Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16515 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
Oggetto: Responsabilità civile -Da reato -Furto, appropriazione indebita di bene pignorato -Autore materiale non identificato -Risarcimento richiesto dall’aggiudicatario del bene (trattore agricolo) – Danno emergente.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9125/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso, ex lege domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
allegata al controricorso dagli Avv.ti NOME COGNOME (pec EMAIL) e NOME COGNOME (pec EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO ;
-controricorrente ricorrente incidentalie –
nonché contro
NOME COGNOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di BRESCIA n. 1277/2021 pubblicata in data 11/10/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nel maggio del 2015 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, personalmente, al fine di sentir dichiarare l’esclusiva responsabilità dei convenuti per la sottrazione del trattore TARGA_VEICOLO assegnato alla RAGIONE_SOCIALE attrice dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello Del Monte, nel giudizio n. r.g.e. 6054/2011, per l’effetto, sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla RAGIONE_SOCIALE, pari a € 51.122,76, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo; a sostegno della domanda, la RAGIONE_SOCIALE attrice aveva assunto di essere divenuta assegnataria di una serie di beni relativi all’esecuzione n. r.g.e. 6054/2011, promossa a carico di COGNOME NOME, e che, tra quelli assegnati, vi fosse il trattore TARGA_VEICOLO, bene stimato dal perito del Tribunale in €
CC 19 dicembre 2023 Ric. n. 9125/2022 Pres. RAGIONE_SOCIALE. Scrima RAGIONE_SOCIALE
27.500,00; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attrice deduceva che avverso l’esecuzione, aveva proposto opposizione di terzo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE allegando di essere proprietaria del trattore per averlo ceduto con patto di riservato dominio al marito della COGNOME, opposizione dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bergamo; proseguita l’azione esecutiva, l’Ufficiale Giudiziario non aveva rinvenuto in situ il trattore in contestazione; in quella sede, l’esecutata e suo marito, NOME COGNOME, dichiaravano che il trattore era stato prelevato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, nonostante la stessa RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza del provvedimento di assegnazione; in ragione di questi fatti era stato instaurato anche un procedimento penale nei confronti della esecutata.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano le pretese avversarie in quanto infondate; segnatamente NOME COGNOME deduceva che la denuncia nei suoi confronti era stata archiviata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e l’opposizione all’archiviazione era stata dichiarata inammissibile; entrambi i convenuti rivendicavano la proprietà del trattore avendolo alienato con riserva di proprietà alla RAGIONE_SOCIALE, come da atto a rogito del AVV_NOTAIO di Lumezzane in data 19.04.2001.
Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 2494/2018 rigettava tutte le domande formulate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei convenuti, compensando le spese di giudizio.
La Corte d’ appello di Brescia con sentenza n. 1277/2021, pronunciando sull’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n. 2494/2018, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a versare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 31.400,00, oltre interessi, dalla data della sentenza al saldo, nonché a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio; ha rigettato l’appello nei confronti di NOME COGNOME e condannato la RAGIONE_SOCIALE
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME le spese del grado.
Avverso la sentenza d ‘ appello, ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE fondato su tre motivi; ha risposto con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta ha proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi, al quale ha resistito la ricorrente principale con ‘controricorso in rep lica ‘ ; sebbene intimato, NOME COGNOME non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c..
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato rispettive distinte memorie.
Ragioni della decisione
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale propone le censure appresso indicate.
1.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la ‘ Nullita’ della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ‘; in particolare, censura la sentenza impugnata in quanto il Giudice di seconde cure con una motivazione irriducibilmente contraddittoria e apparente ha prima affermato che «è provato che l’autore morale, se non materiale, dell’asportazione del trattore sia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » (v. sentenza Corte d’appello n. 1277/21 pag. 12), salvo poi statuire che «l’appello verso NOME COGNOME va rigettato» (v. sentenza Corte d’appello n. 1277/21 pagg. 14-15), atteso che «Detto soggetto (…) pacificamente non è stato l’autore materiale dell’asportazione del trattore, per come chiaramente riferito dalla teste COGNOME» (v. sentenza Corte d’appello n. 1277/21 pag. 15).
A parere della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, quanto affermato sarebbe privo di un supporto logico/argomentativo astrattamente idoneo a sorreggere la decisione poiché non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile sostenere la responsabilità ‘morale’ di un ente, in particolare di una
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE di capitali, escludendo contemporaneamente la medesima responsabilità in capo all’unico legale rappresentante dell’ente medesimo o comunque in capo a soggetto in rapporto organico con l’ente che disponga dei poteri per manifestarne validamente la volontà. Censura dunque la manifesta illogicità della statuizione secondo cui sarebbe «provato che l’autore morale, se non materiale, dell’asportazione del trattore sia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha agito per il tramite dei suoi soci -o con soggetti non identificati – ma direttamente incaricati dalla RAGIONE_SOCIALE» (v. sentenza impugnata pagg. 12-13), posto che la Corte, non solo ha omesso di indicare e/o identificare nominativamente quale socio e/o soggetto incaricato avrebbe asportato il trattore ma, soprattutto, non ha indicato alcun soggetto, diverso dal NOME COGNOME e posto in posizione apicale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, oggi ricorrente, abbia ‘commissionato’ l’asportazione del trattore.
1.2. Con il secondo motivo lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in particolare degli artt. 185 II comma c.p. e 2043, 2059 cod. civ. nonché dell’art. 24 e segg. del d.lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 ‘ e censura la sentenza impugnata, laddove -qualificata la domanda quale azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. per fatto illecito discendente da un fatto di reato (sia se si tratti di sottrazione di beni pignorati art. 388 c.p. e/o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni art. 392 c.p., connotato dall’avvenuta asportazione del trattore) – ha attribuito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, una condotta commissiva unita alla coscienza e volontà di concorrere con altri soggetti rimasti non identificati alla realizzazione del reato, atteso che non è mai stato «…compiutamente identificato l’autore materiale della asportazione» (v. sentenza impugnata pag. 14).
Sostiene la ricorrente che così argomentando, il giudice di secondo grado ha utilizzato categorie e principi di diritto esclusivamente riconducibili alle norme relative al concorso di persone nel reato,
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
AVV_NOTAIO conducendo, erroneamente, la fattispecie in esame nell’alveo della disciplina di norme di legge ad essa non pertinenti (d.lgs. n. 231/2001) ovvero di una responsabilità molto simile a quella penale, richiamando principi dettati in materia penalistica (v. Cass. Pen. Sez. U. n. 38343/2014); osserva in proposito che, nonostante gli artt. 24 e seguenti del d.Lgs. n. 231/2001 considerino, quale presupposto della responsabilità del reato delle persone giuridiche, alcune fattispecie di reato consumate specificamente richiamate nel dettato della legge, ciò non consente di ritenere che in tal novero possano essere ricomprese quelle scrutinate dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata.
1.3. Con il terzo motivo lamenta l ‘ ‘ Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c. travisamento della prova ‘ ; in particolare, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente contesta come l’informazione probatoria utilizzata in sentenza laddove ha ritenuto «provato che la sera del 19 marzo 2012 il cancello fosse chiuso e che i soggetti entrati per asportare il trattore fossero in possesso della chiave e detto dato riconduce alla RAGIONE_SOCIALE, visto che non è stata contezza di segni di effr azione (…) l’uomo che procedeva ad asportare il trattore aveva le chiavi del veicolo e sapeva condurre mezzi agricoli» (v. sentenza impugnata pagg. 13-14), sia palesemente contraddetta dalle specifiche emergenze processuali; la Corte territoriale ha trascurato e/o travisato il materiale probatorio in atti ovvero: il fatto che in data 20.03.2012, e anche prima, vi erano almeno due soggetti, facenti parte della cerchia familiare degli esecutati e niente affatto riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in possesso delle chiavi del cancello: NOME COGNOME e NOME COGNOME; così come vi erano almeno due soggetti in grado di condurre mezzi agricoli: NOME COGNOME, marito della COGNOME e suo fratello NOME COGNOME, siccome le chiavi del trattore erano presenti sul mezzo. Osserva che se la Corte d’Appello avesse considerato l’esistenza di quelle circostanze di fatto, non avrebbe potuto affermare che «gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE l’asportazione sia stata opera della RAGIONE_SOCIALE» (v. sentenza impugnata pag.
14), trascurando, invece, la valutazione complessiva del materiale probatorio; è evidente, secondo la ricorrente, la decisività del fatto storico omesso dalla Corte d’appello di Brescia e, di conseguenza, la violazione in cui è incorsa.
2. La RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale lamenta:
2.1. con il primo motivo di ricorso incidentale, la ‘ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 c.c. ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno costituito dal lucro cessante, trattandosi di affermazione non coerente rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà social e ‘ ; in particolare, censura il capo della sentenza con cui la Corte d’a ppello ha negato il danno da lucro cessante affermando che «Il danno, stimato in citazione in €. 10 .000, per la mancata possibilità di utilizzo del mezzo è rimasto privo di qualsiasi prova» (pag. 15 sentenza impugnata); a parere della ricorrente incidentale ‘ l ‘articolo 2056 c.c. è teso ad ottenere una completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, nel caso in oggetto, il danno è insito nella impossibilità di poter utilizzare un trattore agricolo da parte di un’impresa RAGIONE_SOCIALE, il che non esige ulter iore prova ‘ (pag. 13 controricorso).
2.2. Con il secondo motivo, la ‘ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 185 c.p. e degli articoli 2043 e 2059 c.c. , ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice ha negato il risarcimento del danno morale perché lo escluderebbe la mancanza di una previa detenzione del bene ‘; in particolare, censura il capo della sentenza con cui la Corte d’appello ha negato il danno morale che era stato richiesto, ritenendo che «la RAGIONE_SOCIALE appellante nulla ha allegato a tal riguardo e in ogni caso la sottrazione del trattore di cui RAGIONE_SOCIALE non aveva mai avuto la detenzione, non è fatto idoneo a cagionare particolare sofferenza o patimento d’animo»
CC 19 dicembre 2023 Ric. n. 9125/2022 Pres. RAGIONE_SOCIALE. Scrima RAGIONE_SOCIALE
(sentenza impugnata pagg. 15, 16). A parere della ricorrente incidentale, sebbene la violazione del diritto di proprietà, di per sé, non possa sempre condurre alla configurazione di un danno non patrimoniale, l’affermazione testualmente riportata è apodittica.
Va esaminata, prioritariamente, per motivi di ordine logico l ‘e ccezione di inammissibilità sollevata per difetto di procura speciale che va disattesa; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, la procura è conforme ai requisiti di specialità richiesti dall’art. 365 c.p.c. e come, da ultimo, precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. Sez. U, 9/12/2022 n. 36057).
Venendo all’esame del ricorso principale, si osserva quanto segue.
4.1. Il primo motivo non è fondato.
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Non sussiste né l’asserita violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e neppure la pretesa nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma. 2 n.4 c.p.c. per erronea, carente e illogica motivazione.
Contrariamente a quanto lamentato, l a Corte d’appello ha motivato in modo piano e adeguato il proprio convincimento assumendo una pluralità di ragioni a supporto, da un lato, della ritenuta responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’altro, della esclusa responsabilità del suo legale rappresentante, NOME COGNOME; in proposito, ha espressamente e debitamente spiegato che « l’asportazione del trattore sia riconducibile alla cerchia dei soci della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, composta oltre che da NOME COGNOME, dai suoi due figli NOME e NOME, come da visura camerale in atti» (sentenza impugnata pag. 10).
La Corte bresciana ha spiegato, altresì, che sebbene non fosse stato compiutamente identificato l’autore materiale della asportazione del bene de quo , gli elementi istruttori raccolti inducevano «a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’asportazione sia stata opera della RAGIONE_SOCIALE che si sentiva privata di un bene suo e che non era riuscita ad ottenere soddisfazione delle proprie ragioni in sede esecutiva» (pag. 14 della sentenza impugnata).
4.2. Manifestamente inammissibile il secondo motivo.
Va anzitutto osservato che con esso la RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale introduce un tema del tutto eccentrico rispetto al caso di specie, tenuto conto che nella vicenda in esame non si verte in un caso di applicazione di responsabilità amministrativa delle imprese ex d.lgs. n.231/2001.
Inoltre, la censura è inammissibile in relazione a ciascuna delle violazioni di legge evocate ed in proposito giova richiamare quanto da questa Corte già da tempo chiarito e cioè che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass. 29/01/2021 n. 2151; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Sono pertanto inammissibili doglianze che fondano il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
Effettivamente il motivo in esame tende a suscitare da questa Corte, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezza mento ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
4.3 . Parimenti è inammissibile il terzo motivo del ricorso principale.
Non sussiste la omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa e la censura si limita a prospettare un profilo alternativo di responsabilità (in ordine alla sottrazione del trattore) imputabile a terzi soggetti (che evoca nominativamente, vale a dire i fratelli NOME e NOME COGNOME in ricorso pag.14), né la Corte bresciana ha trascurato di esaminare ‘la valutazione complessiva del materiale probatorio’ attribuendo ‘un significato del tutto errato alle prove utilizzate,
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
AVV_NOTAIO travolgendone il significato e giungendo a conclusioni censurabili’ ( in ricorso pag. 12).
È evidente l’intento della RAGIONE_SOCIALE ricorrente di censurare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e di pretendere, inammissibilmente da questa Corte, un accertamento di fatto alternativo a quello motivatamente accertato e compiutamente giustificato dal giudice d’appello .
Neppure vengono addotti elementi che possono scalfire la motivazione resa dal Giudice di merito e renderla censurabile in sede di legittimità, poiché essa resta sorretta da motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e non viziata da apparenza o irriducibile contrasto logico.
Venendo all’esame del ricorso incidentale, si osserva quanto segue
5.1. Il primo motivo di ricorso con cui la RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale deduce la nullità sentenza per avere il Giudice d’appello negato il danno da lucro cessante che era stato richiesto per la impossibilità di utilizzo del bene (trattore agricolo), assegnato in proprietà alla RAGIONE_SOCIALE, va disatteso perché infondato.
Con motivazione chiara e esauriente la Corte territoriale ha motivato la propria decisione con specifico riferimento alla totale assenza di una qualsiasi prova idonea a dimostrare l’esistenza di un danno da lucro cessante così come preteso dalla controricorrente, mancando agli atti l’allegazione degli elementi fattuali sui quali fondare il risarcimento dell’utilità persa; neppure convince la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate, tenuto conto che la valutazione equitativa del danno e la omnicomprensività del risarcimento possono essere invocate soltanto dopo aver fornito la prova del pregiudizio conseguito. Pertanto, il motivo di ricorso incidentale sul punto mostra di non confrontarsi neppure con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
5.2. Parimenti va disatteso il secondo motivo di ricorso incidentale.
Con esso, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale lamenta un ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme in tema di riconoscimento del risarcimento del danno morale che sarebbe stato giustificato dalla Corte territoriale con una motivazione apodittica.
Va, in proposito, ricordato che questa Corte ha escluso ogni automatismo risarcitorio, non potendosi in alcun modo parlare di un danno in re ipsa, atteso che ciascuna tipologia di danno va allegata e provata dal danneggiato (in tal senso, tra tante, v. Cass. Sez. 3 28/09/2018 n. 23469).
Alla luce del ricordato principio, la doglianza in esame non coglie nel segno, tenuto conto che la Corte d’appello non ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale sol perché la RAGIONE_SOCIALE danneggiata non aveva mai avuto la detenzione del bene de quo , ma soprattutto perché nulla aveva allegato a tal riguardo; difatti, la Corte d’appello ha affermato in proposito che «anche il risarcimento del danno morale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell’ an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall’illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Nel caso concreto, la RAGIONE_SOCIALE appellante nulla ha allegato a tal riguardo» (pagg.15 e 16 della sentenza impugnata). Pertanto, il motivo va integralmente disatteso.
6. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vengono integralmente compensate tra la RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale e quella incidentale; nulla si dispone con riferimento all’intimato che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 9125/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente principale e incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale; compensa le spese tra la RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale e quella incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 19