SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1838 2026 – N. R.G. 00004587 2021 DEPOSITO MINUTA 17 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
Repubblica I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n° 4587 / 2021 R.G. vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall’avv. procura in atti
MONTANA MARCELLO , giusta
ATTORE
E
nella persona del Sindaco, pro-tempore, elett.te dom. to in INDIRIZZO, e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti
CONVENUTO
del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, giusta procura in atti,
TERZA CHIAMATA
E
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in atti,
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :
rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice e per le ragioni indicate in parte motiva, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa le spese della espletata C.T.U.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dall’attore, volta ad ottenere il risarcimento del danno dallo stesso patito all’interno dell’immobile di sua proprietà sito in nella INDIRIZZO, a seguito dello straripamento del corso d’acqua del torrente Milioti.
Precisava, meglio l’attore che, in data 26.03.2020 a seguito dello straripamento del Corso d’acqua del Torrente Milioti si era verificato l’allagamento
dell’immobile di sua proprietà, che aveva danneggiato la passatoia di cemento; le mura perimetrali di confine; il locale tecnico relativo alla pompa di adduzione dell’impianto idrico e dell’impianto di autoclave; l’impianto elettrico esterno; la lavabiancheria situata all’esterno dell’abitazione e la porta blindata di accesso all’abitazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio anche il il quale pur non contestando il verificarsi dell’evento, escludeva qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso ed individuava come unico responsabile l’autorità di bacino distretto idrografico della , unitamente all’ufficio del Genio Civile ed alla
.
Si costituiva in giudizio anche la in persona dell’Assessore pro tempore, nonché l’RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentata e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello , la quale escludeva qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa, assumendo la corresponsabilità dell’attore e la sussistenza in ogni caso di concause
rappresentate pro tempore ,-Stato di nella determinazione dell’evento dannoso lamentato da parte attrice.
Anche la nel costituirsi in giudizio, escludeva qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa.
La domanda del sig. non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito specificate.
Va, innanzitutto, osservato che è orami pacifico in giurisprudenza che la disciplina di cui all’art. 2051 sia applicabile anche alla Pubblica RAGIONE_SOCIALE (PA) per i danni causati da beni in sua custodia, inclusi allagamenti e straripamenti dovuti a difetti di manutenzione, come strade o reti fognarie. Si tratta
di una responsabilità oggettiva, che solleva il danneggiato dall’onere di provare la colpa della PA, la quale risponde per il solo nesso causale tra bene e danno.
In diritto va ora osservato che per lungo tempo si è affermato che in presenza di beni della pubblica amministrazione di non modeste dimensioni ovvero di uso generale era da escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c., stante l’impossibilità per la pubblica amministrazione di esercitare quel controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose per i consociati, residuando l’applicazione di tale disposizione qualora tale potere di controllo fosse concretamente esercitabile.
Rimaneva chiaramente ferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni prodotti da beni pubblici qualora il danneggiato avesse provato la lesione quale conseguenza diretta di un’insidia o trabocchetto, cioè di una situazione di fatto costituente pericolo occulto per l’utente in quanto non prevedibile ed evitabile. Tale orientamento del Supremo Collegio aveva peraltro trovato avallo nella stessa Corte Costituzionale n. 156/1999, che aveva fatto riferimento al ‘ diritto vivente ‘.
Fino a poco tempo addietro si riteneva quindi che la disciplina di elaborazione giurisprudenziale in materia di insidie o trabocchetti si applicasse nel caso in cui la p.a. non fosse in grado di garantire -per la notevole estensione e per le modalità d’uso, diretto e generale, da parte di terzi sul bene di sua proprietà (indipendentemente dal suo carattere demaniale) un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti; in caso contrario, invece, sarebbe stato operativo il generale disposto dell’art. 2051 c.c., con la sua disciplina di maggior favore per il danneggiato (cfr., per tutte, Corte cost. 156/1999; Cass. 11446/03; 17152/02; 11366/02; 16179/01; 699/1999; 3991/1999; 7742/1997).
Nella più recente giurisprudenza del Supremo Collegio l’orientamento in questione ha però trovato un condivisibile ripensamento. Si è infatti ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 2051 c.c. anche in relazione ai beni di uso
generale (Cass. n. 19653/04, 3651/06 e già in precedenza Cass. n. 488/03; v. però in senso contrario Cass. 10654/04; e da ultimo; 2410/05; 26997/05; 16770/06.).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l’applicazione dell’art. 2051 c.c. demanialità o patrimonialità del bene, l’essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l’esclusione dall’applicazione dell’art. 2051 c.c., ma implicano che nell’applicazione di tal norma (e quindi nell’individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Sotto questo profilo si è sottolineata la necessità di un diverso apprezzamento tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e di quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili ad utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riferimento alle prime situazioni l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri dell’imprevedibilità e inevitabilità.
In merito al tipo di prova liberatoria rilevante ex art. 2051 c.c. si sono quindi tenute distinte le situazioni pericolose immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (caso nel quale deve dimostrarsi l’espletamento da parte dell’ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta,
cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia) dalle situazioni pericolose determinate dagli utenti o da un’alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile (caso nel quale va verificata l’esigibilità di un intervento dell’ente, nell’espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l’evento dannoso, sì che possa concludersi che quest’ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene è stato soltanto occasione e non concausa dell’evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, per il citato fattore temporale, come bene soggetto a relazione di custodia).
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne ‘il potere di governo’ (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l’evento produttivo del danno e da provarsi dal custode.
Tale più recente orientamento del Supremo Collegio pare maggiormente rispondere all’esigenza di parificare la posizione della pubblica amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qualsiasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la necessità di valutare le specificità del caso concreto.
Consegue che la vicenda in esame va ricondotta nell’alveo dell’art. 2051 c.c., in quanto parte attrice lamenta delle infiltrazioni di acqua nell’immobile di sua
proprietà, a causa dello straripamento del corso d’acqua del torrente Milioti, sito nel Comune di
Ciò premesso, va comunque osservato che, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. presuppone l’allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e il bene in custodia e quindi sotto il controllo della P.A.. in particolare, all’attore compete la prova dell’obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, mentre la pubblica amministrazione, per potere essere esonerata da responsabilità deve fornire la prova del “caso fortuito”, ovvero un evento imprevedibile, eccezionale e non ascrivibile a negligenza, non gestibile con la normale diligenza.
Non appare superfluo ribadire, invero, che, affinché si configuri la responsabilità del custode è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò posto, va detto che nel caso di specie, non costituisce oggetto di contestazione il verificarsi dell’esondazione del Torrente Milioti , né l’evento temporalesco del marzo del 2020, ma le cause che hanno determinato l’esondazione del torrente, l’allagamento dell’immobile dell’attore, i danni che si assume esserne derivati nonchè l’eventuale attribuibilità dell’evento dannoso alle odierne parti in causa o ad una di esse.
Dal verbale di intervento dei RAGIONE_SOCIALE, risulta genericamente ‘danni da acqua in genere’ e come causa viene indicat a, senza alcun altra specificazione ‘ straripamenti, esondazioni e simili’.
Ora, considerato che gli accertamenti del nominato C.T.U. a causa del mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quello alla data della lamentata esondazione; del lasso di tempo trascorso e delle carenze probatorie dallo stesso consulente riscontrate, non hanno permesso di individuare, in termini di certezza le cause dell’esondazione del torrente Milioti, nonché dell’allagamento dell’immobile dell’attore e quindi non è possibile ritenere dimostrato il nesso eziologico tra il lamentato danno e l’evento rappresentato in citazione , la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto va rigettata.
Il nominato consulente, al riguardo ha, invero, precisato ‘…non risulta la produzione di documentazione di valenza oggettiva ed incontrovertibile, quale ad esempio foto munite di data certa riferibili al 26/03/2020 oppure a giorni immediatamente precedenti, ritraenti sezioni significative dell’alveo del torrente Milioti nel tratto compreso tra INDIRIZZO e INDIRIZZO rappresentative dello stato manutentivo della foce, dell’alveo, del sottopasso ANAS dell’A29, dei tombini di Via Vespucci e di INDIRIZZO, di una loro eventuale occlusione o drastica riduzione della sezione idraulica conseguente ad esempio a carenza manutentiva dell’Ente preposto cui potersi riferire ai fini di un accertamento documentale delle cause della lamentata esondazione’.
Il professionista nominato quindi, alla luce dello stato dei luoghi rinvenuto nel corso del sopralluogo dell’11/07/2023, con particolare riferimento all’alveo del torrente Milioti, dei tombini stradali di INDIRIZZO e di INDIRIZZO e del sottopasso dell’autostrada A29 (tratto ANAS), ha concluso specificando di non avere elementi utili ai fini dell’individuazione delle cause della lamentata esondazione.
Conclusivamente, benchè il nominato Consulente abbia precisato che con l’art. 4 della L.R. n. 8/20184, la competenza della manutenzione del demanio fluviale e, per quanto di interesse, dell’alveo del torrente Milioti, è stata affidata alla istituita RAGIONE_SOCIALE della , tuttavia, non ha potuto individuare elementi sufficientemente affidabili, tali da farne derivare l’accertamento della responsabilità del terzo chiamato, né di alcuna delle odierne parti in causa.
L’impianto probatorio , dunque, si è rivelato eccessivamente fragile per supportare la domanda risarcitoria del sig.
Considerate le conclusioni del nominato C.T.U. e la complessità della vicenda, benché la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
Per le medesime ragioni, le spese della RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEU. si pongono definitivamente a carico di tutte la parti del giudizio.
❖
Così deciso in Palermo in data 13/03/2026
Il G.O.T
NOME COGNOME
Il presente provvedimento, depositato all’orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44