Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
Oggetto:
Responsabilità civile
generale – Incendio – Art. 1227 c.c.
– Risarcimento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17784/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del secondo, come da procura speciale alla lite in calce al ricorso e come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente – nonché contro
CC 1° ottobre 2025
Ric. n. 17784/2023
Pres. NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 417/2023 pubblicata in data 8 marzo 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Ancona l’RAGIONE_SOCIALE affinché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti a causa dell’ incendio al fienile di sua proprietà, sito in Osimo (AN) in INDIRIZZO, verificatosi in data 27/08/2012, causato dalle scintille scoccate da una smerigliatrice in uso ad un operario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del convenuto mentre questi era intento a tagliare uno dei pali in cemento armato e ferro del fienile di NOME COGNOME (fratello dell’attore) , confinante e adiacente al fienile dell’attore.
La convenuta RAGIONE_SOCIALE contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto eccependo che l’incendio si era verificato per negligenza dell’attore stesso a causa dell’inosservanza delle norme stabilite per la prevenzione antincendio e chiedeva la chiamata in causa del proprio assicuratore, RAGIONE_SOCIALE al fine di essere manlevata da ogni pretesa attrice.
Autorizzata la chiamata, la RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando le richieste risarcitorie dell’attore , aderendo alle eccezioni sollevate dalla convenuta e, per il caso di declaratoria di responsabilità della stessa, richiamava il limite della propria obbligazione indennitaria, costituito dal massimale di euro 40.000,00 previsto in polizza.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 540/2019, accertava, quanto alla fase di innesco, la responsabilità della ditta RAGIONE_SOCIALE nella misura del 75 per cento e di NOME COGNOME nella misura del 25 per cento e, quanto alla fase di propagazione, la responsabilità della ditta RAGIONE_SOCIALE
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Pres. NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
nella misura del 50 per cento e di NOME COGNOME nella misura del 25 per cento e, infine, di NOME COGNOME nella misura del 25 per cento; condannava la ditta convenuta al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento, della somma di 108.043,81 (così ottenuta decurtando l’importo complessivo della quota di danno che poteva ritenersi evitabile da un diligente operare di NOME COGNOME), oltre gli interessi legali dal fatto al saldo; condannava la Compagnia assicuratrice a manlevare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘dagli esborsi dalla predetta dovuti alla ditta RAGIONE_SOCIALE nella somma di Euro 40.000,00 quale limite del massimale previsto nella stessa ‘; compensava in parte le spese di lite dell’attore NOME COGNOME ponendole per la restante parte a carico della RAGIONE_SOCIALE convenuta; poneva, inoltre, le spese di lite di quest’ultima a carico della compagnia terza chiamata e, infine, quelle di CTU a carico della convenuta e della terza chiamata nella misura, rispettivamente, del 60 per cento e del 40 per cento.
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME in proprio, confermando la sentenza del Tribunale di Ancona e condannando la parte appellante a rifondere a NOME COGNOME le spese di lite del grado, come liquidate nel dispositivo, compensando quelle tra la parte appellante e la società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; ha resistito con controricorso NOME COGNOME; sebbene intimata, la RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ditta ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, II comma, cod. civ. art.
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360, n. 3, c.p.c. ‘ ; in particolare, denuncia che l a Corte d’appello con la sentenza impugnata avrebbe esaminato i fatti solamente con riferimento all’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ . e stabilito, in fatto, la responsabilità sia dell’RAGIONE_SOCIALE sia del danneggiato che avrebbe concorso a determinare il danno, senza attribuire alcun rilievo alla fattispecie di cui al secondo comma della richiamata disposizione e cioè, l’esclusione del danno perché il danneggiato stesso avrebbe po tuto evitarlo, se avesse usato la normale diligenza. Evidenzia, in particolare, che era stata accertata la violazione di norme di sicurezza da parte del danneggiato, sia pure con un’ulteriore errata applicazione di legge (che si riserva di illustrare nel secondo motivo di ricorso) e aggiunge che, come rilevato nel giudizio di merito dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, successivamente al deposito della CTU, era emerso un fatto nuovo, accertato e documentato dal consulente di parte il quale era venuto a conoscenza della circostanza che il lavoro svolto dal dipendente della ditta RAGIONE_SOCIALE nel fienile era stato disturbato dalla presenza di numerosi calabroni e che il danneggiato COGNOME, per allontanarli, aveva spruzzato una bombola di spray anti-insetti, altamente infiammabile.
1.2. Il primo motivo è inammissibile.
La ditta ricorrente, nonostante la formale denuncia di violazione di legge ravvisabile nella sentenza per non aver considerato il secondo comma dell’art. 1227 c.c. , propone una sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; difatti, il mezzo in esame evoca, nella sostanza, profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di confrontarsi con quanto motivato dal Giudice d’appello e considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare
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RAGIONE_SOCIALE la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Alcuna violazione di legge, si rinviene nel motivo in esame, ove, piuttosto, parte ricorrente si duole -richiamando un fatto che, a quanto risulta, non è stato proposto né discusso in sede di merito -osservando che ‘qualcosa nella puntigliosa motivazione’ suonerebbe ‘stonato’ , limitandosi a riproporre ipotesi alternative di ricostruzione del fatto, già asseritamente dedotte nel merito e ritenute infondate dalla Corte d’appello , che ha ritenuto di liquidare l’ammontare del danno risarcibile decurtandone una parte corrispondente alla quota di danno che l’attore, NOME COGNOME, avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza , secondo quanto confermato dalla consulenza tecnica d’ufficio.
2. Con il secondo motivo, la ditta ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 cod. civ. in riferimento al d.Lgs. n. 81/2008 (normativa sicurezza) e del d.P.R. 11 agosto 2011, n. 151 (normativa antincendio), nonché per quanto possa occorrere, del d. M. 9 marzo 2007 (costruzione parete tagliafuoco) -Violazione dell’art. 2043 cod. civ. e delle disposizioni sul litisconsorzio -art. 360, n. 3, cod.proc.civ . ‘ ; a parere della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di diritto anche in relazione all’art. 2055 cod. civ. in quanto, pur avendo ammesso la corresponsabilità di terzi nella commissione del danno, ha posto la responsabilità interamente a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (mediante un ‘ errata ripartizione delle responsabilità denunciata col primo motivo), rinviando, in maniera illogica, alla possibilità di rivalsa verso un terzo soggetto corresponsabile (NOME COGNOME, fratello e proprietario del fienile contiguo a quello di NOME COGNOME). Accertato ciò, a parere della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo corresponsabile o, in alternativa, limitare il risarcimento dei danni solamente a quelli direttamente ed esclusivamente ascrivibili alla RAGIONE_SOCIALE
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COGNOME, con esclusione dei danni imputabili al terzo corresponsabile, posto che l’inosservanza della normativa antincendio (per mancata costruzione della parete tagliafuoco tra i fienili contigui) era a questi imputabile.
2.1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Con esso, si evoca formalmente la violazione di numerose norme sostanziali e processuali (violazione dell’art. 2055 c.c. ‘in riferimento’ a normative di sicurezza e antincendio, dell’art. 2043 c.c. e ‘delle disposizioni sul litisconsorzio’), proponendo nella so stanza, nuovamente, una alternativa ricostruzione della fattispecie non esaminabile da questa Corte, evocando infondatamente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo nei cui confronti la domanda non è stata proposta.
Il Giudice d’appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ravvisato la responsabilità dell ‘RAGIONE_SOCIALE in concorso con NOME COGNOME (parte non in causa) nei confronti del danneggiato, attore, NOME COGNOME; in tale ottica, conformemente all’arresto di questa Corte richiamato da parte ricorrente (cfr. Cass. S.U. n.13143 del 27 aprile 2022), ha accertato il nesso di causalità sia con riferimento alla fase di innesco dell’incendio sia a quella di propagazione dell’incendio , riconoscendo la facoltà di «regresso» nei confronti del coobbligato solidale per quanto a quest’ultimo ascritto (foglio 25, non numerato, della sentenza impugnata).
Ne consegue che, ferma l’evidente impossibilità di una diversa ricostruzione dei fatti in questa sede, nessuna delle violazioni di legge prospettate appare fondata. D’altra parte, le regole in tema di solidarietà passiva consentono al creditore di agire per l’intero contro ciascun debitore, salvo la rivalsa di quest’ultimo nei confronti degli altri (artt. 1298 e 2055 c.c.).
Con il terzo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art.132, II comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 118 disp. att. -Art. 360, n 4 c.p.c. ‘ in quanto , sebbene la ricorrente in grado d’appello avesse eccepito l’errata applicazione del criterio di liquidazione del
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AVV_NOTAIO danno, tuttavia la Corte d ‘a ppello con motivazione apparente aveva confermato la condanna. Nello specifico, si duole che la Corte d’appello non ha: 1) esplicitato perché il calcolo utilizzato dal Giudice di primo grado è corretto; 2) indicato quale sia la corretta formula da applicare; 3) esplicitato perché sarebbero errate le obiezioni dell’ appellante in ordine alla formula utilizzata; 4) indicato quali sarebbero gli errori nella formula proposta dall’ a ppellante con l’ausilio del consulente di parte.
4. Con il quarto motivo di ricorso, la ditta ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. -Art. 360 n. 3 c.p.c. ‘; in particolare , contesta che la Corte d’ appello in ragione delle eccezioni sollevate dal ricorrente avrebbe dovuto spiegare la formula applicata alle cifre individuate dal CTU in riferimento al danno al fine di consentire la verifica della legittimità dell’importo richiesto che la stessa ricorrente, invece, aveva dimostrato essere errato in eccesso in violazione dell’art. 2043 c.c. ; inoltre, la Corte avrebbe dovuto accertare la sussistenza del nesso causale fra fatto illecito ed evento ai sensi dell’art. 1223 c.c., senza contare che, come già espresso nei motivi precedenti , l’art. 1227 , comma 2, c.c. esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
4.1. I motivi terzo e quarto di ricorso, che per come prospettati e sopra sinteticamente riassunti possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione , si rivelano per un verso inammissibili e per l’altro non fondat i in ragione delle seguenti considerazioni.
4.1.1. La censura, con cui si denuncia l’apparenza della motivazione in relazione alla formula applicata al calcolo del risarcimento liquidato, non è fondata.
Al riguardo va richiamato il principio affermato, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
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“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Alla luce di tale principio, l’ accertamento compiuto dalla Corte d’appello non merita censura, atteso che la Corte dorica ha ritenuto, condividendo quanto deciso dal Tribunale, non fondata la questione posta in appello volta a contestare la liquidazione del danno perché basata su una ‘formula matematica sbagliata’; né tale conclusione può essere confutata con l’argomento che la Corte d’appello avrebbe mancato di motivare in proposito, in quanto, al contrario, la stessa Corte ha espressamente considerato la questione, spiegando il criterio utilizzato attraverso la regola giuridica della responsabilità solidale e confermando la correttezza dell’accertamento del danno operato in prime cure e della sua liquidazione. Sul punto, la Corte territoriale ha pure aggiunto che non risultavano ‘sollevate censure’ né in merito alla ‘entità dei danni subiti, così come accertati dal CTU’ , e neppure in ordine alle percentuali ‘ di responsabilità ‘ poste a carico dei condebitori solidali in relazione alle fasi di innesco e di propagazione dell’incendio (foglio 25, non numerato, della sentenza impugnata).
4.1.2. La censura in ordine alle paventate violazioni di legge è perciò inammissibile, tenuto conto che parte ricorrente tende, surrettiziamente, ancora una volta, a introdurre questioni di fatto non proponibili con il ricorso di legittimità.
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5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte controricorrente. Non luogo a provvedere alle spese della intimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 1° ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME