Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36381 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36381 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19524/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
DE CA TERMOIDRAULICA DI NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 1112/2018 depositata il 18/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con cinque motivi avversati da NOME COGNOME con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe.
La Corte di Appello di Cagliari, in causa, inizialmente, di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni proposta dal ricorrente nei confronti del COGNOME quale venditore e installatore di un radiatore da una valvola del quale era fuoriuscita acqua al momento della messa in funzione dell’impianto di riscaldamento, ha riformato la decisione di primo grado, favorevole all’attore, in particolare ritenendo, sulla base di prove per testi e di interrogatorio formale del ricorrente, che la perdita d’acqua, causa dei danni, non era imputabile all’installatore per avere questi lasciato aperta la valvola al momento della installazione ma era invece imputabile al ricorrente il quale aveva riaperto la valvola che era stata lasciata chiusa al momento della installazione ed aveva comunque omesso di avvisare l’installatore perché compisse il collaudo, concordemente dal momento dell’installazione ad un momento successivo, prima che l’impianto venisse messo in funzione;
ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie con cui insistono sulle rispettive posizioni;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso viene lamentata la ‘nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Motivazione apparente, illogica. Motivazione contraddittoria’.
Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe apprezzato in modo non logico le risultanze istruttorie segnatamente perché ne
avrebbe tratto che la valvola era stata aperta dal ricorrente medesimo.
Coloro che avevano materialmente installato l’impianto avevano testimoniato di avere lasciato la valvola chiusa.
Il ricorrente, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato di essersi aspettato, al momento della messa in funzione dell’impianto, che questo ‘funzionasse e non causasse allagamenti’.
La Corte di Appello ha ritenuto che risultava smentita la tesi attorea secondo cui l’installatore aveva dimenticato la valvola aperta, che ‘l’installatore aveva assunto la misura più idonea e sufficiente ad impedire ogni evento dannoso, consistita nel lasciare la valvola dell’acqua del radiatore chiusa’, che ‘l’attore si era assunto il rischio di un mal funzionamento provvedendo ad aprire la valvola confidando nella mancanza di problematiche pur essendo consapevole che il collaudo doveva ancora essere fatto’, che pertanto ‘l’evento dannoso doveva essere ritenuto eziologicamente imputabile all’attore’;
il motivo è inammissibile in quanto sollecita un nuovo apprezzamento o comunque una rivalutazione delle risultanze istruttorie -in sostanza una riconsiderazione delle testimonianze e, a petto di esse, della dichiarazione del ricorrente, in modo da ribaltare la conclusione della Corte di Appello e da affermare che l’installatore aveva lasciato aperto la valvola -laddove l’esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non può dar luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per Cassazione, poiché, a norma d ell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale -come tale insindacabile -del giudice di merito apprezzare le prove;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la ‘nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’articolo 111, comma 4, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni di diritto della
decisione’. Deduce il ricorrente che nella motivazione della sentenza la Corte di Appello non è richiamata alcuna disposizione di legge.
4. Il motivo è infondato.
4.1.Per costante giurisprudenza della Corte ‘L’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp .att. cod. proc. civ., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non si ravvisa né il vizio di omessa motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., né il vizio di violazione di legge, ai sensi del primo comma, n. 3, della stessa disposizione, qualora, nella sentenza impugnata, non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla “ratio” degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, primo comma, n .4, cod. proc. civ., è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Cass. n. 766 del 14/01/2013; Cass. n.27890 del 24/11/2008). La Corte di Appello, ricordato che la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta in termini di responsabilità per inadempimento del ‘contratto d’opera o comunque ex art. 2043 c.c.’, e dato così il quadro di riferimento normativo, ha dichiarato che la domanda doveva essere respinta non potendosi ‘che ritenere che l’evento danno sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al COGNOME‘. La emergenza di sufficienti elementi in diritto è indubitabile. Va poi considerato che la ratio decidendi è legata ad un aspetto fattuale cioè alla assenza di collegamento materiale tra condotta del preteso danneggiante ed evento dannoso, identicamente rilevante per la configurazione della responsabilità tanto da inadempimento del contratto d’opera quanto ‘ex art. 2043 c.c.’ da fatto illecito extracontrattuale.
Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la ‘nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’articolo 111, comma 4, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in merito al rigetto delle richieste risarcitorie dell’odierno ricorrente in ordine alla vendita del radiatore affetto da vizi’.
Il motivo è proposto in riferimento, da un lato, al fatto che, in primo grado, al ricorrente era stato riconosciuto, oltre al risarcimento dei danni da fuoriuscita d’acqua, anche il diritto alla restituzione del prezzo del radiatore nella misura di 150 euro (v. ricorso pagina 6 e pagina 17), dall’altro lato, al fatto che nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello è scritto che ‘la Corte … rigetta le domande proposte da COGNOME NOME‘ senza che nella motivazione sia scritto alcunché quanto alla restituzione del prezzo;
Il motivo è fondato.
5.1. La Corte di Appello ha accolto l’appello dell’odierno controricorrente e rigettato tutte le originarie domande ed ha posto le spese del primo grado a carico del ricorrente per intero (v. parte finale della motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, pag. 7).
La Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado in punto di restituzione -disposta dal Tribunale in riferimento alla risoluzione del contratto di vendita e quindi all’art. 1493 c.c. – del prezzo del radiatore senza motivazione alcuna. La motivazione è relativa unicamente alla causa del danno da fuoriuscita d’acqua dall’impianto.
Il quarto motivo, con cui la questione già posta con il terzo motivo viene riproposta come ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello
‘tralasciato di esaminare la domanda del ricorrente proposta fino dal primo grado di giudizio nella quale richiedeva il risarcimento del danno da vizio di fabbricazione del termosifone’ e riguardo alla quale il giudice di primo grado aveva disposto la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo del termosifone, resta assorbito;
con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la ‘nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 1218, 2224, 2226, 1668 e 1494 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
Deduce il ricorrente, in primo luogo, che la Corte di Appello ha ‘dapprima indagato sulla colpa e solo dopo sulla sussistenza del nesso eziologico tra condotta dell’installatore e danno prodotto’ laddove invece ‘avrebbe dovuto effettuare una indagine esattamente inversa’. Deduce poi che in realtà il danno era dipeso da un difetto del radiatore.
Il motivo è inammissibile.
8.1. Riguardo alla prima deduzione il motivo è inammissibile perché del tutto scollegato dalla sentenza e quindi per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). La Corte di Appello ha esclusivamente affermato che il danno da fuoriuscita d’acqua era eziologicamente imputabile allo stesso danneggiato. Per questa ragione ha negato al ricorrente il risarcimento del danno.
8.2. Riguardo alla ulteriore deduzione il motivo è inammissibile perché, sotto la rubrica di violazione di legge, veicola non una censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3. c.p.c., ma il tentativo di introdurre in questa sede di legittimità una questione quella della causa del danno- riservata al merito e già risolta dalla Corte di Appello;
in conclusione il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, il primo, il secondo e il quinto motivo devono essere rigettati, il
quarto motivo resta assorbito. In riferimento al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione; 10. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese;
PQM
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.
Roma 19 dicembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME