Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: Responsabilità civile P.A. -Revoca provvedimento concessorio -Sospensione finanziamento collegato -Ripristino del provvedimento -Preteso risarcimento da ritardo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9783/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 157/2024
CC 1 ottobre 2025
Ric. n. 9783/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
pubblicata in data 1° marzo 2024;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE chiedeva il risarcimento dei danni per l’ingiusto provvedimento di revoca del finanziamento ex lege n. 488/92, prima concesso nel 2000 e poi revocato, pari al 75 per cento dell’investimento per un’industria conserviera , a cui faceva seguito impugnativa dell’atto di revoca innanzi al TAR di Salerno che, con sentenza n. 2799/2007 passata in giudicato, aveva accolto il ricorso e ripristinato le agevolazioni contributive. Ripristino che era avvenuto solo nel 2008, in tal modo interrompendo il programma di finanziamento per tre anni, causando danni all’azienda che ‘aveva effettuato il suo programma di sviluppo che andava definitivamente perduto’. Da ciò, la richiesta di danni sia per i costi dei macchinari da utilizzare nell’attuazione del programma di investimento (danno emergente) che per il lucro cessante da mancato guadagno.
Si costituiva in giudizio il solo RAGIONE_SOCIALE, eccependo in rito l’inammissibilità della domanda e, nel merito, nulla obiettando circa la sussistenza dei danni, né sul quantum debeatur; la società finanziaria non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Esperita una c.t.u., il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 606/2021, rigettava sia le eccezioni di difetto di giurisdizione e di giudicato sollevate dal RAGIONE_SOCIALE convenuto nonché la domanda nel merito; in particolare, il Tribunale riteneva il provvedimento impugnato legittimo, sicché non vi era stato un incolpevole affidamento da parte del privato; in ogni caso, la società attrice si era attivata dopo tre anni dalla richiesta del provvedimento cautelare emesso in suo favore, per cui il ritardo nel ripristino del finanziamento era da ritenere ad essa imputabile.
La Corte d’a ppello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
CC 1 ottobre 2025
Ric. n. 9783/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
NOME e quello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia della convenuta RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, condannando l’appellante principale a rifondere le spese di appello in favore dell’appellato RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; sebbene intimati, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sviluppo economico e la RAGIONE_SOCIALE non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380bis. 1. c.p.c. e il P.M. non ha depositato conclusioni.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e s.s del c.c . ‘ ; in particolare lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della Corte d ‘ appello laddove, da una parte, sostiene la correttezza del comportamento del RAGIONE_SOCIALE, che ‘ prudentemente ‘ non si sarebbe attivato a ripristinare il contributo, pur essendovi la sospensiva del TAR e nonostante che tale provvedimento di sospensiva non fosse stato impugnato innanzi al Consiglio di Stato (diventando indi definitivo); e, dall’altra parte , ritiene che l’attrice avrebbe dovuto attivarsi subito dopo la sospensiva a richiedere immediatamente l’ottemperanza.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, così rubricati e congiuntamente illustrati, parte ricorrente lamenta ‘ Violazione e falsa applicazione delll’art. 2043 c.c. ‘ e ai sensi dell’ art. 360 n. 5) c.p.c. l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ; in particolare, osserva che la quantificazione del danno subito risulterebbe accertata dalla perizia estimativa in atti, posto che la società avrebbe dovuto svolgere RAGIONE_SOCIALE di trasformazione di prodotti ortofrutticoli con metodiche innovative grazie al supporto dei fondi previsti
CC 1 ottobre 2025
Ric. n. 9783/2024
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dalla legge n. 488/1992, mentre la revoca ingiusta dei benefici aveva comportato una esclusione di fatto della stessa società dal mondo imprenditoriale; chiede, in ogni caso, che la quantificazione sia fatta secondo equità e prudente apprezzamento, con particolare riguardo al lucro cessante, considerate le potenzialità dell’azienda situata in un territorio a vocazione agricola.
I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante il nesso di evidente connessione, si rivelano tutti e tre inammissibili rispetto a ciascuno dei profili evidenziati.
Con ciascuno di essi parte ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte nel giudizio merito sia in ordine all’autonomia del giudizio risarcitorio civile rispetto a quello amministrativo, autonomia pacificamente condivisa e riconosciuta dai Giudici di merito, sia con riferimento alla domanda di risarcimento del danno richiesto per ‘il preteso colpevole ritiro del provvedimento favorevole’ , ritenuta motivatamente infondata.
In particolare, non sussiste né la violazione di legge con riferimento all’art. 2043 c.c. né l’omesso esame di un fatto decisivo.
La parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, per un verso, ha ritenuto l’addebito sollevato nei confronti della Pubblica amministrazione del tutto sfornito di fondamento, potendosi attribuire il ritardo alla inerzia della stessa ricorrente e, per l’altro verso, ha affermato che le conclusioni della C.T.U. esperita avessero dato conto dell ‘ inesistenza di documentazione idonea a comprovare che i macchinari e le attrezzature acquistate non avessero alcun valore al momento del ripristino del contributo (pag. 6 della sentenza impugnata).
Ragione per cui i tre motivi di ricorso, eccentrici rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata , si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese di giudizio, stante la mancata difesa RAGIONE_SOCIALE intimate nel presente giudizio di legittimità.
CC 1 ottobre 2025
Ric. n. 9783/2024
Pres. NOME COGNOME
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P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 1° ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME