SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1245 2025 – N. R.G. 00000475 2023 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025  PUBBLICAZIONE 10 07 2025
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
NOME. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2023, trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 22.10.2024
PROMOSSA DA
, con gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOMEAVV_NOTAIO  e  NOME  COGNOME  ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO – URBINO Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, con l’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Controparte_1
-Appellata-
AVVERSO
la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 127/2023, depositata il 13/02/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE
udita  la  relazione  della  causa  fatta  dal  relatore  G.A.  AVV_NOTAIO.  NOME  COGNOME;  udita  la  lettura  delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva  in  giudizio  il al  fine  di  sentirlo condannare  al  risarcimento  dei  danni  patiti  a  seguito  del  sinistro  stradale  occorsole  in  data 18.12.2019. Parte_1 Controparte_1
In  particolare,  parte  attrice  riferiva  che  in  tale  data  percorreva  a  velocità  riAVV_NOTAIOa  INDIRIZZO nel Comune di alla guida del mezzo di sua proprietà quando, all’altezza del civico INDIRIZZO, usciva fuori strada a causa di punti ghiacciati nell’asfalto; riferiva altresì che, a seguito  del  sinistro,  riportava  lesioni  personali,  meglio  descritte  nella  documentazione  medica allegata. Controparte_1
Chiedeva, quindi, che fosse accertata la responsabilità del convenuto per il fatto occorsole con condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda attrice sia nell’ an che  nel quantum, negando  ogni  addebito  di  responsabilità  e  chiedendo  il  rigetto  delle richieste attoree e, in subordine, in caso di accoglimento, la dichiarazione di un concorso di colpa e la riduzione del risarcimento rispetto a quanto richiesto. Controparte_1
La causa, ritenuta già matura per la decisione alla luce delle allegazioni probatorie in atti, veniva  infine  decisa  a  seguito  di  discussione  orale,  all’esito  della  quale  il  Tribunale  rigettava  la domanda di parte attrice, che condannava alle spese di lite.
Premessi, infatti, i presupposti per il riconoscimento della responsabilità custodiale, il primo Giudice  riteneva  che  la  danneggiata  non  fosse  riuscita  a  dimostrare  che  l’evento  si  era  proAVV_NOTAIOo come  normale  conseguenza  della  particolare  condizione,  potenzialmente  lesiva,  posseduta  dalla cosa stessa.
A  fronte  delle  dichiarazioni  rese  dalla  parte  attrice, infatti, in merito  alla dinamica dell’evento,  era  di  tutta  evidenza  che  la  stessa,  durante  il  transito  su  una  strada  indubbiamente bagnata e ‘con un piccolo strato di ghiaccio’, non aAVV_NOTAIOava la necessaria e prescritta conAVV_NOTAIOa di guida.
Dirimente in tal senso risultava essere la Relazione di incidente stradale redatta nell’immediatezza dei fatti da parte degli Agenti intervenuti; gli stessi evidenziavano che il veicolo della era provvisto di due pneumatici invernali sull’asse posteriore e di due pneumatici estivi sull’asse anteriore; che, quanto al manto stradale, lo stesso risultava ‘bagnato e con un piccolo strato di ghiaccio’ ma che ‘sia durante le operazioni che subito dopo gli operanti notavano il passaggio di diversi veicoli senza che questi ultimi avessero problematiche inerenti la circolazione’; che da un approfondito esame, nella manovra posta in essere dall’attrice ‘si rilevava la violazione dell’art. 141 co. 1-11 CdS’. Pt_1
Ciò induceva il Tribunale ad affermare l’esistenza di un’assorbente colpa della vittima, integrante il caso fortuito, che costituisce il limite alla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., non configurandosi la responsabilità dell’ente in relazione ai danni riportati in conseguenza del sinistro occorso a non essendo ravvisabile il rapporto di causalità, fondamentale ai fini dell’addebitabilità del fatto all’ente, in quanto l’intrinseca pericolosità del manto stradale per Parte_1
effetto  delle  note  precipitazioni  in  corso  da  più  giorni  aveva  interrotto  il  dinamismo  causale  del danno sino ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Infatti, la riferita nevicata (della quale non vi era più traccia sul manto stradale, a riprova che il aveva provveduto alla pulizia delle strade) e la temperatura rigida, oltre all’orario mattutino, dovendo indurre l’attrice ad ipotizzare la formazione durante la notte di alcuni  punti  più  ghiacciati  e  quindi  a  prestare  maggiore  attenzione,  escludeva  ogni  forma  di responsabilità dell’ convenuto. Controparte_1 CP_
Di converso, parte  attrice  non  solo  non  allegava  alcuna  documentazione  attestante  quanto asserito,  ma  deduceva  di  avere  proposto  ricorso  al  AVV_NOTAIO,  tuttavia  non  allegandone  il  relativo esito.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per l’accoglimento della propria domanda risarcitoria. Parte_1
Si costituiva in giudizio il , concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell’impugnata Sentenza. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  l’appellante  deduce  violazione  degli  artt.  115  e  116  c.p.c.  con riferimento all’art. 210 c.p.c., per violazione del principio di non contestazione in ordine all’esito del ricorso al AVV_NOTAIO di Rimini avverso il verbale di contestazione n. v515 del 28-01-2019.
aveva allegato di aver presentato ricorso al AVV_NOTAIO di Rimini avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti per la presunta violazione dell’art. 141 Cds, ricevuto dalla Prefettura in data 21/03/2019, deducendo, altresì, con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1, che il corrispondente ricorso era stato accolto per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 204 del d.lgs n. 285/1992, non essendo mai pervenuto alcun riscontro alla corrispondente Racc. , con conseguente archiviazione del procedimento. Parte_1 Part
L’attrice, quindi, avendo deAVV_NOTAIOo di non aver ricevuto alcun riscontro in relazione al proprio ricorso  al  AVV_NOTAIO,  non  aveva  evidentemente  alcunché  da  produrre  in  aggiunta  alla  Racc.  A/R  di avvenuta presentazione del ricorso stesso.
Sarebbe stato semmai onere della controparte, laddove avesse nutrito dubbi sulla circostanza o  avesse  comunque  ritenuto  necessario  contestarla,  avanzare  richiesta  di  ordine  di  esibizione  ai sensi dell’art. 210 c.p.c, affinchè il Giudice ordinasse alla Prefettura di Rimini l’esibizione dell’esito del ricorso proposto dalla al fine della relativa acquisizione agli atti del procedimento. Pt_1
Al contrario, nessuna istanza in tal senso veniva avanzata dal con la conseguenza che  la  circostanza  deAVV_NOTAIOa  in  giudizio  dall’attrice,  ovvero  l’avvenuto  accoglimento  per  silenzioassenso  del  corrispondente  ricorso  ai  sensi  dell’art.  204  Cds,  era  da  ritenersi  pacifica  e  non contestata,  con  conseguente  venir  meno  di  ogni  elemento  a  sostegno  della  presunta  violazione dell’art. 141 Cds. CP_1
Con il secondo e terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2051 c.c. nonché degli artt. 183 e 187 c.p.c. per rimessione della causa in decisione senza assunzione di alcun mezzo di prova, con conseguente  violazione  del  diritto  di  difesa  di  parte  attrice  in  relazione  all’illegittima  mancata ammissione delle prove orali dalla stessa richieste.
Avendo, il Tribunale, ritenuto provata la violazione da parte dell’attrice dell’art. 141 Cds, per non aver la stessa asseritamente regolato la velocità a seconda delle caratteristiche della strada e delle condizioni climatiche, il Giudice di prime cure ha ritenuto superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio in ordine agli obblighi manutentivi gravanti sull’ente convenuto, in particolare se fosse stato o meno effettuato lo spargimento del sale sulla carreggiata onde evitare la formazione del ghiaccio.
Tuttavia, anche ammesso (ma non assolutamente concesso) che la danneggiata non avesse adeguato la propria velocità alle condizioni stradali, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno accertare se la relativa conAVV_NOTAIOa di guida fosse di per sé idonea ad elidere completamente il nesso causale con l’evento, ovvero se eventualmente la mancata adozione da parte dell’ente allora convenuto delle cautele idonee a prevenire il rischio di verificazione dell’evento (mancato spargimento del sale) avessero contribuito causalmente alla verificazione del relativo evento dannoso.
Viceversa,  il  Tribunale  non  ha  minimamente  compiuto  siffatto  accertamento,  limitandosi invece  al  mero  sillogismo  secondo  cui  l’avvenuta  violazione  dell’art.  141  Cds  asseritamente commessa dalla danneggiata, escludeva sic et simpliciter ogni responsabilità del custode.
Infatti,  il  Giudice  di  prime  cure  non  ha  dato  ingresso  alla  prova  testimoniale  richiesta  da parte attrice, che aveva indicato una testimone oculare residente in zona, tale , la quale, transitando sul tratto stradale in questione nella medesima fascia oraria della riscontrava le medesime  condizioni  di  pericolosità  del  manto  stradale  e  difficoltà  nel  controllo  del  mezzo denunciate dall’odierna appellante, senza che fossero ancora intervenuti i mezzi spargisale. Tes_1 Pt_1
Risulterebbe, quindi, evidente come il Tribunale abbia errato nel rilevare una presunta carenza allegatoria ascrivibile a parte attrice, per tale ragione non dando ingresso alle prove testimoniali dalla stessa richieste, nonostante la medesima avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per descrivere le circostanze fattuali del sinistro, con la massima dovizia di particolari possibile, nonché per compiutamente descrivere i profili di responsabilità dell’ente convenuto, a maggior ragione in considerazione del pieno riconoscimento da parte di quest’ultimo delle condizioni di pericolosità della cosa.
Con il quarto motivo si deduce contraddittorietà intrinseca e perplessità della motivazione, nonchè violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c.
Invero, dal tenore dell’impugnata Sentenza non si comprende se ad escludere la responsabilità  dell’ente  sarebbe  stata  la  conAVV_NOTAIOa  di  guida  della  danneggiata,  ovvero  piuttosto l’intrinseca  pericolosità  della res per  effetto  dei  particolarmente  intensi  fenomeni  nevosi  di  quei giorni.
Delle due l’una: o la conAVV_NOTAIOa di guida della danneggiata fu così imprevedibile ed eccezionale da potersi considerare, ex se , come fattore determinante dell’evento; oppure fu l’eccezionalità dei fenomeni nevosi di quei giorni a determinare una situazione di intrinseca pericolosità della res , in ipotesi non superabile con i normali accorgimenti esigibili dal (spargimento del sale) e/o dalla stessa utente della strada (moderazione della velocità), sul punto mancando tuttavia nella motivazione della Sentenza di primo grado qualsiasi ulteriore CP_1
considerazione  e/o  spunto  argomentativo  idoneo  a  porre  l’odierna  appellante  nelle  condizioni  di comprendere la ratio dell’avvenuto rigetto della relativa domanda risarcitoria.
Con  il  quinto  motivo  si  lamenta  travisamento  delle  risultanze  documentali  in  ordine all’avvenuta pulizia della strada da parte dell’ente comunale.
Al riguardo, si evidenzia l’apoditticità della Sentenza di prime cure nella parte in cui vi si afferma  che  l’assenza  dello  strato  di  neve  dal  manto  stradale  costituirebbe  riprova  dell’avvenuta pulizia  della  strada,  circostanza  al  contrario  non  provata  in  alcun  modo  nel  corso  del  giudizio  di primo  grado  da  parte  dell’ente  convenuto,  che  sul  punto  non  produceva  alcuna  documentazione senza nemmeno formulare capitoli di prova orale.
Sul  punto,  è  invece  la  stessa  Relazione  di  incidente  stradale  della  Polizia  Locale  a confermare la presenza di un ‘sottile strato di ghiaccio’.
In sostanza, dagli atti emerge pacificamente una circostanza fattuale determinante, ovvero la pericolosità intrinseca della res a causa del ghiaccio.
Inoltre, si può senz’altro affermare che il di fosse perfettamente consapevole dell’intrinseca pericolosità della cosa, a causa delle perduranti nevicate da alcuni giorni con conseguente possibile formazione di ghiaccio, dovendo conseguentemente attivarsi per ridurne al  minimo  la  pericolosità  e  così  contenere  il  rischio  di  eventi  dannosi,  nonostante  avesse  piena consapevolezza del pericolo e potesse quindi facilmente prevedere il verificarsi di eventi dannosi. CP_1 Controparte_1
L’appello è infondato.
Va premesso che, ai fini di un corretto inquadramento della questione giuridica oggetto di causa, occorre necessariamente fare riferimento ai principi espressi dalle Sezioni Unite sulla responsabilità da cose in custodia: ‘ L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che  la  deduzione  non  sia  diretta  soltanto  a  dimostrare  lo  stato  della  cosa  e  la  sua  capacità  di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla conAVV_NOTAIOa del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la conAVV_NOTAIOa del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale’ (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
Orbene,  nel  caso  di  specie,  la  circostanza  che  viene  massimamente  in  rilievo  è  che  parte attrice non ha mai fornito la prova della dinamica del sinistro, né si è offerta di fornirla tramite i due testi richiesti e non ammessi, in quanto la teste veniva chiamata a deporre sulle condizioni della strada e sulle sue personali impressioni di guida, ma non sulla dinamica e le cause del sinistro, mentre il Legale rappresentante p.t della ditta doveva deporre esclusivamente sul danno auto. Tes_1 CP_3
Quindi, allo stato, il fatto che l’autovettura di parte attrice sia slittata a causa della presenza del ghiaccio risulta essere una mera affermazione apodittica proveniente dalla parte interessata.
Certamente esistono indizi in favore di detta tesi, avendo gli stessi verbalizzanti riferito della presenza di un leggero strato di ghiaccio sulla carreggiata, tuttavia è anche vero che gli stessi verbalizzanti hanno pure riferito che ‘ sia durante le operazioni che subito dopo gli operanti notavano il passaggio di diversi veicoli senza che questi ultimi avessero problematiche inerenti la circolazione ‘, dal che è logico desumere che il ‘leggero strato di ghiaccio’ di cui sopra (invero situazione alquanto comune nei periodi invernali con basse temperature), non fosse, di per sé solo, condizione sufficiente a provocare l’uscita di strada di un veicolo.
Del  resto,  la  stessa  teste stando  al  capitolato  di  prova  era  transitata  su  quel  tratto stradale, riscontrando le medesime condizioni di pericolosità, senza, tuttavia, avere alcun incidente. Tes_1
In definitiva non esiste alcuna prova del fatto che l’appellante perse il controllo della propria autovettura a causa del ghiaccio, venendo, così, a mancare il nesso causale fra cosa e danno.
Peraltro, merita rilevare che parte appellante non ha neppure fornito la prova della proprietà del veicolo oggetto della richiesta risarcitoria patrimoniale.
Inoltre, non si può fare a meno di considerare un’ulteriore circostanza: nel riferire l’accaduto agli agenti intervenuti dichiarava: ‘ volevo precisare che il mio veicolo era dotato di pneumatici del tipo quattro stagioni in buono stato e per tanto ritengo che la strada presentasse fondo ghiacciato ‘. Parte_1
Viceversa, i verbalizzanti accertavano che il veicolo della – contrariamente a quanto dalla  stessa  dichiarato  –  montava  due  pneumatici  invernali  sull’asse  posteriore  e  due  pneumatici estivi sull’asse anteriore. Pt_1
Si tratta di una scelta a dir poco imprudente, in quanto il montaggio di pneumatici diversi sui due  assi  del  veicolo  può  causare  perdita  di  stabilità  e  di  aderenza,  oltre  a  notevoli  difficoltà  nel controllo del veicolo.
In  ogni  caso,  il  montaggio  di  due  pneumatici  invernali  sull’asse  posteriore  e  di  due pneumatici estivi sull’asse anteriore, non poteva garantire la massima sicurezza, particolarmente in una condizione difficile, come quella di specie, con temperature sotto lo zero e leggere formazioni di ghiaccio sulla carreggiata.
Va soggiunto che dalle foto allegate al verbale di accertamenti si evince chiaramente che sul luogo del sinistro vi era stata una copiosa nevicata, infatti i campi circostanti erano completamente ricoperti da una coltre bianca, mentre la strada risultava perfettamente pulita e transitabile.
Ciò induce due considerazioni: la prima è che la sede stradale era certamente stata pulita e resa transitabile dal come si evince anche dai mucchi di neve posti ai due bordi della sede viaria, la seconda è che la situazione di pericolo era palesemente percepibile da qualunque utente della strada, di conseguenza avrebbe dovuto aAVV_NOTAIOare un atteggiamento più prudente, regolando particolarmente la velocità di marcia – cosa che non ha sicuramente fatto, atteso che l’urto è stato ‘di forte entità’, tanto che l’auto si è capottata due volte prima di fermarsi – ovvero, rinunciando ad utilizzare il veicolo, considerato che sullo stesso erano montati due pneumatici estivi, totalmente inadeguati alle condizioni di tempo e di luogo sopra descritte. CP_1 Parte_1
E poiché, come affermato dalle SS.UU. citate, ‘ quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile  di  essere  prevista  e  superata  attraverso  l’adozione  da  parte  dello  stesso  danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi  l’efficienza  causale  del  comportamento  imprudente  del  medesimo  nel  dinamismo causale del danno ‘, non può che confermarsi il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 127/2023, così dispone: Parte_1 Controparte_1
A) Rigetta l’appello e conferma l’impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento,  in  favore  del ,  delle  spese  del  grado,  che  liquida  in  complessivi  €  2.000,  oltre  rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge. Parte_1 Controparte_1 […]
C) Ricorrono  i  presupposti  di  cui  all’art.13  comma  1  quater  DPR  n.115  del  2002  per  il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
Così deciso in Bologna il 5.7.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Giudice Ausiliario – Estensore AVV_NOTAIO COGNOME