Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34413 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
sul ricorso 15969/2022 proposto da:
COGNOME
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME; -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – nonché da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente incidentale – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME; -controricorrente – avverso la sentenza n. 875/2022 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 26/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.L’AVV_NOTAIO ha assistito una cliente (NOME.ra COGNOME) in una controversia contro l’RAGIONE_SOCIALESai per danni da incidente stradale.
La controversia è stata definita con una transazione, a seguito della quale è stata riconosciuta alla COGNOME una somma a titolo di risarcimento, ed all’AVV_NOTAIO quella per gli onorari di 1500 euro oltre IVA.
2.L’AVV_NOTAIO sostiene che RAGIONE_SOCIALE ha indotto la cliente (la COGNOME) a credere che la somma comprensiva degli onorari fosse di 1500 euro, e non già di 1800, come l’AVV_NOTAIO aveva comunicato invece alla cliente, con la conseguenza che quest’ultima ha dato dell’imbroglione al legale in presenza di altre persone, accusandolo di avere trattenuto per sé illegittimamente la somma di 300 euro.
2.1.L’AVV_NOTAIO sostiene dunque che era stata RAGIONE_SOCIALESai, con il suo comportamento scorretto -non avendo precisato che la somma doveva ritenersi al netto dell’IVA – ad indurre la COGNOME a diffamarlo presso terzi.
3.-Ha dunque agito contro RAGIONE_SOCIALESai davanti al Giudice di Pace di Marigliano, che ha accolto la domanda, condannando la compagnia al risarcimento del danno, nella misura di 4900 euro.
3.1.- La decisione del Giudice di Pace è stata riformata dal Tribunale di Nola che invece ha ritenuto che, in base agli atti assunti e alle prove che ne risultavano, non si poteva affatto sostenere che RAGIONE_SOCIALESai aveva ingenerato nella cliente la convinzione che la somma fosse solo di 1500 euro, e che invece non andasse pagata l’IVA su tale ammontare.
4.-Questa decisione è impugnata dal RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso e memoria. RAGIONE_SOCIALESai ne chiede il rigetto con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo.
Considerato che
Ricorso principale
5.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALESai di una circostanza decisiva: l’AVV_NOTAIO aveva allegato prova di una conversazione tra RAGIONE_SOCIALE, la società controparte, e la sua cliente, nella quale RAGIONE_SOCIALE indicava erroneamente in 1500 euro complessive la somma spettante al difensore. Secondo il ricorrente questa missiva non è mai stata contestata dal RAGIONE_SOCIALESai, e dunque doveva ritenersi come ammessa, con tutto ciò che ne seguiva quanto alle conseguenze della non contestazione, ossia con la necessità di ritenere come provati i fatti ammessi.
Il motivo è infondato.
Lo stesso ricorrente riporta il contenuto della comparsa di costituzione di RAGIONE_SOCIALESai, da cui si ricava chiaramente che la società ha contestato i fatti, ossia ha contestato l’accusa di avere male informato la cliente sulla somma spettante al difensore.
Il che significa che il fatto l’avere cioè indotto la cliente a credere come dovuta una diversa somma -è stato contestato dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha anche articolato una prova per smentirlo.
Ciò che, al limite, non sarebbe contestata è la singola prova, ossia la singola circostanza costituita dalla conversazione tra NOME e la cliente.
Quando tuttavia anche così fosse, la sentenza non è viziata in quanto <> (Cass. 16028/2023; sostanzialmente negli stessi termini Cass. 42035/2021).
Ed è ciò che il giudice di merito ha fatto, valutando complessivamente le prove raccolte ed arrivando alla conclusione del difetto di prova della condotta contestata ad RAGIONE_SOCIALE.
6.- Il secondo motivo è uno svolgimento del primo, in quanto prospetta un difetto di motivazione, nel senso che la sentenza impugnata avrebbe omesso di dare conto del rilievo che quella conversazione aveva nell’ambito della ricostruzione del fatto. Ed anzi avrebbe anche omesso di esaminare il fatto.
Il motivo è inammissibile.
La ratio della decisione impugnata è un’altra. Il Tribunale , dopo aver rilevato che RAGIONE_SOCIALESai, in diverse occasioni, aveva spiegato alla cliente che la somma era di 1500 euro più IVA, ha ritenuto che la conversazione, del cui omesso esame si duole il ricorrente, e che anzi lo stesso ricorrente ritiene non essere stata oggetto di contestazione specifica, non è mai stata provata (p. 4 della sentenza).
Questa ratio -che la conversazione telefonica in cui la cliente sarebbe stata tratta in inganno non è mai stata provata- in questa sede non è neanche contestata.
7.- Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.
Nel corso della motivazione, il Tribunale ritiene che la circostanza che una delle lettere inviata da RAGIONE_SOCIALE, nella quale si specificava che la somma era di 1500 oltre IVA, non era stata mai ricevuta dalla cliente, fosse una circostanza irrilevante, in quanto la cliente aveva comunque contezza di quale fosse la somma dovuta: secondo il ricorrente, il Tribunale non dice il perché di tale contezza e non rende motivazione sul punto, che è invece un aspetto dirimente e decisivo della controversia.
Il motivo è infondato e comunque inammissibile.
E’ infondato in quanto, in primo luogo, e contrariamente all’assunto di parte ricorrente, la motivazione sul punto contestato esiste e si ricava chiaramente dal testo della decisione nella parte in cui si afferma che, prima della lettera in questione, ne era stata inviata un’altra in cui c’era una chiara indicazione della somma. In secondo luogo, il Tribunale, al di là della rilevanza di tale lettera, ha comunque accertato l’assenza di colpa nell’RAGIONE_SOCIALESai : anche ad ammettere che vi sia stato un errore di comunicazione, il Tribunale ha ritenuto difettare l’elemento soggettivo della diffamazione o di altro illecito contro la persona del ricorrente. Questa ratio non è contestata, poiché il ricorrente non contesta al Tribunale di avere erroneamente escluso l’elemento soggettivo, ma si limita alle contestazioni sopra viste, ossia a dire che un certo fatto non è stato valutato adeguatamente.
Ricorso incidentale.
Con l’unico motivo di si prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
La tesi della RAGIONE_SOCIALE è che, attesa la soccombenza, il giudice di merito avrebbe dovuto non già compensare le spese ma porle a carico del soccombente.
Ritiene la ricorrente incidentale che, stante il tempo della citazione, anteriore alla modifica del 2014, le spese potevano essere compensate solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni: diversamente, dalla motivazione della decisione impugnata, tali ragioni non emergono affatto.
Il motivo è infondato.
Il giudice di secondo grado ha compensato le spese perché ‘ Vista la natura della controversia, tenuto conto del contegno processuale tenuto dalle parti, considerato altresì il tempo trascorso dai fatti di causa, nonché di quanto dichiarato di recente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), le spese di lite possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio ‘ E dunque ha indicato gravi a giustificazione della compensazione.
Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dunque rigettati. Le spese, a causa della soccombenza reciproca, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente sia principale che incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 22.6.2023
Il Presidente