Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3658 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19023/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro
Comune RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 265/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del gennaio 2002, NOME COGNOME chiedeva il risarcimento dei danni subiti sul fondo di sua proprietà sito in RAGIONE_SOCIALE (in catasto fl. plla 73 Comune di RAGIONE_SOCIALE) alla INDIRIZZO, confinante con INDIRIZZO, con beni NOME, beni Aspromonte e con vallone Civicorno, in quanto il canale di scolo di acque piovane che attraversa il predetto fondo sul confine NOME era stato negli anni trasformato in una fogna a cielo aperto, a causa dell’omesso controllo sul territorio da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva consentito l’immissione di acque luride provenienti dagli insediamenti abitativi sorti lungo la strada per Castelmorrone e la provinciale di Casagiove.
Il Tribunale di S. Maria C.V., con la sentenza n. 377 del 2013, accoglieva la domanda ex art. 2051 c.c. e condannava il Comune di RAGIONE_SOCIALE, quale custode e tenutario del canale, al risarcimento dei danni quantificati in € 30.200,00, oltre accessori, e a realizzare tutte le opere e i lavori necessari all’eliminazione del deflusso delle acque luride all’interno del canale oggetto di causa.
Avverso tale sentenza il Comune di RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e gli attuali ricorrenti, NOME, NOME e NOME COGNOME, si costituivano, resistendo in giudizio, in qualità di eredi della signora NOME COGNOME, deceduta in corso di causa.
Il gravame veniva accolto dalla Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3153 del 2018, ritenendo non dimostrata la natura del corso d’acqua e quindi la funzione di custode di esso attribuibile al Comune.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione da NOME, NOME e NOME COGNOME, accolto da questa Corte con l’ordinanza n. 1108 del 2021, che cassava e rinviava per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
In particolare, con detta ordinanza veniva osservato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla possibilità di riscontrare, a carico del chiamato a rispondere del danno, l’effettivo potere di governo della cosa oltre che il potere di controllare e modificare la situazione di pericolo e il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza della cosa.
L’accoglimento del ricorso derivava quindi dalla considerazione che il giudice d’appello non aveva reso intelligibile il percorso logico che l’aveva indotto a ritenere che mancasse la prova del ruolo di custode in capo al Comune di RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’autorizzazione rilasciata, da parte di quest’ultimo, ad alcuni insediamenti abitativi ad immettere acque nere nel canale di scolo non era stata presa in considerazione a tal fine, neanche, in ipotesi, per concludere nel senso della sua irrilevanza. La motivazione della Corte d’appello sul punto si era limitata a richiamare la regola di distribuzione dell’onere della prova applicabile nel caso di responsabilità da cosa in custodia negando apoditticamente che essa fosse stata assolta dagli odierni ricorrenti, senza specificamente motivare le ragioni per cui aveva ritenuto di non condividere le conclusioni del giudice di primo cure.
Riassunto il giudizio, si pronunciava, dunque, la Corte d’appello, rigettando le domande di NOME, NOME e NOME COGNOME, con sentenza n. 265 del 2022, oggetto del presente ricorso.
In particolare, la Corte d’appello -partendo dalla considerazione di non essere semplicemente tenuta, contrariamente a quanto affermato dagli attori in riassunzione, a confermare la sentenza di primo grado -ha osservato come non vi sia alcuna prova del rilascio dell’autorizzazione alle immissione di acque nere nello scolo in esame da parte del Comune, dal che discenderebbe quindi l’assenza di prova del potere di fatto sulla cosa esercitato dal Comune medesimo attraverso il predetto rilascio delle autorizzazioni agli scarichi. Viene,
infatti, sottolineato che il consulente è giunto alla riportata conclusione, basandosi unicamente su quanto affermato dagli stessi attori e, quindi, in assenza di qualsivoglia accertamento di fatto. Inoltre -si rileva -nella CTU si fa solo riferimento alla presenza di scarichi domestici, come desumibile dalle analisi chimico-fisico e batteriologico delle acque prelevate nel fondo dei Maiocchi (nelle quali risultano presenti in notevole quantità batteri e conducibili a scarichi di tipo domestico), senza che però si sia in alcun modo accertata la provenienza di tali scarichi, tant’è vero che espressamente nella relazione richiamata dalla sentenza impugnata, a pag. 12, si parlava di scarichi provenienti da abitazioni poste a Monte del fondo ‘allo stato non identificabili’. A ciò il giudice di rinvio ha aggiunto la considerazione che lo stesso CTU, alle pagg. 9-12 della prima relazione sempre richiamata nell’impugnata sentenza, riferiva che il Comune aveva realizzato un collettore fognario disposto lungo la via Casagiove San Leucio alle quali tali abitazioni avrebbero potuto allacciarsi.
Sulla base di tutte queste considerazioni la Corte d’appello, nell’impugnata sentenza, ha, quindi, escluso la responsabilità del Comune anche sotto profili differenti dall’omessa vigilanza, non risultando dimostrata la provenienza esatta di tali scarichi, o la negligenza nella realizzazione dei servizi, essendo stata, di contro, accertata la realizzazione in zona di un collettore fognario al quale gli immobili edificati potevano allacciarsi.
La corte partenopea ha, quindi, concluso che non vi è alcuna prova delle autorizzazione alle emissioni di acque nere rilasciate dal Comune, non essendo stato svolto alcun accertamento documentale in ordine a esse, né vi è traccia nella relazione di consulenza tecnica di tali accertamenti; sicché, al di là della mancanza di potere di carattere formale, non è stata fornita alcuna prova neanche del potere di fatto
sulla cosa esercitato dal comune attraverso il rilascio di autorizzazione dei predetti scarichi.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso da NOME, NOME e NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memoria, denominandola ‘brevi note’.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione erronea e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 416 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello ‘non ha tenuto conto, né esaminato la prova fornita in relazione al dedotto rapporto passivo ed alla responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, in maniera diretta delle modifiche incontrollate del territorio e della tardiva e inadeguata pianificazione e realizzazione dei servizi infrastrutturali (impianti fognari ed opere connesse allo smaltimento delle acque nere) da eseguirsi preliminarmente o quantomeno contestualmente allo sviluppo urbanistico’.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
1.2. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile nella sua prima parte.
1.2.1. Va preliminarmente osservato che solo dall’ incipit e fino all’inizio della pagina 9 dell’esposizione del motivo si trattano aspetti che dovrebbero corrispondere ai paradigmi evocati nell’intestazione.
Quanto a questi ultimi, gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono dedotti nel modo indicato richiesto da Cass. n. 11892 del 2016, ribadito -in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto -da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis , anche dalla massimata Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 (Rv. 659037 -01: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o
implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; Rv. 659037 -02: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).
1.2.2. Al di là della formale intestazione dei motivi, gli odierni ricorrenti richiedono invece a questa Corte un’inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali (e in particolare probatorie) del giudizio di merito in termini diversi da quella operata -nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti – dai giudici di merito, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte (tra le ultime, Cass., n. 27324 del 2025; Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022, n. 7523; Cass.,
1/7/2021, n. 18695; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).
1.2.3. Quanto, poi, al paradigma dell’art. 2697 c.c., esso è evocato senza rispettare i criteri indicati, sempre in motivazione espressa, ma non massimata dalla citata S.U. n. 16598 del 2016, ribaditi da Cass. n. 26769 del 2018 e, nella sostanza, ex multis , da Cass. n. 15395 del 2018, secondo cui «la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.).». Circostanza non rinvenibile nel caso in esame.
1.3. Il resto dell’illustrazione del primo motivo riguarda un paradigma estraneo a quelli indicati nell’intestazione, contestandosi la violazione dell’art. 394 c.p.c.
Al di là della mancata evocazione nell’intestazione, che non impedisce di scrutinare il motivo nella sostanza di quello che illustra, il motivo, con riferimento all’art. 394 c.p.c., è infondato.
E ciò in quanto l’ordinanza dispositiva del rinvio, pur avendo accorpato gli allora motivi di ricorso, esprime il dictum cassatorio nel paragrafo 4.4., che censura una mancanza di motivazione intellegibile; mancanza che, del resto, era dedotta dal primo motivo di ricorso, evocante l’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in
relazione agli articoli 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 74 disp. att. e trans. c.p.c.
Viene lamentata l’errata e/o omessa valutazione delle prove documentali esistenti nel fascicolo di primo grado di ufficio e nella produzione attorea.
2.1. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi aspetti.
2.1.1. Innanzitutto, si deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in modo inidoneo, dato che ci si basa su elementi aliunde rispetto alla motivazione della sentenza (in contrasto con quanto indicato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014).
2.1.2. Inoltre, anche in questo caso, pur prospettando l’omesso esame della documentazione, si chiede, in realtà, un nuovo esame delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede, senza, peraltro, confrontarsi con specifici passaggi argomentativi, ma semplicemente affermando che una puntuale verifica della risposta ai quesiti della CTU avrebbe portato all’affermazione della legittimazione passiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Nella formulazione del motivo, si sostiene, infatti, che il giudice dell’appello, a causa di un esame non attento della documentazione in atti, suppone che l’appellante, quando nell’atto di appello parla dell’alveo, si riferisce a quello posto a confine con i beni NOME, destinato anch’esso allo scolo delle acque piovane, senza che tale supposizione sia suffragata da alcuna prova né documentari né tecnica.
I ricorrenti desumono tale errore dal presunto richiamo alla sentenza 25/13 del Tribunale regionale delle Acque, richiamata dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tratterebbe invece di altro alveo, estraneo a quello in esame.
In realtà questa sentenza non viene mai richiamata nella parte motivazionale della pronuncia impugnata, ma unicamente
nell’esposizione dei fatti, né viene mai richiamata per individuare il luogo oggetto di esame.
Sembra, invero, che le argomentazioni sottese al motivo in esame riguardino la precedente sentenza n. 3153 del 2018, come si evince anche da quanto esposto a pag. 20 del ricorso, in cui si richiama e si censura un passaggio della sentenza stessa.
2.1.3. Del resto, l’infondatezza della censura emerge dalla piana lettura della sentenza impugnata con il ricorso in esame, n. 357 del 2022, la quale individua (a pag. 2) il terreno in esame, tramite i relativi dati catastali (foglio 6, particella 73, INDIRIZZO, confinante con INDIRIZZO, con beni NOME, beni Aspromonte), esattamente corrispondenti a quelli riportati a pagina 18 del ricorso.
A tutto ciò aggiungasi che non viene, in alcun modo, esposto come la presunta erronea individuazione del fondo avrebbe condotto a una diversa decisione. In sostanza i ricorrenti, con il motivo in esame, insistono nell’affermare che la responsabilità dei fatti accertati, come esposto nella CTU principale, sono addebitabili esclusivamente al Comune di RAGIONE_SOCIALE, a causa della mancata realizzazione delle opere infrastrutturali idonee e di un’adeguata rete fognaria. E, dunque, chiedendo, per come sopra detto, un’inammissibile nuova valutazione delle risultanze probatorie.
Il tutto peraltro senza considerare che, anche a voler seguire il ragionamento dei ricorrenti -secondo i quali dalla CTU emergerebbe chiaramente che la responsabilità dei fatti accertati è addebitabile al Comune di RAGIONE_SOCIALE per non avere realizzato nel corso degli anni le opere infrastrutturali idonee -, resta fermo che, come noto, il CTU non può formulare valutazioni di merito o giuridiche né interpretare la legge, prevedendo l’art. 61 c.p.c., che “Quando è necessario, il giudice
può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.
D’altronde, al di là dell’accertamento della mancata realizzazione delle infrastrutture, e persino delle immissioni di acque di scarico da parte di alcune abitazioni nell’alveo de quo , il presupposto fondante la responsabilità ex art. 2051 c.c. è la configurabilità o meno in capo al Comune del ruolo di custode del canale o comunque del potere di fatto sul bene. Tale circostanza è dalla Corte d’appello esclusa, con motivazione congrua e priva di incoerenze logiche, fondata su diversi elementi oggetto di esame (pag. 10 della sentenza), che non è neanche oggetto di specifici motivi da parte dei ricorrenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione, erronea e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene contestato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte esamina ‘la sentenza n. 25/13 emessa, tra le stesse parti, del Tribunale Regionale delle acque pubbliche il 12.10.2007 che nulla avrebbe a che fare con il giudizio in corso e che afferisce altro petitum ‘.
3.1. Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
In realtà, come anticipato, tale sentenza è stato oggetto di esame dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza 3153 del 2018 e non con quella oggetto dell’odierno ricorso. E ovviamente solo quest’ultima può essere oggetto di censura in questa sede.
Inoltre, anche in questo caso gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono dedotti nel modo richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata a proposito del primo motivo.
A ciò aggiungasi che le ulteriori argomentazioni a supporto di tale motivo tornano nuovamente a trattare profili relativi alle valutazioni
della CTU, già oggetto del secondo motivo, alla cui trattazione si rimanda.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore, stante la richiesta di ‘attribuzione’ effettuata nel controricorso, con formula da reputarsi idonea ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME