Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 14556/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente –
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), domiciliato digitalmente ex lege ;
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), domiciliato digitalmente ex lege ;
-intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 66/2023 depositata il 24 gennaio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Fatti del processo
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 66/2023 della Corte d’appello di Genova pubblicata il 24/01/2023. Le parti intimate RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME hanno depositato autonomi controricorsi; l’intimato NOME COGNOME ha depositato note conclusive, pur non essendosi costituito.
La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto di citazione con cui NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME (conducente dell’automezzo investitore) e NOME COGNOME (capo -nave), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 14 settembre 2011 durante le operazioni di carico della motonave ‘Delfino Grigio’. L’attore adduceva di essere dipendente di RAGIONE_SOCIALE, svolgente attività di gestione di trasporti marittimi ed
autotrasporti, e che, al momento del fatto, si trovava al porto di Marina di RAGIONE_SOCIALE per le operazioni di carico e scarico di semirimorchi. Esponeva che, mentre era intento allo svolgimento delle operazioni di smarcamento dei semirimorchi, veniva urtato dal semirimorchio in fase di retromarcia di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, condotto da NOME COGNOME, dipendente della medesima società, riportando gravi lesioni personali a causa dell’investimento.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE -che negava la fondatezza delle pretese attoree, sostenendo, tra l’altro, che l’attore avesse operato una inammissibile mutatio libelli nel dedurre la responsabilità correlata alla circolazione di veicoli e la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., assumendo comunque la corretta esecuzione delle manovre da parte di NOME COGNOME. Quest’ultimo si costituiva a sua volta, chiedendo il rigetto della domanda e in particolare sostenendo di avere agito con la dovuta prudenza e di non essere affatto responsabile del sinistro.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Massa con la sentenza n. 545/2020 respingeva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, compensava le spese di lite e poneva definitivamente a carico dell’attore le spese di consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo non applicabile la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 1 c.c. a carico del proprietario e del conducente del veicolo, avuto riguardo al luogo di verificazione del sinistro, e dichiarando altresì che dalle prove assunte non emergevano profili di imperizia, imprudenza o negligenza nelle condotte dei convenuti.
Proponeva appello NOME COGNOME, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso l’operatività della presunzione di colpa di cui all’art. 2054,
comma 1, c.c., sostenendo che il luogo del sinistro, pur interno all’area portuale, non fosse sottratto alle norme sulla circolazione dei mezzi. L’appellante richiamava, in particolare, l’art. 822 c.c. in tema di demanio marittimo, assumendo che la natura pubblica dell’area imponesse l’applicazione di detta presunzione.
Si costituivano gli appellati RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME (rimasto contumace in primo grado) ed NOME COGNOME, chiedendo il rigetto dell’appello. Eccepivano in rito la inammissibilità della mutatio libelli operata dal COGNOME, che in appello avrebbe prospettato una diversa qualificazione giuridica della responsabilità; nel merito, sostenevano che l’evento si fosse verificato su una rampa di imbarco interdetta al pubblico, circostanza che avrebbe escluso l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. Il COGNOME ribadiva di avere eseguito la manovra con la dovuta diligenza, secondo le indicazioni del datore di lavoro, e che il sinistro fosse riconducibile a una condotta imprudente del COGNOME, il quale non avrebbe rispettato le prescrizioni di sicurezza.
La Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado agli appellati. Di qui la presentazione del ricorso da parte del COGNOME.
Il Pubblico Ministero nell’imminenza della discussione camerale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. per chiedere l’accoglimento del ricorso
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Il ricorrente pone a base del ricorso due motivi.
7.1. Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorrente denuncia la ‘Nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 e 118 disp. att. cpc’, nella parte in cui il giudice di
seconde cure ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. a carico del conducente COGNOME, senza tuttavia motivare in ordine alla distinta domanda di responsabilità proposta nei confronti dell’altro convenuto COGNOME nella qualità di ‘caponave’. Parte ricorrente all’uopo richiama le istruzioni operative di RAGIONE_SOCIALE, dalle quali si desumerebbe che il ‘caponave’ avrebbe dovuto fornire agli operatori incaricati delle operazioni di sbarco e imbarco tutte le informazioni necessarie per assicurare lo svolgimento delle manovre in condizioni di sicurezza. Assume il COGNOME che, nonostante tale obbligo, la sentenza non offrirebbe alcuna motivazione sul punto, a fronte delle risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe la presenza del capo -nave al momento del sinistro. Lamenta, pertanto, che il rigetto della domanda nei confronti dello COGNOME per responsabilità aquiliana, riconducibile a condotta omissiva ex art. 2043 c.c., risulti privo di motivazione, in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dei principi costituzionali di cui all’art. 111 Cost., dal momento che la sentenza non consente di individuare il percorso logico -giuridico seguito dal giudice di merito, risultando mancante il minimo costituzionale di motivazione richiesto per la validità della decisione.
7.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente denuncia la ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 I° co. Cod. civ. e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il Giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente COGNOME, sull’astratto assunto del rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di prevenzione, senza tuttavia considerare che l’onere della
prova liberatoria grava sul conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Lamenta in particolare il COGNOME che la Corte d’appello avrebbe escluso la responsabilità del conducente in base a valutazioni formali, senza alcun vaglio dell’effettiva condotta di prudenza nel guidare il mezzo, segnatamente in relazione all’obbligo di accertare la posizione degli operatori a terra prima della manovra in retromarcia, considerato che le istruzioni operative di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE imponevano di verificare che tutto il personale si trovasse fuori dall’area di manovra prima dell’avvio del mezzo e di coordinare le operazioni restando in costante contatto visivo con gli operatori. Adduce, inoltre, che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una testimonianza priva di valore probatorio e non avrebbe tenuto in conto le dichiarazioni confessorie rese dal conducente, dalle quali sarebbe risultato che la manovra era stata eseguita senza ispezionare dallo specchio retrovisore il lato opposto della cabina, dove verosimilmente si trovava il danneggiato, avendo curato solo l’altro lato.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione logico -giuridica delle questioni, sono fondati.
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente ritenendo superata, a favore del conducente del mezzo, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 comma 1 c.c., sul rilievo che tutte le norme antinfortunistiche e di prevenzione sarebbero state rispettate e che il comportamento del danneggiato dovesse qualificarsi come ‘imprevedibile’ e ‘anomalo’. Ha, inoltre, escluso la responsabilità del soggetto preposto alla vigilanza delle operazioni di scarico e carico, affermando la mancanza di direttive erronee o di violazioni dei doveri di controllo.
In primo luogo, la motivazione resa dalla Corte territoriale si dimostra apparente nella parte in cui non spiega le ragioni per le quali il ‘capo -nave’ sia stato ritenuto esente da ogni responsabilità concorrente, pur a fronte della documentazione prodotta e delle istruzioni operative di RAGIONE_SOCIALE, dalle quali emerge un preciso obbligo di vigilanza e coordinamento delle attività di imbarco e sbarco nelle navi, comprensivo dell’obbligo di verifica della posizione assunta dagli operatori a terra. Sul punto, la Corte d’appello ha omesso di considerare la specifica e autonoma fonte di responsabilità aquiliana del ‘capo -nave’, limitandosi a richiamare in via generale il rispetto delle norme antinfortunistiche. Tale carenza motivazionale integra la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non conformandosi la motivazione al c.d. ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 Cost., come reiteratamente affermato da questa Suprema Corte per rappresentare l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 1 -, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. SU 8053/2014).
In secondo luogo, quanto alla condotta tenuta dal conducente del mezzo, la Corte territoriale, dopo avere inquadrato la responsabilità ai sensi dell’art. 2054 primo comma c.c., ha ritenuto superata la presunzione di colpa del conducente di veicolo valorizzando esclusivamente la condotta ‘imprevedibile’ del pedone investito dall’automezzo, senza però verificare se il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze concrete, e segnatamente se avesse controllato la posizione degli operatori addetti allo ‘smarcamento’ degli automezzi prima di avviare la manovra in retromarcia.
In base a un costante orientamento giurisprudenziale, l’osservanza formale delle norme di prevenzione non è di per sé idonea a escludere la responsabilità del conducente dell’automezzo, il quale deve dimostrare, in concreto, di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025; Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9856; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017).
In caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo investitore potrà vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’evento; a tal fine, nell’investimento che coinvolge un pedone non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone – come si è limitata a fare la Corte di merito -, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Pertanto, ai fini della valutazione e quantificazione dell’eventuale concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua eventuale percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025).
La Corte territoriale ha dunque trascurato sia di motivare sulla condotta tenuta dal capo -nave, sia di scrutinare il comportamento in concreto tenuto dal conducente del rimorchio alla luce degli oneri probatori sul medesimo gravanti, così pervenendo a una decisione complessivamente apodittica, ovvero fondata su affermazioni tautologiche circa la correttezza
del comportamento assunto dal conducente dell’automezzo e dal capo -nave.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso viene accolto in riferimento ai due motivi e pertanto la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME