Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7269 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7269 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9667/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è ex lege domiciliato.
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia n. 85/2024 depositata il 13/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, proprietario in Umbria RAGIONE_SOCIALEa struttura denominata Borgo Monticelli e pubblicizzata come struttura ricettivo -alberghiera e location per eventi, veniva sottoposto a verifica fiscale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale gli veniva contestata, a mezzo di apposito processo verbale, la mancata dichiarazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di tale attività. Prendeva anche avvio un procedimento penale per dichiarazioni fiscali infedeli, tuttavia successivamente archiviato.
NOME NOME si risolveva allora ad agire in sede civile, chiedendo il risarcimento del danno, prospettato come patito per aver subito un accertamento arbitrario ed illegittimo, dovuto alla colpa degli accertatori del RAGIONE_SOCIALE, e per aver conseguentemente dovuto subire ingiuste sanzioni, dato che non si sarebbe tenuto conto che la attività da lui svolta doveva essere qualificata come attività di mera locazione immobiliare e non alberghiera.
La sua domanda risarcitoria veniva tuttavia rigettata dapprima dal Tribunale di Perugia e poi dalla Corte d’Appello di Perugia, con la qui impugnata sentenza.
Avverso tale ultima sentenza NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione art. 360 5) c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione’, in quanto ‘la Corte di Appello di Perugia ritiene, a fondamento del rigetto del primo e terzo motivo d’appello, che il
materiale documentale versato in atti non consentirebbe di ravvisare alcuna colpa nell’operato degli accertatori’.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione art. 360 5) c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cpc in materia di disponibilità RAGIONE_SOCIALE prove’.
Lamenta che se fossero state ammesse le richieste istruttorie RAGIONE_SOCIALE‘attore, ben avrebbero potuto offrire ulteriori indizi probatori utili ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione art. 360 3) c.p.c. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 e 44 l.r. 27 dicembre 2006 n. 18’.
Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha considerato la normativa regionale indicata in epigrafe, da cui risulta la diversità RAGIONE_SOCIALE due categorie di accoglienza, quella alberghiera e quella RAGIONE_SOCIALE dimore storiche, colposamente non considerata dai pubblici accertatori.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione art. 360 5) c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione errata condanna alle spese legali per soccombenza’, dato che ‘non si è ritenuto di valutare il rigetto RAGIONE_SOCIALE ripetute eccezioni e domande sollevate dalla convenuta amministrazione’ al fine di pervenire alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
Rileva il Collegio che il primo ed il secondo motivo possono essere scrutinati congiuntamente e dichiarati inammissibili per la stessa ragione, e cioè perché, trascurando di considerare che – nella specie – le statuizioni censurate sono conformi a quelle RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, evocano la violazione del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. e sono quindi dedotti in manifesta violazione del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., secondo cui ‘Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti,
poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma ‘.
6. Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili anche per una ulteriore ed autonoma ragione, dato che, sotto la formale invocazione del vizio di omesso esame (i primi due motivi) ovvero di violazione e falsa applicazione di legge (il terzo motivo), sollecitano un riesame del fatto e RAGIONE_SOCIALEa prova, contrapponendo una diversa ed oppositiva interpretazione rispetto a quanto ritenuto dalla corte di merito.
Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’ (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).
Risulta dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza che la corte di merito ha, con congrua motivazione, valutato che in base alle prove addotte dall’Amministrazione finanziaria non solo non risultava inverosimile l’aver rilevato l’esercizio di un’attività alberghiera, ma anche che siffatta valutazione non poteva definirsi frutto di attività colposa integrante atto illecito RAGIONE_SOCIALEa p.a., conformemente al principio di diritto secondo cui ‘In tema di responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEa p.a., l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come
diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta RAGIONE_SOCIALEa PA.; d) l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità RAGIONE_SOCIALEa PA., sulla base non solo del dato obiettivo RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa’ (v. Cass., n. 22508/2011, nonché Cass., n. 18395/2025; Cass., n. 18539/2024).
Il quarto motivo è infondato.
7.1. Lamenta un malgoverno del regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali per i due gradi di giudizio, ma in manifesta violazione dei consolidati insegnamenti di questa Suprema Corte, che, anzitutto, ha già avuto modo di affermare che ‘Il giudice d’appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio valutando l’esito globale RAGIONE_SOCIALEa lite. Nel caso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea di principio, ad applicare il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, salva la possibilità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite’ (v. Cass., 15233/2021; Cass., n. 9084/2018; Cass., n. 11423/2016).
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza risulta che la corte territoriale si è uniformata a tale principio di diritto, condannando alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del doppio grado di giudizio l’appellante, originario attore, sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa sua soccombenza ed altresì precisando, sempre correttamente in jure , che, in relazione al primo grado di giudizio, non poteva essere ravvisata la soccombenza reciproca, quale presupposto per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, dato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘il rigetto, in sede di gravame, RAGIONE_SOCIALEa domanda, meramente accessoria, di cui all’art. 96 cod. proc. civ., a fronte RAGIONE_SOCIALE‘integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in
appello, sicché non può giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ.’ (Cass., n. 18306/2022; Cass., n. 9532/2017).
Dalla ritenuta infondatezza del quarto motivo deriva l’integrale rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME