Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
Oggetto
Responsabilità
civile
generale
–
Responsabilità del consulente tecnico del PM
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18749/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali soci della RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE), ed ora cancellata dal Registro delle Imprese, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (le ultime tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME), rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO (p.e.c.:
EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 169/2022 depositata in data 19 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del proprio legale rappresentante NOME COGNOME, convenne in giudizio, nel 2007, davanti al Tribunale di Spoleto, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per avere essi depositato ─ quali consulenti del P.M. nel procedimento penale a carico di NOME COGNOME, conseguente all’esplosione ed all’incendio verificatisi in data 25 novembre 2006 presso lo stabilimento della RAGIONE_SOCIALE in Campello sul Clitunno, che avevano cagionato la morte di quattro persone ─ relazione peritale asseritamente viziata da errori gravi e grossolani nella ricostruzione delle cause e della dinamica dell’esplosione e tali da fuorviare il PM ed il GIP del Tribunale di Spoleto, rispettivamente, nella domanda e nell’ordinanza di sequestro preventivo dei serbatoi di stoccaggio dell’azienda, determinando la paralisi dell’attività e cagionando un danno patrimoniale asseritamente pari ad € 6.000.000,00 per ogni mese di sequestro preventivo dello stabilimento, dal 4 settembre 2007 al 27 maggio 2008;
con sentenza n. 575 del 2006 il Tribunale rigettò la domanda; interposero appello NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali soci della RAGIONE_SOCIALE nelle more cancellata dal Registro delle Imprese;
con sentenza n. 169/2022, resa pubblica il 19 aprile 2022, la Corte d’appello di Perugia lo ha respinto, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando gli appellanti alle spese del grado;
ha infatti:
─ da un lato, escluso l’esistenza di un nesso causale tra la relazione dei consulenti e il disposto sequestro, essendo questo motivato, sia nella richiesta del P.M. che nell’ordinanza del GIP, sulla base anche di altri elementi autonomamente valutati (mancata messa in sicurezza dello stabilimento; mancata considerazione della sussistenza di residui di esano nell’olio di sansa grezza, sostanza volatile altamente infiammabile in determinate concentrazioni, e dei pericoli a ciò conseguenti; decadenza di tutti gli atti autorizzativi del competente RAGIONE_SOCIALE in seguito all’incendio del 25 novembre 2006; mancata, successiva, visita di collaudo del medesimo RAGIONE_SOCIALE; apparente fondatezza delle imputazioni inerenti alla violazione delle norme di prevenzione infortuni e precipuamente del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; dichiarazioni testimoniali assunte in ordine alla possibilità di adibire tutti i silos posti all’esterno dello stabilimento all’eventuale stoccaggio dell’olio di sansa grezza ) ed in grado da soli di giustificare l’adozione della misura cautelare reale;
─ dall’altro, rilevato l’infondatezza dell’assunto posto a fondamento della domanda, in mancanza di prova che i consulenti del P.M. avessero agito con dolo o colpa grave e dovendosi anzi ritenere la relazione dei consulenti coerente con il complessivo tenore delle risultanze istruttorie del procedimento penale, da essi ricostruite con linearità argomentativa e logicità, ed al contrario meramente congetturale e assolutamente implausibile l’alternativa spiegazione causale degli eventi fornita dai consulenti tecnici dell’imputato ;
avverso tale sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità predetta, hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi;
vi hanno resistito COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (le ultime tre nella qualità di uniche eredi di NOME COGNOME), depositando controricorso;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; i controricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « nullità della sentenza ex art. 132, n. 4) c.p.c. »;
sostengono che « l’affermazione della Corte di Appello, secondo cui sarebbe esatta e corrispondente a quanto emergente dai filmati la dinamica come riferita dai CTPM è affermazione viziata da manifesta illogicità », in quanto « contraria a ciò che risulta dal relativo documento, ossia, nel nostro, caso, dai CD contenenti le riprese delle telecamere di videosorveglianza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del giorno 25/11/2006 fino al momento dell’evento », siccome confermato anche nelle relazioni dei consulenti di parte e come anche sarebbe risultato dalla prova testimoniale, se fosse stata ammessa dal Tribunale, prima, e dalla Corte di Appello, poi, davanti alla quale era stata espressamente reiterata;
con il secondo motivo i ricorrenti denunciano « omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. »;
sostengono che il convincimento espresso circa l’insussistenza di un nesso di causa tra la relazione rassegnata dai consulenti del PM e l’evento di danno rappresentato dal disposto sequestro preventivo è in contrasto con quanto risulta sia dalla richiesta del PM emessa subito
dopo il deposito della relazione dei CTPM, sia dal successivo provvedimento del GIP emesso successivamente a quella richiesta in data 4/9/2007;
con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, infine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 41 c.p. per avere la Corte d’appello giustificato la ritenuta insussistenza di nesso causale in relazione al principio di causalità efficiente, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, c.p., sul rilievo che « l’autonoma, libera e indipendente decisione dei magistrati, inquirente e giudicante, fondata sul complessivo tenore delle risultanze probatorie e non già meramente sulla relazione peritale, è idonea a recidere il nesso di causalità materiale fra la relazione svolta dagli appellati, in qualità di consulenti tecnici del Pubblico Ministero »;
osservano che le cause cui la norma evocata attribuisce la capacità di recidere il nesso causale con la condotta in questione devono essere: a) « sopravvenute »; b) « da sole sufficienti a determinare l’evento », mentre quelle considerate in sentenza non erano sopravvenute ma piuttosto preesistenti;
il primo motivo di ricorso è inammissibile;
secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, « la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);
nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa (sostanzialmente mirandosi, inammissibilmente, a sollecitare una rilettura del materiale istruttorio);
devesi invero ribadire che intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione;
non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’in sufficienza o contraddittorietà della motivazione);
in questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) idonea a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell’adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n.
8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti ;
una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio ;
né a diverso esito potrebbe giungersi leggendo la censura (nell’esercizio del potere/dovere di una sua diversa qualificazione attribuito a questa corte: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) come volta a denunciare un travisamento della prova, non essendo un tale vizio dedotto nei termini in cui se ne può predicare la sindacabilità nel giudizio di cassazione secondo il dictum di Cass. Sez. U. 05/03/2024, n. 5792;
non è infatti indicata l’affermazione contenuta in sentenza che si porrebbe in evidente contrasto con il dato probatorio, inequivoco e decisivo, emergente dalle videoriprese, essendo al contrario evidente che ciò che si contesta è il complessivo esito valutativo delle informazioni traibili da quelle, esito di cui la motivazione dà ampia giustificazione attraverso un discorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza e logicità;
restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi, in quanto diretti a censurare l’autonoma ulteriore ratio decidendi esposta in sentenza, rappresentata dalla rilevata insussistenza di un nesso causale tra la relazione dei consulenti del P.M. ed il dedotto evento di danno; quand’anche se ne dovesse ravvisare l’ammissibilità e la fondatezza, la decisione impugnata resterebbe comunque pienamente
giustificata dalla rilevata mancanza di profili di dolo o colpa nella condotta dei professionisti;
se ne può comunque rilevare, ad abundantiam , rispettivamente l’inammissibilità e la manifesta infondatezza;
il secondo motivo è inammissibile per essere il vizio di omesso esame:
i ) anzitutto e in via assorbente non deducibile per la preclusione che deriva -ai sensi dell’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ. -dall’avere la Corte d’appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo i ricorrenti assolto l’onere in tal caso su di essi gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v. Cass. 22/12/2016, n. 26774; 06/08/2019, n. NUMERO_DOCUMENTO; 15/03/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO);
ii ) comunque, non dedotto nei termini indicati da Cass. Sez. U. n.n. 8053-8054 del 2014; in manifesta violazione di tale paradigma con il motivo si richiede il riesame di documenti (la richiesta del PM e l’ordinanza del GIP, di cui si riportano solo limitati stralci), che hanno peraltro costituito oggetto di specifica e ampia considerazione in sentenza;
quanto al terzo motivo può infine rilevarsi che -indipendentemente dalla scarsa pertinenza del riferimento alla ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 41 c.p. ─ la sentenza risulta comunque in iure corretta, avendo fatto applicazione della regola causale della condicio sine qua non , calata in punto di fatto nella valutazione, congruamente motivata e insindacabile in questa sede, degli elementi che hanno condotto il giudice penale all’emissione dell’ordinanza cautelare, quali emergenti dalla relativa motivazione;
secondo detta insindacabile valutazione, invero, l’ordinanza di sequestro attribuisce in motivazione ad elementi diversi dalla relazione dei consulenti rilievo totalmente autosufficiente ai fini dell’adozione della misura cautelare, il che equivale ad escludere rilievo causale alla relazione, con il che si fa applicazione in realtà del primo comma e non del secondo dell’art. 41 c.p. (v. su l tema Cass. pen. 04/09/2014, n. 36920, imp. Cicchese);
il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, in favore dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 40.000 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza