Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 123 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1429/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale.
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale.
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME‘NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 780/2023 depositata il 29/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare della società RAGIONE_SOCIALE, viene accusato di avere eluso l’accisa sui carburanti, mediante cessione solo cartolare ad imprese che ne avevano bisogno per coltivazioni sotto serra.
In particolare, l’accusa è di avere formalmente dichiarato un determinato uso del carburante, soggetto ad accisa minore, mentre, di fatto, il carburante è stato utilizzato per usi soggetti ad accisa maggiore.
Il PM ha incaricato due CTU, COGNOME e COGNOME, per accertare tale circostanza, ed essi hanno attestato la difformità tra l’acquisito del gasolio da parte delle varie imprese ed il consumo effettivo.
Sulla base di tale CTU il PM ha disposto il rinvio a giudizio.
Tuttavia, il GUP ha provveduto ad una nuova consulenza, che invece ha dato esiti opposti, nel senso che ne è emerso che l’uso del carburante è stato effettuato senza violare le norme sull’accisa.
Conseguentemente il GUP ha assolto il ricorrente.
Costui, ritenendo di essere stato rinviato a giudizio, per un errore dei consulenti tecnici del PM, COGNOME e COGNOME, li ha convenuti in giudizio per il risarcimento dei danni.
Costoro si sono costituiti ed hanno respinto le accuse. NOME ha altresì chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della sua assicurazione, RAGIONE_SOCIALE, che si è a sua volta costituita in giudizio.
Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, negando condotte colpose in capo ai periti del PM, e questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Lecce.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con quattro motivi di ricorso. Si sono costituiti con distinti controricorsi sia COGNOME che COGNOME per chiedere il rigetto del ricorso e hanno pure depositato rispettive memorie.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 64 c.p.c. e 1218 e 2697 c.c.
La tesi è la seguente.
La Corte di Appello ha qualificato la responsabilità del consulente come responsabilità da fatto illecito con conseguente onere della prova della colpa a carico del danneggiato; invece la responsabilità del consulente deve essere intesa come responsabilità da contatto sociale, o meglio, come obbligazione senza prestazione, con applicazione delle regole in tema di inadempimento del contratto, cui il contatto sociale è equiparabile: <> (p. 8 del ricorso).
2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 64 c.p.c.
Secondo il ricorrente <>.
Invece, secondo il ricorrente <>.
3.- Questi due motivi, attenendo alla qualificazione della fattispecie concreta, hanno profili comuni.
E vanno disattesi.
Infatti, entrambe le questioni sono, per certi versi, irrilevanti.
Quella circa la natura della responsabilità del consulente, che alcuni, specie in dottrina, intendono come da contatto sociale, mentre in giurisprudenza è intesa come di tipo extracontrattuale (Cass. 11474/ 1992) comporterebbe, secondo il ricorrente, che l’onere di provare l’esatto adempimento è a carico dei convenuti; quella secondo cui il consulente tecnico risponde non solo per colpa grave -come è per la responsabilità penale – ma altresì per colpa lieve (in questo senso Cass. 3917/ 2024), comporterebbe che, a differenza da quanto assunto dai giudici di merito, che hanno preteso la colpa grave, l’elemento soggettivo sarebbe invece integrato.
L’ irrilevanza di queste due questioni risulta dalla effettiva ratio decidendi . E’ vero che i giudici di merito prospettano la tesi secondo cui il consulente risponde civilmente solo per colpa grave, tesi errata, ma è altresì vero che, tuttavia, poi escludono qualsiasi colpa, nel senso che accertano che il diverso risultato cui quei consulenti sono
giunti, risultato poi smentito da quelli del GUP, è dovuto solo all’uso di criteri di giudizio soggettivi e discrezionali, non già errati, ma opinabili: <> (p. 5 della sentenza)
Inoltre, secondo i giudici di merito, i periti del PM non avevano lo specifico quesito posto invece a quelli del GUP (p. 6 della sentenza) Dunque, in conclusione, la ratio decidendi è che la valutazione fatta dai consulenti tecnici del PM non è frutto di un errore, e dunque di colpa, ma di scelte comunque opinabili.
Il che rende irrilevante stabilire chi dovesse provare la colpa e se questa dovesse essere grave o lieve.
Questa ratio – che la condotta dei consulenti sia stata esente da colpa – è però contestata con il terzo e quarto motivo.
4.- Con il terzo motivo, infatti, si prospetta violazione dell’articolo 64 c.p.c.
Si osserva come già si era contestato ai consulenti di <> (p. 12), e dunque di essere stati inadempienti all’obbligo di agire correttamente.
5.- Con il quarto motivo, che prospetta omesso esame ed omessa motivazione, la precedente censura è ulteriormente sviluppata, in questi termini.
I consulenti di parte avevano evidenziato che <> (p. 14 del ricorso).
Si imputa ai giudici di merito di non avere tenuto conto di tale fatto, cioè dell’uso che veniva fatto del riscaldamento in serra e per cui era utilizzato il carburante – che, secondo i periti del PM era fatto solo per evitare danni da gelo, quando invece era usato per mantenere una temperatura minima biologica (p 15 del ricorso).
In sostanza si mira a sostenere che, nell’escludere la colpa , i giudici di merito non hanno tenuto conto di fatti rilevanti e comunque non hanno motivato adeguatamente.
6. -I motivi, che pongono la medesima questione, sono inammissibili.
Intanto, la decisione è sufficientemente motivata, tenendo conto che sono rese note le ragioni sulla base delle quali la stessa è stata adottata (Cass. sez. un. 8053/ 2014).
E comunque il ricorso mira ad ottenere un nuovo e diverso accertamento in fatto rispetto a quello fornito dai giudici di merito, posto che la questione se una condotta possa dirsi caratterizzata da colpa o meno è questione di fatto – quella di diritto attenendo alla corretta applicazione del concetto di colpa – e dunque il suo accertamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
7.- Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità possono compensarsi, data la particolarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME