Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5762 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5762 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23686/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di CATANZARO n. 207/2021 depositata il 18/02/2021;
udita la relazione, svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, nelle rispettive qualità di proprietario e conducente di un ‘ autovettura, l ‘ RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertarne la responsabilità in relazione al sinistro loro occorso il 16/08/2005, causato dalle cattive condizioni del manto stradale sulla INDIRIZZO in direzione Sorianello, con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
il Tribunale, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 242 del 2018, disattese le richieste istruttorie, dopo aver qualificato la prospettazione attorea come rientrante nell ‘ ambito di applicazione dell ‘ art. 2051 cod. civ., rigettava la domanda;
avverso la sentenza di primo grado proponevano appello la RAGIONE_SOCIALE e lo COGNOME, censurando la decisione per la non corretta interpretazione degli atti processuali e lamentando la mancata applicazione dell ‘ art. 1227 cod. civ.;
la Corte di appello di Catanzaro, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 207 del 18/02/2021, rigettava l ‘ impugnazione;
avverso la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
non risulta il deposito di memorie per l ‘ adunanza camerale del 21/12/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;
considerato che
i motivi di ricorso sono i seguenti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 1227 cod. civ. in relazione all ‘ art 360, comma 1, n. 3 cod. proc.
R.g. n. 23686 del 2021;
Ad. 21/12/2023; est. C. COGNOME
civ.: i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, e prima ancora il Tribunale, non abbiano adeguatamente interpretato il disposto dell ‘ art. 2051 cod. civ. in punto di sussistenza del nesso causale tra la condizione della strada e l ‘ evento occorso;
II) violazione e falsa applicazione dell ‘ art 141, comma 2, cod. str. in relazione all ‘ art 360, comma 1, n. 3. cod. proc. civ.: i ricorrenti censurano la sentenza d ‘ appello per avere ritenuto che il conducente dell ‘ autovettura fosse stato sanzionato per la imprudente condotta di guida;
III) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all ‘ art 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito valutato che risultava dal verbale redatto dai Carabinieri che il fondo stradale era in pessime condizioni per l ‘ umidità, con conseguente perdita del controllo dell ‘ autoveicolo da parte del conducente;
il Collegio ritiene di richiamare, in via preliminare e quale premessa della decisione, i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità del custode ai sensi dell ‘ art. 2051 cod. civ. (Cass. n. 33074 del 28/11/2023);
questa Corte, con ordinanza n. 2482 del 01/02/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull ‘ evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell ‘ art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall ‘ art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l ‘ adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l ‘ efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un ‘ evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l ‘ esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»;
tale principio di diritto -successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724 del 2018; n. 20312 del 2019; n. 38089 del 2021; n. 35429 del 2022; nn. 14228 e 21675 del 2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943 del 30/06/2022 Rv. 665084 – 01) -è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152 del 27/04/2023 Rv. 667668 – 01 – 02 – 03) che la responsabilità di cui all ‘ art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva -in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole;
a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l ‘ apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502 del 05/07/2017 Rv. 644818 – 01);
potrebbe già, in via preliminare e potenzialmente assorbente, osservarsi che i tre motivi di ricorso risultano carenti in via generale di adeguati profili di specificità, in relazione al disposto dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 codice di rito;
tuttavia, tanto premesso e passando allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso, il primo motivo, l ‘ unico dotato di un apparato argomentativo più esteso, è infondato, poiché -sebbene la colpa dei danneggiati venga solo ellitticamente od implicitamente individuata dalla corte territoriale e, del resto, potendo anche qui in linea generale ribadirsi che non tutto ciò che accade sulla strada accade a causa della strada e che il fondo stradale viscido doveva indurre a condotta adeguata di guida proprio l’utente -l’elisione del nesso causale con la cosa custodita, in base pure alla reputata carenza di prova sull’esatta dinamica del sinistro, è ricostruita con argomentazioni che restano qui non censurabili; inoltre, la doglianza risulta inconferente rispetto alla dimostrazione dell ‘ oggettiva pericolosità della strada statale in quel tratto e il fatto che il fondo stradale fosse bagnato e non vi fosse asfalto drenante non conferiscono alcunché sul punto;
invero, i ricorrenti non hanno neppure dedotto se, in relazione all ‘ essere accaduto il sinistro nelle ore serali del 16/08/2005, la condizione di umidità, pure rilevata dai Carabinieri nel verbale
R.g. n. 23686 del 2021; Ad. 21/12/2023; est. C. COGNOME
redatto successivamente, fosse dovuta a eventi metereologici sfavorevoli ed eventualmente estremi, quali pioggia o grandine, oppure allo scendere dell ‘ umido nelle ore serali, specie in zone boscose;
parimenti non risulta, dall ‘ argomentare dei ricorrenti, quali fossero state le richieste istruttorie rigettate dal Tribunale, e non riproposte in fase d ‘ impugnazione, al fine di dimostrare le condizioni intrinsecamente pericolose di quel tratto della Strada Statale 182 da essi percorso e risultando, peraltro, incontestato che, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo (ore serali e umidità del fondo stradale), la condotta di guida doveva necessariamente essere improntata alla massima prudenza;
il secondo motivo è inammissibile, per carenza di adeguata specificità della prospettazione, in quanto sono riportati soltanto alcuni passaggi del verbale di constatazione redatto dai Carabinieri e la censura si incentra sulla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, dell ‘ oggettiva pericolosità della strada derivante dall ‘ umidità, ossia di un dato che nella prospettazione dei ricorrenti assurgerebbe al rango di fede privilegiata;
la circostanza dell ‘ essere il fondo stradale bagnato, in ogni caso, ossia ove pure le si riconosca fede privilegiata, non è idonea a provare la sussistenza del nesso causale, ove la si correli alla necessità incontroversa di una condotta di guida prudente proprio in relazione alla situazione di umidità: la cui carenza è stata, con evidenza posta dalla corte territoriale a fondamento dell’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso ;
il terzo motivo, di omesso esame, è inammissibile, in quanto la valutazione del fatto dell ‘ essere il fondo stradale viscido vi è stata e si è concretizzata in un apprezzamento di fatto, con esclusione dell ‘ essere il verbale dei Carabinieri dotato di pubblica fede, nel
passo sul quale i ricorrenti incentrano le loro censure, incensurabile in questa sede;
la critica di omesso esame di fatto decisivo è, peraltro, addotta avverso una sentenza d ‘ appello confermativa, in punto di fatto di quella di primo grado, ed è pertanto, inammissibile ai sensi dell ‘ art. 348 ter , comma 4, cod. proc. civ. nella formulazione vigente nell ‘ anno 2021 (e successivamente modificata ad opera del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, che all ‘ art. 3, comma 26, lett. e) ha abrogato l ‘ art. 348 ter cod. proc. civ. e ha sostanzialmente riprodotto la norma nell ‘ art. 360, comma 4, cod. proc. civ. e applicabile ai ricorsi notificati a decorrere dal 1/01/2023);
in conclusione, il ricorso, nell ‘ infondatezza e nell ‘ inammissibilità di tutti i motivi, deve essere rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di rigetto dell ‘ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di