Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34825 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
sul ricorso 27907/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso NOME COGNOME, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE – in persona del legale rappres. p.t., rappres . e difesa dall’Avvocatura Generale dello Sta to presso i cui uffici elett.te domic.;
-resistente- avverso l’ordinanza d’incompetenza del Tribunale di Perugia, emessa il 28.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con citazione del 2021, la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto innanzi al Tribunale di Perugia la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo di accertare, a norma della l. n. 117/88 e della l. n. 18/25, la colpa grave dei magistrati che avevano trattato il procedimento fallimentare riguardante la stessa società attrice, quello di opposizione alla dichiarazione di fallimento, e il giudizio di cassazione (in sede di ricorso ordin ario e di revocazione), deducendo l’illegittimità del fallimento della stessa società in Italia- poiché la giurisdizione sarebbe spettata alle autorità della Romania- per una serie di asserite gravissime violazioni perpetrate dai predetti magistrati- come indicate in citazione- con il conseguente accertamento del danno subito -pari a euro 2.449.64,03- e condanna della parte convenuta al pagamento di tale somma a titolo risarcitorio.
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato che eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Perugia, essendo competente quello di Roma, per aver l’attore agito per accertare la responsabilità dei soli magistrati della Corte di Cassazione.
Con ricorso del 2022 la suddetta società ha proposto regolamento di competenza avverso la pronuncia del Tribunale di Perugia declinatoria della propria competenza, adducendo che la domanda risarcitoria era stata proposta nei confronti di tutti i magistrati che avevano trattato la causa e, dunque, anche dei giudici di merito, lamentando che il Tribunale aveva omesso l’esame comp lessivo del contenuto della citazione introduttiva del 2017, e che era irrilevante il coinvolgimento nell’azione dei giudici de l Tri bunale di Parma e della Corte d’appello di Bologna, in ordine ai quali non sarebbe certo stato competente il
Tribunale di Perugia, dato che l’azione era stata formulata anche nei confronti dei magistrati della cassazione.
Pertanto, la ricorrente società ha chiesto che fosse dichiarata, in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dei suddetti magistrati, di merito e della Cassazione, la competenza territoriale per la domanda proposta.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Si è costituita l’Avvocatura d Stato ai soli fini dell’eventuale fissazione dell’udienza pubblica.
RITENUTO CHE
Anzitutto, va premesso che, trattandosi di incompetenza funzionale (Cass. S.U. 14842/2018), l’incompetenza dell’adito Tribunale di Perugia è stata correttamente rilevata d’ufficio (valendo l’eccezione del resistente come sollecitazione all’esercizio di un potere officioso) dal giudicante nella prima udienza di trattazione, ex art. 38 c.p.c.
Il regolamento di competenza, con il quale la ricorrente non chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Perugia, bensì «stabilire la competenza territoriale per la domanda», è fondato.
La decisione impugnata ex art. 42 c.p.c. è, infatti, erronea, laddove afferma la competenza del Tribunale di Roma. Dall’esame dell’atto di citazione ex l. 117/1988 emerge inequivocabilmente che l’attore deduceva la responsabilità sia dei giudici di merito che della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezione semplice), come si evince dal riferimento alle diverse sentenze ritenute erronee emesse dai diversi giudici che si erano occupati della vicenda, ed alle «affermazioni dei primi giudici di merito», all’ erroneità della dichiarazione del fallimento da parte del Tribunale di Parma, dai riferimenti alle deduzioni ed allegazioni fatte nei diversi gradi del giudizio, e non recepite dai
giudicanti, nonché alle conclusioni, nelle quali si chiede testualmente accertarsi la responsabilità civile «dei magistrati che hanno trattato il procedimento civile», nel suo insieme, dunque, non solo quello di legittimità.
Orbene, nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti – avendo il giudizio carattere unitario secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, l. cit.
Pertanto, ove il giudizio di responsabilità abbia ad oggetto una medesima vicenda e coinvolga l’operato di giudici di merito e di giudici della Corte di cassazione, lo spostamento di competenza di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988 si applica, in via eccezionale, anche ai giudici di legittimità; si tratta di una competenza unica, inderogabile e tale da non consentire al danneggiato alcuna facoltà di scelta. Qualora, invece, tali giudizi – ipotesi non ricorrente nella specie -abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti , sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l’obbligazione (Cass., S.U. 14842/2018; Cass. 13475/2019).
Pertanto, il collegio ritiene di dare continuità al predetto orientamento di legittimità e, in accoglimento del regolamento di competenza, il provvedimento impugnato va cassato, determinandosi la competenza, per l’intero giudizio, nel Tribunale di Ancona, competente – ex tabella
A – per la Corte d’appello di Bologna, essendo state le sentenze di merito emesse dal Tribunale di Parma e dalla Corte d’appello di Bologna.
Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiarando competente il Tribunale di Ancona.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.