla aggiungono, reiterando argomenti già spesi, fermo restando che, come già detto quanto al primo motivo , le ‘nuove ‘ conclusioni assunte dall’appellante solo il 10.3.26 risultano, comunque, irrilevanti, per tutte le ragioni esposte, che dimostrano come, in ogni caso, non emerga affatto dagli atti la prova esimente del caso fortuito.
Così esauriti i motivi di appello, risulta evidente la necessità di rigettare il gravame, cui segue l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e devono essere determinate in base ai parametri di cui al DM 55/14, secondo i valori medi dello scaglione di va lore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, non ricorrendo alcun elemento valutabile ex art. 92, c.2, c.p.c., alla luce anche del fatto che, rispetto a quanto dedotto fin dall’atto introduttivo e rappresentato nelle ordinanze RAGIONE_SOCIALE Corte, prima in punto sospensiva, poi ex art. 185bis c.p.c., non scevra da irragionevolezza risulta la mancata adesione alla proposta conciliativa, rispetto a ll’adesione avversaria, il che, pur non giungendo ad integrare i presupposti di cui all’art.96 c.p.c. ( nonostante le ‘ ondivaghe’ conclusioni sopra ricordate), non depone certo, ai fini ‘de quibus’, a favore RAGIONE_SOCIALE .
Le spese medesime, dun que, vanno liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Il totale rigetto dell’appello impone, infine, di dare atto del fatto che ricorrono in capo all ‘appellante i presupposti di cui all’art.13, comma 1 quate r, DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 436/2025 emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia, pubblicata in data 10.09.2025, notificata in data 23.09.2025, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l’appello e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , spese che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE , dichiaratisi antistatari.
DA’ ATTO che sussistono, in capo a Parte appellante, i presupposti di cui all’art.13, comma 1 quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 18.3.2026
IL CONSIGLIERE est. Dott. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME.