Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25442 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22481/2019 R.G. proposto da:
CONDOMINIO INDIRIZZO BOLOGNA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME con domicilio digitale in atti.
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RICORRENTE- contro
COGNOME NOME e COGNOME rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME con domicilio digitale in atti.
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CONTRORICORRENTI- nonché
COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t..
-INTIMATI- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 618/2019, depositata il 20/02/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Uditi gli avv.ti NOME COGNOME E NOME COGNOME FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 618/2019, la Corte d’Appello di Bologna , in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’azione di risarcimento dei danni proposta da NOME COGNOME (cui sono succedute, dopo la sua morte, le figlie NOME e NOME COGNOME), derivanti da plurimi episodi di infiltrazioni d’acqua e umido succedutesi dal 2002 dal 2005, provenienti dall’appartamento di NOME e NOME COGNOME sovrastante a quello dell’attrice .
Le convenute avevano chiamato in causa il Condominio di INDIRIZZO di Bologna, poiché tenuto a concorrere nelle spese di riparazione. Il Condominio aveva proposto domanda di manleva verso l’Ina Assitalia e COGNOME NOME, che aveva effettuato le riparazioni dei guasti provocati dalle infiltrazioni verificatesi nel 2002. NOME COGNOME , comproprietaria dell’immobile da cui provenivano le infiltrazioni, era intervenuta volontariamente in causa.
Esaurita l’istruttoria , il Tribunale aveva condannato le sole comproprietarie COGNOME al risarcimento, osservando che i danni occorsi nel 2002 erano dipesi dalla rottura della colonna di scarico, mentre quelli del 2005 erano stati provocati dal malfunzionamento della cassetta di alimentazione dello scarico del bagno.
La Corte territoriale, pur rilevando che la sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del Condominio, ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di causa, poiché responsabile dei danni, osservando che i fenomeni verificatisi nel 2005 erano stati provocati dall ‘adduzione della cassetta interna del
water, mentre quelli occorsi nel 2002 dallo stato di degrado della colonna di scarico comune incassata nel muro condominiale.
La cassazione della sentenza è chiesta dal Condominio INDIRIZZO di Bologna con ricorso in cinque motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, Unipol Sai in persona del legale rappresentante p.t.. non hanno formulato difese.
In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 1117 e 2051 c.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente attribuito al Condominio la responsabilità per le infiltrazioni verificatisi nel 2005 provenienti dal l’impianto di adduzione della cassetta interna del water di proprietà privata, non trattandosi di bene comune. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che la censura non è volta ad ottenere una modifica della motivazione, ma ad evitare che passi in giudicato la statuizione che ha dichiarato la responsabilità del Condomino, risultato vincitore, per i danni alla prop rietà dell’attore .
Il Condominio ha interesse a censurare la pronuncia potendo essa fare stato, riguardo alla dichiarata responsabilità per le infiltrazioni, e fondare una nuova richiesta di risarcimento da parte delle COGNOME, tuttora non preclusa, poiché, come ha riconosciuto la Corte di merito, era oggetto di giudicato interno di rigetto la sola domanda proposta dai convenuti verso il Condominio, ciò sul l’implicito presupposto, qui non contest ato, che l’ azione risarcitoria delle attrici, respinta anche in appello, non si fosse automaticamente estesa ai terzi (quali possibili responsabili esclusivi; cfr. , per l’ammissibilità dell’impugnazione delle parti della
sentenza idonee a pregiudicare la parte vittoriosa: Cass. 26921/2008; Cass. 17193/2012).
1.2.La sentenza ha posto a carico del Condominio anche il danno provocato dall ‘adduzione della cassetta interna del water che non era di proprietà comune, ma esclusiva.
Ai sensi dell’art. 1117, comma primo, n. 3 c.c., nel testo in vigore prima della modifica di cui al l’art. 1 della L. 220/2012, sono oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulti dal titolo, anche le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli impianti idrici e fognari fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza . La presunzione di proprietà comune ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi, invece, a quella parte dell’impianto di scarico ricompresa nell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva (Cass. 583/2001; Cass. 12894/1995).
Del loro non perfetto funzionamento e dei danni provocati alle proprietà sottostanti rispondono i condomini e non il Condominio, non essendo le infiltrazioni provocate da una parte comune di cui quest’ultimo possa essere considerato custode ai sensi dell’art. 12051 c.c. (Cass. 7044/2020).
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto il condominio soccombente e per averlo condannato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nei confronti delle appellanti.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata, pur affermando che la causa dei danni era imputabile ad un difetto della colonna montante comune di cui doveva rispondere il Condominio, ha respinto le domande principali, rilevando che la pronuncia non era stata impugnata nella
parte in cui aveva respinto le richiesta indirizzate verso i terzi chiamati.
In disparte ogni altra considerazione, è decisivo evidenziare che, all’esito del giudizio di appello, nessuna delle domande ha trovato accoglimento, né quelle principali, né quelle proposte verso i terzi chiamati, per cui, essendo definitive le statuizioni adottate (non impugnate neppure in questa sede), il Condominio non poteva essere considerato soccombente e non poteva rispondere delle spese di causa, nonostante la dichiarata responsabilità -solo relativamente all’an -per i danni alle proprietà esclusive.
I l terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della compagnia assicuratrice, questione ritenuta dal Tribunale assorbita per effetto del rigetto delle pretese nei confronti del Condominio, ma riproposta in secondo grado ed erroneamente non esaminata, dovendo disporsi la condanna della compagnia assicuratrice al rimborso delle spese legali corrisposte dal Condominio.
Il motivo è assorbito, poiché l’ accoglimento del secondo motivo di ricorso rendono superflua l’omessa pronuncia sull’azione di manleva e sul mancato addebito alla compagnia assicurativa delle spese gravanti sul Condominio.
Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1917 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. , per aver la Corte d’Appello compensato le spese di entrambi i gradi anche nei rapporti tra il Condominio e la Compagnia di assicurazione, tenuta a rimborsare all’assicurato le spese di resistenza, a nulla rilevando l’asserita violazione del patto di gestione della lite dedotta solo in primo grado.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto assorbita l ‘azione di manleva verso l’ assicuratore; la domanda era stata riproposta in appello dal Condominio risultato soccombente, con richiesta di essere
rimborsato non solo per le spese da versare alle controparti per effetto della soccombenza, ma anche delle spese della propria resistenza in giudizio ai sensi dell’art. 1917, comma secondo , c.c.. E’ a tali fini che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sulla domanda del Condominio verso l’assicuratore.
In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno -difatti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute dall’assicurato per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (Cass. 4275/2024; Cass. 33013/2024).
Il quinto motivo deduce la mancanza assoluta della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha disposto la compensazione delle spese di lite anche tra il Condominio e la compagnia di assicurazione.
Il motivo è assorbito per effetto dell’ accoglimento della precedente censura.
Sono, pertanto, accolti il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 10.4.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE NOME COGNOME NOME COGNOME