SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 240 2026 – N. R.G. 00000511 2024 DEPOSITO MINUTA 02 03 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di L’Aquila
R.G. 511/2024
La Corte D’Appello di L’Aquila, in persona dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME
Consigliere relatore
NOME COGNOME Bellisarii
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d’appello vertente tra
appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, quale membro dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, costituita dagli AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con studio in Roma INDIRIZZO ove si è eletto domicilio in virtù del mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata nonché contro
rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO entrambi del Foro di RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in atti.
Appellata-appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 537/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (causa civile RG 2271/2020) avente ad oggetto la responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI: per parte appellante : ‘COGNOME all’Ecc.ma Corte di Appello de L’Aquila, adversis reiectiis, per i fatti esposti nell’atto di appello, in parziale riforma della gravata sentenza, In via preliminare -in accoglimento dei motivi di gravame, s’insiste affinché l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, previa rimessione della causa sul ruolo, ammetta le prove articolate dall’attrice con la memoria ex art. 183, VI comma, cpc, nr 2 ed in particolare la prova testimoniale a mezzo del teste sulle circostanze ivi articolate, che qui s’intendono per integralmente riportate e trascritte ed, all’esito, ammetta la CTU medicolegale al fine di accertare l’entità delle lesioni subite dall’attrice direttamente riconducibili all’evento de quo; Nel merito ed in via principale a) accertare e dichiarare, per i fatti dedotti nel libello introduttivo del primo grado di giudizio, la responsabilità della
ai sensi dell’art. 2051 cc in ordine alle lesioni subite dall’attice a seguito del sinistro per cui è causa; b) Condannare, per l’effetto, la predetta struttura, al risarcimento dei seguenti danni, così quantificati sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano: I.T.T. gg. 21 Euro 2.058,00 I.T.P. al 75% gg. 19 Euro 1.396,50 I.T.P. al 50% gg. 58 Euro 2.842,00 I.T.P. al 25% gg. 20 Euro 490,00 I.P. 9% Euro 17.110,00 Aumento personalizzato 50% su IP Euro 8.555,00 Spese mediche Euro 639,00 Totale danno Euro 33.090,50 Fatta salva altra diversa quantificazione ritenuta di giustizia e/o comunque risultante dall’espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito risarcitorio all’effettivo saldo. Si torna a precisare che la predetta quantificazione, effettuata sulla base della relazione medico-legale di parte, è meramente indicativa; In subordine ed in via alternativa c) accertare e dichiarare, per i fatti dedotti nel libello introduttivo del pri-
mo grado di giudizio, la responsabilità della ai sensi degli artt. 1218 ovvero dell’art. 1228 cc; d) Condannare, per l’effetto, la convenuta al risarcimento del danno subito dall’attrice sulla base delle Tabelle di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs.209/2005 espressamente richiamate dall’art. 7 L. 24/2017: I.T.T. gg. 21 Euro 997,29 I.T.P. al 75% gg. 19 Euro 676,73 I.T.P. al 50% gg. 58 Euro 1.377,21 I.T.P. al 25% gg. 20 Euro 237,45 I.P. 9% Euro 13.147,20 Danno morale (20%) Euro 3.287,18 Spese mediche Euro 639,00 Totale danno Euro 20.362,06 Fatta salva altra diversa quantificazione ritenuta di giustizia e/o comunque risultante dall’espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito risarcitorio all’effettivo saldo. Si torna a precisare che la predetta quantificazione, effettuata sulla base della relazione medico-legale di parte, è meramente indicativa; e) Nell’ipotesi in cui emergesse la responsabilità della terza chiamata dott.ssa e, quindi, venissero provate le contestazioni sollevate nei confronti di quest’ultima dalla convenuta
dott. nell’ato di chiamata in causa, si chiede la condanna al risarcimento dei danni anche della dott.ssa alternativamente ai sensi dell’art. 2051 cc o dell’art. 1218 cc oppure, in estremo subordine, ex art. 2043 cc, in solido con la predetta convenuta; f) Il tutto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario; In via di estremo subordine g) nella non creduta ipotesi che l’adita Corte ritenesse di confermare la sentenza impugnata, si chiede la compensazione delle spese di lite, stante la particolarità del caso e l’assenza di giurisprudenza al riguardo.’;
Per parte appellata ‘COGNOME all’On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, -; – Nel merito, in via principale, accertata l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento e/o fatto illecito in capo alla e/o alla dott.ssa
rigettare integralmente la domanda di parte attrice in ordine all’asserita responsabilità della
in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto e per l’effetto rigettare altresì tutte le domande risarcitorie ex adverso avanzate; -Nel merito, in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità, ricondotta la stessa esclusivamente al comportamento gravemente negligente della dott.ssa medico libero professionista, condanni quest’ultima in via esclusiva a risarcire direttamente tutti i danni che dovessero essere accertati nel corrente giudizio alla sig.ra , in ogni caso accertando il contributo causale della sig.ra alla asserita causazione della pretesa caduta; – Nel merito in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità della in solido con la dott.ssa per i danni che dovessero accertati in capo alla sig.ra in conseguenza della condotta gravemente negligente della dott.ssa medesima, tenuto conto del contributo causale della sig.ra alla asserita causazione della pretesa caduta, condanni la dott.ssa a tenere indenne e manlevare la da tutti gli importi a qualsiasi titolo riconosciuti che la Concludente dovesse essere condannata o costretta a pagare alla sig.ra ; – Nel merito in via ulteriormente subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità della in solido con la dott.ssa per i danni che dovessero accertati in capo alla sig.ra in conseguenza della condotta gravemente negligente della dott.ssa medesima, graduate le responsabilità ex art. 2055 c.c., riconosca il diritto di regresso e/o rivalsa della nei confronti della dott.ssa e conseguentemente condanni quest’ultima alla refusione alla
di tutti gli importi che la Concludente dovesse essere costretta ad anticipare a parte attrice in virtù dell’eventuale sentenza di condanna; – In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio’
per parte appellata-appellante incidentale Dott.ssa affinché l’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila Voglia, contrariis reiectis così provvedere: nel merito ed in via principale: – disattendere e rigettare siccome inammissibile e/o manifestamente infondato, l’appello (principale) proposto dalla Sig.ra nonché le censure, doglianze, motivazioni, eccezioni, illazioni, istanze, domande e conclusioni tutte in esso e con esso formulate dalla stessa Sig.ra ; nel merito in via meramente subordinata, per eccesso di scrupolo difensivo: – nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità della
per i danni che dovessero essere eventualmente accertati e riconosciuti in favore dell’appellante sig.ra , ridurre l’importo del relativo risarcimento nei limiti dell’equo e del giusto nonché di quanto solo risultante da eventuale espletanda istruttoria e da eventuale espletanda consulenza tecnica d’ufficio, con esclusione di ogni voce e posta creditoria sia in linea capitale che per interessi, accessori e quant’altro non spettante, nonché contenendo e diminuendo il risarcimento stesso ex art. 1227 cod. civ. richiamato dall’art. 2056 c.c., per aver il fatto colposo dell’attrice concorso a cagionare e/o aggravare il danno da quest’ultima lamentato, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate ed escludendo altresì ogni risarcimento per i danni che l’attrice medesima avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza; – disattendere e rigettare comunque anche in tal caso la domanda di regresso e/o rivalsa e/o manleva da parte della
nei confronti della dott.ssa
, per totale ed assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto della domanda stessa.
– in accoglimento del proposto appello incidentale ed in riforma dell’impugnato capo della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 537/2024 Reg. Sent. del 9.4.2024: condannare la Sig.ra al pagamento ed alla rifusione in favore della Dott.ssa delle spese e competenze legali e processuali da quest’ultima sostenute nel giudizio di primo grado, nella misura liquidata dal Giudice di prime cure nella gravata sentenza nei confronti della convenuta ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia. in via istruttoria: – confermare il rigetto delle richieste istruttorie avanzate anche in appello dalla Sig.ra ribadendo l’inammissibilità, l’irrilevanza, l’inconferenza e l’inutilità di tali richieste istruttorie nonché l’incapacità a testimoniale del Sig. marito dell’appellante, alla luce di quanto già in proposito rilevato ed argomentato sia dal giudice di prime cure sia dal patrocinio della dott.ssa nonché della nei rispettivi atti e scritti difensivi; ovvero in via meramente subordinata e per scrupolo difensivo, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie di parte appellante, ammettere le richieste di interrogatorio formale della Sig.ra e di prova testimoniale, così come dedotte ed articolate dal patrocinio della Dott.ssa nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma cpc, II e III termine, depositate nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE r.g. n. 2271/2020 R.G. ed allegate alla presente comparsa ci costituzione e risposta con appello incidentale. in ogni caso : con vittoria di spese e competenze legali e processuali relative sia al giudizio di primo grado e del presente grado di appello . Con ogni consequenziale, necessaria ed opportuna statuizione di legge e di giustizia.’
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 537/2024 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da per le lesioni subite in data
6.11.2018 presso la , a seguito di una caduta asseritamente avvenuta prima di sottoporsi ad un esame elettromiografico. Nell’appello si legge che:
-In data 6 novembre 2018, si recava presso la
per sottoporsi a elettromiografia.
–NOME nell’ambulatorio della dott.ssa l’ambiente era pressoché buio (illuminato dal solo monitor).
-La dottoressa, con tono deciso, avrebbe invitato la paziente a spogliarsi; alla richiesta su dove potersi svestire, la paziente veniva indirizzata ad uno sgabello posto tra lei e il lettino.
-Appoggiata la mano, lo sgabello sarebbe scivolato in avanti (essendo a rotelle), sicché la paziente cadeva rovinosamente. Nonostante i dolori lamentati dalla la dottoressa non avrebbe attivato immediato soccorso ma avrebbe iniziato l’esame.
-Il giorno seguente (7.11.2018) il medico curante della diagnosticava trauma contusivo spalla sinistra e cervicalgia post-traumatica; il 7.12.2018 l’ecografia mostrava tendinosi e borsite, venivano prescritte terapie (Tecar). Persistendo il dolore, il 9.1.2019 lo specialista ortopedico sospettava lesione cuffia sx e prescriveva RMN eseguita l’11.2.2019, dalla quale emergeva ‘rottura massiva della cuffia dei rotatori spalla sx’ con risalita della testa omerale e versamento articolare. Il 14.2.2019 veniva consigliato intervento chirurgico. Il medico di parte (dott. quantificava: ITT 21 gg, ITP 19 gg al 75%, ITP 58 gg al 50%, ITP 20 gg al 25%, IP 9%, spese mediche € 639,00. L’attrice conveniva in giudizio la , chiedendone la responsabilità (ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex artt. 1218 -1228 c.c.) e il risarcimento (€ 33.090,50 secondo tabelle Tribunale di Milano; in alternativa €20.362,06 secondo artt. 138 -139 Cod. Ass.).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE negava la propria responsabilità attribuendo eventuale colpa alla condotta imprudente dell’attrice; chiamava in causa la
dott.ssa chiedendo, in subordine, accertarsene la responsabilità esclusiva.
2.Si costituiva la dott.ssa (in primo grado la costituzione era tardiva, con decadenza dalla domanda riconvenzionale trasversale), eccependo l’assenza di proprie condotte illecite e, in via subordinata, prospettando carenze organizzative della struttura (mancanza di personale di supporto e di locali idonei per la preparazione del paziente), nonché negando qualsivoglia obbligo di manleva.
Il Giudice Istruttore dichiarava l’ammissibilità della prova testimoniale dedotta dall’attrice (ritenuta su fatti nuovi), definendo la causa matura per decisione.
Con sentenza n. 537/2024, il Tribunale rigettava la domanda, compensava in parte le spese tra chiamante e chiamata, e condannava l’attrice alle spese in favore della convenuta (€2.906,00 oltre accessori).
3.Il Tribunale respingeva la domanda per carenza probatoria, fondando la decisione su tre profili principali:
3.1-In primo luogo il giudice rilevava che la paziente, dopo la presunta caduta, si sarebbe sottoposta all’esame senza protestare né richiedere assistenza, omettendo di segnalare l’accaduto alla struttura. Tale comportamento è stato ritenuto incompatibile con la gravità dell’evento dedotto.
3.2In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità della prova testimoniale in quanto l’unico teste indicato (il marito dell’attrice) non era stato indicato in citazione come presente ai fatti; inoltre, la richiesta di prova orale era tardiva e non pertinente.
3.3In terzo luogo, è stata rilevata dal primo giudice l’insufficienza e la contraddittorietà della documentazione medica con il narrato dell’attrice. Le certificazioni iniziali avrebbero attestato solo un trauma contusivo; la diagnosi più grave (rottura cuffia rotatori) sarebbe intervenuta mesi dopo, senza
elementi idonei a collegarla alla caduta. Le perizie di parte non avrebbero valore probatorio autonomo.
Ne consegue che non sarebbe stato dimostrato né il fatto storico (caduta), né il nesso causale con i danni lamentati. Il Giudice ha inoltre rilevato che, anche in ipotesi di responsabilità, la stessa sarebbe eventualmente extracontrattuale per il medico e contrattuale per la struttura, ma la questione resterebbe comunque assorbita dalla mancanza di prova.
4.Avverso la sentenza ha proposto appello la parte soccombente articolando tre motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
4.1.Con il primo motivo, l’appellante censura la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale da lei richiesta nella memoria ex art. 183 cpc indicando come teste il proprio coniuge con capitoli diversi da quelli dedotti in citazione perché ritenuta relativa a ‘fatti nuovi’, non allegati nell’atto introduttivo.
L’appellante contesta questa valutazione in quanto la presenza del marito sarebbe un fatto secondario, non costitutivo della domanda, che quindi poteva essere introdotto nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., senza considerare che il teste era già indicato quale teste nell’atto di citazione e nella diffida ante causam , quindi la richiesta era tempestiva.
La mancata ammissione della prova avrebbe violato il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.) e impedito di dimostrare la dinamica dell’incidente.
4.2. Con il secondo motivo, l’appellante censura le considerazioni aggiunte dal giudicante alle pp . 12/13 della sentenza per supportare l’inammissibilità della prova testimoniale, con le quali stigmatizza la ‘posizione non lineare della parte attrice’ posto che: 1) La dopo la caduta si sarebbe sottoposta all’esame elettromiografico senza lamentare dolore e senza ricorrere alle cure della struttura; 2) la documentazione medica prodotta dall’attrice non sarebbe idonea a provare il nesso di causalità tra la caduta e la rottura massiva
del CDR spalla sx, certificata in data 14.02.2019, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data della caduta, indicata come risalente al 6.2.2018.
Le ulteriori considerazioni del Giudice (condotta dopo la caduta e presunto lasso di tempo tra caduta e diagnosi) sarebbero irrilevanti rispetto all’inammissibilità della prova, perché attinenti alla credibilità dei fatti e non alle regole processuali, nonché basate su un errore materiale: il Giudice avrebbe indicato la data del sinistro come 6.02.2018 anziché 6.11.2018, ritenendo decorso un anno tra caduta e diagnosi, mentre in realtà sarebbero trascorsi solo tre mesi.
Tali errate valutazioni avrebbero portato ad un rigetto arbitrario della domanda senza istruttoria.
Ella, inoltre, aveva chiesto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate (rottura cuffia dei rotatori), mentre il Giudice avrebbe rigettato tale richiesta senza motivazione adeguata, nonostante la documentazione medica mostrasse una sequenza di accertamenti e terapie coerenti con l’evento e nonostante la CTU fosse indispensabile per valutare la gravità e la riconducibilità delle lesioni all’incidente.
Tale omissione avrebbe compromesso, secondo parte appellante, l’accertamento tecnico e il diritto alla prova.
4.3.Con il terzo motivo di appello, la censura la sentenza laddove la stessa si limita a richiamare l’ordinanza istruttoria senza fornire motivazioni giuridicamente rilevanti censurando la motivazione laddove testualmente e contraddittoriamente afferma: ‘Per queste considerazioni, si reputa di dover confermare il rigetto della prova testimoniale pur osservando che nell’atto di citazione era stato indicato quale teste l’ marito della infortunata, non indicato tuttavia come persona presente ai fatti’.
In proposito, rileva che l’indicazione del coniuge quale teste altro non poteva significare che egli era presente ai fatti, sicché l’allegazione della sua presenza non poteva essere considerata tardiva e costituire un fatto nuovo (peraltro
comunque secondario). Inoltre, della sua presenza ai fatti ella aveva dato atto anche nella prima diffida risarcitoria inoltrata via pec alla
in data 4 aprile 2019, versata in atti, laddove si precisava che: ‘Immediatamente soccorsa dal sig. presente all’interno dello studio, la mia cliente accusava fortissimi dolori alla spalla’. La clinica , poi, aveva girato detta missiva alla dott.ssa che predisponeva una relazione sull’accaduto e sul suo operato, ove riportava la propria versione dei fatti senza prendere posizione sul punto, limitandosi a sottolineare che ‘ … omissis … nell’ambulatorio viene invitato ad accedere il solo paziente ed eventualmente, previa autorizzazione dello stesso, un accompagnatore.’ Ove fosse stata ammessa la testimonianza, il Giudice avrebbe avuto modo di convincersi della genuinità o meno della stessa e, nel primo caso, la prova sarebbe stata decisiva.
4.4. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell’appello e, in via subordinata, qualora venisse accertata una responsabilità, l’attribuzione esclusiva alla dott.ssa e, in caso di responsabilità solidale, il riconoscimento alla RAGIONE_SOCIALE del diritto di regresso/manleva verso la dott.ssa
4.5. Si è costituita anche la dott.ssa chiedendo il rigetto dell’appello principale e il rigetto delle domande di regresso/manleva proposte dalla nei suoi confronti.
In via subordinata, ha chiesto, qualora sia accertata una qualche responsabilità, di imputarla esclusivamente alla per presunte carenze organizzative e, in ulteriore subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. per concorso di colpa dell’attrice.
4.6. Ha inoltre proposto appello incidentale impugnando il capo della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (n. 537/2024), che, pur compensando le spese tra chiamante e chiamata, non aveva condannato l’attrice soccombente a rifondergliele, chiedendone la condanna al pagamento delle spese di primo grado
anche in suo favore (come terza chiamata), in applicazione del principio di soccombenza e causazione (art. 91 c.p.c.).
5.Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all’esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ex art. 352 cpc all’udienza dell’11.02.2026, sostituita ex art. 127 -ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all’art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell’onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l’evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l’esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l’evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l’evento, spetta al convenuto dimostrare che quest’ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo.
L’art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5. Alla luce dei principi richiamati incombe sull’attore l’onere di provare il nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato. Nel caso di specie, innanzitutto, tale prova non è stata fornita, come meglio si dirà nel prosieguo, in ragione delle numerose incongruenze della versione dei fatti propugnata dall’attrice.
Inoltre, non vi è alcuna evidenza documentale dell’accaduto (non vi è alcuna segnalazione immediata alla struttura, nessun verbale interno , nessuna richiesta di assistenza nell’immediato, pur a fronte di dolori asseriti.)
Dalla documentazione medica allegata dall’attrice risulta che la stessa non ha chiesto soccorso immediato alla dott.ssa né al personale della RAGIONE_SOCIALE, pur trovandosi già in una struttura sanitaria attrezzata.
Non si è recata al pronto soccorso, ma solo il giorno successivo (07/11/2018) si è rivolta al medico curante, che ha diagnosticato un semplice trauma contusivo e cervicalgia post-traumatica, prescrivendo solo farmaci e terapie conservative.
L’ecografia è stata eseguita un mese dopo (07/12/2018) e la diagnosi di ‘rottura massiva’ è arrivata tre mesi dopo (14/02/2019).
Questo lasso temporale è difficilmente compatibile con la gravità del danno prospettato e con la condotta di chi abbia subito un trauma grave ed invalidante.
La diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori (14.02.2019) è successiva di oltre tre mesi alla pretesa caduta (6.11.2018), e sono assenti elementi clinici intermedi che consentano un collegamento univoco.
La richiesta di CTU in appello, per come formulata, non può sopperire alla mancanza di allegazioni e prove sui punti decisivi.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio non è infatti un mezzo di prova autonomo, ma uno strumento di valutazione tecnica dei fatti già allegati e provati dalle parti.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la CTU non può sopperire alla mancanza di prova sui fatti costitutivi della domanda (Cass. civ., Sez. III, 11.11.2019 n. 28991; Cass. civ., Sez. III, 26.07.2017 n. 18392)
Seppure la CTU fosse stata chiesta dall’attrice in primo grado la stessa era stata condizionata all’ammissione della prova testimoniale.
Il Tribunale, con ordinanza del 24.05.2022, ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale, per le ragioni già esposte, e ha ritenuto la causa matura per la decisione, non disponendo dunque la CTU.
Nel merito, dunque, l’appellante non ha fornito prova sufficiente del nesso causale tra la caduta- ove accertata – e le lesioni lamentate.
La documentazione medica prodotta è di provenienza unilaterale e non dimostra la riferibilità delle lesioni all’evento dedotto, anche in considerazione del lungo intervallo temporale tra l’evento (novembre 2018) e la diagnosi di rottura (febbraio 2019).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 11.11.2019 n. 28991) è costante nel ritenere che il nesso causale debba essere provato dal danneggiato
(anche mediante presunzioni) e che non possa essere desunto da mere allegazioni o da certificazioni formate extra-contraddittorio e non corroborate da adeguati riscontri (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.11.2019, nn. 28991 e 28992; 26.07.2017, n. 18392).
A tali carenze la Corte non può supplire con poteri istruttori officiosi, trattandosi di fatti costitutivi della domanda.
5.6. In ogni caso, anche a voler ritenere provata sia la caduta sia le sue dirette conseguenze lesive, la stessa risulta ascrivibile ad un comportamento imprudente dell’attrice, che ha utilizzato uno sgabello a rotelle destinato al medico. Tale condotta integra un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c., escludendo la responsabilità del custode. A tal proposito la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 30.06.2020 n. 13212) ha affermato che il caso fortuito può consistere anche nel comportamento imprudente del danneggiato, quando esso sia tale da interrompere il nesso causale. Secondo i costanti insegnamenti della Suprema Corte (ex multis Cass. n.
2479/2018), quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile .
La giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza; esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell’entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
8. Se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile .
5.7. Alla luce dei suddetti principi, si è evidenziato come la condotta della danneggiata, oggi appellante, sia stata connotata, in concreto, da negligenza ed imprudenza.
L’utilizzo dello sgabello a rotelle per spogliarsi costituisce condotta anomala e imprevedibile rispetto alla funzione della cosa e alle regole di comune diligenza; tale condotta è idonea a integrare il caso fortuito ai sensi dell’art. 2051
c.c., interrompendo il nesso tra la cosa e l’evento di danno escludendo la responsabilità del custode.
In ogni caso, dunque, anche a voler ritenere provata la caduta, la stessa risulta ascrivibile a un comportamento imprudente dell’attrice, che non ha chiesto di accendere la luce ed ha utilizzato uno sgabello a rotelle per la svestizione, ma se lo avesse utilizzato per questa funzione, ossia per appoggiarvi i vestiti, neppure si sarebbe verificato il sinistro; per contro l’attrice ha pensato bene di utilizzarlo come base di appoggio avendovi appoggiato la mano evidentemente imprimendovi tutto il peso del corpo.
5.8. Ciò non bastasse, con riferimento alla dinamica del sinistro, si impongono alcune decisive considerazioni, anche al di là della delibazione dei motivi d’appello, che si incentrano sostanzialmente sulla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta, e della cui irrilevanza si è detto, con l’indicazione quale teste del coniuge dell’attrice, che questa assume e deduce essere stato presente ai fatti, sì da conferire alla sua escussione un possibile effetto decisivo ma solo ove ritenuta genuina dal giudice (p. 28 appello: ‘Nel corso dell’escussione del teste, infatti, il Giudice avrebbe avuto modo di convincersi della genuinità della testimonianza o meno e, nel primo caso, la prova sarebbe stata decisiva, in termini non meramente probabilistici ai fini del suo decisum’).
5.9. Come rilevato dalla sin dalla sua costituzione, nella fattispecie già come descritta dalla stessa attrice, come si è detto, si ravvisa una condotta gravemente negligente della stessa, idonea ad interrompere il nesso causale, integrando la stessa, ove fosse provata, un’ipotesi del cd ‘fortuito incidentale’ sopra descritto e, all’uopo, è bene riportare lo svolgimento dei fatti come testualmente descritto in citazione, laddove la aveva evidenziato (e chiesto di provare):
‘Che, in data 6 novembre 2018, alle ore 18:00 circa, la sig.ra , si recava presso la del L. nella sede di
per effettuare una elettromiografia; 2) che, dal personale preposto veniva invitata a recarsi presso la stanza della dott.ssa che avrebbe eseguito il predetto esame; 3) che, raggiunta la stanza, l’esponente bussava alla porta e dall’interno una voce la invitava ad entrare; 4) che aperta la porta l’attrice rinveniva la stanza praticamente al buio, eccezion fatta per la luce del monitor del computer di fronte al quale la dott.ssa stava lavorando seduta alla poltrona del relativo tavolo; 5) che, il tavolo ove la dott.ssa stava lavorando, seduta con il volto verso il centro della stanza e con il muro alle spalle, si trovava posizionato immediatamente alla sinistra dell’attrice, in prossimità della porta d’ingresso; 6) che l’attrice, con intercedere claudicante, raggiungeva il centro della stanza, per collocarsi di fronte alla dottoressa, in attesa di istruzioni, con alle spalle un lettino posizionato nelle vicinanze del muro opposto a quello della porta d’ingresso; 7) che la dott.ssa con immediatezza e con piglio deciso invitava la sig.ra a spogliarsi per poter eseguire l’esame elettromiografico; 8) che l’esponente chiedeva alla dottoressa dove recarsi per potersi spogliare, ma la dottoressa rispondeva che nella stanza non vi era alcuno spogliatoio, e la invitava ad utilizzare lo sgabello posto alle sue spalle e, precisamente, tra l’attrice ed il lettino; 9) che quindi, l’attrice si girava e appena appoggiava la mano su detto sgabello quest’ultimo scivolava in avanti, di tal che l’attrice perdeva l’appoggio e cadeva rovinosamente a terra; 10) che a seguito dell’impatto la dott.ssa accendeva la luce della stanza e, subito dopo, si constatava che lo sgabello che doveva fungere da appoggio per la svestizione, in realtà era uno sgabello a rotelle che veniva utilizzata dalla dott.ssa durante l’esame dei pazienti distesi sul lettino; 11) che, nonostante l’accaduto e nonostante i lamentati dolori, la dottoressa non solo non riteneva di chiamare il personale sanitario per soccorrere la sig.ra ma nemmeno si scomponeva rimanendo al suo posto, ed anzi invitando la stessa, con toni perentori, a sottoporsi all’esame elettromiografico per il quale si era recata nella struttura;
12) che, l’esame, quindi, veniva eseguito nonostante le lamentele di forti dolori da parte della deducente; 13) che, all’esito del predetto accertamento, la dott.ssa invitava la signora a lasciare la stanza; 14) che, stante il persistere dei dolori, l’istante si recava l’indomani presso il proprio medico curante il quale diagnosticava ‘Trauma contusivo spalla sinistra e cervicalgia post traumatica’ e prescriveva antiinfiammatori e terapie nonché una ecografia della spalla interessata (cfr certificato medico del 7.11.2018 a firma deldott. -doc. 10/1)’.
6. La dott.ssa contesta recisamente siffatta versione dei fatti, negando nel modo più assoluto la caduta e la presenza del coniuge della infortunata e tutte le altre circostanze, definite inverosimili, facendo rilevare l’assurdità della propria condotta come descritta dall’appellante, che le attribuisce toni perentori e una totale insensibilità e mancanza di professionalità, posto che non solo non la soccorse, nonostante la caduta e nonostante fosse dolorante, ma le impose anche di effettuare l’esame, peraltro indaginoso (‘ avrei di certo visitato la paziente, allertato i soccorsi, indicato eventuali esami da eseguire in urgenza e, conseguentemente, non avrei eseguito/terminato un esame tra l’altro non scevro da fastidi visto che richiede l’utilizzo di aghi posizionati nei ventri muscolari’ cfr comparsa di costituzione d’appello), per poi invitarla a lasciare la stanza e questo senza che lei palesasse neppure al personale della la propria sofferenza per essere da questo comunque soccorsa, visto che si trovava nel luogo più appropriato per esserlo, per poi recarsi il giorno dopo dal medico curante invece che al pronto soccorso, eseguendo in elezione e non in urgenza gli esami necessari; così come contesta -condivisibilmente l’altra circostanza, del pari definita inverosimile, che la stanza fosse al buio, non foss’altro perché l’esame che ella ivi effettua, ossia l’elettromiografia ‘ elettroneurografica” richiede proprio un ambiente illuminato, posto che comporta l’utilizzo di aghi posizionati nei ventri muscolari. Si tratta infatti di un esame che prevede l’individuazione di precisi punti di “repere” all’interno
del ventre muscolare e lungo il decorso dei nervi, sicché postula necessariamente sia un’adeguata illuminazione dell’ambiente in cui esso viene svolto sia una piena collaborazione del paziente, che la se fosse stata sofferente come dice, di certo non avrebbe potuto fornire, vieppiù se avesse subito la rottura della cuffia dei rotatori.
Rileva in proposito la Corte come lo svolgimento dei fatti come riferito dall’appellante appaia in effetti, oggettivamente inverosimile per le ragioni sopra evidenziate dalla dott.ssa come appare inverosimile che la in una stanza in cui erano presenti almeno altre due sedie, ovviamente senza rotelle, abbia voluto utilizzare per appoggiare i suoi vestiti proprio lo sgabellino che serve al medico per effettuare l’esame in questione e che, ovviamente, deve essere lasciato libero.
Ed invero la dott.ssa nella relazione del 13.4.2019, che è in atti, ha descritto l’ambulatorio di elettromiografia nel seguente modo: ‘l’ambulatorio di elettromiografia della è dotato di un lettino per l’esecuzione dell’esame, di n. 2 appendiabiti, n. 2 sedie non a rotelle (fisse) poste dinanzi alla scrivania del medico ed adibite all’uso del paziente; -nell’ambulatorio viene invitato ad accedere il solo paziente ed eventualmente, previa autorizzazione dello stesso, un accompagnatore; nell’ambulatorio è presente uno sgabellino con ruote posizionato davanti al videoterminale utilizzato unicamente da personale medico durante l’esecuzione dell’esame (non è assolutamente adibito all’utilizzo del paziente per la preparazione o per l’esecuzione dell’esame).’ Si tratta di circostanze che l’appellante non ha contestato.
6.1. Ciò non bastasse, ove anche fosse ammessa la prova testimoniale del coniuge dell’appellante, teste senz’altro non indifferente, e dunque ove lo si ritenesse attendibile sì da ritenersi confermato l’inverosimile svolgimento dei fatti come riferito dall’attrice, non potrebbe non essere imputato a sua negligenza un siffatto sinistro, visto che ha accettato di svestirsi al buio quando po-
teva legittimamente chiedere alla dottoressa di accendere la luce, e che invece di utilizzare il ‘famoso’ sgabellino come appoggio per i vestiti, vi si è pure appoggiata con tutto il corpo, determinando la propria caduta, dovendo nuovamente chiederci perché mai la Dott.ssa ‘in una stanza completamente buia’ avrebbe suggerito alla di utilizzare l’unico sgabello riservato al medico per l’effettuazione dell’esame, pur in presenza di ben 2 sedie a disposizione dei pazienti stessi e del lettino. Il racconto dell’attrice presenta quindi troppe incongruenze per poter essere considerato verosimile e credibile.
6.2. Alla luce di quanto appena osservato, perde di rilievo la questione, oggetto peraltro di tutti i motivi d’appello sopra riportati, della ammissibilità o meno della richiesta di prova testimoniale, già rigettata in primo grado e non giustificata da elementi nuovi, che, per quanto appena osservato, si configura come irrilevante ai fini del decidere.
Appare significativa, peraltro, che la circostanza della presenza del marito dell’attrice nella stanza dell’esame non sia stata allegata nell’atto introduttivo, ma solo nella seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., configurandosi come fatto nuovo con riferimento alla descrizione del fatto, che è stata riproposta aggiungendo ad ogni capitolo la presenza del coniuge mai prima indicato se non come teste e tanto ben poteva esserlo come teste de relato.
Invero, contrariamente a quanto dedotto con il primo motivo di appello da parte attrice, nell’atto introduttivo di primo grado l’attrice non ha mai menzionato la presenza del marito all’interno dell’ambulatorio durante la presunta caduta. La narrativa dei fatti (punti 1-14 in parte sopra riportati) descrive la dinamica come avvenuta in assenza di terzi. Solo nella parte istruttoria finale l’attrice ha indicato il marito come testimone sui capitoli da 1 a 15, senza chiarire il suo ruolo né la sua presenza in loco.
Nella memoria ex art. 183, VI comma, II termine, sono stati introdotti capitoli di prova che presuppongono la presenza del marito in ambulatorio, configurando un fatto comunque diverso.
6.3.L’appello deve essere dunque respinto perché del tutto infondato.
6.4. Tale esito comporta per l’appellante soccombente l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Deve essere ora delibato l’appello incidentale proposto dalla dott.ssa con il quale ha censurato il capo della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (n. 537/2024), che, pur compensando le spese tra chiamante e chiamata, non aveva condannato l’attrice soccombente a rifondergliele, chiedendone la condanna al pagamento delle spese di primo grado anche in suo favore (come terza chiamata), in applicazione del principio di soccombenza e causazione (art. 91 c.p.c.).
7.1. L’appello è fondato, posto che inspiegabilmente, in assenza di motivazione, il giudicante ha omesso di regolare le spese nel rapporto tra attrice soccombente e la dott.ssa terza chiamata, che vanno legittimamente poste a carico della prima, a nulla rilevando che questa abbia formulato o meno domanda nei confronti della parte evocata in giudizio e, nella specie, peraltro, come si evince dalle conclusioni della riportate in epigrafe, una siffatta domanda è stata espressamente formulata. Com’è noto, in base al principio di causalità, la giurisprudenza di vertice è consolidata nel ritenere che la parte che determina la chiamata in causa di terzi, sostenendo tesi che poi si rivelino infondate, debba essere legittimamente condannata alle spese, come soccombente, anche nei confronti dei chiamati (Cass. n. 7674/2008, Cass. 23552/2011), mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo solo qualora l’iniziativa del chiamante -e non è questo il caso – si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 23948/2019).
7.2. L’appello incidentale proposto da sulle spese deve essere pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata sul punto e con condanna dell’attrice oggi appellante a rifonderle a con riferimento al giudizio di primo grado, così come dovrà rifonderle alla predetta oltre che alla , anche con riferimento al presente giudizio, con parametri in parte inferiori alla media in ragione della non complessità della vicenda, ex tariffa vigente, fase istruttoria al minimo, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti della
e della Dott.ssa av-
verso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 537/2024 così provvede:
1)rigetta l’appello principale;
2)in accoglimento dell’appello incidentale proposto da sulle spese e in riforma della sentenza impugnata sul punto, condanna a rifondere a le spese del primo grado del giudizio, che liquida in € 4.237,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3)condanna a rifondere a e alla le spese del grado, che liquida in € 5.705,00, ciascuno, in ogni caso oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
4)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, in favore dell’erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L ‘ Aquila, nella camera di consiglio in data 11/02/2026.
Il Consigliere relatore/estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME