Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36087 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36087 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
Responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Autorizzazione svolgimento attività noleggio di segway -Nesso causale -Inerenza al giudizio di fatto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22692/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliati elettivamRAGIONE_SOCIALE in ROMA, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
COMUNE di PORTO TORRES , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura speciale in calce al controricorso elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, INDIRIZZO;
– resistRAGIONE_SOCIALE –
CC 20.09.2023
Ric. n. 22692/2020
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n.151/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 15/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Con atto di citazione depositato in data 4 maggio 2015, NOME COGNOME premetteva: – di aver chiesto in data 29 settembre 2009 al Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’autorizzazione allo svolgimento sia in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, di un’attività turisticoricreativa consistRAGIONE_SOCIALE nello svolgimento di tour con mezzi di trasporto denominati “Segway”; – che con delibera n. 206 del 30.12.2009 la Giunta Comunale aveva accolto la richiesta, individuando un’area di 10 mq per il posizionamento di una struttura prefabbricata da adibire a biglietteria, ufficio e rimessa nel INDIRIZZO, concedendo altresì l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (comunicazione n. 172010 del 17/02/2010); – che, poco dopo l’apertura RAGIONE_SOCIALE‘attività e dopo aver sostenuto varie spese per il suo avviamento, la Polizia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘8/5/2010 aveva contestato all’istante che i mezzi segway erano privi di carta di circolazione, accertamento poi annullato dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sRAGIONE_SOCIALEnza n 82/2012, passata in giudicato; che, sempre nel mese di maggio 2010, la RAGIONE_SOCIALE le contestava il fatto che la struttura realizzata era ubicata a distanza inferiore al limite di metri trenta dal demanio marittimo; – di aver quindi presentato domanda di sanatoria ex art. 55 del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, ottenendo in risposta un invito ad integrare la documentazione a proprie spese; – che, sempre nel mese di maggio 2010 anche il Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dopo aver appreso RAGIONE_SOCIALEe contestazioni RAGIONE_SOCIALEa Polizia RAGIONE_SOCIALE circa l’uso dei mezzi segway, sospendeva l’autorizzazione allo svolgimento dei tours all’ RAGIONE_SOCIALE in
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RAGIONE_SOCIALE.
attesa del parere RAGIONE_SOCIALEa Polizia RAGIONE_SOCIALE; che in data 2/10/2010 aveva ricevuto altro avviso di accertamento da parte dei Vigili urbani che le contestavano che segway non erano assicurati per la responsabilità civile, accertamento anche questo annullato dal giudice di Pace con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 83/2012, pure passata in giudicato; che in data 5/11/2010 chiedeva al Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di individuare altra area ove spostare il prefabbricato in questione, senza ottenere tuttavia risposta; – in data 30.12.2010, a causa RAGIONE_SOCIALEa condotta ‘ ostile ‘ RAGIONE_SOCIALEa P.A. e in mancanza di risposta in ordine all’istanza del 5.11.2010, si determinava a rimuovere la predetta struttura prefabbricata, dandone comunicazione al Comune il successivo 31 dicembre. Tanto premesso, conveniva in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affinché il Tribunale di Sassari – accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto Comune RAGIONE_SOCIALE per il comportamento del tutto illegittimo che aveva comportato la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘attività intrapresa – lo condannasse al pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 152.187,95 a titolo di risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
1.1. Con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1173/2016 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con produzioni documentali, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al silenzio serbato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’istanza del 5/11/2010 proposta dalla COGNOME onde ottenere il trasferimento del luogo sul quale posizionare la biglietteria, essendo la questione devoluta al giudice amministrativo.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale, accertata la legittimità RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni concesse dal Comune convenuto, rilevava che esulasse dalla competenza RAGIONE_SOCIALE la concessione del permesso per posizionare strutture precarie a distanza inferiore al limite di metri trenta dal confine con il demanio marittimo e che le
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RAGIONE_SOCIALE.
difficoltà relative alla richiesta di sanatoria ex art. 55 del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, avanzata dall’attrice presso la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, non potessero ricondursi all’operato del Comune, trattandosi di provvedimenti rientranti nella potestà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; osservava altresì che del tutto legittimamRAGIONE_SOCIALE il Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva sospeso i tours nell’RAGIONE_SOCIALE, posto che il parere dei Vigili Urbani era conforme alla nota n. 26702 del 20 marzo 2007 del RAGIONE_SOCIALE dei trasporti secondo la quale l’uso dei Segway era consentito esclusivamRAGIONE_SOCIALE su marciapiedi e aree pedonali, restando vietato quindi nei centri non urbanizzati o non abitati come l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE; il giudice di prime cure, inoltre, proseguiva affermando che l’unica attività illegittima posta in essere dal Comune era quella relativa agli accertamenti di violazione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada in relazione alla quale la COGNOME, tuttavia, non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria, avendo questa chiesto di liquidare il danno sulla base del costo del prefabbricato e sul mancato guadagno; rilevava altresì il tribunale che, posto che la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza al Comune per lo spostamento del chiosco adibito a biglietteria era datata 5/11/2010 e che la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘attività risaliva al 30.12.2010, la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività non fosse in alcun modo ricollegabile al silenzio serbato dal Comune.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado ha proposto gravame NOME COGNOME; con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha eccepito la tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c., insistendo nel merito per il rigetto e proponendo appello incidentale sul capo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza con il quale il tribunale aveva compensato integralmRAGIONE_SOCIALE tra le parti le spese di lite, dovendo invece applicarsi il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
La Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da COGNOME NOME ed in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in
CC 20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
ordine all’intera domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice, confermando nel resto la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e rigettando l’appello incidentale; ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione di un quarto, ponendo a carico di NOME COGNOME la restante parte.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Cagliari, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del presRAGIONE_SOCIALE ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis.1 c.p.c. .
Non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrRAGIONE_SOCIALE e parte resistRAGIONE_SOCIALE hanno depositato rispettive memorie.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta l’error in iudicando per violazione del precetto di cui agli artt. 2043 c.c. e 2697 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma l, n. 5, per avere la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – applicato erroneamRAGIONE_SOCIALE, in relazione agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, gli artt. 2043 e 2697 c.c. alla fattispecie in oggetto, in correlazione al mancato esame di alcuni fatti e documenti decisivi per la decisione ;
Con il secondo motivo, denuncia l ‘error in iudicando per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. l, n. 3, c.p.c. per la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il primo motivo di ricorso non è fondato in relazione a ciascuno dei profili di censura prospettati.
Parte ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione di diverse norme sostanziali e processuali nonché l’omesso esame di un fatto decisivo , ma non si confronta con quanto motivato dalla decisione impugnata che – lungi dall’essere incorsa nel paventato error in procedendo e di aver omesso l’esame di fatti decisivi – ha viceversa esaminato
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RAGIONE_SOCIALE.
puntualmRAGIONE_SOCIALE le emergenze fattuali poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE e le risultanze istruttorie, ed ha escluso l’antigiuridicità RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere dal Comune ed il nesso eziologico tra i fatti dedotti e l’evento di danno in concreto verificatosi.
Nello specifico, la Corte d’appello , con riferimento all’autorizzazione del Comune all’occupazione di suolo pubblico, ha escluso profili di illegittimità ravvisa bili nella condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , stante che la posizione RAGIONE_SOCIALEa struttura fu prescelta dalla stessa istante, ottenendo la relativa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE in conformità alle norme e regolamenti, ed ha ritenuto che era onere RAGIONE_SOCIALEa predetta richiedere al contempo la necessaria autorizzazione alla competRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di porto per la corretta distanza dal mare nel limite dei trenta metri.
La Corte territoriale ha pure escluso che vi fosse stata alcuna contestazione da parte del Comune sull’abusivismo RAGIONE_SOCIALEa costruzione precaria, regolarmRAGIONE_SOCIALE autorizzata dal medesimo RAGIONE_SOCIALE locale sul suolo RAGIONE_SOCIALE ed ha pure accertato che dalla documentazione allegata risultava che la richiesta di autorizzazione in sanatoria ex art. 55 del cod. navig., seppur presentata dalla odierna ricorrRAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE di porto, non era stata nel prosieguo coltivata.
Quanto alla sospensione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla circolazione dei segway da parte dall’RAGIONE_SOCIALE, il Giudice d’appello ha rilevato che il provvedimento, oltre che proveniRAGIONE_SOCIALE da altro RAGIONE_SOCIALE rispetto al Comune, era risultato conforme alla nota ministeriale dei RAGIONE_SOCIALE che aveva vietato la circolazione in luoghi non urbanizzati e che, non rilevava la circostanza secondo cui l’ RAGIONE_SOCIALE si fosse stato inizialmRAGIONE_SOCIALE indotto ad intervenire a causa RAGIONE_SOCIALE‘errata inte rpretazione RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione in tema di circolazione di detti mezzi data da parte dei Vigili Urbani del Comune (i quali avevano ritenuto la necessità di dotare i segway di carta di circolazione e assicurazioni per la RCA), tenuto conto che in presenza
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RAGIONE_SOCIALE.
di dubbi in ordine al corretto uso di tali mezzi, doveva ritenersi comportamento diligRAGIONE_SOCIALE quello di attendere la verifica da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità competenti circa la effettiva possibilità di consentirne la circolazione, che tra l’altro era risultata effettivamRAGIONE_SOCIALE vietat a in zone come l’RAGIONE_SOCIALE.
Rispetto inoltre agli accertamenti per violazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada, notificati alla odierna ricorrRAGIONE_SOCIALE sul presupposto che i segway non erano dotati di carta di circolazione e assicurazione per la R.C.A., la Corte d’appello ha ritenuto che il definitivo accertamento RAGIONE_SOCIALEa loro illegittimità a seguito del contenzioso insorto, non determinava automaticamRAGIONE_SOCIALE la responsabilità RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo l’elemento causale che consent isse di collegare la dedotta illegittimità RAGIONE_SOCIALEe violazioni contestate c on la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività , tenuto conto che la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività da parte RAGIONE_SOCIALEa NOME era avvenuta per circostanze sue private e che la stessa nulla aveva documentato neppure sulle spese sopportate al fine di ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe multe.
Infine, la Corte territoriale ha escluso che il silenzio serbato dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’istanza presentata dalla COGNOME nel novembre 2010 al fine di ottenere lo spostamento del chiosco adibito a biglietteria in altro luogo, potesse anch’esso costituire causa efficiRAGIONE_SOCIALE determinante RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALE‘attività in quanto dalla documentazione era emerso che la predetta aveva formulato nel settembre 2010 una istanza simile fondata su motivi diversi rispetto alla finalità di ottenere il posizionamento RAGIONE_SOCIALEa struttura in conformità alla normativa in materia di demanio marittimo.
Pertanto, le censure proposte non scalfiscono l’assetto argomentativo reso dalla Corte d’appello che nell’esaminare i presupposti RAGIONE_SOCIALEa responsabilità extracontrattuale ha in modo piano e coerRAGIONE_SOCIALE valutato complessivamRAGIONE_SOCIALE le evidenze istruttorie ed ha escluso la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE odierno resistRAGIONE_SOCIALE in relazione alla
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RAGIONE_SOCIALE.
chiusura RAGIONE_SOCIALE‘attività imprenditoriale intrapresa dalla odierna ricorrRAGIONE_SOCIALE.
Infondate, anche le doglianze formulate circa il preteso omesso esame di elementi documentali decisivi , in particolare: l’ alleg. 21 e il doc. 6 cfr. (pag. 22 e 23 del ricorso). Nello specifico, parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, sebbene denunci formalmRAGIONE_SOCIALE l’omesso esame di un fatto che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui quel giudice è motivatamRAGIONE_SOCIALE pervenuto.
Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, non può essere richiesta a questa Corte di legittimità, sol che si consideri come la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie, al pari RAGIONE_SOCIALEa scelta di quelle fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e RAGIONE_SOCIALEa propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sRAGIONE_SOCIALEnza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ. Sez. Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. Sez. 6 – 3, 8/10/2014 n. 21257; Cass. Sez. 2, 29/10/2018 n. 27415; Cass. Sez. 2, 19/07/2021 n. 20553).
Il secondo motivo è inammissibile perché risolvRAGIONE_SOCIALEsi in un ‘non motivo’ con cui si lamenta la statuizione di parziale condanna
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RAGIONE_SOCIALE.
alle spese del grado di appello e non involge alcun vizio RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza medesima (tutte in motivazione: Cass., Sez. 6-1, 26/01/2022, n. 2268; Cass., Sez. U., 12/11/2020 n. 25573; Cass., Sez. 3 15/11/2017 n.26959).
5. In definitiva, il ricorso è rigettato.
In considerazione degli alterni esiti dei giudizi di merito, il Collegio ritiene di compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Spese integralmRAGIONE_SOCIALE compensate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione