Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5523 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5523 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3788/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 2271 del 28/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/3/2026 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Milano, deducendo che, mentre stava disputando una partita di calcio a cinque presso l ‘ impianto sportivo gestito dalla società,
cadeva a terra e urtava contro una rete da tennis arrotolata/aggrovigliata attorno a tubi in ferro collocati a ridosso del campo; perciò, individuando la convenuta come custode ex art. 2051 c.c., chiedeva il risarcimento dei danni patiti;
-la RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando la ricostruzione e negando la propria responsabilità, sostenendo, in sintesi, che l ‘ evento dipendeva da condotte riconducibili al gioco o comunque da fattori non imputabili alla custodia e insisteva su profili di interruzione del nesso causale e su un ‘ asserita accettazione del rischio da parte di NOME COGNOME;
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10882 del 27 dicembre 2021, accoglieva la domanda attorea e condannava la società al pagamento di euro 11.648,50 oltre accessori, nonché alle spese di lite e di CTU;
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione;
-la Corte d ‘ appello di Milano, con la sentenza n. 2271 del 28 giugno 2022, rigettava l ‘ impugnazione e confermava la decisione di primo grado;
-la Corte di merito rilevava che uno dei testi aveva fatto riferimento a un normale scontro di gioco, il quale non costituiva evento tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso; quanto al rischio elettivo, rilevava che la società non aveva fornito rigorosa prova della consapevolezza e percepibilità in capo a NOME COGNOME della specifica situazione di pericolo (anche in relazione alla collocazione dei tubi con la rete arrotolata) e rimarcava, inoltre, che il manufatto risultava collocato in prossimità dell ‘ area di gioco, in posizione pericolosa;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi;
–NOME COGNOME resisteva con controricorso;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo si deduce «Art. 360 n. 3 c.p.c. – Sul nesso di causalità»: la Corte d ‘ appello avrebbe omesso di considerare i regolamenti del calcio a cinque e che la caduta derivava dal fatto del terzo (contatto vietato), integrante un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
-col secondo motivo si deduce «Art. 360, n. 3 – 5, c.p.c. – Accettazione del rischio, Rischio elettivo»: COGNOME avrebbe accettato consapevolmente il rischio, dato che la presenza della rete era visibile e conosciuta in precedenza, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.;
-entrambi i motivi sono inammissibili;
-in primo luogo, in violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., le censure risultano estremamente generiche;
-inoltre, le doglianze costituiscono un mero dissenso rispetto al rigetto dell ‘ appello e una riproposizione delle tesi già svolte nei gradi di merito, senza un puntuale confronto con le specifiche rationes decidendi e con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale;
-manca, in sostanza, un ‘ effettiva critica mirata alla decisione impugnata, sicché i motivi non soddisfano il requisito di specificità imposto dalla succitata disposizione;
-un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità discende dal fatto che i motivi risultano formulati senza la necessaria indicazione -non solo in rubrica ma anche nello svolgimento -delle specifiche norme di diritto che sarebbero state violate dal giudice di merito e, soprattutto, senza chiarire in che cosa consisterebbe la denunciata violazione, ossia quale sia l ‘ errore di sussunzione o di interpretazione imputato alla sentenza impugnata, in rapporto al suo effettivo iter motivazionale;
-infatti, pur richiamando formalmente l ‘ art. 360, n. 3 (e, per il secondo motivo, anche il n. 5), il ricorso sviluppa argomentazioni che si risolvono prevalentemente in ricostruzioni fattuali e in critiche alla
valutazione del materiale istruttorio (testimonianze; dinamica dell ‘ azione di gioco; visibilità della rete), senza corrispondere al paradigma della denuncia di violazione di legge, che va corredata dall ‘ indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e del modo in cui la Corte territoriale se ne sarebbe discostata;
-il primo motivo, poi, è inammissibile perché omette di dimostrare in che termini la questione era stata introdotta nel giudizio e segnatamente devoluta al giudice di appello, a ciò non bastando l ‘ anodina riproduzione del passo dell ‘ atto di appello in apertura dell ‘ illustrazione;
-la questione, dunque, si presenta come nuova e, come tale inammissibile, anche a prescindere dall ‘ osservazione per cui le argomentazioni spese sul regolamento del calcio a cinque sono comunque inidonee a spiegare la rilevanza di detto regolamento nella vicenda;
-il secondo motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell ‘ art. 360, quarto comma, c.p.c., perché veicola il vizio di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. rispetto a una ‘ doppia conforme ‘ (la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano ha rigettato l ‘ appello e confermato la sentenza del Tribunale);
-in ogni caso, il secondo motivo è manifestamente inammissibile perché la dedotta violazione dell ‘ art. 2051 c.c. dovrebbe desumersi dal riesame delle risultanze probatorie e proprio a un sindacato sulla valutazione delle prove (l ‘ omesso esame di una deposizione testimoniale) già apprezzate dal giudice di merito tende la doglianza de qua ;
-l ‘ estraneità della doglianza al giudizio di legittimità emerge in modo esplicito dall ‘ ultimo paragrafo di pagina 8 del ricorso, ove si legge testualmente: «Le affermazioni della Corte di merito sul punto rilevano quindi l ‘ omesso attento esame della predetta dichiarazione testimoniale, ed appare incomprensibile l ‘ ulteriore affermazione della Corte secondo cui una rete da tennis non sarebbe visibile, e rilevabile con la normale cautela richiesta dalle pronunce della Suprema Corte»;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-consegue alla decisione la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME