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Responsabilità civile dell’ente: prova e risarcimento

Una società agricola, aggiudicataria di un trattore, ne subisce la sottrazione e agisce contro la società venditrice per ottenere il risarcimento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16515/2024, ha confermato la condanna della società venditrice, stabilendo che la responsabilità civile dell’ente può sussistere anche senza l’identificazione dell’autore materiale del fatto, qualora gli elementi probatori convergano nell’individuare la società come “autrice morale” dell’illecito. L’ordinanza chiarisce anche che il risarcimento per lucro cessante e danno morale richiede una prova specifica e non può essere considerato automatico.

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Pubblicato il 28 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Responsabilità civile dell’ente: quando la società risponde anche senza un colpevole identificato

La questione della responsabilità civile dell’ente per fatti illeciti commessi nel suo interesse è un tema complesso, specialmente quando l’autore materiale del danno non viene identificato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16515/2024) offre importanti chiarimenti, stabilendo che una società può essere condannata al risarcimento anche in assenza di un colpevole con nome e cognome, a patto che un quadro probatorio solido riconduca l’azione alla sua “sfera di influenza”.

I fatti del caso: un trattore conteso e poi sparito

La vicenda ha origine da una procedura esecutiva in cui una società agricola si aggiudica un trattore. Tuttavia, il mezzo agricolo non viene mai consegnato perché, nel frattempo, sparisce dal luogo in cui era custodito. La società aggiudicataria, ritenendo responsabile della sottrazione la società che aveva originariamente venduto il trattore con patto di riservato dominio, decide di citarla in giudizio insieme al suo legale rappresentante per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di primo grado rigetta la domanda, ma la Corte d’Appello ribalta la decisione. I giudici di secondo grado, pur escludendo la responsabilità personale del legale rappresentante, condannano la società a risarcire il danno emergente (il valore del trattore), ritenendo provato che fosse l'”autrice morale” della sottrazione. La Corte d’Appello, tuttavia, nega il risarcimento sia per il lucro cessante (mancato utilizzo del mezzo) sia per il danno morale, data la mancanza di prove specifiche.

Entrambe le parti, insoddisfatte, si rivolgono alla Corte di Cassazione: la società condannata con un ricorso principale e la società agricola con un ricorso incidentale.

La questione della responsabilità civile dell’ente senza autore materiale

Il motivo principale del ricorso della società condannata si fondava su un’apparente contraddizione: come può l’ente essere ritenuto responsabile se il suo legale rappresentante è stato assolto e non è stato identificato nessun altro soggetto che abbia agito per conto della società? Secondo la ricorrente, attribuire una responsabilità “morale” a un’entità giuridica, senza individuare la persona fisica che ne ha manifestato la volontà, sarebbe illogico e giuridicamente insostenibile.

La decisione della Cassazione sulla responsabilità dell’ente

La Suprema Corte ha rigettato questa tesi, ritenendola infondata. I giudici hanno chiarito che la motivazione della Corte d’Appello non era né illogica né apparente. Essa si basava su una pluralità di elementi indiziari che, nel loro complesso, inducevano a “ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’asportazione sia stata opera della società”.

La Corte ha specificato che la responsabilità era riconducibile alla “cerchia dei soci” (il legale rappresentante e i suoi due figli), anche se non era stato possibile identificare chi avesse materialmente compiuto l’atto. In sostanza, per affermare la responsabilità civile dell’ente non è sempre indispensabile l’identificazione puntuale dell’autore materiale, ma è sufficiente dimostrare, tramite prove logiche e presuntive, che l’illecito sia maturato nell’ambito e nell’interesse della società stessa.

La prova del danno: nessun automatismo per lucro cessante e danno morale

La società agricola, con il suo ricorso incidentale, lamentava il mancato risarcimento del lucro cessante e del danno morale. Sosteneva che l’impossibilità per un’impresa agricola di utilizzare un trattore costituisse di per sé una prova del danno da mancato guadagno (danno in re ipsa) e che la violazione del diritto di proprietà fosse sufficiente a giustificare un risarcimento per il patimento subito.

L’onere della prova resta a carico del danneggiato

Anche su questo punto, la Cassazione ha dato torto alla ricorrente, confermando la decisione d’appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: non esistono automatismi risarcitori.

* Lucro cessante: Il danneggiato ha l’onere di allegare e dimostrare concretamente il mancato guadagno subito. Non basta lamentare la perdita di un’utilità potenziale; occorre fornire elementi fattuali che provino l’esistenza e l’ammontare del danno.
* Danno non patrimoniale: Anche il danno morale derivante da reato deve essere accertato in concreto. La semplice lesione di un diritto, come quello di proprietà, non comporta automaticamente un risarcimento se non viene allegata e provata una specifica sofferenza o un patimento d’animo.

le motivazioni

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, fornendo motivazioni distinte per ciascuno. Per quanto riguarda il ricorso principale della società venditrice, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e non contraddittoria nell’attribuire la responsabilità dell’illecito alla società. La decisione si fondava su un insieme di prove e presunzioni che, logicamente collegate, permettevano di ricondurre l’asportazione del bene alla sfera di azione e interesse dell’ente, superando la necessità di identificare l’esecutore materiale. Relativamente al ricorso incidentale della società agricola, la Cassazione ha sottolineato che il risarcimento del danno, sia esso da lucro cessante o morale, non è mai automatico. Il danneggiato deve sempre adempiere a un onere probatorio specifico: per il lucro cessante, deve dimostrare il mancato guadagno effettivo; per il danno morale, deve allegare e provare la sofferenza concreta subita, non essendo sufficiente la sola violazione del diritto.

le conclusioni

L’ordinanza in commento consolida due importanti principi in materia di responsabilità civile. In primo luogo, la responsabilità civile dell’ente può essere affermata anche in assenza dell’identificazione dell’autore materiale dell’illecito, a condizione che un quadro probatorio coerente e solido dimostri che l’azione è stata compiuta nell’interesse o comunque per conto della società. In secondo luogo, viene riaffermato con forza il principio secondo cui chi chiede un risarcimento ha l’onere di provare ogni singola voce di danno. Non esistono presunzioni assolute: sia il danno da mancato guadagno sia quello morale devono essere supportati da allegazioni e prove concrete, senza le quali la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

Una società può essere ritenuta responsabile per un illecito se non si sa chi l’ha commesso materialmente?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità civile di un ente può essere affermata anche se l’autore materiale non è stato identificato. È sufficiente che un insieme di elementi probatori e presunzioni gravi, precise e concordanti riconduca l’azione illecita alla sfera di interessi e di azione della società, identificandola come “autrice morale”.

Per ottenere un risarcimento per il mancato utilizzo di un bene (lucro cessante) è sufficiente dimostrare di esserne stati privati?
No. La semplice privazione del bene non è sufficiente. Per ottenere il risarcimento del lucro cessante, la parte danneggiata deve fornire la prova concreta del mancato guadagno che ha subito a causa dell’impossibilità di utilizzare il bene. L’onere della prova è a carico di chi richiede il risarcimento.

La violazione del diritto di proprietà dà automaticamente diritto a un risarcimento del danno morale?
No. Anche in caso di illecito che costituisce reato, il danno morale non è automatico. La Corte ribadisce che ogni tipo di danno deve essere allegato e provato dalla parte danneggiata. Pertanto, per ottenere il risarcimento del danno morale, bisogna dimostrare l’effettiva sofferenza o il patimento d’animo subiti, non essendo sufficiente la sola lesione del diritto di proprietà.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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