Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31270 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31270 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
sul ricorso 12654/2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE da cui è rappresentata e difesa;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1/2023 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con citazione notificata in data 16 dicembre 2016 NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento del danno ai sensi della legge n. 117 del 1988. L’attore espose quanto segue.
Per l’omicidio di NOME, a seguito di fermo di polizia giudiziaria del COGNOME e di NOME, era stata emessa dal GIP del Tribunale di Perugia in data 9 novembre 2007 convalida del fermo ed ordinanza di custodia cautelare in carcere. Con sentenza del 45 dicembre 2009, la Corte d’Assise di Perugia aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME colpevoli dei reati loro ascritti, con condanna, rispettivamente, alla pena di anni venticinque e di anni ventisei di reclusione. Pronunciando sui gravami proposti dal COGNOME come dalla COGNOME, la Corte di Assise d’Appello di Perugia, con sentenza del 3 ottobre 2011, li aveva assolti per non aver commesso il fatto, confermando per la COGNOME la condanna a tre anni di reclusione per il solo reato di calunnia. La Corte di Cassazione, con sentenza n.26455 del 25 marzo 2013, aveva poi annullato la sentenza e la Corte d’Assise di Appello di Firenze con sentenza del 30 gennaio 2014, rideterminata la pena inflitta ad NOME in complessivi anni ventotto e mesi sei di reclusione, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado. Infine, pronunciandosi sui ricorsi proposti dal COGNOME come dalla COGNOME avverso detta ultima pronuncia, la Corte di Cassazione con sentenza n.36080 del 27 marzo 2015 – 7 settembre 2015, l’aveva annullata senza rinvio, mandando definitivamente assolti i due imputati per i reati loro ascritti tranne che, quanto alla COGNOME, per il reato di calunnia.
Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il COGNOME. Con sentenza di data 2 gennaio 2023 la Corte d’appello di Genova rigettò l’appello.
Per quanto qui rileva, osservò la corte territoriale, premesso il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., che i fatti posti a base della richiesta risarcitoria erano antecedenti all’entrata in vigore della modifica della l. n. 117/98, e pertanto doveva ritenersi che sia le condotte lesive sia la produzione dei danni ricadessero interamente sotto la disciplina del testo originario dell’art. 2 l. n. 117/1988, vigente ratione temporis , non potendosi considerare la vicenda processuale ‘non esaurita’ alla data del deposito della sentenza 2015 poiché il diritto, non sorto -in quanto non riconosciuto dall’ordinamento -al momento della verificazione dei fatti e dei danni conseguenti, non poteva considerarsi essere venuto ad esistenza sulla base di norma sopravvenuta, in difetto di norma espressa o chiaramente interpretabile in tal senso (cfr. Cass. n. 31321 del 2021). Aggiunse, richiamando Cass. n. 1068 del 2019, che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 l. n. 117 del 1988 non era suscettibile di disapplicazione per ipotetico contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza eurounitaria e che non era consentita l’applicazione retroattiva, alla luce del divieto di retroattività della legge previsto dall’art. 11 prel. (come affermato da Cass. n. 6810 del 2010, l’efficacia retroattiva del novellato art. 2 a fatti illeciti commessi prima della sua entrata in vigore «porrebbe essa stessa seri problemi di compatibilità costituzionale sotto plurimi profili – artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché art. 117 Cost., comma 1, e art. 6 CEDU -, posto che si verrebbero a sanzionare comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito»).
Osservò ancora, in relazione alla domanda risarcitoria relativa alla conduzione delle indagini preliminari ed alle misure cautelari (il provvedimento di fermo disposto dal P.M. il 6 novembre 2007; l’ordinanza del G.I.P. di convalida del fermo del 9 novembre 2007;
l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia del 30 novembre 2007; l’ordinanza del G.U.P. di Perugia del 29 ottobre 2008), che doveva essere confermato il rilievo della decadenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 117, ed in particolare l’individuazione da parte del Tribunale del dies a quo della decadenza in quello del deposito della sentenza della Corte di Assise di Perugia di assoluzione in data 3 ottobre 2011 perché da quel momento l’ordinanza del G.U.P. di Perugia del 29 ottobre 2008 non era più suscettibile di revoca o modifica (contrariamente a quanto affermato dall’appellante, Cass. Sez. U. n. 14842 del 2018 non esaminava alcun aspetto del termine di decadenza, ed atteneva piuttosto all’individuazione del giudice territorialmente competente a giudicare sulla responsabilità dei magistrati qualora essi appartenessero alla giurisdizione di merito ed a quella di legittimità), per cui la decadenza non poteva decorrere dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2015, conclusiva dell’intera vicenda processuale . La corte territoriale richiamò a questo proposito il principio di diritto enunciato da Cass. n. 13919 del 1999: «in tema di responsabilità civile dei magistrati, quando il fatto generatore del preteso danno ingiusto è costituito da un provvedimento cautelare, a norma dell’art. 4 legge n. 117 del 1988 l’azione risarcitoria è proponibile quando siano stati esperiti, ove previsti, tutti i rimedi processuali astrattamente idonei a provocarne la revoca o la modifica, ovvero quando la sua rimozione o modificazione non sia più, in ogni caso, giuridicamente possibile, e pertanto da tale momento decorre il termine biennale di decadenza dal diritto a proporre l’azione risarcitoria».
Aggiunse la corte territoriale, con riferimento alle sentenze della Corte d’Assise di Perugia e del la Corte d’Assise d’Appello di Firenze , che come esposto dal Tribunale le condotte indicate avrebbero potuto costituire fonte di responsabilità solo con la nuova formulazione
normativa e che la decisione era soltanto il frutto di erronee interpretazioni degli elementi probatori in base al giudizio della Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto che gli indizi elaborati dalle Corti erano privi « dei necessari connotati della precisione e gravità’, ma non equivalenti al «nulla, da ritenere tamquam non esset ». Osservò ancora, richiamando la motivazione del primo giudice, che la stessa Corte di Cassazione «qualifica il vizio motivazionale come ‘travisamento di prova’, collocando lo quindi nell’ambito di ciò che sarebbe diventato rilevante per affermare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo a seguito della riforma del 2015». Concluse nel senso che le condotte denunciate quali causa del danno si sostanziavano nella valutazione da parte delle Corti degli elementi di prova, come affermato anche nella sentenza assolutoria della Corte di Cassazione del 2015, ovvero di una attività rientrante nella clausola di salvaguardia.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha chiesto la trattazione alla pubblica udienza. E’ stata presentata memoria dal ricorrente.
Considerato che:
va premesso che non ricorre il presupposto della pronuncia in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. perché la questione di diritto non è di particolare rilevanza, costituendo questione ampiamente trattata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 prel., 28 e 3 Cost., legge n. 18 del 2015, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non è intervenuta decadenza, unica essendo la fattispecie illecita ed essendosi esaurito il rapporto solo la sentenza di
legittimità pubblicata il 7 settembre 2015, per cui quanto meno in relazione alle sentenze della Corte d’Assise di Perugia e della Corte d’Assise d’Appello di Firenze la pretesa era ancora giustiziabile all’epoca della notificazione della citazione. Aggiunge, anche alla luce della motivazione di Corte cost. n. 164 del 2017, che la legge di riforma n. 18 del 2015 ha operato i l fondamentale ‘bilanciamento’ tra i due interessi contrapposti nella materia in esame e cioè da un lato il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito, dall’altro la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell’indipendenza, imparzialità ed autonomia della magistratura, per cui è ragionevole che la detta legge trovi applicazione anche ai fatti pregressi alla sua entrata in vigore, salvo il limite del giudicato, e ciò anche in considerazione dell’assenza dell’automatismo nell’azione di rivalsa da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del singolo magistrato, il quale risponde solo per dolo o negligenza inescusabile (l’argomento relativo all’applicazione di sanzione a comportamenti non considerati illeciti al tempo della loro commissione riguarderebbe pertanto la rivalsa).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, legge n. 118 del 1988, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, richiamando il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U. n. 14842 del 2018, che in relazione alla conduzione delle indagini preliminari ed alle misure cautelari il dies a quo di decorrenza dell’azione è costituito, per l’unicità del fatto illecito, dalla data di pubblicazione della sentenza di legittimità che ha chiuso la vicenda processuale, e cioè il 7 novembre 2015.
Il ricorrente chiede infine di rimettere la causa innanzi alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità costituzionale della
legge 27 febbraio 2015 n. 18, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., comma 1 e art. 6 CEDU, nella parte in cui non dispone l’applicazione della modifica all’art. 2 L 117/88 introdotta dall’art. 2 comma 1 lett. b) e c), e quindi dell’attuale art. 2 comma 2 e 3, per fatti anteriori alla sua entrata in vigore ma ancora ‘giustiziabili’.
Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la legge n. 18 del 2015 non contempla una “norma transitoria” che consenta l’applicazione del novellato art. 2, anche a fatti illeciti commessi in precedenza l’entrata in vigore della detta legge (Cass. Sez. U. n. 11747 del 2019; Cass. n. 31321 del 2021, n. 6818 del 2016, n. 25216 del 2015). Il motivo, limitandosi a richiamare il bilanciamento attuato dalla legge n. 18 del 2015, che è argomento da sempre considerato dalla giurisprudenza di questa Corte, non offre elementi per mutare l’orientamento attuale, cui è conforme la decisione impugnata.
Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale, è già stato affermato da questa Corte che la legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non contempla una disciplina transitoria diretta ad applicare, con efficacia retroattiva, il novellato art. 2 della l. n. 117 del 1988 ai fatti illeciti commessi anteriormente alla novella legislativa, non si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale, giacché, per contro, una simile regolamentazione sarebbe lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost., oltre che con dell’art 117, comma 1, della Carta fondamentale, in relazione all’art. 6 CEDU, producendo l’effetto di attribuire retroattivamente rilievo – sul piano della responsabilità a comportamenti che la legge non considerava illeciti al momento in cui furono compiuti (Cass. n. 6810 del 2016).
Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, in
tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l’azione risarcitoria è fondata sull’adozione di un provvedimento, ed in particolare un provvedimento di custodia cautelare, per il quale sia previsto specifico rimedio, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non decorre, invece, dall’esaurimento del grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell’azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi (Cass. n. 18329 del 2002; n. 4084 del 2005; n. 76 del 2001; n. 22006 del 2006; n. 13919 del 1999).
Non pertinente, come affermato già dal giudice di appello, è il riferimento a Cass. Sez. U. n. 14842 del 2018, che riguarda i giudizi di responsabilità civile promossi contro lo RAGIONE_SOCIALE, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, e nei quali la causa è considerata necessariamente unitaria, per cui la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, l. n. 117. Si tratta di fattispecie all’evidenza diversa dalla presente, nella quale, avuto riguardo al motivo di censura in esame, sono in questione le iniziative assunte in sede di indagini preliminari. Né l’unitarietà può essere assunta considerando le sentenze della Corte d’Assise di Perugia e quella del la Corte d’Assise d’Appello di Firenze , in primo luogo, in via assorbente, perché trattasi di unitarietà neanche fatta valere dal ricorrente (il quale fa riferimento, ai fini del completamento della fattispecie asseritamente unitaria, alla sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2015), ed in secondo luogo perché il danno qui fatto valere è quello
proprio cagionato dalla misura cautelare e dalla cattiva conduzione delle indagini preliminari.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2023
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME