Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36328 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36328 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 13929 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) (C.F.: P_IVA), RAGIONE_SOCIALE con unico socio, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) -controricorrente- per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Benevento n. 1667/2020, pubblicata in data 20 novembre 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Comune di Grottaminarda ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) per ottenere il risarcimento del danno subito per aver pagato all’RAGIONE_SOCIALE una sanzione amministrativa (di € 2.010,13), irrogata
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Ad. 21/11/2023 C.C.
R.G. n. 13929/2021
Rep.
per l’esecuzione di opere di scavo stradale in violazione delle prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo, violazione a suo dire imputabile alla RAGIONE_SOCIALE convenuta, esecutrice dello scavo su autorizzazione del comune stesso , previo nulla osta dell’RAGIONE_SOCIALE
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Ariano Irpino. Il Tribunale di Benevento, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, l’ha invece rigettata .
Ricorre il Comune di Grottaminarda, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolare dell’ art. 26, comma 3, del Dlgs.vo del 30 Aprile 1992, n. 285 c.d. Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ».
L’ente ricorrente deduce che « il giudice di secondo grado erra nel momento in cui ritiene che il Comune di Grottaminarda non sia legittimato passivo » assumendo che « il Giudice di secondo grado ha dichiarato che il Comune di Grottaminarda avrebbe dovuto far valere il suo difetto di legittimazione passiva quando invece, dalla dizione dell’art. 26 del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si evince che è proprio il Comune colui che rilascia la concessione e/o autorizzazione pur non essendo il proprietario RAGIONE_SOCIALE strada ». Il motivo è inammissibile.
1.1 Il tribunale ha affermato che, dal momento che il soggetto esecutore dello scavo -previa autorizzazione del Comune di Grottaminarda, rilasciata sulla base di nulla osta dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE -era RAGIONE_SOCIALE, solo a quest’ultima RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato eventualmente imputabile l’illecito amministrativo per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’atto di autorizzazione, non certo allo stesso Comune di Grottaminarda, che la predetta autorizzazione aveva rilasciato.
Di conseguenza, ha ritenuto che il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa, da parte del Comune RAGIONE_SOCIALE Grottaminarda, non fosse dovuto e che quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto contestare l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE predetta sanzione nei propri confronti: non avendolo fatto, è esso stesso responsabile dell’effettuazione del pagamento non dovuto e, pertanto, non può imputare il relativo danno alla RAGIONE_SOCIALE esecutrice dello scavo.
1.2 Nel motivo di ricorso in esame -il cui effettivo e concreto senso logico e giuridico non è agevole, in verità, ricostruire compiutamente, in quanto le censure non sono formulate in modo chiaro -l’ente ricorrente richiama l’art. 26, comma 3, del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale « Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario RAGIONE_SOCIALE », al fine di sostenere che sussisteva la propria ‘ legittimazione ‘ ad emettere l’autorizzazione allo scavo.
Ma tale ‘ legittimazione ‘ non è in contestazione e, comunque, la questione non ha alcun rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione del presente giudizio.
Non sono formulate, invece, censure specificamente dirette a contestare il presupposto di diritto su cui è fondata la statuizione impugnata, secondo cui il soggetto cui è imputabile l’illecito amministrativo derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’atto di autorizzazione allo scavo è esclusivamente quello autorizzato allo scavo e autore del medesimo, non quello che lo ha autorizzato.
1.3 Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame, in definitiva, non colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata, ragion per cui devono ritenersi inammissibili.
Con il secondo motivo si denunzia « Error in procedendo: Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda ai sensi dell’ art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 4 ».
Secondo l’ente ricorrente, il tribunale non avrebbe aAVV_NOTAIOato alcuna decisione sul motivo di gravame avanzato da RAGIONE_SOCIALE, con il quale quest’ultima aveva sostenuto che la sanzione amministrativa irrogata dall’RAGIONE_SOCIALE per la pretesa violazione dei termini fissati per l’esecuzione dello scavo non aveva in realtà fondamento, dal momento che detti termini non erano ancora scaduti.
Più precisamente, l’ente ricorrente pare, in effetti, dolersi del fatto che sarebbe stata omessa la decisione sulle proprie contestazioni mosse in relazione al suddetto motivo di appello.
Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
2.1 In linea generale, la parte appellata non ha interesse e non è, quindi, legittimata a contestare l’omessa pronuncia su un motivo di appello avanzato dalla controparte (e, tanto meno, a censurare l’omessa pronuncia sulle proprie contestazioni in relazione ad un motivo di appello non esaminato).
2.2 In ogni caso, il deAVV_NOTAIOo vizio di omessa pronuncia va senz’altro escluso : il percorso argomentativo in base al quale il tribunale è giunto al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda del Comune di Grottaminarda risulta fondato sulla assorbente considerazione che l’ente avrebbe potuto e dovuto opporsi alla sanzione amministrativa irrogatagli dall’RAGIONE_SOCIALE, in virtù del proprio difetto di legittimazione passiva, non essendogli in alcun modo imputabile l’illecito contestato.
Il tribunale, in altri termini, ha ritenuto che il danno di cui l’ente locale ha chiesto il ristoro era esclusiva conseguenza RAGIONE_SOCIALE sua stessa conAVV_NOTAIOa, non di quella di RAGIONE_SOCIALE: tale considerazione (anche al di là RAGIONE_SOCIALE sua correttezza sul piano giuridico) assorbe certamente anche la questione RAGIONE_SOCIALE effettiva avvenuta scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori (cioè , RAGIONE_SOCIALE sussistenza in fatto dell’illecito amministrativo contestato), questione in relazione alla quale il comune lamenta infondatamente l’ omessa decisione.
2.3 Tanto meno potrebbe darsi seguito all’assunto secondo il quale « il Giudice di secondo grado ha tralasciato di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c. richiesta dal Comune e quindi, conseguentemente, sul danno ingiusto subito dal Comune di Grottaminarda per effetto RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria comminata in conseguenza RAGIONE_SOCIALE mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
La decisione sulla domanda di risarcimento avanzata ai sensi dell’ art. 2043 c.c. è stata, infatti, certamente aAVV_NOTAIOata dal tribunale ed è stata di rigetto di tale domanda, per le ragioni già ampiamente esposte (cioè, in sostanza, per il difetto di un danno causato al comune da una conAVV_NOTAIOa colposa di RAGIONE_SOCIALE, in quanto il danno è stato ritenuto imputabile al comune stesso, che non ha contestato l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa nel propri confronti, pur avendone tutte le ragioni, come già chiarito).
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 2043 c.c. e in relazione all’ art. 360 comma 1 n. comprensibile e contraddittoria (art. 360 comma 1 n° 5
3 – vizio di omessa motivazione, perplessa, obiettivamente inc.p.c.) ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
3.1 Per le ragioni già ampiamente illustrate in relazione ai precedenti motivi di ricorso, nella sentenza impugnata non può
ravvisarsi alcuna violazione, in diritto, dell’art. 2043 c.c. e, al tempo stesso, la relativa motivazione deve ritenersi del tutto adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede. 3.2 D’altra parte, neanche con il motivo di ricorso in esame viene specificamente contestata l’effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata: non viene, cioè, specificamente deAVV_NOTAIOo dall’ente ricorrente per quali ragioni, a suo avviso, pur essendo RAGIONE_SOCIALE il soggetto autorizzato ad eseguire i lavori di scavo e, quindi, il soggetto eventualmente responsabile delle violazioni delle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE relativa autorizzazione (concessa proprio dal Comune di Grottaminarda, previo nulla osta d ell’RAGIONE_SOCIALE), sarebbe invece l’ente autorizzante il soggetto legittimato passivo a subire le conseguenti sanzioni dell’RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto ha affermato il tribunale, il quale ne ha fatto discendere che, avendo il comune stesso omesso di contestare le sanzioni che erroneamente gli erano state irrogate, sarebbe esso stesso responsabile del danno di cui chiede il risarcimento.
4. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione in quanto la costituzione di RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi irregolare.
In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale) , ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ri corso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale r appresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rap presentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo
Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l ‘ atto non è stato proAVV_NOTAIOo, resta ferma l ‘ impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 -01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 -01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 -01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 -01).
Nella specie, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE risulta costituita nel presente giudizio in persona di NOME COGNOME, che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) RAGIONE_SOCIALE stessa in virtù di procura rilasciata per atto del AVV_NOTAIO di Roma in data 12 dicembre 2017 (rep. 55629, racc. 27976); in tale qualità il COGNOME ha sottoscritto il mandato difensivo al difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’indicata procura non è stata però proAVV_NOTAIOa in giudizio.
Il controricorso è pertanto inammissibile.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del l’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Ci-