Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34089 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22179/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
Contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende per legge
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CATANZARO n. 92/2021 depositata il 26/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, la RAGIONE_SOCIALE e ne
R.G. 22179/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/10/2023
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ CIVILE MAGISTRATI.
chiese la condanna, ai sensi dell’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, al risarcimento dei danni asseritamente a lui derivati dalla condotta gravemente colposa tenuta nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nel corso di un procedimento penale a suo carico.
A sostegno della domanda espose di essere stato sottoposto dal già menzionato Magistrato, in data 13 maggio 2013, alla misura cautelare del divieto di soggiorno nel territorio del Comune di Bagnara Calabra, misura che ebbe inizio, in effetti, solo in data 18 maggio 2013, a causa delle sue condizioni di salute. Svolto l’interrogatorio di garanzia, quella misura era stata sostituita, con decorrenza dal 24 maggio 2013, con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
Trascorsi alcuni mesi, l’AVV_NOTAIO aveva chiesto al RAGIONE_SOCIALE.P., con istanza del 19 dicembre 2013, che venisse dichiarata la cessazione di efficacia della misura ai sensi dell’art. 282 -bis cod. proc. pen., per decorso del termine di fase di sei mesi, da calcolare, nell’assunto del richiedente, a partire dal 18 maggio 2013. Il RAGIONE_SOCIALE rigettò la richiesta con provvedimento del 22 novembre 2013, sul rilievo che quel termine doveva essere conteggiato a decorrere dal 24 maggio 2013, data in cui aveva avuto esecuzione la misura diversa e meno grave rispetto a quella originariamente applicata.
Proposto appello al Tribunale del riesame, quest’ultimo aveva accolto il gravame, rilevando che la giurisprudenza richiamata dal RAGIONE_SOCIALEI.P. nel provvedimento impugnato riguardava solo il caso di successione nel tempo di misure di specie diversa e non la graduazione di misure cautelari della stessa specie.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, l’attore chiese la condanna della parte convenuta, ritenendo che il menzionato provvedimento del G.I.P. fosse da ritenere frutto di un errore
caratterizzato da colpa grave e inescusabile, fonte perciò di responsabilità civile per il Magistrato che l’aveva emesso.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite, osservando che l’erronea interpretazione della norma non potesse integrare gli estremi della macroscopica violazione di legge, non assurgendo perciò al livello della negligenza inescusabile.
La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 26 gennaio 2021, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Ha premesso la Corte territoriale che nella specie, trattandosi di «condotta tenuta dal magistrato nel 2013», il testo dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 applicabile ratione temporis era quello originario, cioè antecedente alla modifica di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18; e quel testo escludeva in maniera perentoria che potesse essere causa di responsabilità l’errore nell’interpretazione di norme di diritto.
Detto questo, la Corte calabrese ha osservato che nel caso in esame si discuteva «esattamente di un errore di interpretazione, peraltro neanche così marchiano e grossolano» come pretendeva l’appellante.
Nel provvedimento contestato, infatti, il G.I.P. aveva ritenuto che la decorrenza della misura coercitiva dovesse essere fissata alla data di esecuzione «proprio della misura di cui si chiedeva la cessazione di efficacia», interpretazione ritenuta «assolutamente compatibile» con il testo dell’art. 308 del codice di rito penale. La richiesta di declaratoria di inefficacia aveva ad oggetto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, prevista dall’art. 282 -ter cod. proc. pen., mentre la misura originariamente disposta era quella del divieto di dimora di cui
all’art. 283 cod. proc. pen.; per cui, data l’evidente diversità delle misure, la possibilità che in presenza della sostituzione di una misura con l’altra si modificasse anche il termine di decorrenza non appariva «completamente avulsa dal testo letterale della norma», con conseguente inidoneità di tale interpretazione a fondare un’azione di responsabilità civile nei confronti del magistrato in questione.
Si trattava perciò, in ultima analisi, di un errore conseguente all’interpretazione di norme di diritto.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro propone ricorso l’AVV_NOTAIO con atto affidato a due motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 606, lettere b ), c ) ed e ) cod. proc. pen., anche sotto il profilo della mancanza e/o della contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha sostenuto la non applicabilità dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988, successivamente modificato dalla legge n. 18 del 2015, omettendo di considerare il disposto della norma in relazione all’errata interpretazione della stessa.
Il ricorrente esordisce trascrivendo il testo vigente dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 e contesta l’interpretazione data dal G.I.P. nel provvedimento col quale fu a suo tempo rigettata la richiesta di perdita di efficacia della misura coercitiva imposta a suo carico. Secondo il ricorrente, l’errore contenuto in quel provvedimento non può essere valutato solo come mera errata interpretazione di norme di legge, perché un qualunque giudice, dotato del necessario bagaglio di dottrina e giurisprudenza, non
poteva «disconoscere che le due misure cautelari erano riconducibili al medesimo genus e che, in forza di questo elementare e basilare principio di diritto, il termine di decorrenza andava computato dalla data di applicazione della prima». Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla delimitazione dell’area di responsabilità connessa all’attività di interpretazione delle norme, il ricorrente ricorda che l’errore, per poter fondare un’azione di responsabilità civile, deve essere tale da «sconfinare nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero, caratterizzato cioè da inescusabilità e inesplicabilità. La grave violazione di legge, dunque, dovrebbe essere identificata «nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili». In questo senso, anche l’allontanamento del magistrato da un indirizzo giurisprudenziale consolidato può tradursi in errore fonte di responsabilità civile; e nel caso in esame si tratterebbe di un errore inescusabile perché fondato su di un’interpretazione contraria ai più basilari principi del diritto.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 606, lettere b ), c ) ed e ) cod. proc. pen., anche sotto il profilo della mancanza e/o della contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha sostenuto la non applicabilità dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988, successivamente modificato dalla legge n. 18 del 2015, omettendo di procedere alla liquidazione dei danni patrimoniali e morali.
Ad avviso del ricorrente, dall’accertamento dell’errore e della conseguente colpa «non può non scaturire il giusto risarcimento dei danni patiti a causa del prolungarsi, ingiustificato, della misura cautelare». L’ingiusta protrazione della misura cautelare, infatti, avrebbe causato al ricorrente un nocumento che dà diritto al risarcimento del danno, tanto più che i giorni di misura cautelare
patiti in eccedenza non sarebbero solamente cinque, perché dalla «lettura minuziosa e attenta degli atti processuali» si comprenderebbe che la misura è stata ingiustamente applicata «per oltre duecentosette giorni», cioè dal 19 novembre 2013 (data di deposito dell’ordinanza di rigetto del G.I.P.) fino al 14 aprile 2014, data di accoglimento dell’appello da parte del Tribunale del riesame.
La Corte rileva, preliminarmente, che il ricorso presenta due diversi profili di inammissibilità.
Il primo è costituito dal fatto che nello stesso vengono invocati, come parametri fondanti le presunte violazioni di legge, le norme del codice di rito penale anziché quelle del codice di rito civile; in tal modo il ricorrente mostra di confondere l’odierno giudizio -che ha ad oggetto la responsabilità civile dello Stato a causa del presunto errore commesso da un magistrato, ai sensi della legge n. 117 del 1988 -con un giudizio di responsabilità disciplinare a carico del magistrato stesso (nel quale, invece, il richiamo al codice di procedura penale si giustifica fino alla fase introduttiva del ricorso, che segue poi le regole del processo civile, come da pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte; v. tra le altre, la sentenza 22 novembre 2022, n. 34380).
Il secondo rilievo di inammissibilità deriva dalla circostanza che il ricorrente ha depositato nell’odierno ricorso, come risulta dall’applicativo desk utilizzato per la gestione del processo civile telematico di cassazione, una copia del provvedimento impugnato che è priva di data. Si vede dagli atti a disposizione del Collegio, infatti, che il provvedimento della Corte d’appello di Catanzaro non contiene il logo e la piccola coccarda tricolore, con annessa indicazione della data di pubblicazione e del numero del provvedimento impugnato. Ne consegue che, poiché l’unica data certa è quella nella quale la sentenza impugnata risulta essere stata decisa in camera di consiglio (20 gennaio 2021), e poiché il
ricorso è stato notificato il successivo 24 luglio 2021, non vi è neppure la prova inconfutabile -che il ricorrente è tenuto a fornire -della tempestività del ricorso stesso, calcolando il c.d. termine lungo di sei mesi (art. 327 cod. proc. civ.).
Tanto premesso, la Corte osserva che il ricorso, ove pure esaminabile nel merito, sarebbe comunque privo di fondamento.
4.1. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere -in relazione al testo dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 nella versione antecedente la modifica del 2015 e applicabile nel giudizio odierno ratione temporis -che l’attività di interpretazione delle norme non sia scrutinabile ai fini della responsabilità civile.
In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite 3 maggio 2019, n. 11747, ha stabilito che in tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a ), della legge n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l’errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato
linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.
Tale orientamento, che costituisce l’approdo di una giurisprudenza già esistente (v. la sentenza 7 aprile 2016, n. 6791), è stato ribadito anche più di recente (v. la sentenza Cass. Pen., 29 agosto 2022, n. 25454) e merita in questa sede una piena e integrale conferma; non senza rilevare che anche il testo oggi vigente dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 mantiene fermo il principio per cui l’interpretazione delle norme di diritto non può essere fonte di responsabilità civile a carico del magistrato.
4.2. Nel caso specifico, il provvedimento contestato dal ricorrente ha dato una certa interpretazione degli artt. 282ter , 297, comma 3, e 308 cod. proc. pen. la quale, nonostante i rilievi fortemente critici avanzati in questa sede, non può essere definita né assurda né immotivata, e ciò anche se il Tribunale del riesame è andato di contrario avviso rispetto al G.I.P. del Tribunale.
In particolare, il punto in diritto consiste nello stabilire come debba essere interpretato l’art. 297, comma 3, cit. secondo cui, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto , i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza -in relazione all’applicazione delle successive misure del divieto di dimora (art. 283 cod. proc. pen.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter cod. proc. pen.).
Ora, fermo restando che il vaglio sull’interpretazione delle norme compiuto nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati non è e non deve essere una sorta di ‘quarto grado di giudizio’, resta comunque il dato inoppugnabile che è quantomeno dubbio che il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa sia la stessa misura del divieto di dimora.
La giurisprudenza penale -che non pare aver affrontato ex professo la questione, il che è un ulteriore elemento contrario alla tesi del ricorrente -ha affermato che, in caso di applicazione successiva di misure cautelari non custodiali eterogenee, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., regolante l’istituto della c.d. contestazione a catena, poiché la retrodatazione dell’efficacia della misura applicata in epoca posteriore presuppone che nei confronti dell’indagato o imputato, per lo stesso fatto o per fatti connessi, siano adottate più ordinanze che dispongano la medesima misura (così la sentenza 20 maggio 2021, n. 26308, imp. COGNOME). Analogamente, è stato detto che il termine iniziale per l’efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall’essere stata o meno tale misura preceduta da un’altra più grave (v. la sentenza 23 settembre 2015, n. 44700, imp. COGNOME; si veda pure, sulla stessa lunghezza d’onda, la sentenza 23 gennaio 2019, n. 10273, imp. A.).
Deriva dalle osservazioni fin qui svolte che nel caso in esame l’interpretazione del sistema fornita dal RAGIONE_SOCIALE non può certamente essere tacciata, come vorrebbe il ricorrente, di costituire una sorta di sconfinamento nel terreno del c.d. diritto libero.
Il Collegio non può infine fare a meno di rilevare, ad abundantiam , che la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 11747 del 2019 ha anche affermato che la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a ), della legge n. 117 del 1988, atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra
tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice. In un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, tuttavia, l’adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita né immotivata né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione.
E nel caso in esame, come si è detto, non c’era alcun orientamento giurisprudenziale nel senso voluto dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.100, più spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza