SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 334 2026 – N. R.G. 00000451 2024 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 25 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D’Appello di Salerno
La Corte D’Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 451/2024 avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1497/2024 emessa in data 18.03.2024
tra
, in persona del legale ra.te rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO Appellante
p.t.,
e
Appellato
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO nonché
e
, in qualità
di ex soci della società in nome collettivo,
.
, cancellata dal RAGIONE_SOCIALE delle Imprese in data
11.02.2017
Appellati
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2013, la conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la società e l’ , deducendo che, in data 21 gennaio 2013, all ‘interno dei locali adibiti a sede dell’ e dell’ era scivolata a causa della presenza di acqua sul pavimento, riportando lesioni personali, e chiedendo la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ai sensi dell’art. 2051 c.c. Si costituivano i convenuti, contestando la fondatezza della domanda e
deducendo, tra l’altro, l’assenza di responsabilità in capo all’
nonché il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia assicurativa.
Nel corso del giudizio di primo grado, dapprima venivano dichiarati inammissibili i mezzi istruttori articolati dalla parte attrice; successivamente, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, venivano ammessi la prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio. Con sentenza n. 1497/2024, emessa in data 18 marzo 2024, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda, accertando la responsabilità esclusiva dell’ per il sinistro dedotto in giudizio, condannandolo al risarcimento dei danni in favore dell’attrice e al pagamento delle spese di lite, mentre rigettava la domanda nei confronti dell’altra convenuta.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato a
e al difensore della società convenuta in primo grado, l’ proponeva appello, fondato sui motivi di seguito esposti, così concludendo:’ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, ritenendo fondati i motivi esposti con il presente gravame, previa
sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 1497/2024, così decidere e provvedere: A. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione della sentenza n. 1497/2024, resa in data 18.03.2024, comunicata, mezzo PEC, in data 19.03.2024, in giudizio con n. 8693/2013 RGACC, resa dal Tribunale di Salerno, in persona del dott. , possibilmente inaudita altera parte, anche mediante imposizione di deposito cauzionale, nella misura e con le modalità ritenute dall’Ill.ma Corte, tutti i motivi dedotti nel presente atto e sussistendone tutti i presupposti di Legge; B . In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1497/2024, resa dal Tribunale di Salerno, in persona del dott.
, in giudizio con n. 8693/2013 RGACC, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono ripor-tate e trascritte e, quindi, rigettare integralmente la domanda, anche nei confronti dell’odierna appellante, per essere l’evento non imputabile alla convenuta- appellante, ma piuttosto al caso fortuito; COGNOME. In via subordinata, nella denegata ed improbabile ipotesi e laddove fosse ritenuta sussistente la responsabilità dell’ custode, ritenere la responsabilità preponderante o quanto meno fortemente concorrente dell’attrice nella causazione dell’evento e, per l’effetto, ridurre il risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 cc, in misura corrispondente all’entità del fatto colposo del danneggiato’ e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata Sig.ra durante il giudizio di primo grado;D. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da determinarsi ex DM 147/2022, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.’
Si costituiva l’appellata , che resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.
Nessuno si costituiva per gli altri appellati.
Il Consigliere istruttore, nominato in sostituzione del precedente, con ordinanza depositata in data 25.02.2026, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dei convenuti
e , non costituitisi, nonostante la regolare notifica dell’atto di appello.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., censurando la qualificazione della fattispecie operata dal giudice di primo grado e assumendo la sussistenza del caso fortuito, anche in relazione al comportamento della danneggiata.
Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo la mancata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, nonché l’erroneità delle conclusioni tratt e dalle prove testimoniali e dalla consulenza tecnica d’ufficio.
Con il terzo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha considerato, ai fini del riconoscimento delle conseguenze dannose, le preesistenti menomazioni fisiche dell’appellata senza considerare il lungo lasso temporale intercorso tra l’evento e l’espletamento delle operazioni peritali.
L’appello è infondato.
I primi due motivi, connessi tra loro, vanno congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati.
Ad avviso di questa Corte corretta è innanzitutto la qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 2051 c.c. considerato che parte attrice, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, a seguito del sinistro occorsole in data 21.01.2013, lamentando che la caduta, avvenuta all’interno dei locali adibiti a sede dell
con sportelli aperti al pubblico e
dell
Assicurativa
aventi un comune ingresso da INDIRIZZO, era ascrivibile alla violazione del potere di vigilanza e di controllo che incombeva sulle convenute in virtù del rapporto di custodia; detto rapporto, com’è noto, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della “res” ad un determinato soggetto in via esclusiva, ‘il soggetto tenuto alla custodia’ è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione’. (Cass. n. 10983/2023; Cass. n. 38089/2021).
Orbene, ai fini della configurabilità della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., è necessaria la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, inteso come effettivo potere di fatto sulla stessa, implicante la disponibilità giuridica e materiale del bene e il conseguente potere di intervento e controllo (cfr. Cass. n. 19657/2014; Cass. n. 4244/2013). Tale rapporto risulta pacificamente sussistente in capo all’odierna appellante, la quale, in ragione della disponibilità e dei poteri di effettivo controllo esercitati sulla cosa, è tenuta a rispondere dei danni arrecati a terzi conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione.
