Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6459 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 6459  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18434/2022 R.G. proposto da: COGNOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, tutte rappresentate e difese dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Ministro  p.t.,  e  RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE,  domiciliati  in  INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA  RAGIONE_SOCIALE CORTE  D’APPELLO di ROMA  n. 4054/2022, depositata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5054/2022, resa pubblica in data 14 giugno 2022, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 13355/13 che aveva condannato: a) il RAGIONE_SOCIALE, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, a risarcire a NOME la somma di euro 259.980,00 ed alle sue due figlie, NOME ed NOME, la somma di euro 250.696,00 ciascuna, ritenendo integrata a carico del ministero condannato la fattispecie di cui all’art. 2051 cod.civ. e il ministero responsabile, a tale titolo, del decesso di NOME COGNOME, appuntato dei carabinieri, avvenuto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stazione dei carabinieri di Latina in data 14 settembre 2005 per causa RAGIONE_SOCIALE deflagrazione di una bomba a mano; b) entrambi i ministeri in solido al risarcimento del danno da lucro cessante.
Segnatamente, la corte d’appello: i) ha ritenuto accertato che la deflagrazione RAGIONE_SOCIALE bomba non era riferibile all’azione di terzi, che l’ordigno non era stato introdotto in caserma né da terzi, né da commilitoni né da vigili urbani, pur confermando che erano ignote le circostanze che aveva portato la vittima ad avere nella sua disponibilità l’ordigno, che esso era stato attivato dalla vittima, fors’anche inconsapevole RAGIONE_SOCIALE sua natura e RAGIONE_SOCIALEe modalità di innesco, visto che l’oggetto non era verniciato, era privo di scritte e non era riconoscibile come bomba, con conseguente impossibilità di ricondurre alla P.A. la responsabilità per custodia, non essendovi consapevolezza da parte sua RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE‘ordigno all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE caserma; ii) ha ritenuto di non condividere la conclusione del
tribunale che, pur muovendo dalla inspiegabilità RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE‘ordigno negli ambienti RAGIONE_SOCIALE caserma, aveva ritenuto responsabile il RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio sancito dall’art. 2051 cod.civ. imponesse all’Amministrazione di dare prova del caso fortuito, perché non sussisteva alcuna relazione di custodia, non era stata provato che le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘edificio avessero concorso al determinismo causale che aveva portato all’esplosione RAGIONE_SOCIALE‘ordigno; iii) ha escluso che al RAGIONE_SOCIALE potesse essere imputato un obbligo di custodia, essendo la responsabilità di cui all’art. 2051 cod.civ. oggettiva ed essendo risultato provato che il danno era risultato prodotto <>, su cui il RAGIONE_SOCIALE aveva una relazione custodiale, ma non a causa RAGIONE_SOCIALE cosa; iv) ha aggiunto che ad ogni modo il comportamento imprudente RAGIONE_SOCIALE vittima, che non aveva denunziato, come le era imposto dalla normativa di P.S., la presenza di armi ed esplosivi e che, pur potendo prevedere con l’ordinaria diligenza, una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si era esposto volontariamente, aveva interrotto il nesso causale; v) ha escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod.civ., difettando il nesso eziologico tra la condotta imputatagli anche solo omissiva e l’evento e prima ancora una colpa generica o specifica, ed avendo comunque il comportamento colposo RAGIONE_SOCIALE vittima integrato gli estremi del caso fortuito.
NOME  COGNOME,  NOME  ed  NOME  COGNOME  ricorrono  per  la cassazione di detta sentenza, formulano tre motivi.
Il  RAGIONE_SOCIALE  e  il  RAGIONE_SOCIALE  resistono  con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con  il primo  motivo  si denunzia  la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod.proc.civ.
La tesi di parte ricorrente è che la corte territoriale abbia fondato la  sua  decisione  su  circostanze  diverse  da  quelle  recepite  dal tribunale  e  mai  acquisite  al  materiale  istruttorio,  là  dove  ha ritenuto  che  la  vittima  aveva  introdotto  l’ordigno  all’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE caserma,  che  lo  aveva  maneggiato  e  innescato,  favorendone colpevolmente l’esplosione.
 Con  il  secondo  motivo  è  prospettata  la  violazione  e/o  falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2051 cod.civ.
Attinta da censura è la conclusione del giudice a quo secondo cui l’obbligo di custodia riguardava la caserma e non l’ordigno, perché la  custodia  su  un  immobile  non  può  e  non  deve  limitarsi  alla vigilanza sulla struttura materiale del complesso e/o RAGIONE_SOCIALEe pertinenze  ad  essa  proprie,  ma  evidentemente  deve  estendersi anche a tutte le situazioni che possano prodursi e determinarsi al suo  RAGIONE_SOCIALE e che  siano potenzialmente  produttive di eventi dannosi.
Altrettanto  erroneamente  il  giudice a  quo avrebbe  preteso  dalle istanti  la  prova  del  caso  fortuito,  avendo  le  stesse  soddisfatto l’onere RAGIONE_SOCIALE prova loro incombente.
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione del combino disposto di cui all’art. 1227 e 2051 cod.civ.
La corte d’appello avrebbe male applicato in concreto il principio secondo cui il concorso colposo del danneggiato e quindi una situazione idonea ad escludere la responsabilità per danno da cose in custodia rileva anche quando custode sia una P.A. e la cosa custodita sia un bene demaniale, perché dagli atti di causa non emergerebbe né l’imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘evento alla vittima né un comportamento imprudente da parte sua, non essendo riconducibile ad imprudenza il fatto che avesse maneggiato
l’ordigno  anziché  allontanarsene  dopo  averlo  messo  in  sicurezza, anche in considerazione del fatto che l’COGNOME non aveva partecipato a missioni militari in zone di guerra e quindi non era a conoscenza del funzionamento degli ordigni.
4) I motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono nel loro complesso infondati: a) il primo perché la Corte territoriale, con un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che nessuno all’infuori RAGIONE_SOCIALE vittima aveva introdotto la bomba in caserma, nella stanza ove la stessa vittima prestava servizio, né terzi, né commilitoni né vigili urbani, benché fossero rimaste ignote le circostanze che avevano portato la vittima ad avere nella sua disponibilità l’ordigno; b) il secondo e il terzo perché il ragionamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si è articolato in due rationes decidendi : la prima è quella che ha escluso la ricorrenza di una relazione di custodia a carico RAGIONE_SOCIALE P.A.; la seconda è quella che ha escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE ex art. 2051 cod.civ. avendo la condotta RAGIONE_SOCIALE vittima che non aveva segnalato, pur essendo obbligata a farlo, la detenzione RAGIONE_SOCIALE‘ordigno e chiesto il supporto del reparto specializzato per evitarne l’esplosione, e che aveva, violando le norme comuni di prudenza, manipolato la bomba, indipendentemente dalla consapevolezza o meno del funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ordigno innescato che lungi dall’escluderne la colpa integrerebbe gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘imprudenza ove non RAGIONE_SOCIALE‘imperizia (p. 7), integrato gli estremi del caso fortuito incidente, idoneo ad assorbire il collegamento causale tra la cosa e il danno, rimanendone escluso il nesso causale con la cosa in custodia.
Ora,  costituisce  ius  receptum,  nella  giurisprudenza  di  questa Corte,  il  principio  per  il  quale  l’impugnazione  di  una  decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni,  convergenti  o  alternativi,  autonomi  l’uno  dallo  altro,  e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per
poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo RAGIONE_SOCIALE sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame RAGIONE_SOCIALE‘idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione RAGIONE_SOCIALE pronuncia contestata (Cass. 26/02/2024, n. 5102).
Nel caso di specie, deve convenirsi con la corte territoriale circa l’avvenuta interruzione del nesso causale per effetto del comportamento RAGIONE_SOCIALE vittima; il che rende irrilevante insistere sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2051 cod.civ., pur dovendosi ribadire che la responsabilità per cose in custodia ha matrice oggettiva e non presunta (v. Cass., Sez. Un., n. 20943 del 30/06/2022, secondo cui «La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere RAGIONE_SOCIALE prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza RAGIONE_SOCIALE diligenza o meno del custode») e che, dunque, per essere utilmente invocata a carico di chi si ritiene custode richiede il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio relativo alla sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita, che detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto RAGIONE_SOCIALE mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto (Cass. 27/12/2023, n. 35991), occorrendo la dimostrazione che l’evento di danno è stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
Escluso che il fatto rimasto ignoto -come la vittima sia venuta in possesso RAGIONE_SOCIALE‘ordigno – sia la causa del danno (circostanza che, rendendo incerto lo svolgimento eziologico RAGIONE_SOCIALE‘accadimento, resterebbe a carico del custode, non escludendone la responsabilità: Cass. 10/10/2008, n. 25029; Cass. 10/03/2009, n. 5741; Cass., 22/03/2024, n. 7789), deve allora condividersi la conclusione del giudice a quo quanto al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno che ha fatto venire meno il nesso eziologico con la res da riconoscersi alla condotta RAGIONE_SOCIALE vittima (caso fortuito). Detta conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso danneggiato, RAGIONE_SOCIALEe cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (Cass. 24/01/2024, n. 2376).
Mette conto osservare, infatti,  che,  con  specifico  riferimento  alla responsabilità di cui all’art. 2051 cod.civ., le Sezioni Unite di questa Corte -pronuncia  n.  20943  del  30/06/2022-  hanno  enunciato  i seguenti principi di diritto e che di essi la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione nella fattispecie:
-il  caso  fortuito,  rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento;  a  tal  fine,  la  condotta  del  danneggiato  che  entri  in interazione  con  la  cosa  si  atteggia  diversamente  a  seconda  del grado  di  incidenza  causale  sull’evento  dannoso,  in  applicazione anche ufficiosa  RAGIONE_SOCIALE‘art.  1227,  1°  comma, cod.civ.; e deve essere valutata  tenendo  anche  conto  del  dovere  generale  di  ragionevole
cautela  riconducibile  al  principio  di  solidarietà  espresso  dall’art.  2 Cost.;
-il  comportamento  del  danneggiato,  quand’anche  astrattamente prevedibile,  ove  sia  da  escludere  come  evenienza  ragionevole  o accettabile  secondo  un  criterio  probabilistico  di  regolarità  causale elide il nesso causale.
A tale ultimo riguardo va precisato che sul piano RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE fattispecie la condotta del danneggiato rileva come fatto umano caratterizzato dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente; essa si pone in termini di causa sopravvenuta che esclude il rapporto di causalità quando è stata da sola sufficiente a determinare l’evento’ (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo RAGIONE_SOCIALE res in custodia a mera occasione del danno, che si pone in relazione causale con l’evento di danno alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata RAGIONE_SOCIALE sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l’efficienza naturalistica.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
 Ricorrono  giusti  motivi  per  la  compensazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del giudizio di cassazione, atteso il contrastante esito RAGIONE_SOCIALEe due fasi del giudizio di merito che può avere suggerito adire questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il corso. Compensa le spese di lite.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater ,  d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti all’ufficio del merito competente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.