Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4686 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29669/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 990/2021, depositata il 17/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avente ad oggetto la preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trapani -Sezione distaccata di Alcamo il Comune di Calatafimi-RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., nella qualità di Ente gestore del canale inserito nel sistema fognario comunale, adiacente alla sua proprietà, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 300 mila o nella diversa somma ritenuta di giustizia) subiti a causa RAGIONE_SOCIALEa esalazione di odori nauseabondi provenienti dal predetto canale, che, essendo percepiti anche all’interno del locale, avevano determinato l’allontanamento RAGIONE_SOCIALEa clientela, con conseguente crisi economica RAGIONE_SOCIALE‘azienda.
Si costituiva in giudizio il Comune di Calatafimi-RAGIONE_SOCIALE, che, in via preliminare, eccepiva l’assenza dei titoli amministrativi autorizzativi all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e, nel merito, contestava la domanda attorea, deducendo la mancanza di elementi che potessero ricondurre la percepibilità degli odori al canale destinato allo smaltimento RAGIONE_SOCIALEe acque piovane.
Nel corso del giudizio, con atto del 28 dicembre 2012, la COGNOME trasferiva il suo esercizio commerciale alla società RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 188/2013 -dopo aver ritenuto di ricondurre la fattispecie sotto l’alveo applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2051 c.c., in quanto il tratto RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto canale era inserito nel sistema di fognature comunali e collocato all’interno del territorio del Comune di Calatafimi-RAGIONE_SOCIALE -rigettava la domanda attorea, in quanto riteneva che dalle risultanze processuali (e in particolare dalla espletata consulenza tecnica) non fosse emerso il nesso di causalità tra la posizione del canale ed i danni lamentati da parte attorea.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano impugnazione la COGNOME, quale titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa ‘RAGIONE_SOCIALE‘,
nonché la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , chiedendone la riforma. In sintesi, secondo le parti appellanti, il primo giudice aveva errato: nel valutare gli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u.; nel rigettare la sua richiesta di prova testimoniale e la sua istanza di c.t.u. contabile; nel disconoscere la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c. in ordine ai danni alla sua attività commerciale.
Si costituiva il Comune di Calatafimi-RAGIONE_SOCIALE, in persona del commissario straordinario pro tempore , il quale in via preliminare eccepiva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 990/2021 disattesa l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, sollevata dal Comune -rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando le appellanti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali relative al grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito il Comune di Calatafimi RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità e comunque di rigetto del ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione entro il termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia testualmente: <>.
Precisa la società ricorrente che oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda era <>.
Sottolinea che, ancor prima RAGIONE_SOCIALEa CTU, anche l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato l’effettiva presenza di esalazioni maleodoranti provenienti dal canale per cui è ricorso, che era utilizzato dal Comune per lo scarico di acque reflue.
Osserva che la responsabilità, oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda, è inquadrabile nell’alveo tracciato dall’art. 2051 c.c., con la conseguenza che, per la sua configurabilità, è sufficiente provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode.
In punto di quantum , si duole che i giudici di merito hanno errato a non ammettere la consulenza tecnica d’ufficio e le prove che erano state richieste in primo grado e reiterate nel giudizio di appello, ma osserva che i danni subiti a seguito RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALE‘attività sono comunque desumibili nella relazione tecnica di parte.
2. Il motivo è inammissibile.
Le censure in punto di an debeatur sono inammissibili sotto un duplice profilo.
In primo luogo, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 13312/2018) che <>
Tanto si verifica nel caso di specie, come si desume dalla stessa rubrica del motivo, sopra testualmente riportata.
D’altra parte -ed è questo un secondo profilo di inammissibilità – il ricorrente dà per pacifica (p. 17) la natura comunale del canale, senza neppure precisare sulla base di quali elementi tale natura avrebbe dovuto essere affermata ed il ricorso difetta radicalmente di autosufficienza sugli elementi a tal fine prodotti o richiesti: eppure, tali elementi erano viepiù necessari dinanzi all’univoca conclusione dal riconoscimento che si tratta di un canale naturale e di altro in cui recapitano scarichi privati, ma non inseriti nel sistema fognario comunale; conclusione che legittimava adeguata mente l’ esclusione RAGIONE_SOCIALEa custodia del Comune sul bene stesso da cui l’originaria attrice pretende essersi verificato il danno e, quindi, la sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Infine, il difetto di prova sull’ an debeatur comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse o di decisività ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, RAGIONE_SOCIALEe censure, che sono state formulate dalla ricorrente sul quantum debeatur , in relazione alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio contabile e RAGIONE_SOCIALEe altre istanze istruttorie richieste in primo grado e reiterate in appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024, nella camera di