Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 5935/2017 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO Cesana (CODICE_FISCALE), che, unitamente all’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore;
– intimato avverso la sentenza nr. 3308/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 16/9/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME, curatore del RAGIONE_SOCIALE revocato, in esito alla mancata approvazione del rendiconto di gestione, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola che, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato il curatore convenuto al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 9.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dall’organo fallimentare alla massa dei creditori in relazione alla tardiva inventariazione e vendita (a distanza di oltre due anni dalla dichiarazione di fallimento), per la somma di lire 1.438.660 del compendio mobiliare, di rapido deterioramento, oggetto di sequestro conservativo ad iniziativa del creditore RAGIONE_SOCIALE e valutato nel 1995 dall’Ufficiale Giudiziario in lire 30.000.000 .
1.1 La Corte distrettuale rilevava, per quanto di interesse in questa sede, che i beni oggetto del sequestro conservativo (estintori, bobine per imballaggi, contenitori pieni di olio di semi e contenitori vuoti) erano sicuramente soggetti a deterioramento o deperimento e, quindi, il curatore avrebbe dovuto diligentemente compiere le operazioni di liquidazione nel più breve tempo possibile e non attendere circa due anni dal compimento del primo inventario.
1.2 Evidenziavano i giudici napoletani che la vendita dei beni nel 1999 verso un corrispettivo di appena 1.438.660 lire, a fronte di un valore originario stimato in lire 30.000.000, aveva certamente cagionato un pregiudizio economico alla massa creditori che il Tribunale aveva correttamente liquidato, in via equitativa, nella
somma di € 9.000, pari ad un importo inferiore alla differenza tra il ricavato e il valore dei beni, considerato che la stima era stata effettuata dall’Ufficiale Giudiziario.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c) e/o nullità della sentenza o del procedimento (art.360, comma 1, nr. 4 c.p.c.), e/o omesso esame circa un fatto decisivo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art 360, comma 1 nr. 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 115,116 e 132 c.p.c., nonché all’art 2697 c.c .»; sostiene il ricorrente che la motivazione del Tribunale in punto di determinazione del danno si rivela apodittica nell’indicazione dei beni come deteriorabili, qualità della quale l’attore non aveva fornito specifica prova; assume, inoltre, il COGNOME: i) che alcuni beni (computer, recipienti contenenti olio di semi di soia) già al momento del sequestro non avevano alcun valore commerciale, mentre altri mobili (cartoni, coperchi per barattoli) erano poco appetibili; ii) che la valutazione dei beni era stata effettuata dall’Ufficiale Giudiziario in via approssimativa e salvo stima dei beni; iii) che non era stata fornita la prova che operazioni di vendita potessero essere esperite nel 1996.
1.1. Il motivo è inammissibile.
2 La Corte d’Appello, in conformità con gli accertamenti in fatto compiuti dal Tribunale, così precludendosi ai sensi dell’art 348 ter c.p.c la deduzione del vizio di cui all’art. 360 1 comma nr 5 c.p.c., è pervenuta al giudizio di responsabilità del curatore per non aver
disposto sollecitamente la vendita del compendio mobiliare oggetto di sequestro conservativo e valutato dall’Ufficiale giudiziario in lire 30 milioni.
2.1 I giudici di merito hanno, quindi, formulato un giudizio di deteriorabilità dei beni sulla scorta della loro tipologia, funzione e composizione e sul dato obiettivo che il valore degli stessi beni era «precipitato» da lire 30 milioni a un milione e quattrocentomila circa due anni e mezzo dopo quando gli stessi beni sono stati alienati al creditore sequestratario.
2.2 Da tali obiettivi elementi è stato tratto il convincimento della sussistenza del pregiudizio economico sofferto da ceto creditorio per effetto del ritardo da parte del curatore nel compimento delle operazioni di liquidazione dei beni quantificato in via equitativa nella misura inferiore alla differenza tra il valore originario stimato dall’Ufficiale Giudiziario che aveva proceduto all’esecuzione del sequestro conservativo e il ricavato della vendita dei beni.
2.3 La motivazione della sentenza impugnata, appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta da alcuna delle gravi anomalie argomentative denunciate dal ricorrente né la stessa si pone al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez. U, n. 8053/2014).
2.4 Non sussistono i dedotti vizi di errores in iudicando : la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
2.5 Nella specie la Corte distrettuale ha deciso sulla scorta degli elementi offerti dalla curatela ritenuti sufficienti a provare il danno. 2.6 Non può neppure predicarsi l’inosservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offíciosi riconosciutigli; la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867-20).
2.7 Tali evenienze non ricorrono nel caso di specie.
2.9 In realtà le doglianze sotto la parvenza di censure in iure, si risolvono un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.
3 Il secondo motivo prospetta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c) e/o nullità della sentenza o del procedimento (art.360, comma 1, nr 4 c.p.c.), e/o omesso esame circa un fatto decisivo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 nr. 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 112 c.p.c.» per non essersi la Corte distrettuale pronunciata su un motivo di appello che riguardava il nesso di causalità tra l’omesso riscontro del curatore all’ordine del G.D. ove venivano richieste alcune verifiche preliminari e la mancata vendita dei beni.
3.1 La censura è inammissibile perché non è congruente con le ragioni della decisione, in quanto la corte d’appello, da un lato, ha considerato che la richiesta del g.d. di valutare l’opportunità di vendita unitaria dei beni previa verifica dell’esistenza di rivendiche «…lascia chiaramente trasparire la volontà del GD di procedere senz’altro alla vendita, stante l’offerta della società RAGIONE_SOCIALE, previa verifica (di routine) delle circostanze di cui sopra, richiesta rimasta inevasa da parte del curatore …» e, dall’altro lato, ha evidenziato che «…dal verbale di sequestro conservativo eseguito in data 12 luglio 1995, in atti, si ricava che i beni in questione erano…complessivamente beni soggetti sicuramente a deperimento, o comunque ad un deterioramento (ruggine o marcescenza del legno), per ciò che attiene ai contenitori di latta ed alle pedane, per la stessa natura e tipologia dei beni e quindi, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, suscettibili di essere venduti ad un prezzo di mercato superiore se alienati all’indomani del fallimento e circa un anno dopo allorquando fu effettuato il primo inventario …».
4 Il terzo motivo prospetta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, nr 3 c.p.c) e/o nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1. nr 4 c.p.c.), e/o omesso esame circa un fatto decisivo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art 360, comma 1 nr 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. c.p.c. nonché degli artt. 1226 e 2697 c.c.»; si argomenta che il giudici di merito siano ricorsi alla commisurazione in via equitativa del danno senza che sussistessero i presupposti della impossibilità e/o difficoltà nella liquidazione del danno che non risultava provato nella sua esistenza; si evidenziano l’illogicità e l’apoditticità del passaggio motivazionale dove si afferma che il danno si è realizzato, con la mancata risposta da parte del curatore alla
richiesta del G.D. se i beni oggetto della richiesta di vendita fossero stati oggetto di rivendica.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 La Corte, una volta verificata la condotta antidoverosa serbata dal curatore per non aver proceduto tempestivamente alla vendita di beni che avrebbe ragionevolmente consentito di ritrarre somme di denaro pari o prossime al valore di mercato dei beni stimati nel 1995, ha quantificato in via equitativa il danno, ritenuto certo in considerazione del notevole deprezzamento dei beni, tenendo conto di specifici fattori costituiti dal valore economico dei beni originariamente stimati, opportunamente diminuito in virtù della approssimativa valutazione dell’Ufficiale Giudiziario e il prezzo della vendita dei beni corrisposto dall’aggiudicatario notevolmente ridotto rispetto alla valutazione del 1995.
4.3 In conclusione, i giudici napoletani, raggiunta la prova dell’ an debeatur sono pervenuti alla determinazione equitativa del danno indicando specifici elementi di calcolo così adeguandosi al principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale « il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella
negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» (cfr. Cass. 20990/2011 e 13515/2022).
5 Il ricorso va quindi rigettato.
6 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2024.