Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3933 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3933 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21198/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 890 del 17/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
-nel 2011 la RAGIONE_SOCIALE iniziò, su commissione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, lavori di scavo armato e realizzazione di sottomurazioni presso un cantiere di Pavia (in INDIRIZZO Cinema Kursaal), adiacente all ‘ edificio storico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-nell ‘ aprile 2012, la società venne informata di perdite e allagamenti, con ostruzione degli scarichi, nei locali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e denunciò il sinistro alla propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE;
-successivamente, fu accertato che il calcestruzzo versato dalla RAGIONE_SOCIALE per realizzare le sottofondazioni era penetrato in una cameretta interrata di ispezione, sconosciuta e non rilevabile nei rilievi, e da lì, attraverso un sifone aperto, era entrato nel condotto fognario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dove si era solidificato causando l ‘ ostruzione; la società affidò i lavori di ripristino alla società RAGIONE_SOCIALE, che fu remunerata con la somma di Euro 72.479,20 (circostanza prontamente comunicata ad RAGIONE_SOCIALE);
-le trattative tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per definire la liquidazione del sinistro non andarono a buon fine;
-nel novembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE citò in giudizio, davanti al Tribunale di Pavia, l ‘ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il risarcimento dei danni, tra cui quelli derivanti dall ‘ ostruzione del condotto fognario, per un importo di € 1.562.565,21; la COGNOME chiamava in causa RAGIONE_SOCIALE, ritenendola responsabile per i danni da ostruzione e allagamento, e RAGIONE_SOCIALE a sua volta chiamava in causa RAGIONE_SOCIALE e i tecnici progettisti;
-il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 701 del 30 aprile 2018, passata in giudicato, accertò che l ‘ ostruzione era stata causata dalla fuoriuscita di calcestruzzo dovuta al cedimento di una casseruola di legno,
che la cameretta era impossibile da rilevare anche con la massima diligenza e che la RAGIONE_SOCIALE aveva già provveduto al ripristino;
-la RAGIONE_SOCIALE, quindi, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo l ‘ indennizzo per i danni e le spese sostenute;
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5889 del 18 giugno 2019, riconobbe che l ‘ evento rientrava nel rischio assicurato e che la copertura assicurativa era operante, ma ritenne la pretesa prescritta;
-la Corte d ‘ appello di Milano, con la sentenza n. 890 del 17 marzo 2022, accolse l ‘ impugnazione di RAGIONE_SOCIALE con riguardo al motivo di appello attinente alla prescrizione, ma, accogliendo l ‘ appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, escluse l ‘ operatività della polizza per mancanza di responsabilità civile colposa, sulla base delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Pavia, la quale aveva escluso la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per l ‘ evento dannoso;
-la RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/12/2025, il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo si deduce: « violazione dell ‘ art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilità civile) nonché degli artt. 1322, 1362, 1366, 1370 c.c. con specifico riferimento all ‘ interpretazione delle clausole di polizza, art. 3.1, 5.5. e 8 e alla specifica descrizione del rischio assicurato (doc. 3), per avere l ‘ Ecc.ma Corte d ‘ appello di Milano erroneamente ritenuto di escludere la copertura di polizza per l ‘ evento dedotto in giudizio (cedimento del cassero ligneo e fuoriuscita di calcestruzzo in sede di getto, con conseguente ostruzione del condotto fognario del terzo confinante), operando un ‘ errata equiparazione tra ‘ fatto accidentale ‘ (come definito in polizza) e ‘ condotta
colposa ‘ -richiamandosi a un orientamento giurisprudenziale originato per altra esigenza -, omettendo di considerare che le parti potessero avere legittimamente pattuito, come pattuito, la copertura assicurativa per tutti i fatti accidentali e incerti (quanto a ricorrenza dell ‘ elemento oggettivo/soggettivo), e ciò nell ‘ esercizio dell ‘ autonomia privata delle parti e nel rispetto dell ‘ esclusione dei fatti dolosi ex art. 1917 c.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell ‘ art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) »;
-col secondo motivo si deduce: « violazione dell ‘ art. 2909 c.c. -limiti della cosa giudicata, per avere l ‘ Ecc.ma Corte d ‘ appello di Milano erroneamente ritenuto di escludere l ‘ operatività della polizza azionata dalla ricorrente sulla base dell ‘ accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Pavia, che, pur avendo ad oggetto il medesimo fatto-evento, riguardava un diverso profilo di responsabilità di natura colposa (con specifico riferimento ai rapporti tra subcommittente, l ‘ impresa COGNOME, e subappaltatrice, la RAGIONE_SOCIALE), mentre il presente giudizio ha ad oggetto una responsabilità di natura oggettiva, ossia quella del subappaltatore, la RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del terzo danneggiato, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell ‘ art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) »;
-i motivi -che possono essere esaminati congiuntamente perché concerne la portata della cosa giudicata in base alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 701 del 30/4/2018 -sono in parte inammissibili e in parte infondati;
-con la sentenza impugnata la Corte d ‘ appello di Milano ha statuito: « Tanto premesso, come affermato anche dal giudice a quo, ‘ la sentenza del Tribunale di Pavia ha, però, accertato la totale inimputabilità dell ‘ evento di occlusione del condotto fognario, rigettando sia la domanda dell ‘ RAGIONE_SOCIALE -… – sia la domanda riconvenzionale svolta da RAGIONE_SOCIALE e al punto 26 della citazione di avere causato ‘ senza colpa ‘ un danno alla proprietà confinante (l ‘ ostruzione del condotto fognario); lo
stesso Tribunale di Milano afferma che ‘ nel caso di specie l ‘ ipotesi di responsabilità civile era stata esclusa; e del pari, di riflesso, il diritto ad essere indennizzati per tale ipotesi di sinistro ‘ . Sul punto responsabilità la sentenza pavese è passata in giudicato e, pertanto, in accoglimento l ‘ appello incidentale, per quanto sopra enucleato, deve escludersi l ‘ operatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile nella fattispecie sub iudice e conseguentemente assolta l ‘ assicurazione dalla domanda di indennizzo. »;
-con la sentenza qui impugnata, la Corte d ‘ appello non si è premurata di interpretare il contratto di assicurazione e di esaminare l ‘ ampiezza del suo oggetto (e, cioè, il rischio assicurato), ma si è limitata a rilevare che il Tribunale di Pavia, con sentenza passata in giudicato, aveva escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE e che tale statuizione era idonea a spiegare effetti nella presente controversia, in quanto riguardante la stessa responsabilità dedotta in questa lite;
-nella menzionata sentenza del Tribunale di Pavia n. 701 del 30/4/2018, passata in giudicato, si legge: « la convenuta RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere manlevata dalla terza chiamata Coesa, tuttavia, dalla lettura della perizia non sono emersi elementi di responsabilità in capo a quest ‘ ultima terza chiamata, per avere, la medesima già rimediato alla problematica insorta in seguito a intasamento dei condotti fognari, intervenuto in seguito all ‘ immissione di calcestruzzo ancora liquido, nel pozzo realizzato da RAGIONE_SOCIALE per la sottomurazione, defluito nella retrostante cameretta. Sul punto si richiama quanto sopra in ordine all ‘ assenza di responsabilità in capo alle parti, in quanto la stessa era oggettivamente ‘ impossibile da rilevare a chiunque seppur animato dalla massima diligenza ‘ (pag. 62 CTU). Ergo, la domanda riconvenzionale avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE risulta infondata, in quanto carente dell ‘ elemento soggettivo dell ‘ imputabilità dell ‘ inadempimento. »;
-dalla lettura della pronuncia risulta che il Tribunale di Pavia ha escluso, in via definitiva, qualsivoglia responsabilità di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai danni cagionati alla società proprietaria del palazzo adiacente: difetta, perciò, l ‘ avveramento del rischio del contratto assicurativo e, dunque, correttamente la Corte d ‘ appello ha respinto la domanda di manleva nei confronti dell ‘ assicuratore;
-anche a voler ammettere che il contratto di assicurazione della responsabilità civile fosse, in realtà, una polizza all risk e che, quindi, fossero oggetto di copertura anche una responsabilità non colposa (è questa la tesi della ricorrente), la questione risulta irrilevante, perché non consta dal ricorso (e, segnatamente, dall ‘ esposizione del fatto processuale) che l ‘ odierna ricorrente abbia mai invocato nei gradi di merito una propria responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (responsabilità che, peraltro, sarebbe difficilmente configurabile, posto che -stando all ‘ illustrazione contenuta nell ‘ atto introduttivo -il pregiudizio è stato arrecato dall ‘ attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, non già da una res custodita da quest ‘ ultima);
-in breve, le censure devono essere respinte, poiché il giudice d ‘ appello -preso atto del definitivo accertamento sulla mancanza di responsabilità dell ‘ odierna ricorrente compiuto dal Tribunale di Pavia anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva chiamato in quella causa) -ha correttamente rilevato che non si è avverato il rischio coperto dalla polizza assicurativa e, cioè, una responsabilità civile della RAGIONE_SOCIALE;
-col terzo motivo si deduce: « violazione dell ‘ art. 2909 c.c. (cosa giudicata) in relazione all ‘ art. 1917 c.c., per non avere l ‘ Ecc.ma Corte d ‘ appello di Milano correttamente valutato la circostanza che la citata sentenza del Tribunale di Pavia è passata in giudicato con specifico riferimento all ‘ accertamento della operatività della polizza a copertura del fatto/evento dedotto nel presente giudizio, nella parte in cui pone a carico dell ‘ assicurazione le spese di lite per la difesa del danneggiante ex art. 1917 c.c., dando quindi
per dedotta e presupposta la responsabilità dell ‘ assicurazione medesima, comunque senza precludere la possibilità di proporre in autonomo giudizio la domanda di indennizzo delle spese tecniche e legali sostenute dall ‘ assicurata (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell ‘ art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) »;
-il motivo è inammissibile per svariate ragioni;
-innanzitutto, in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. la ricorrente non spiega quale parte della sentenza della Corte d ‘ appello di Milano è censurata col motivo de quo ;
-poi, il motivo è tutt ‘ altro che specifico: infatti, non si comprende se la ricorrente ha inteso sostenere che, avendo il Tribunale di Pavia implicitamente ammesso l ‘ operatività della polizza ai fini delle spese di difesa, si sarebbe dovuto trarre la conseguenza che anche l ‘ indennizzo ‘ principale ‘ era dovuto (conclusione esclusa dal giudicato) oppure che quantomeno l ‘ indennizzo per le spese di resistenza va riconosciuto (ma non risulta se e quando una tale istanza sia mai stata avanzata);
-in ogni caso, nella sentenza del Tribunale di Pavia non c ‘ è un giudicato, nemmeno implicito, sull ‘ operatività della polizza assicurativa;
-col quarto motivo si deduce: « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1917, 2050 e 2051 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p. -sulla responsabilità oggettiva del subappaltatore per i danni occorsi al terzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avere l ‘ Ecc.ma Corte d ‘ appello di Milano errato nel valorizzare, ai fini dell ‘ affermazione dell ‘ inoperatività di polizza, l ‘ elemento soggettivo in capo alla appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, invero escluso dall ‘ ambito oggettivo della responsabilità propria della cosa in custodia e dell ‘ esercizio di attività pericolose, nonché, comunque, nell ‘ escludere ogni analisi sulla tipologia di caso fortuito (se incidente ovvero concorrente) e sull ‘ obbligo, certamente sussistente e come tale all ‘ origine di responsabilità assicurata, di intervenire per eliminare/diminuire il danno occorso (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell ‘ art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. nonché
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.) »;
-il motivo, ex se poco perspicuo (ad onta dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), è inammissibile per le ragioni già esposte in relazione alle prime due censure: la ricorrente non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata e del significato attribuito alla res iudicata formatasi in esito alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 701 del 30/4/2018;
-col quinto motivo si deduce:
–
-il mancato esame dell ‘ offerta di indennizzo non può costituire fatto storico decisivo, è irrilevante una proposta conciliativa ante causam che non si è concretizzata in un accordo transattivo, sia perché la circostanza è estranea alla denunciata violazione dell ‘ art. 1914 c.c.;
-riguardo a quest ‘ ultima norma -che prevede l ‘ obbligo di salvataggio incombente sull ‘ assicurato e che effettivamente consente di porre a carico dell ‘ assicuratore le spese sostenute per evitare o diminuire il danno -si osserva che il ricorso non chiarisce se e quando la questione sia mai stata introdotta nei gradi di merito;
-in conclusione, il ricorso va respinto e ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate -secondo i parametri normativi -nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)