La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022, ha natura oggettiva e non presunta, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma rilievo la sua diligenza. Il legislatore ha così delineato la fattispecie quale ipotesi di responsabilità speciale, caratterizzata da una agevolazione probatoria in favore del danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare la lesione patita e la sua riconducibilità causale alla cosa, ossia che la res abbia svolto un ruolo autonomo nella produzione del danno, in virtù di un’anomalia originaria o sopravvenuta della sua struttura o del suo funzionamento, ovvero per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Solo una volta fornita tale prova, incombe sul custode l’onere di dimostrare che l’evento sia riconducibile a un fattore esterno, anomalo e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso eziologico.
In tale ambito, la condotta del danneggiato può rilevare quale fattore causale concorrente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., fino a giungere, nei casi estremi, a un’efficacia assorbente nella produzione dell’evento, rispetto alla quale il rapporto con la cosa degrada a mera occasione. Tuttavia, perché la condotta del danneggiato possa assumere rilievo interruttivo del nesso causale, è necessario che essa presenti caratteri di oggettiva imprevedibilità, tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 4051/2023).
Ne consegue che, quando il danno derivi dall’interazione tra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, la mera colpa del danneggiato non è sufficiente a escludere la responsabilità del custode. In tale prospettiva, grava sul danneggiato la prova dell’evento e del nesso causale, mentre il custode deve dimostrare l’adozione delle attività di controllo, vigilanza e manutenzione esigibili in relazione alla natura del bene e alle circostanze del caso concreto, secondo il principio del neminem laedere. Tale assetto comporta una inversione dell’onere probatorio che incide sulla posizione delle parti, aggravando quella del custode, sul quale ricade anche il rischio del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 11802/2016; Cass. n. 3651/2006).
Resta, infine, ferma la possibilità per il custode di dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ovvero l’esistenza di una repentina e imprevedibile alterazione della cosa, integrativa del caso fortuito, purché tale situazione si sia verificata prima che il custode potesse intervenire nonostante un’attività di controllo conforme alle circostanze del caso (cfr. Cass. n. 4495/2011; Cass. n. 8935/2013).
Se questi sono i principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., ritiene questa Corte che il giudice di prime cure, con l’impugnata sentenza, ne abbia fatto corretta applicazione.
In ordine alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle risultanze istruttorie il Tribunale ha proceduto a una ricostruzione puntuale della dinamica dell’evento, fondata sulle emergenze documentali e le deposizioni testimoniali acquisite.
In particolare, la conferma della ricostruzione accolta in sentenza si rinviene nelle deposizioni dei testi escussi, i quali hanno individuato il luogo della caduta all’ingresso dei locali e hanno riferito, in modo concorde, che il pavimento era bagnato a causa della pioggia e del continuo afflusso di utenti provenienti dall’esterno che vi accedevano con ombrelli e calzature bagnate, determinando una diffusione dell’acqua sul pavimento tale da renderlo scivoloso.
Detta condizione del pavimento, nella giornata in cui si è verificato il sinistro, è stata confermata dal teste , Ufficiale di Polizia Municipale e redattore del rapporto in atti, il quale ha altresì riconosciuto la documentazione fotografica allegata come rappresentativa dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo, avvenuto circa un’ora e mezza dopo la verificazione dell’evento.
Gli stessi testi addotti dall’appellante, come rilevato dal primo giudice, hanno confermato la circostanza che era una giornata piovosa e che numerosi clienti si trovassero all’interno del locale con le scarpe e gli ombrelli sgocciolanti sì da bagnare il pavimento rendendolo scivoloso, tanto che il personale dell invitava ‘gli utenti ad usare i portaombrelli’. Contr
Alla luce di tali risultanze non può negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra la condizione del pavimento e il sinistro, ossia che la caduta si è verificata proprio a causa del contatto con la parte del bene divenuta pericolosa per la presenza dell’acqua.
Neppure risulta fondata la tesi dell’appellante secondo cui il nesso causale sarebbe stato interrotto dal caso fortuito, segnatamente dal comportamento colposo dell’appellata idoneo, a suo dire, quantomeno a ridurre la responsabilità del custode.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la pioggia e il conseguente ingresso di numerosi utenti con scarpe e ombrelli bagnati nei locali aperti al pubblico in custodia dell’appellante costituivano circostanze pienamente prevedibili, in relazione alla destinazione dei luoghi e alle modalità ordinarie di fruizione degli stessi; la situazione di rischio determinatasi, pertanto, non presentava caratteri di eccezionalità tali da poter essere qualificata come evento estraneo alla sfera di controllo del custode.
Né assume rilievo decisivo la presenza di una pedana antiscivolo in prossimità dell’ingresso o l’invito rivolto agli utenti a utilizzare i portaombrelli; essa, come si evince dalle riproduzioni fotografiche in atti, aveva una limitata estensione, come correttamente rilevato dal Tribunale e, dunque, non era idonea a neutralizzare il rischio di caduta degli avventori sul pavimento bagnato; contraddice la testimonianza resa dal teste , secondo cui all’ingresso della sala sarebbero stati collocati tappetini antipioggia, la documentazione fotografica in atti, dalla quale non risulta che all’entrata fossero apposti altri presidi antiscivolo oltre la pedana collocata all’ingresso. Pertanto, in assenza di ulteriori misure preventive, quali la segnalazione del pericolo o un’attività di costante asciugatura del pavimento, l’avvertimento ai clienti, come dimostrato proprio dal verificarsi dell’evento, non ha costituito misura idonea a scongiurare detto rischio, piuttosto a dimostrare la consapevolezza della situazione di pericolo per l’incolumità di coloro che entravano nel locale.
Quanto al comportamento della danneggiata, non è emerso che la abbia posto in essere una condotta del tutto incauta, per cui essa non integra il caso fortuito, essendosi l’appellata limitata ad entrare nel locale secondo un percorso obbligato, caduta la subito dopo aver superato l’ingresso, senza potersi avvedere delle condizioni in cui il pavimento si era venuto a trovare a causa della pioggia.
La situazione di pericolo, creatasi per effetto delle condizioni del tempo e dell’afflusso del pubblico, rientrava piuttosto nell’ambito del controllo esigibile dal custode e, nella situazione accertata, l’evento, sotto il profilo causale, non può ricondursi neanche in parte ad una condotta colposa della .
Né il fatto che altri utenti non siano caduti vale, di per sé, a dimostrare una colpa concorrente o esclusiva della danneggiata.
I primi due motivi vanno pertanto rigettati.
Stessa sorte merita il terzo motivo di appello.
Ai limiti dell’ammissibilità, con questo motivo l’appellante genericamente si riporta alle conclusioni rassegnate dal proprio CTP, secondo cui l’intervento chirurgico di riduzione della frattura del collo femore dx sotto controllo amplioscopico e osteosintesi con 3 viti, avrebbe permesso una buona consolidazione della frattura e che inoltre ‘ Il referto coxartrosico segnalato anche dal CTU, trova piena motivazione in un quadro di osteopenia, età correlata post- menopausa (in una sessantasettenne!), in un soggetto con coxartrosi anche all’arto controlaterale, condizione anatomo-clinica ovviamente preesistente all’evento traumatico ‘.
Provando ad interpretare ciò che l’appellante ha inteso affermare, non evincendosi con chiarezza dall’esposizione del motivo le specifiche ragioni di doglianza rispetto alla statuizione del primo giudice in punto di riconoscimento delle conseguenze dannose derivanti dall’illecito, pare che egli abbia voluto dire che i postumi invalidanti riscontrati dal CTU siano, secondo quanto affermato dal proprio consulente, eziologicamente riconducibili ad una preesistente condizione patologica.
Orbene, in materia di preesistenze, vanno rammentati affermati dalla Suprema Corte secondo cui ” in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale
dettato dall’art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c. In particolare, quella “coesistente” è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni ” (cfr. Cass. n. 28986/2019; conf. Cass. n. 17555/2020; Cass. n. 26117/2021; Cass. n. 12052/2021; Cass. n. 28327/2022).
Alla luce di tali principi e in assenza di notazioni critiche incidenti sulle valutazioni del primo giudice che ha recepito le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del nesso (di causalità giuridica) tra l’evento e i postumi riscontrati nonché al grado di invalidità attribuito all’infortunata, i rilievi dell’appellante, del tutto privi del necessario conforto scientifico e della rappresentazione delle conseguenze derivanti dalla prospettazione della preesistente e ‘concorrente’ menomazione dell’appellata, non sono idonei a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in merito al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla in conseguenza della caduta.
Alla luce dei rilievi che precedono l’appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Essa, tuttavia, in accoglimento dell’istanza di correzione dell’errore materiale formulata dall’appellata, va corretta in tutte le parti della intestazione, del dispositivo e del corpo della sentenza, in cui la denominazione dell’originario convenuto, odierno appellante, non è corrispondente a quella esatta, ossia ‘.
Detti errori sono meramente formali, consistenti nell’erronea indicazione della denominazione dell’ente convenuto, errori che non incidono sul contenuto sostanziale della decisione né sull’individuazione della parte.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), in ossequio al principio della soccombenza, vanno integralmente poste a carico dell’appellante ed in favore dell’appellata, con attribuzione all’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza;
ordina la correzione degli errori materiali e dispone che la sentenza impugnata sia corretta nel senso che ovunque nella stessa – e in particolare nell’intestazione, nella motivazione e nel dispositivo – il convenuto sia stato individuato con la denominazione ‘, – Sezione di ‘, , – Sede Contr Contr
di ‘, ‘, questa sia sostituita con quella, corretta, di ‘;
condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata , delle spese di lite che liquida in euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO;
dà atto della sussistenza a carico dell’appellante dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Salerno, 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME