SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3974 2025 – N. R.G. 00006967 2019 DEPOSITO MINUTA 02 08 2025 PUBBLICAZIONE 02 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 6967/2019
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. R.G. 6967/20219 promossa da:
(C.F.: domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia in INDIRIZZO C.F.
, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con
ATTORE
contro
(C.F.: ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mestre (VE), INDIRIZZO; P.
CONVENUTO
con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in INDIRIZZO
Roma, INDIRIZZO;
TERZA CHIAMATA
con la chiamata in causa di
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Mirano (VE), INDIRIZZO P.
TERZA CHIAMATA
con la chiamata in causa di
(C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, INDIRIZZO; P.
TERZA CHIAMATA
con la chiamata in causa di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Mestre (VE), INDIRIZZO P.
TERZA CHIAMATA
nonché con la chiamata in causa di
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, INDIRIZZO P.
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha così concluso:
‘ accertato e dichiarato che la causazione del sinistro avvenuto in data 9 luglio 2016 è attribuibile all’esclusiva responsabilità del , a causa della cattiva manutenzione del tratto stradale di INDIRIZZO in appunto, assegnato alla sua competenza, avendo lo stesso omesso di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’incolumità di persone o cose, condannare lo stesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tuti i danni conseguenti alle
lesioni subite dall’odierno attore, comprensive di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute e dei danni materiali pari complessivamente ad euro 39.818,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata ;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa;
in via istruttoria: …
Il Procuratore del ha così concluso:
‘NEL MERITO IN PRINCIPALITA’: respingersi ogni domanda formulata nei confronti del perché infondata. NEL MERITO IN INDIRIZZO: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto , dichiararsi la corresponsabilità del signor nella causazione del sinistro in misura prevalente; accertarsi altresì la responsabilità della terza chiamata nella causazione dell’evento de quo e per l’effetto condannare la stessa a manlevare e tenere indenne il di tutte le somme che esso dovesse erogare in forza dell’emananda sentenza (ovvero a qualsiasi altro titolo, anche transattivo) all’attore nel sinistro per cui è causa; il tutto con interessi dagli esborsi al saldo. IN OGNI CASO: con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari .’
Il Procuratore di ha così concluso:
‘ Voglia l’adito Tribunale, contrariis reiectis, In via principale rigettare integralmente la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; In via subordinata e solo nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità per i fatti di causa, escludere o contenere il quantum risarcitorio ex art. 1227 c.c. in proporzione della colpa del danneggiato nella provocazione del sinistro e comunque, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal nei confronti di poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell , per i fatti di causa e per essa dell’ in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Ancarano (TE) INDIRIZZO e dell’impresa , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Mirano, INDIRIZZO, ovvero, in via ulteriormente gradata ed in qualunque caso di condanna della scrivente, accertare e dichiarare il diritto della ad essere manlevata e tenuta indenne, per i motivi di cui alla superiore narrativa, dalle società di cui sopra chiamate in causa, con condanna delle stesse alla manleva e garanzia per tutto quanto chi scrive dovesse essere condannata a pagare per effetto del presente giudizio, incluse le spese legali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese generali.’ Contr
Il Procuratore della società ha così concluso:
‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Venezia previa ogni declaratoria occorrenda e contrariis rejectis: nel merito in via principale: rigettare le domande tutte formulate a danno di sia dall’attore che dalla chiamante in causa, poiché infondate in fatto e in diritto; nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda svolta nei confronti di contenere la quantificazione del danno nei limiti di quanto effettivamente e compiutamente provato dall’attore e comunque dichiararsi tenuta e condannarsi la compagnia assicuratrice con sede legale in Roma INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere garantita, indenne e manlevata la società da qualsivoglia pagamento che per capitale, interesse, spese e a qualsivoglia titolo o ragione essa fosse condannata ad eseguire a favore della chiamante in causa o dell’attore. Con vittoria di spese ed onorari di lite comprensivi di IVA, CPA, forfettarie, oneri ed accessori tutti di legge.’
Il Procuratore di ha così concluso:
‘ Voglia Ecc.mo Tribunale di Venezia, contrariis reiectis: – nel merito, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; – in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice, escludere qualsivoglia responsabilità della in relazione al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, rigettare integralmente la domanda di manleva formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; – in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda di parte attrice e della domanda di manleva formulata da nei confronti dell’esponente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e/o tenere indenne la di quanto quest’ultima dovesse essere condannata a corrispondere a chiunque per sorte, interesse, spese e quant’altro in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite ed accessori come per Legge’. CP
Il Procuratore della società ha così concluso:
‘ nel merito: in via gradata, voglia il Giudice adito: rigettare le domande tutte proposte dall’attore, in quanto infondate, e per l’effetto rigettare le domande tutte di regresso, manleva e garanzia proposte dalle convenute e terze chiamate, compresa quella proposta nei confronti di nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rigettare la domanda di manleva promossa nei confronti di in quanto infondata; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e della domanda di manleva promossa nei confronti di rigettare la domanda di garanzia proposta da quest’ultima nei confronti di in quanto infondata; in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di tutte le domande anzidette, compresa quella di garanzia proposta da nei confronti di dichiarare quest’ultima obbligata
a tener indenne la propria assicurata nei soli limiti di quanto pattuito nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, per massimale, franchigia e quant’altro; con vittoria delle spese di lite.’
Il Procuratore di ha così concluso:
‘ Voglia la l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN INDIRIZZO MERITO – accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, infondate in fatto e in diritto le domande di parte attrice e per gli effetti, rigettarle integralmente; IN INDIRIZZO MERITO – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice anche solo in parte, accertare e dichiarare l’infondatezza della chiamata in causa dell’assicurata ex art. 2051 c.c. e conseguentemente, rigettare le domande della terza chiamante nei confronti di e per gli effetti, del pari rigettare le domande formulate nei confronti di IN INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice e di anche solo in parte, accertare e dichiarare, per i fatti indicati in narrativa, l’inoperatività della polizza n. 1462.00.24.24579218 IN INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE – nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di
al pagamento di qualsivoglia importo in favore di parte attrice, in ogni caso determinare tale importo nel rispetto dei limiti di scoperto e franchigia previsti dalle condizioni di polizza IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.’
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, il per sentire condannare il suddetto Ente al pagamento della somma pari ad euro 39.818,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 09.07.2016, verso le ore 17.15, in
Esponeva l’attore che:
nella data e ora sopra indicata, mentre si trovava alla guida del proprio mezzo a due ruote (biciletta) percorrendo INDIRIZZO nel suddetto Comune, a causa di una buca non segnalata, era caduto rovinosamente a terra;
immediatamente dopo il sinistro era stato soccorso da una passante che lo seguiva in bicicletta; era stato quindi trasportato al Pronto Soccorso ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico, con trauma facciale, con un’ulteriore lacerazione alla arcata sopraciliare destra, oltre numerose escoriazioni; all’esito di ulteriori esami era stata riscontrata anche una ‘frattura della parete anteriore del seno mascellare destro con parziale
affossamento del frammento’; per tale ragione era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e contenzione delle fratture a carico del massiccio frontale;
-in conseguenza dell’accaduto ed alla luce della visita medico-legale a cui si era sottoposto erano emersi i seguenti postumi: una I.T.P . totale di giorni 6 e parziale di giorni 20 al 75%, giorni 30 al 50% e di 30 giorni al 25%; una invalidità permanente del 9-10%;
aveva formulato richiesta risarcitoria del sinistro occorso alla compagnia assicurativa indicata dal Comune
di a cui aveva prontamente denunciato il sinistro, la quale, tuttavia, aveva negato il ristoro del danno, assumendo che non vi fosse alcuna responsabilità ascrivibile all’Ente;
-ogni ulteriore tentativo di addivenire ad un accordo con non era andato a buon fine.
L’attore, pertanto concludeva come in epigrafe.
Il costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto dal sig. evidenziando in particolare che nessuna prova era stata offerta circa l’esatta dinamica dei fatti e della caduta; che, in ogni caso, l’asserita caduta si era verificata presso un avvallamento stradale di ridotte dimensioni, in alcun modo costituente una insidia oggettiva perché perfettamente visibile per posizione e grandezza da una persona di normale diligenza, sicché alcuna responsabilità era configurabile a carico dell’Ente comunale considerato che il sinistro doveva imputarsi a colpa esclusiva dell’attore, che ben conosceva anche lo stato dei luoghi risiedendo nella zona.
Soggiungeva poi che il tratto di strada ove l’attore era asseritamente caduto, al tempo dell’evento dannoso, era stato oggetto di un intervento di manomissione del suolo richiesto da (di seguito solo , così che la formazione dell’avvallamento stradale era riconducibile ai lavori eseguiti dalla suddetta società per la posa in opera delle tubazioni del gas e degli allacci dei nuovi contatori a servizio del condomino identificato al civico INDIRIZZO della INDIRIZZO.
A suo dire, pertanto, ogni profilo di responsabilità per quanto accaduto all’attore andava ascritto alla sulla quale incombevano gli oneri di custodia, sorveglianza e manutenzione del tratto stradale giusta autorizzazione e nulla osta all’esecuzione delle lavorazioni rilasciato da esso Comune. Contestava infine la quantificazione dei danni operata dall’attore, per le ragioni alle quali, per motivi si sintesi, è opportuno fare rinvio.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, l’autorizzazione alla chiamata in causa di nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea; nel merito, in via gradata, l’accertamento della corresponsabilità ex art. 1227 c.c. del sig. nonché l’accertamento della responsabilità di
in relazione al sinistro di causa e, per l’effetto, la condanna della società a tenere indenne il
da qualsivoglia somma che l’Ente avesse dovuto corrispondere a favore dell’attore in esito al giudizio.
Con memoria depositata in data 15.05.2020 si costitutiva in giudizio la terza chiamata deducendo a sua difesa: — —
-che poiché il sinistro occorso all’attore si era verificato lungo un tratto di strada aperta al pubblico la custodia di essa non poteva che competere al in quanto ente proprietario direttamente responsabile per i danni subiti dagli utenti;
-che alla data dell’incidente essa convenuta aveva affidato in appalto l’esecuzione di lavorazioni sulla rete di distribuzione del gas all’Associazione temporanea di imprese composta dalle società e e tali opere avevano interessato anche la zona di sicché ogni eventuale responsabilità per i danni subiti dall’attore e derivanti dai lavori eseguiti nel tratto di strada oggetto di causa andava ascritta alle citate ditte appaltatrici;
-sotto il profilo dell’ an che non vi era prova che la dinamica del sinistro si fosse verificato così come esposto dall’attore; che in ogni caso, quand’anche la dinamica fosse stata quella descritta nell’atto di citazione, l’incidente era riconducibile interamente alla condotta negligente e imprudente del sig. (o, quantomeno, al concorso colposo di quest’ultimo ex art. 1227, comma 2, c.c.), poiché era da escludersi che l’avvallamento della pavimentazione stradale potesse integrare una situazione di potenziale pericolo, dal momento che esso era chiaramente percepibile da parte di terzi, tenuto anche conto che la caduta si era verificata ad ore 17.15 del mese di luglio con condizioni, quindi, di perfetta visibilità;
-sotto il profilo del quantum , che eccessivi erano gli importi quantificati dall’attore a titolo risarcitorio. Ciò evidenziato concludeva domandando, in via preliminare, la chiamata in causa delle società
e in via principale, il rigetto della pretesa risarcitoria attorea; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità per i fatti di causa, la riduzione ex art. 1227 c.c. della somme risarcitorie spettanti all’attore in proporzione al suo grado di colpa nella causazione del sinistro; in via ulteriormente subordinata, l’accertamento della esclusiva responsabilità dell’
in via di estremo subordine, l’accertamento del diritto di ad essere tenuta indenne dalle suddette società da quanto fosse stata costretta a pagare all’attore in caso di condanna all’esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando anzitutto la fondatezza della richiesta attorea sul rilievo: a) dell’assenza di prove circa le modalità di verificazione del sinistro; b) dell’inconfigurabilità di
una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ad essa convenuta non avendo in ogni caso mai assunto oneri di custodia e sorveglianza del tratto stradale oggetto di causa; c) del fatto che essa convenuta aveva eseguito lavori di scavi e posa in opera di tubazioni su incarico di e lungo la INDIRIZZO ma in corrispondenza dei civici nn. 193 e 260, mentre dall’unica foto allegata in giudizio dall’attore emergeva che la caduta si era verificata in prossimità di civici tra il n. 14/A e il n. 10; c) del fatto che la caduta era dipesa, all’evidenza, da colpa esclusiva dell’attore, posto che le condizioni del manto stradale in alcun modo costituivano una situazione di insidia occulta non prevedibile ed altrimenti evitabile.
La terza chiamata, poi, contestava la domanda avversaria anche rispetto al profilo della quantificazione delle singole poste risarcitorie reclamate dall’attore, perché eccessive e sprovviste di adeguato supporto probatorio. Concludeva quindi chiedendo: il rigetto nel merito delle domande formulate sia dalla parte attrice sia da in via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento delle suddette pretese, domandava di essere tenuta indenne e manlevata da ogni somma che avesse dovuto corrispondere all’esito del giudizio dalla propria compagnia assicurativa della quale chiedeva la chiamata in causa. La società si costituiva anch’essa in giudizio chiedendo, in primo luogo, il rigetto della domanda di manleva spiegata dalla Deduceva al riguardo che i lavori di appalto commissionati dalla menzionata società avevano interessato una minima parte della INDIRIZZO e nulla avevano a che vedere con la presunta buca/avvallamento ove l’attore era caduto, in assenza peraltro di elementi di prova a comprova della sussistenza di un nesso causale tra i lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto concluso ed il sinistro di causa.
In secondo luogo, rispetto alle pretese avanzate dall’attore, evidenziava che non vi erano prove a sostegno della dinamica del sinistro come denunciata in citazione; che in ogni caso la caduta doveva ritenersi conseguenza del comportamento negligente del sig. considerato che il sinistro era avvenuto in orario diurno, in una giornata poco nuvolosa, in condizioni di ottima visibilità, che la strada era rettilinea e pianeggiante e che l’attore conosceva lo stato dei luoghi, di guisa che l’evento dannoso era prevedibile e certamente evitabile. Contestava infine il quantum richiesto dall’attore a titolo di risarcimento del danno. Concludeva chiedendo il rigetto nel merito delle domande formulate dall’attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice, che fosse esclusa qualsivoglia responsabilità di in relazione al sinistro per cui è causa con conseguente rigetto integrale della domanda di manleva formulata da in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della
domanda di parte attrice e della domanda di manleva formulata da nei confronti
dell’esponente la condanna della – di cui chiedeva la chiamata in causa – a manlevare e/o tenere indenne di quanto quest’ultima dovesse essere condannata a corrispondere a chiunque per sorte, interesse, spese e quant’altro in conseguenza del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale, in merito alla chiamata in garanzia promossa da nei suoi confronti, eccepiva anzitutto l’inadempimento della società assicurata all’obbligo prescritto dall’art. 1913 c.c. per aver la stessa omesso di denunciare il sinistro all’assicuratore entro il termine previsto dalla legge di tre giorni e comunque entro i termini previsti dalle condizioni generali di polizza. Osservava in particolare che l’assicurata non aveva mai provveduto a comunicare ad essa assicuratrice l’avvenuta ricezione dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo da parte di e che era venuta a conoscenza della controversia solo con la notifica della domanda di garanzia per chiamata in causa del terzo articolata da nei suoi confronti.
Con riferimento invece alla domanda attorea ne contestava la fondatezza sul rilievo dell’assenza di prove a supporto delle allegazioni contenute nell’atto di citazione; della riconducibilità dell’incidente ad esclusiva responsabilità del sig. il quale con un minimo grado di diligenza avrebbe potuto accorgersi del leggero dislivello del manto stradale astenendosi dal transitare per quel tratto, in guisa da evitare ogni situazione di rischio di caduta. Concludeva chiedendo quindi: i) il rigetto delle domande formulate dall’attore e, per l’effetto, il rigetto di tutte le domande di regresso, manleva e garanzia proposte dalle convenute e terze chiamate, compresa quella proposta nei confronti di
ii) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, il rigetto della domanda di manleva promossa nei confronti di in quanto infondata; iii) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e della domanda di manleva promossa nei confronti di
il rigetto della domanda di garanzia proposta da quest’ultima nei confronti di essa assicuratrice ovvero in subordine la propria condanna nei limiti delle condizioni contrattuali di polizza.
Si costituiva infine in giudizio anche la chiedendo il rigetto della domanda attorea ed associandosi alle difese svolte dalla assicurata in punto di an e quantum debeatur . Rispetto poi al rapporto di garanzia con la assicurata negava che il sinistro di causa fosse compreso nell’ambito di operatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile contro danni a terzi conclusa tra le parti e, pertanto, evidenziava come l’evento di danno, laddove accertato, non potesse essere oggetto di alcun indennizzo assicurativo. Concludeva pertanto come in epigrafe.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., espletata l’istruttoria con l’assunzione
di prove orali e mediante l’espletamento di una CTU medico-legale, all’udienza cartolare del 19.12.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con decreto del giudice di data 15.01.2025, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
La domanda formulata da è infondata e pertanto deve essere respinta per le ragioni di seguito evidenziate.
A fondamento della domanda giudiziale v’è l’affermazione da parte dell’attore della esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione ai danni subiti a seguito di una caduta occorsa cadendo in una buca mentre stava percorrendo la INDIRIZZO in bicicletta.
Come noto, la funzione dell’art. 2051 c.c. – in base alla quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito – è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Il primo presupposto applicativo della fattispecie di responsabilità speciale di cui si discorre è rappresentato dalla relazione di custodia, posto che la presunzione sancita dall’art. 2051 c.c. si applica tutte le volte in cui sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili’ (tra le tante, Cass. n. 1257/2018, n. 9546/2010, n. 5307/2007).
Quanto agli ulteriori presupposti necessari per l’integrazione dell’art. 2051 c.c. gli stessi sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale – superando alcune pregresse oscillazioni interpretative in ordine alla sua natura o all’atteggiarsi dei singoli requisiti – ha chiarito che ‘la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode’ (Cass. n. Sez. Un. 20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n. 4588/2022; n. 27724/2018, n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono stati inoltre precisati e chiariti diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura di responsabilità in esame, ossia che:
-‘l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima’;
-‘la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso’;
-‘il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere’;
-‘il caso fortuito è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227, comma 1 c.c.; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.’;
-‘quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale’;
-‘anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia; perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia reagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva … anche le cose innocue possono cagionare un danno, atteso che, essendo sottoposte quantomeno alla forza gravitazionale, sono potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio; e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (v. anche Cass. n. 2480/2018, par. 18). Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 6703/2018).
Con specifico riferimento alla prova liberatoria, di cui è ovviamente onerato il custode, è stato ulteriormente precisato per un verso che ‘il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode’; e per altro verso come ‘sia il fatto (fortuito) che l’atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) ‘interruzione del nesso tra cosa e danno’, bensì alla luce del principio disciplinato dall’art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell’ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe’ (Cass. n. 11152/2023).
Orbene, applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve anzitutto osservarsi che non può ritenersi assolto l’onere della prova incombente in capo all’attore.
È necessario – per quanto sopra detto e qui specificato – che il danneggiato dimostri il luogo (inteso come punto esatto della caduta), le modalità della caduta, le condizioni della strada e l’esistenza di una efficace relazione eziologica tra la res e l’evento dannoso; solo una volta offerta tale prova, spetta al custode che voglia liberarsene, dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito, fermo restando il rilievo comunque attribuibile per quanto detto alla condotta dell’interessato ex art. 1227 c.c.
Nel caso di specie, l’attore ha allegato genericamente in giudizio di essere caduto in data 09.07.2016 mentre transitava in bicicletta lungo INDIRIZZO nel Comune di a causa di una buca non segnalata ed ha prodotto agli atti alcune fotografie raffiguranti l’anomalia del manto stradale.
Tale stato dei luoghi, tuttavia, non ha trovato il benché minimo riscontro in sede di prove orali, sol che si consideri che l’unico testimone oculare dell’accaduto, sig.ra si è limitata a dichiarare genericamente che l’attore sarebbe caduto percorrendo INDIRIZZO in bicicletta mentre nessuna indicazione è stata fornita in merito al luogo esatto del sinistro, né (soprattutto) la teste ha saputo confermare che il luogo del sinistro fosse quello rappresentato nella documentazione fotografica attorea.
Preme a tal ultimo riguardo osservare che nessun capitolo di prova formulato dall’attore era volto e deputato ad ottenere dalla teste, previa esibizione della relativa documentazione, la conferma della corrispondenza tra i luoghi raffigurati nelle fotografie dimesse dal sig. e il teatro del sinistro al quale la medesima testimone ha assistito, sicché non vi è prova che la caduta sia avvenuta in relazione allo specifico tratto di strada mostrato nelle foto prodotte in giudizio e, quindi, all’avvallamento ivi raffigurato, considerato anche che la testimone nulla ha riferito circa le caratteristiche, ampiezza e profondità della supposta buca/avvallamento che avrebbe causato il sinistro, con la conseguenza che dalle dichiarazioni rese non emergono nemmeno elementi che possano consentire di desumere, anche solo in via presuntiva, che l’anomalia stradale in parola sia effettivamente quella rappresentata nelle riproduzioni fotografiche. Difetta pertanto, a stretto rigore, una prova adeguata dello stato dei luoghi e dell’insidia stradale che avrebbe determinato la caduta dell’attore.
V’è poi da osservare che è rimasta incerta anche la prova delle circostanze del sinistro come prospettate dall’attore, considerato che la teste ha riferito che: i) l’attore era in bicicletta e percorreva INDIRIZZO; ii) ella seguiva l’attore sempre in bicicletta; iii) tutto ad un tratto il cadeva a terra catapultato in avanti; iv) solo dopo che si era fermata notava una buca all’altezza della bicicletta a terra. Nulla ha invece precisato circa l’esatta dinamica della caduta, le ragioni di essa e la azione/interazione della parte con lo specifico assetto della strada, tenuto conto che l’asserzione secondo
cui ‘l’attore sarebbe entrato con la ruota davanti della bicicletta dentro la buca’ non è ciò che la teste ha visto direttamente ma costituisce, come persuasivamente dedotto dalla difesa della terza chiamata
una mera deduzione conseguente al fatto che ella si era accorta della presenza di una buca una volta scesa dalla propria bicicletta e dopo essersi guardata attorno.
In tal guisa, non può ritenersi dimostrato che la caduta sia avvenuta a causa della buca e in relazione alla concreta interazione con essa e la specifica conformazione della strada, non potendo escludersi che il sinistro sia occorso in conseguenza (piuttosto) di una disattenta conduzione e manovra del mezzo in prossimità dell’anomalia stradale.
Per le considerazioni che precedono la relazione causalistica fra la cosa in custodia ed il fatto dannoso non può essere positivamente affermata.
Ma v’è di più. Quand’anche si ritenesse provato che una buca abbia causato o contribuito a causare la caduta in questione, e che il teatro del sinistro sia corrispondente allo stato dei luoghi rappresentato nelle fotografie prodotte in giudizio dall’attore, mette conto osservare che, alla luce delle circostanze del caso concreto, è convincimento di questo Giudice che la condotta tenuta dal sig. in occasione del sinistro abbia avuto efficacia assorbente nel dinamismo causale del danno, tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e da escludere dunque la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Se è vero come correttamente evidenziato dalla parte attrice che deve escludersi la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima che non presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità (circostanza da escludersi nel caso di specie, non potendo considerarsi eccentrico e del tutto eccezionale il comportamento del ciclista che cade in prossimità di una buca o dislivello del manto stradale), nondimeno la condotta del sig. può essere apprezzata conformemente all’art. 1227 c.c. (cfr. sul punto Cass. n. 2376/2024).
Ed invero, non ci si può esimere dall’osservare come l’attore, con un ordinario grado di attenzione e prudenza al proprio incedere, avrebbe potuto evitare la caduta. Tale valutazione poggia in particolare sulle seguenti considerazioni:
l’anomalia del manto stradale in quanto res statica e inerte priva di ogni dinamismo intrinseco, non presentava una situazione di obiettiva pericolosità o di insidia tale da rendere altamente probabile o inevitabile l’evento dannoso, posto che (cfr. le fotografie prodotte in atti dall’attore), come correttamente osservato dalla difesa delle parti convenute/terze chiamate, quella che viene qualificata dalla parte attrice alla stregua di una buca in realtà costituisce un avvallamento della
superficie stradale non particolarmente profonda che risulta comunque agevolmente percepibile da parte di terzi, anche considerato il fatto che nell’area circostante ad esso erano presenti delle crepe nell’asfalto nonché un riporto di asfalto bituminoso di colore grigio scuro che rendeva oggettivamente visibile il dislivello;
non vi erano elementi che occultavano la visibilità della sconnessione stradale;
l’ampiezza della strada percorsa, peraltro a senso unico, in uno con la visibilità dell’avvalimento consentiva agevolmente il compimento di manovre atte ad evitare lo specifico tratto contraddistinto dall’avvallamento del manto stradale;
la caduta si è verificata verso le ore 17.15 del 09.07.2016, in pieno giorno, quando c’era ancora la luce solare;
è emerso inoltre che il giorno del sinistro vi erano condizioni climatiche/atmosferiche ottimali e di piena visibilità,
la strada percorsa dall’attore era rettilinea e pianeggiante come pacificamente ammesso dai testimoni escussi in corso di causa;
l’attore ha dichiarato che quella in cui è avvenuto il sinistro è una strada che percorreva a volte per recarsi sul lavoro sicché può presumersi che egli conoscesse lo stato dei luoghi e le condizioni manutentive della strada (segnatamente, il sig. all’udienza del 13.03.2023, ha dichiarato di abitare a pochi chilometri dal luogo dell’incidente e che, pur non frequentando giornalmente quello specifico tratto di strada, era solito comunque transitarvi ‘in alcuni periodi una volta a settimana, in altri meno di una volta a settimana);
la circostanze riferita anche dalla teste relativa all’assenza di segnaletica in merito alla presenza dell’anomalia stradale costituisce aspetto che, calato nella fattispecie in esame, si appalesa inidoneo a ritenere integrata la fattispecie della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (anche con eventuale riconoscimento del concorso colposo della danneggiato);
che, infatti, considerate la posizione, la conformazione dell’ avvallamento del manto stradale, le ottimali condizioni atmosferiche e di luce al momento della caduta, qualora l’attore avesse adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, avrebbe
ragionevolmente evitato il danno, giacché il dislivello poteva essere ragionevolmente visto e superato senza alcuna difficoltà da parte di un ciclista mediamente diligente e accorto;
dal momento che la strada è a senso unico di marcia e poiché l’anomalia raffigurata nelle fotografie, lungi dall’essere posta in prossimità del margine destro della carreggiata, si trovava invece al centro di essa, ed anzi, a stretto rigore, in parte decentrata verso il suo margine sinistro, la caduta si è verificata in conseguenza (anche) di una condotta di guida dell’attore tenuta in violazione del Codice della strada, posto che, ai sensi dell’art. 143 ‘i veicoli sprovvisti di motore devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata’; ne discende che se solo il sig. avesse mantenuto una percorrenza con la bicicletta lungo il margine destro della strada avrebbe evitato il dislivello stradale con assoluta certezza;
nel momento in cui una situazione di potenziale pericolo sia visibile, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza (sul punto, ex multis Cass. n. 23919/2013; Cass. n. 999/2014);
la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno: nella fattispecie di causa, per quanto detto, v’è da ritenere che solo il comportamento della vittima abbia inciso nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.
Deve dunque concludersi che, nel caso in esame, il sinistro occorso al sig. si è verificato per responsabilità esclusiva di quest’ultimo, la cui condotta ha relegato al rango di mera occasione la relazione materiale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso (caduta); in altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente e inavveduto della vittima che deve imputare a se stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta.
Di qui l’infondatezza della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio dall’attore e l’inconfigurabilità di una responsabilità in capo al e/o alle altri parti convenute in giudizio. La domanda attorea va conseguentemente respinta.
Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza e della causazione, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico del sig. non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Precisamente l’attore va condannato alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti sia del sia delle terze chiamate dovendo darsi continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui ‘in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite -il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa’ (Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 18710/2021; Cass. n.10364/2023).
È stato in particolare chiarito che ‘ la condanna di chi instaura il processo creando con la prima in ius vocatio il rapporto principale, sul quale poi si innestino rapporti processuali ulteriori, discende da un principio di causazione: il processo viene attivato dall’attore, appunto, del rapporto processuale da cui sono derivati i rapporti ulteriori. E la causazione è un principio non del tutto coincidente con quello di soccombenza: pertanto, chi ha promosso il rapporto principale viene condannato a rifondere le spese anche alle parti del processo rispetto alle quali non ha rapporto, ergo non ha soccombenza, salvo solo il caso in cui la difesa attuata dal convenuto sotto forma di chiamata in causa è eccentrica rispetto all’oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, posto che in tale ipotesi va a negata l’espansione della responsabilità, ai fini della rifusione delle spese, del soggetto che ha attivato il rapporto principale, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest’ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario (cfr. in materia: Cass. n. 10070/2017. Cass. n. 7431/2012, Cass. n. 8363/2010, Cass. n. 12301/2005 e Cass. n. 6514/2004).
Nel solco tracciato dai principi richiamati mette conto osservare che va escluso che le iniziative difensive assunte del e dalle successive parti evocate in causa possano ritenersi eccentriche e manifestamente arbitrarie per le ragioni che seguono.
Il ha chiamato in causa la società lamentando che il tratto di strada oggetto di causa e rappresentato nelle fotografie dimesse in atti dall’attore, al tempo dell’asserito evento dannoso, era stato oggetto di un intervento di manomissione del suolo richiesto dalla suddetta società; che la formazione dell’avvallamento risultava riconducibile ai lavori eseguiti per la posa delle tubazioni del gas e per l’allaccio di nuovi contatori a servizio del identificato al civico 14/A; che l’avvallamento in parola è stato colmato dalla società a seguito della segnalazione alla stessa inoltrata dal Coordinatore Tecnico Settore Lavori Pubblici, in quanto società gestrice della rete gas.
Tali circostanze risultano prima facie dimostrate sia dalla documentazione di causa, in particolare dalla autorizzazione rilasciata dall’Ente in data 13.11.2015 e dal relativo protocollo esecutivo n. 42999/2015 per estendere la rete gas (docc. 2 e 3 fasc. Comune di , sia dagli esiti dell’istruttoria orale espletata in corso di causa e precisamente dalla testimonianza del sig. (cfr. verbale udienza del 13.03.2023).
A questa stregua, la domanda articolata dal con la quale l’Ente ha invocato una responsabilità di per la non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione e ripristino del manto stradale, pretendendo di essere manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole in esito al giudizio non appare manifestamente arbitraria rispetto al thema decidendum.
Con riferimento invece al rapporto processuale tra e le terze chiamate e va osservato che la chiamante ha dedotto in giudizio che l’esecuzione dei lavori eseguiti sulla propria rete di distribuzione, quindi anche quelli che avrebbero coinvolto le opere realizzate sul tratto di strada raffigurato nelle fotografie prodotte dall’attore quale luogo del teatro della caduta, erano state a suo tempo affidate in appalto all’ Ha poi soggiunto che, in forza di espressa clausola negoziale prevista nel contratto di appalto, e precisamente nel capitolato generale d’appalto Torino 30 settembre 1999 n. 4052, alla condizione 2.6 denominata ‘danni a terzi e alle opere’, l’impresa appaltatrice si era obbligata a tenere indenne essa committente da ogni responsabilità per tutti i danni (diretti o indiretti) cagionati a persone, cose o animali arrecati o subiti da terzi, comunque dipendenti dalle esecuzione dei lavori appaltati e/o causati dal suo personale’.
e per quel che qui rileva, nulla hanno contestato in merito all’esistenza del contratto d’appalto con nonché al fatto di essersi impegnate – singolarmente ed in solido in quanto ATI – a manlevare la suddetta società dai danni che sarebbero potuti derivare dall’esecuzione di detti lavori.
pagina 18 di 21 Per quanto attiene poi alla realizzazione dei lavori lungo INDIRIZZO nel tratto stradale oggetto di causa, come sopra già evidenziato, la documentazione dimessa in atti dal convenuto comprova come l’Ente avesse autorizzato la società su richiesta di quest’ultima, ad eseguire opere di manomissione del suolo pubblico nel luogo della caduta dall’attore e rappresentato nelle fotografie prodotte in atto dallo stesso; e dalla medesima documentazione emerge altresì come l’impresa esecutrice dei lavori fosse la (cfr. in particolare la richiesta di autorizzazione per la rottura e manomissione del suolo pubblico datata 02.10.2015 di cui al doc. 3-fasc. .
E tali rilievi, secondo un apprezzamento ex ante dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, sono sufficienti per ritenere la domanda formulata da nei confronti delle rispettive componenti dell’ATI non radicalmente infondata o priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda articolata dal
Anche relativamente al rapporto tra e la compagnia assicurativa chiamata in manleva,
va escluso che la iniziativa difensiva della prima società sia palesemente arbitraria, giacché:
-non è contestata la sottoscrizione tra le parti della polizza n. 045.32001396 per la ‘ responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni ‘, operativa dal 30.06.2016 al 30.12.2016 (cfr. all. 3 e 4 – fasc. ;
-l’eccezione della impresa assicurativa incentrata sulla perdita del diritto all’indennizzo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1913 e 1915 c.c. nonché dell’art. 11, lett. A) delle condizioni generali di assicurazione, per non aver l’esponente denunciato il sinistro ‘ entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza ‘ prima facie risulta priva di pregio. Ed infatti, colgono nel segno ad avviso di questo giudice le argomentazioni difensive di laddove, dopo aver rammentato che affinché si verifichi la perdita del diritto all’indennizzo invocata da controparte è necessario non soltanto che il danneggiato abbia dolosamente o colposamente omesso o ritardato di dare l’avviso del sinistro ma anche che l’assicurazione, a causa dell’omissione o del ritardo, abbia subito un danno con la conseguenza che la stessa assicurazione è tenuta a fornire prova sia del dolo o della colpa nel comportamento del danneggiato sia dell’asserito danno subito, ha evidenziato come una siffatta prova non sia stata adeguatamente offerta da
-non vi sono altri elementi apprezzabili che depongano per una inoperatività nel caso di specie della copertura assicurativa.
Con riferimento infine alla chiamata in causa da parte della della compagnia assicurativa si osserva che quest’ultima, costituendosi in giudizio, pur non contestando il rapporto assicurativo, ha eccepito l’inoperatività della polizza invocata dalla assicurata a fondamento della richiesta di manleva/garanzia sul rilievo del fatto che il sinistro di causa sarebbe escluso dalla copertura assicurativa, che non comprenderebbe danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori.
Senonché siffatta eccezione non pare meritevole di accoglimento, sol che si consideri che dalla appendice n.1 della polizza contrattuale (doc. 12-fasc. si evince come la garanzia RCT stipulata dalle parti sia stata estesa anche alla responsabilità civile derivante all’assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi, compresi i committenti dalle cose installate riparate o sottoposte a manutenzione dopo l’ultimazione dei lavori.
E tanto basta per ritenere – in assenza di ulteriori difese svolte dalla impresa assicurativa – la chiamata del terzo non arbitraria.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali previsti per le controversie di valore ricompreso nello scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000, facendo applicazione di valori intermedi tra i medi e i minimi tariffari, tenuto conto della bassa complessità della causa, della natura delle questioni trattate, del pregio dell’attività difensiva concretamente svolta, dovendo essere altresì valorizzato il fatto che tutte le parti evocate in giudizio hanno sostanzialmente articolato le medesime difese al fine di contestare le pretese dedotte in giudizio dall’attore.
Seguono la soccombenza anche le spese della CTU espletata in corso di causa, come liquidate a verbale dell’udienza del 14.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 6967/2019 R.G. promossa da nei confronti del Comune di con la chiamata in causa di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da
-dichiara assorbite le domande di garanzia/manleva formulate dal
da
nei confronti di
e di
nei confronti di NOME
nei confronti di
e da
nei confronti di
condanna
a rimborsare al
nonché a ciascuna delle terze chiamate in
giudizio (
, le spese processuali, liquidate in euro 5.700,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovute, come per legge;
-pone a definitivo carico dell’attore le spese della CTU espletata in corso di causa.
Venezia così deciso il 29.07.2025.
Il Giudice
dott. NOME COGNOME