Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30327 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30327 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30016/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in su foglio separato da intendersi posto in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO; rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
C.C. 11.10.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 636/2021 AVV_NOTAIOa CORTE di APPELLO di GENOVA, pubblicata il 7 giugno 2021; l’11
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, agendo in proprio e quale erede del padre NOME COGNOME, convenne dinanzi al Tribunale di Genova la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e il magistrato AVV_NOTAIO, rispettivamente ai sensi degli artt. 2 e 13 AVV_NOTAIOa legge n. 117 del 1988, chiedendone il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 2.000.000,00, subiti da lei e dal defunto padre a seguito AVV_NOTAIOa vendita del Palazzo Ruspoli di Firenze (immobile di proprietà sua per il 70% e del padre per il 30%), disposta dal COGNOME, quale giudice AVV_NOTAIO‘esecuzione, nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare svoltasi preso il Tribunale di Firenze;
espose che la vendita era avvenuta ad un prezzo non adeguato in conseguenza di una condotta corruttiva e di turbativa d’asta per la quale il magistrato era stato sottoposto procedimento penale, culminato in una pronuncia di condanna in primo grado e di non doversi procedere per prescrizione in appello, con riconoscimento AVV_NOTAIOa pretesa risarcitoria AVV_NOTAIOa parte civile;
i convenuti, costituitisi in giudizio, oltre a contestare il merito in senso proprio AVV_NOTAIOa domanda proposta nei loro confronti, sollevarono questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito;
in particolare, NOME COGNOME eccepì: a) la nullità AVV_NOTAIOa citazione per incertezza AVV_NOTAIOa causa petendi ; b) la litispendenza con la causa risarcitoria introdotta dalla stessa attrice, quale erede del COGNOME, presso il Tribunale di Forlì; c) l’inammissibilità o improponibilità AVV_NOTAIOa domanda
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proposta dall’attrice in proprio; d) la prescrizione AVV_NOTAIOa pretesa risarcitoria;
con sentenza n. 23/2018, il Tribunale di Genova rigettò, unitamente alle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sollevate dal COGNOME, la domanda proposta dalla COGNOME nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, per intervenuta decadenza ex art. 4 legge n. 117/1988;
con sentenza definitiva n.1170/2019 lo stesso Tribunale, in accoglimento AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria proposta dalla COGNOME nei confronti del COGNOME, condannò quest’ultimo a pagare alla prima la somma di Euro 1.340.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al rimborso AVV_NOTAIOe spese di lite;
la decisione di prime cure è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova, la quale, con sentenza 7 giugno 2021, n. 636, rigettati i motivi di gravame con cui NOME COGNOME aveva riproposto le questioni pregiudiziali e preliminari AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa citazione, AVV_NOTAIOa litispendenza, AVV_NOTAIOa improponibilità o inammissibilità AVV_NOTAIOa domanda e AVV_NOTAIOa prescrizione del diritto risarcitorio, ha invece parzialmente accolto le doglianze attinenti al merito in senso proprio, escludendo la prova del danno patrimoniale e circoscrivendo la condanna del magistrato al risarcimento del solo danno non patrimoniale, nella misura già liquidata dal primo giudice;
propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di sette motivi; risponde con controricorso NOME COGNOME, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su cinque motivi;
C.C. 11.10.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; il controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno patrimoniale;
con il secondo motivo NOME COGNOME denuncia, sempre ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , violazione AVV_NOTAIO‘art.2729 c od. civ., in tema di presunzioni semplici, in relazione all’art. 2727 c od. civ.;
con il terzo motivo viene denunciato « error in iudicando (art. 112 cpc) per non aver ritenuto doverosa e/o assolutamente necessaria la vendita attraverso modalità differenti tramite cioè agenti internazionali »;
con il quarto motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità AVV_NOTAIOa sentenza « per non aver considerato i fatti emersi nell’ambito del procedimento penale ex art. 116 cod. proc. civ. »;
con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge, « per non aver considerato gli atti del procedimento penale come elementi certi del danno patrimoniale e non »;
con il sesto motivo NOME COGNOME deduce nuovamente la nullità AVV_NOTAIOa sentenza, « per mancata specificazione AVV_NOTAIO‘omesso ingresso di ctu percipiente »;
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con il settimo motivo del ricorso principale viene nuovamente denunciata violazione di legge ex art. 1226 cod. civ.;
con il primo motivo del ricorso incidentale NOME COGNOME denuncia la violazione degli artt. 164, primo comma, e 163 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’omesso accoglimento AVV_NOTAIO‘eccezione di nullità AVV_NOTAIOa citazione originaria per incertezza AVV_NOTAIOa causa petendi ;
con il secondo motivo viene denunciata la violazione AVV_NOTAIO‘art.39 cod. proc. civ., in ordine alla reiezione AVV_NOTAIO‘eccezione di litispendenza con la causa risarcitoria introdotta dinanzi al Tribunale di Forlì, trattata, in grado di appello, dalla Corte territoriale di Bologna ed attualmente pendente presso questa Corte di legittimità per essere stato proposto, avverso la sentenza di appello, il ricorso contrassegnato con il n.NUMERO_DOCUMENTO.;
con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 111 Cost., nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in ordine al rigetto AVV_NOTAIO‘eccezione di inammissibilità e improponibilità AVV_NOTAIOa domanda;
con il quarto motivo è prospettata la violazione AVV_NOTAIO‘art. 2947 cod. civ, con riguardo al rigetto AVV_NOTAIO‘eccezione di prescrizione;
con il quinto motivo -violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dlel’art.2059 cod. civ. -viene impugnata la statuizione di merito che ha confermato la condanna del convenuto (attuale controricorrente e ricorrente incidentale) al risarcimento del danno non patrimoniale;
emerge dagli atti -e costituisce circostanza posta a fondamento anche dei motivi di ricorso incidentale -che NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, oltre alla domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale di Genova (sulla quale, in grado di appello, è stata emessa la sentenza impugnata con il presente ricorso per cassazione), propose
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
anche un’altra domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale di Forlì, sulla quale in appello ha pronunciato la Corte territoriale di Bologna, con sentenza a sua volta impugnata per cassazione;
il ricorso avverso quest’ultima sentenza risulta iscritto al n. 13662/2021 R.G., pendente presso questa Sezione, per la cui decisione deve essere fissata l’udienza o l’adunanza camerale;
la sentenza oggi impugnata ha deciso negativamente l’ eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto appellante (attuale ricorrente incidentale), sul presupposto che nel giudizio celebrato dal Tribunale di Forlì -dinanzi al quale NOME COGNOME aveva agito in qualità di erede di NOME COGNOME -la domanda, a seguito di rinuncia, era stata circoscritta ai soli danni non patrimoniali iure hereditario , mentre nel giudizio dinanzi al Tribunale di Genova , nel quale l’azione era stata esercitata dalla COGNOME anche in proprio, il giudizio, a seguito di rinuncia, era stato circoscritto ai danni patrimoniali iure hereditario e ai danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio ;
ritiene il Collegio che sia opportuno procedere alla simultanea trattazione e decisione dei due ricorsi, eventualmente previa riunione del presente ricorso -più recente -a quello iscritto al n.13662/2021, attesa l’evidenza AVV_NOTAIOa sussistenza di possibili ragioni lato sensu di connessione fra i due procedimenti, la cui natura, peraltro, potrà essere chiarita e disvelare le sue implicazioni solo all’esito di una congiunta trattazione.
Per Questi Motivi
La Corte ordina rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione del presente ricorso, eventualmente previa riunione, unitamente a quello iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione