Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27249/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente principale-
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE,
RISARCIMENTO DANNI PROCURATI DA UN MEZZO MILITARE.
R.G. 27249/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 8/7/2024
C.C. 14/4/2022
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1463/2022 depositata il 1° settembre 2022. 2024
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 luglio dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (suo pari grado) al risarcimento dei danni fisici subiti in dipendenza di un sinistro verificatosi in data 21 ottobre 2007, durante un’esercitazione militare presso il poligono ‘C’ in località Arco Mannu, all’interno RAGIONE_SOCIALE zona addestrativa di Capo Teulada (Cagliari), quando l’attore (all’epoca caporale maggiore scelto dell’Esercito italiano), trovandosi quale trasportato a bordo dell’autoblindo Puma di proprietà del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ed assicurato per la r.c.a. con l’RAGIONE_SOCIALE), aveva riportato gravissime lesioni alla testa a causa dell’impatto con il portellone superiore del mezzo, sganciatosi in conseguenza dell’impatto con l’autoblindo Centauro, anch’esso di proprietà del RAGIONE_SOCIALE convenuto e nell’occasione condotto dal caporale maggiore NOME COGNOME.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda espose, tra l’altro, che l’incidente era stato determinato dall’improvvida manovra di sorpasso del mezzo a bordo del quale egli viaggiava, compiuta dal mezzo condotto dallo COGNOME.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, contestando in vario modo il contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda. Lo COGNOME, in particolare, chiese di poter chiamare in causa, quali superiori gerarchici, il sergente NOME COGNOME, capoblindo del Centauro condotto dallo COGNOME, e il capitano NOME COGNOME, in qualità di direttore
dell’esercitazione militare nel corso RAGIONE_SOCIALE quale si era verificato il fatto dannoso.
A seguito RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa, si costituì il solo COGNOME, mentre il COGNOME rimase contumace.
Il Tribunale, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari in tema di competenza per territorio e di prescrizione del diritto, accolse la domanda e condannò il RAGIONE_SOCIALE, lo COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell’attore, liquidati in complessivi euro 539.104,06, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
2. La sentenza è stata impugnata da tutte le parti soccombenti e la Corte d’appello di Palermo, dopo aver proceduto alla riunione degli appelli ed aver espletato prova per testi non svolta in primo grado, con sentenza del 1° settembre 2022 ha dichiarato inammissibile l’appello del COGNOME, in quanto tardivamente proposto, e ha rigettato nel merito gli altri appelli, condannando tutti gli appellanti in solido alla rifusione, in favore del COGNOME, delle ulteriori spese del grado.
Ai limitati fini che interessano in questa sede, la Corte territoriale ha osservato, innanzitutto, che doveva essere ritenuto infondato il primo motivo di appello posto dallo COGNOME, poiché la sentenza istruttoria di proscioglimento e il decreto di archiviazione adottati in sede penale non rivestivano autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si era verificata la condizione RAGIONE_SOCIALE pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non potevano essere considerati irrevocabili. Analoghe considerazioni dovevano essere compiute in relazione all’archiviazione dell’indagine disciplinare conseguente alla relazione tecnica redatta il 14 novembre 2007 dal Comandante COGNOME, posto che l’indagine disciplinare si fonda su presupposti ben diversi rispetto al procedimento civile ed è definito con un
provvedimento avente natura amministrativa -come tale pure revocabile o annullabile -non suscettibile di passare in giudicato.
Tanto premesso, la Corte palermitana ha trattato congiuntamente i motivi dei diversi appelli aventi ad oggetto la dinamica dell’incidente ed ha affermato che il Tribunale aveva correttamente «ricostruito il sinistro sulla scorta di quanto esposto nella relazione dell’Ufficiale di polizia giudiziaria in data 28 ottobre 2007 il cui contenuto è integralmente riportato nell’impugnata sentenza attribuendo quindi la responsabilità del sinistro sia allo COGNOME che al COGNOME che al RAGIONE_SOCIALE appellato». Ed invero, il teste COGNOME aveva confermato il contenuto RAGIONE_SOCIALE sua relazione del 28 ottobre 2007; il teste COGNOME, a conoscenza dei fatti in quanto viaggiava su un altro mezzo Centauro che precedeva di circa 50 metri quello condotto dallo COGNOME, aveva affermato che al suo passaggio il terreno non aveva ceduto, mentre il cedimento c’era stato al passaggio del mezzo condotto dallo COGNOME. Da tali elementi la Corte d’appello ha tratto la conclusione per cui doveva ritenersi sussistente la responsabilità dello NOME in ordine al sinistro in oggetto, in quanto egli aveva compiuto in maniera imprudente una manovra di sorpasso dell’autoblindo Puma (a bordo del quale viaggiava il COGNOME) essendo il terreno sconnesso e franoso, ed essendo quindi prevedibile che, in presenza di tali condizioni, egli avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo.
Accertata la responsabilità del conducente del mezzo che aveva effettuato l’imprudente manovra, la Corte d’appello ha ritenuto di dover trarre la conseguenza che del fatto dannoso dovessero rispondere sia lo COGNOME, conducente, che il COGNOME, superiore gerarchico; il primo per aver compiuto il sorpasso pericoloso e il secondo per non averglielo impedito. E, avendo escluso di poter graduare le singole responsabilità, la Corte le ha determinate in misura uguale.
La sentenza ha poi rigettato il secondo motivo di appello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo cui una percentuale di responsabilità doveva essere posta a carico del danneggiato stesso, che era il caposquadra dell’autoblindo Puma e che non aveva fatto rispettare le distanze tra i mezzi. Ed infatti, fermo restando che l’incidente si era verificato in una zona interdetta al traffico veicolare, proprio in quanto destinata ad esercitazioni di guerra, dovevano ugualmente e comunque essere rispettate «le norme di comune prudenza (Cass. n. 5126 del 3/3/2011), con la conseguenza che, in osservanza di dette norme, la distanza di sicurezza tra i mezzi andava mantenuta dal conducente dell’autoblindo Centauro che seguiva l’autoblindo Puma»; pertanto al COGNOME, caposquadra di quest’ultima autoblindo, nessun addebito poteva essere mosso per violazione delle norme di comune prudenza.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo propone ricorso principale NOME COGNOME, con atto affidato a quattro motivi, e ricorso incidentale adesivo NOME COGNOME, con atto affidato a due motivi.
Resiste con un unico controricorso NOME COGNOME. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Ricorso principale.
Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, ai sensi dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la decisione del Tribunale sulla base RAGIONE_SOCIALE sola relazione del 28 ottobre 2007 redatta dal Colonnello COGNOME
Il motivo premette che la sentenza avrebbe commesso un evidente errore di confusione, affermando che il teste COGNOME aveva confermato la propria relazione del 28 ottobre 2007, non
considerando che il COGNOME aveva redatto un’altra e diversa relazione in data 14 novembre 2007. Quest’ultima, alla quale il teste si era richiamato, aveva messo in luce, al contrario, che l’incidente era da ricondurre al caso fortuito; di talché la Corte d’appello non avrebbe dato alcun peso alla relazione del 14 novembre e avrebbe deciso la causa in base alla sola relazione del 28 ottobre, che era stata redatta dal Colonnello COGNOME
Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., con conseguente travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
Osserva il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente affermato che egli aveva effettuato un sorpasso imprudente in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura sconnessa e franosa del terreno. Si tratta, secondo il ricorrente, di un «errore di percezione» del contenuto RAGIONE_SOCIALE deposizione del teste COGNOME. Egli, infatti, non aveva mai affermato che il terreno fosse franoso, mentre la vera causa dell’incidente sarebbe da ricondurre al cedimento del terreno. Il c.d. travisamento RAGIONE_SOCIALE prova , osserva il ricorrente, «non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale».
Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza omesso l’esame di un fatto decisivo ed aver dato per scontata la prevedibilità di una frana mai menzionata.
Secondo il ricorrente, risulta sia dalla relazione Col che dalla relazione COGNOME che l’incidente si era verificato dopo che il mezzo a bordo del quale viaggiava il teste COGNOME era «tranquillamente» passato nello stesso punto, senza che vi fosse alcun cedimento del terreno. Consegue da questo che lo COGNOME non avrebbe potuto in alcun modo prevedere il cedimento poi avvenuto e non avrebbe
potuto mantenere un comportamento più prudente. Il cedimento del terreno, del resto, sarebbe un fatto da considerare come assolutamente eccezionale e imprevedibile; mentre l’aspetto franoso del terreno sarebbe il fondamento sul quale la Corte d’appello ha costruito la decisione di condanna, in tal modo pervenendo all’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità esigendo dal ricorrente un comportamento impossibile. Il che sarebbe tanto più significativo in quanto il percorso dove si è verificato l’incidente «doveva essere per definizione ‘difficoltoso’ perché destinato ad un’esercitazione militare».
Col quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., in quanto, nonostante fosse pacifico che il sito era destinato ad un’esercitazione militare, la Corte d’appello avrebbe riversato sul ricorrente «l’onere di dimostrare l’impossibilità di provvedere a scegliere un percorso diverso e anche semplicemente di domandarlo ai suoi diretti superiori».
Ricorso incidentale.
Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, ai sensi dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ricostruito l’incidente sulla base RAGIONE_SOCIALE sola relazione redatta dall’Ufficiale di polizia giudiziaria, senza considerare che egli aveva descritto il fatto ritenendolo da attribuire a cause accidentali. Se il teste COGNOME aveva confermato la propria relazione di servizio, allora doveva averne confermato anche le conclusioni, e cioè che il fatto lesivo era da attribuire a cause accidentali.
Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello deciso la causa con un evidentissimo errore di percezione.
Secondo il ricorrente, la sentenza ha attribuito la colpa dell’accaduto a tutti i convenuti muovendo dall’errato presupposto che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE manovra di sorpasso fosse stata imprudente, essendo il terreno sconnesso e franoso. Il teste COGNOME, invece, non aveva mai affermato che il terreno fosse franoso, per cui vi sarebbe un evidente travisamento RAGIONE_SOCIALE prova. Il motivo aggiunge anche una pretesa violazione degli artt. 2043-2054 e 1218 cod. civ., rilevando che il denunciato travisamento avrebbe causato anche la violazione di tali norme di legge.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte.
Il Collegio ritiene che i due ricorsi, benché contenenti censure non integralmente tra loro sovrapponibili, debbano essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce.
Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
7.1. Si deve innanzitutto osservare, preliminarmente, che la vicenda qui in esame si connota per la sua particolarità in quanto, pur essendosi determinato il danno patito dalla vittima nel contesto RAGIONE_SOCIALE circolazione di automezzi addetti al trasporto di militari nel corso di un’esercitazione, si trattava di una circolazione del tutto particolare, avvenuta in un’area interclusa al traffico ordinario e destinata, appunto, allo svolgimento di un’esercitazione che aveva, di per sé, un’evidente percentuale di pericolosità. Ciò detto, il carattere dell’operazione che i militari stavano svolgendo non fa venire meno l’obbligo, in capo al conducente e al suo diretto superiore che viaggiava a bordo del mezzo, di osservare tutte le norme di attenzione e prudenza imposte dalla circolazione, tanto più che si trattava di automezzi di non comuni dimensioni e destinati anche al trasporto di armi.
Tanto premesso per il corretto inquadramento del contesto nel quale l’incidente è avvenuto, la Corte osserva che i due ricorsi, pur
contenendo alcune considerazioni esatte, non riescono a scalfire la solidità RAGIONE_SOCIALE motivazione resa dalla Corte di merito, la quale resiste alle censure.
Ed invero, la sentenza impugnata contiene, in effetti, un errore -o meglio, un’inesattezza là dove afferma che il teste COGNOME aveva confermato il contenuto RAGIONE_SOCIALE propria relazione del 28 ottobre 2007 (p. 14, non numerata); mentre emerge dalla stessa sentenza (p. 13, non numerata) e dagli atti di parte che quella relazione era da attribuire al Colonnello COGNOME; il teste COGNOME aveva redatto, invece, la relazione del 14 novembre 2007 che, secondo quanto afferma la sentenza impugnata, aveva attribuito l’incidente al caso fortuito, determinando in tal modo la chiusura dell’indagine disciplinare a carico dei militari chiamati al risarcimento in sede civile, insieme al RAGIONE_SOCIALE.
Nonostante tale inesattezza, la sentenza resiste alle censure perché è pervenuta al rigetto dell’appello attraverso una ricostruzione complessiva RAGIONE_SOCIALE vicenda, in base a tutte le prove disponibili, ivi comprese le ulteriori deposizioni testimoniali richiamate (v. teste COGNOME). La Corte palermitana ha osservato che, comunque, la manovra di sorpasso compiuta dal mezzo condotto dallo COGNOME, a bordo del quale viaggiava, come diretto superiore, il sergente COGNOME, era da considerare imprudente a causa delle condizioni del terreno, sconnesso e franoso, tali da rendere prevedibile la possibilità di perdere il controllo del mezzo, cosa che poi realmente avvenne. E la sentenza ha riconosciuto la colpa del conducente NOME e del superiore COGNOME, l’uno per aver compiuto la manovra avventata e l’altro per non averla impedita; aggiungendo che, anche in caso di ordine impartito dal superiore gerarchico, il conducente NOME avrebbe dovuto segnalare l’evidente imprudenza RAGIONE_SOCIALE manovra (cosa che non risultava essere avvenuta).
7.2. Consegue dal complesso di queste argomentazioni che l’imprecisione suindicata sulla quale appuntano la loro attenzione
tanto il primo motivo del ricorso principale quanto il primo motivo di quello incidentale -si rivela tutt’altro che decisiva, perché la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si regge su una serie di diverse argomentazioni.
Palesemente inammissibili sono, poi, il secondo e terzo motivo del ricorso principale e il secondo del ricorso incidentale, perché tendono tutti in modo evidente al riesame del merito. Essi, infatti, sia pure con varietà di accenti ma con una tecnica di redazione che pare indirizzata piuttosto ad un giudice di merito che non al giudice di legittimità, insistono sul problema dell’accertata franosità del terreno, invocando addirittura il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, ma in realtà sollecitando un diverso e non consentito esame del merito.
Osserva la Corte, in proposito, che, a prescindere dall’esistenza o meno del richiamo alla franosità del terreno contenuta nella deposizione del teste COGNOME, quello che è pacifico è che l’incidente avvenne nel contesto di un terreno sconnesso e accidentato, reso ancora più cedevole dalle piogge, com’è stato evidenziato dalla sentenza del Tribunale, richiamata sul punto da quella RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello (la sentenza di primo grado, infatti, ha riportato un ampio passaggio RAGIONE_SOCIALE relazione del 28 ottobre 2007, traendone una serie di conclusioni che quella di secondo grado ha recepito e confermato). Ne consegue che, a prescindere dal fatto che l’errore di percezione lamentato dai ricorrenti potrebbe avere natura revocatoria, non è necessario richiamare i principi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova (sentenza 5 marzo 2024, n. 5792).
Inammissibile, infine, e comunque infondato, è il quarto motivo del ricorso principale, nel quale si pone una questione di violazione di legge in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova. A prescindere, infatti, dalla probabile novità RAGIONE_SOCIALE questione relativa all’esistenza o meno di un percorso alternativo -punto sul quale la sentenza non si è soffermata e che non pare essere stato mai posto in sede di merito
-resta il fatto, decisivo, che la Corte d’appello non ha affatto riversato sullo COGNOME l’onere RAGIONE_SOCIALE relativa prova, ma ha semplicemente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la colpa di tutte le parti originariamente convenute.
In conclusione, sono rigettati tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.
A tale esito segue la condanna di entrambi i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione