SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1245 2025 – N. R.G. 00000475 2023 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa NOME Rossi Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 475 del ruolo generale dell’anno 2023, trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 22.10.2024
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO – URBINO
-Appellante-
CONTRO
, con l’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO – NAPOLI
-Appellata-
AVVERSO
la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 127/2023, depositata il 13/02/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. NOME COGNOME udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio il al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorsole in data 18.12.2019.
In particolare, parte attrice riferiva che in tale data percorreva a velocità ridotta INDIRIZZO nel Comune di alla guida del mezzo di sua proprietà quando, all’altezza del civico nINDIRIZZO, usciva fuori strada a causa di punti ghiacciati nell’asfalto; riferiva altresì che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali, meglio descritte nella documentazione medica allegata.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata la responsabilità del convenuto per il fatto occorsole con condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda attrice sia nell’ an che nel quantum, negando ogni addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto delle richieste attoree e, in subordine, in caso di accoglimento, la dichiarazione di un concorso di colpa e la riduzione del risarcimento rispetto a quanto richiesto.
La causa, ritenuta già matura per la decisione alla luce delle allegazioni probatorie in atti, veniva infine decisa a seguito di discussione orale, all’esito della quale il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, che condannava alle spese di lite.
Premessi, infatti, i presupposti per il riconoscimento della responsabilità custodiale, il primo Giudice riteneva che la danneggiata non fosse riuscita a dimostrare che l’evento si era prodotto come normale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa.
A fronte delle dichiarazioni rese dalla parte attrice, infatti, in merito alla dinamica dell’evento, era di tutta evidenza che la stessa, durante il transito su una strada indubbiamente bagnata e ‘con un piccolo strato di ghiaccio’, non adottava la necessaria e prescritta condotta di guida.
Dirimente in tal senso risultava essere la Relazione di incidente stradale redatta nell’immediatezza dei fatti da parte degli Agenti intervenuti; gli stessi evidenziavano che il veicolo della era provvisto di due pneumatici invernali sull’asse posteriore e di due pneumatici estivi sull’asse anteriore; che, quanto al manto stradale, lo stesso risultava ‘bagnato e con un piccolo strato di ghiaccio’ ma che ‘sia durante le operazioni che subito dopo gli operanti notavano il passaggio di diversi veicoli senza che questi ultimi avessero problematiche inerenti la circolazione’; che da un approfondito esame, nella manovra posta in essere dall’attrice ‘si rilevava la violazione dell’art. 141 co. 1-11 CdS’.
Ciò induceva il Tribunale ad affermare l’esistenza di un’assorbente colpa della vittima, integrante il caso fortuito, che costituisce il limite alla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., non configurandosi la responsabilità dell’ente in relazione ai danni riportati in conseguenza del sinistro occorso a non essendo ravvisabile il rapporto di causalità, fondamentale ai fini dell’addebitabilità del fatto all’ente, in quanto l’intrinseca pericolosità del manto stradale per
effetto delle note precipitazioni in corso da più giorni aveva interrotto il dinamismo causale del danno sino ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Infatti, la riferita nevicata (della quale non vi era più traccia sul manto stradale, a riprova che il aveva provveduto alla pulizia delle strade) e la temperatura rigida, oltre all’orario mattutino, dovendo indurre l’attrice ad ipotizzare la formazione durante la notte di alcuni punti più ghiacciati e quindi a prestare maggiore attenzione, escludeva ogni forma di responsabilità dell’ convenuto.
Di converso, parte attrice non solo non allegava alcuna documentazione attestante quanto asserito, ma deduceva di avere proposto ricorso al Prefetto, tuttavia non allegandone il relativo esito.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per l’accoglimento della propria domanda risarcitoria.
Si costituiva in giudizio il , concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell’impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 210 c.p.c., per violazione del principio di non contestazione in ordine all’esito del ricorso al Prefetto di Rimini avverso il verbale di contestazione n. v515 del 28-01-2019.
aveva allegato di aver presentato ricorso al Prefetto di Rimini avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti per la presunta violazione dell’art. 141 Cds, ricevuto dalla Prefettura in data 21/03/2019, deducendo, altresì, con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1, che il corrispondente ricorso era stato accolto per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 204 del d.lgs n. 285/1992, non essendo mai pervenuto alcun riscontro alla corrispondente Racc. , con conseguente archiviazione del procedimento. Part
L’attrice, quindi, avendo dedotto di non aver ricevuto alcun riscontro in relazione al proprio ricorso al Prefetto, non aveva evidentemente alcunché da produrre in aggiunta alla Racc. A/R di avvenuta presentazione del ricorso stesso.
Sarebbe stato semmai onere della controparte, laddove avesse nutrito dubbi sulla circostanza o avesse comunque ritenuto necessario contestarla, avanzare richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c, affinchè il Giudice ordinasse alla Prefettura di Rimini l’esibizione dell’esito del ricorso proposto dalla al fine della relativa acquisizione agli atti del procedimento.
Al contrario, nessuna istanza in tal senso veniva avanzata dal con la conseguenza che la circostanza dedotta in giudizio dall’attrice, ovvero l’avvenuto accoglimento per silenzioassenso del corrispondente ricorso ai sensi dell’art. 204 Cds, era da ritenersi pacifica e non contestata, con conseguente venir meno di ogni elemento a sostegno della presunta violazione dell’art. 141 Cds.
Con il secondo e terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2051 c.c. nonché degli artt. 183 e 187 c.p.c. per rimessione della causa in decisione senza assunzione di alcun mezzo di prova, con conseguente violazione del diritto di difesa di parte attrice in relazione all’illegittima mancata ammissione delle prove orali dalla stessa richieste.
Avendo, il Tribunale, ritenuto provata la violazione da parte dell’attrice dell’art. 141 Cds, per non aver la stessa asseritamente regolato la velocità a seconda delle caratteristiche della strada e delle condizioni climatiche, il Giudice di prime cure ha ritenuto superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio in ordine agli obblighi manutentivi gravanti sull’ente convenuto, in particolare se fosse stato o meno effettuato lo spargimento del sale sulla carreggiata onde evitare la formazione del ghiaccio.
Tuttavia, anche ammesso (ma non assolutamente concesso) che la danneggiata non avesse adeguato la propria velocità alle condizioni stradali, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno accertare se la relativa condotta di guida fosse di per sé idonea ad elidere completamente il nesso causale con l’evento, ovvero se eventualmente la mancata adozione da parte dell’ente allora convenuto delle cautele idonee a prevenire il rischio di verificazione dell’evento (mancato spargimento del sale) avessero contribuito causalmente alla verificazione del relativo evento dannoso.
Viceversa, il Tribunale non ha minimamente compiuto siffatto accertamento, limitandosi invece al mero sillogismo secondo cui l’avvenuta violazione dell’art. 141 Cds asseritamente commessa dalla danneggiata, escludeva sic et simpliciter ogni responsabilità del custode.
Infatti, il Giudice di prime cure non ha dato ingresso alla prova testimoniale richiesta da parte attrice, che aveva indicato una testimone oculare residente in zona, tale , la quale, transitando sul tratto stradale in questione nella medesima fascia oraria della riscontrava le medesime condizioni di pericolosità del manto stradale e difficoltà nel controllo del mezzo denunciate dall’odierna appellante, senza che fossero ancora intervenuti i mezzi spargisale.
Risulterebbe, quindi, evidente come il Tribunale abbia errato nel rilevare una presunta carenza allegatoria ascrivibile a parte attrice, per tale ragione non dando ingresso alle prove testimoniali dalla stessa richieste, nonostante la medesima avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per descrivere le circostanze fattuali del sinistro, con la massima dovizia di particolari possibile, nonché per compiutamente descrivere i profili di responsabilità dell’ente convenuto, a maggior ragione in considerazione del pieno riconoscimento da parte di quest’ultimo delle condizioni di pericolosità della cosa.
Con il quarto motivo si deduce contraddittorietà intrinseca e perplessità della motivazione, nonchè violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c.
Invero, dal tenore dell’impugnata Sentenza non si comprende se ad escludere la responsabilità dell’ente sarebbe stata la condotta di guida della danneggiata, ovvero piuttosto l’intrinseca pericolosità della res per effetto dei particolarmente intensi fenomeni nevosi di quei giorni.
Delle due l’una: o la condotta di guida della danneggiata fu così imprevedibile ed eccezionale da potersi considerare, ex se , come fattore determinante dell’evento; oppure fu l’eccezionalità dei fenomeni nevosi di quei giorni a determinare una situazione di intrinseca pericolosità della res , in ipotesi non superabile con i normali accorgimenti esigibili dal (spargimento del sale) e/o dalla stessa utente della strada (moderazione della velocità), sul punto mancando tuttavia nella motivazione della Sentenza di primo grado qualsiasi ulteriore
considerazione e/o spunto argomentativo idoneo a porre l’odierna appellante nelle condizioni di comprendere la ratio dell’avvenuto rigetto della relativa domanda risarcitoria.
Con il quinto motivo si lamenta travisamento delle risultanze documentali in ordine all’avvenuta pulizia della strada da parte dell’ente comunale.
Al riguardo, si evidenzia l’apoditticità della Sentenza di prime cure nella parte in cui vi si afferma che l’assenza dello strato di neve dal manto stradale costituirebbe riprova dell’avvenuta pulizia della strada, circostanza al contrario non provata in alcun modo nel corso del giudizio di primo grado da parte dell’ente convenuto, che sul punto non produceva alcuna documentazione senza nemmeno formulare capitoli di prova orale.
Sul punto, è invece la stessa Relazione di incidente stradale della Polizia Locale a confermare la presenza di un ‘sottile strato di ghiaccio’.
In sostanza, dagli atti emerge pacificamente una circostanza fattuale determinante, ovvero la pericolosità intrinseca della res a causa del ghiaccio.
Inoltre, si può senz’altro affermare che il di fosse perfettamente consapevole dell’intrinseca pericolosità della cosa, a causa delle perduranti nevicate da alcuni giorni con conseguente possibile formazione di ghiaccio, dovendo conseguentemente attivarsi per ridurne al minimo la pericolosità e così contenere il rischio di eventi dannosi, nonostante avesse piena consapevolezza del pericolo e potesse quindi facilmente prevedere il verificarsi di eventi dannosi.
L’appello è infondato.
Va premesso che, ai fini di un corretto inquadramento della questione giuridica oggetto di causa, occorre necessariamente fare riferimento ai principi espressi dalle Sezioni Unite sulla responsabilità da cose in custodia: ‘ L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale’ (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
Orbene, nel caso di specie, la circostanza che viene massimamente in rilievo è che parte attrice non ha mai fornito la prova della dinamica del sinistro, né si è offerta di fornirla tramite i due testi richiesti e non ammessi, in quanto la teste veniva chiamata a deporre sulle condizioni della strada e sulle sue personali impressioni di guida, ma non sulla dinamica e le cause del sinistro, mentre il Legale rappresentante p.t della ditta doveva deporre esclusivamente sul danno auto.
Quindi, allo stato, il fatto che l’autovettura di parte attrice sia slittata a causa della presenza del ghiaccio risulta essere una mera affermazione apodittica proveniente dalla parte interessata.
Certamente esistono indizi in favore di detta tesi, avendo gli stessi verbalizzanti riferito della presenza di un leggero strato di ghiaccio sulla carreggiata, tuttavia è anche vero che gli stessi verbalizzanti hanno pure riferito che ‘ sia durante le operazioni che subito dopo gli operanti notavano il passaggio di diversi veicoli senza che questi ultimi avessero problematiche inerenti la circolazione ‘, dal che è logico desumere che il ‘leggero strato di ghiaccio’ di cui sopra (invero situazione alquanto comune nei periodi invernali con basse temperature), non fosse, di per sé solo, condizione sufficiente a provocare l’uscita di strada di un veicolo.
Del resto, la stessa teste stando al capitolato di prova era transitata su quel tratto stradale, riscontrando le medesime condizioni di pericolosità, senza, tuttavia, avere alcun incidente.
In definitiva non esiste alcuna prova del fatto che l’appellante perse il controllo della propria autovettura a causa del ghiaccio, venendo, così, a mancare il nesso causale fra cosa e danno.
Peraltro, merita rilevare che parte appellante non ha neppure fornito la prova della proprietà del veicolo oggetto della richiesta risarcitoria patrimoniale.
Inoltre, non si può fare a meno di considerare un’ulteriore circostanza: nel riferire l’accaduto agli agenti intervenuti dichiarava: ‘ volevo precisare che il mio veicolo era dotato di pneumatici del tipo quattro stagioni in buono stato e per tanto ritengo che la strada presentasse fondo ghiacciato ‘.
Viceversa, i verbalizzanti accertavano che il veicolo della – contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato – montava due pneumatici invernali sull’asse posteriore e due pneumatici estivi sull’asse anteriore.
Si tratta di una scelta a dir poco imprudente, in quanto il montaggio di pneumatici diversi sui due assi del veicolo può causare perdita di stabilità e di aderenza, oltre a notevoli difficoltà nel controllo del veicolo.
In ogni caso, il montaggio di due pneumatici invernali sull’asse posteriore e di due pneumatici estivi sull’asse anteriore, non poteva garantire la massima sicurezza, particolarmente in una condizione difficile, come quella di specie, con temperature sotto lo zero e leggere formazioni di ghiaccio sulla carreggiata.
Va soggiunto che dalle foto allegate al verbale di accertamenti si evince chiaramente che sul luogo del sinistro vi era stata una copiosa nevicata, infatti i campi circostanti erano completamente ricoperti da una coltre bianca, mentre la strada risultava perfettamente pulita e transitabile.
Ciò induce due considerazioni: la prima è che la sede stradale era certamente stata pulita e resa transitabile dal come si evince anche dai mucchi di neve posti ai due bordi della sede viaria, la seconda è che la situazione di pericolo era palesemente percepibile da qualunque utente della strada, di conseguenza avrebbe dovuto adottare un atteggiamento più prudente, regolando particolarmente la velocità di marcia – cosa che non ha sicuramente fatto, atteso che l’urto è stato ‘di forte entità’, tanto che l’auto si è capottata due volte prima di fermarsi – ovvero, rinunciando ad utilizzare il veicolo, considerato che sullo stesso erano montati due pneumatici estivi, totalmente inadeguati alle condizioni di tempo e di luogo sopra descritte.
E poiché, come affermato dalle SS.UU. citate, ‘ quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno ‘, non può che confermarsi il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 127/2023, così dispone:
A) Rigetta l’appello e conferma l’impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore del , delle spese del grado, che liquida in complessivi € 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
Così deciso in Bologna il 5.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice COGNOME – Estensore Dott. NOME COGNOME